Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. II, sentenza 13/02/2026, n. 283
CGT1
Sentenza 13 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Inammissibilità dell'accertamento basato su dichiarazioni di terzi

    Le dichiarazioni raccolte dai verificatori sono utilizzabili in quanto, pur avendo natura di mere informazioni acquisite nell'ambito di indagini amministrative, hanno trovato ulteriore riscontro nelle risultanze dell'accesso diretto dei verbalizzanti e non sono state specificamente smentite dalla controparte.

  • Rigettato
    Insussistenza del rapporto diretto con i lavoratori

    La circostanza che si trattasse di lavoratori dipendenti di un'agenzia di somministrazione non esclude l'obbligo dell'imprenditore “utilizzatore” di operare la ritenuta nel caso di corresponsione diretta, da parte di questo, di ulteriori somme a titolo retributivo.

  • Rigettato
    Qualificazione delle somme corrisposte come rimborsi spese

    L'argomento col quale i ricorrenti deducono che il danaro è stato elargito ai lavoratori a mero titolo di rimborso spese non trova alcun riscontro probatorio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. II, sentenza 13/02/2026, n. 283
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia
    Numero : 283
    Data del deposito : 13 febbraio 2026

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