CGT1
Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. II, sentenza 13/02/2026, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 283/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 2, riunita in udienza il 04/09/2024 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
CASSANO PAOLO, Presidente e Relatore
INFANTE ENRICO GIACOMO, Giudice
VIGORITA CELESTE, Giudice
in data 04/09/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1571/2018 depositato il 20/07/2018
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 S.a.s. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK 071000346/2018 RITENUTE 2014 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 in proprio e quale legale rapp.te della “Ricorrente_2 S.a.s.” ha impugnato l'avviso di accertamento n. TVK071000346/2018 relativo all'anno di imposta 2014, notificatogli il 23.2.2018, con il quale l'Agenzia delle Entrate gli ha contestato di non aver operato le ritenute alla fonte su compensi corrisposti ai lavoratori, richiedendone pertanto il pagamento, oltre interessi e sanzioni.
Ha esposto che l'accertamento ha origine dal p.v.c. della Guardia di Finanza di Lucera redatto in data
24.2.2016 e dall'esame del mod. 770/2015 presentato dalla società.
Ha lamentato l'illegittimità dell'accertamento, fondato su dichiarazioni di terzi, inammissibili nel procedimento tributario. Ha evidenziato, altresì, che i rapporti di lavoro erano di tipo interinale con la conseguente insussistenza di un rapporto diretto tra la società e i lavoratori. Inoltre, le spettanze corrisposte ai lavoratori, di modesta entità, anche ad ammetterne l'effettività potrebbero imputarsi a rimborsi spesa piuttosto che a retribuzione “fuori busta”.
L'Agenzia delle Entrate D.P. Foggia ha sostenuto la legittimità del proprio operato richiamando gli accertamenti compiuti dalla G.d.F. di Lucera.
In data 29.5.2023 i ricorrenti hanno depositato istanza di sospensione finalizzata all'adesione alla definizione agevolata ex art. 1, commi 186 e ss., della L. n. 197/2022.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte, preliminarmente, che non risulta che i ricorrenti abbiano dato seguito alla preannunciata adesione alla definizione agevolata.
Nel merito, rileva l'infondatezza del ricorso.
Dal processo verbale di constatazione della G.d.F. di Lucera emerge che la “Ricorrente_2
S.a.s.”, nell'anno di imposta 2014, ha corrisposto ai lavoratori dipendenti Nominativo_1, Nominativo_2, Nominativo_3, Nominativo_4, Nominativo_5 Nominativo_6 e Nominativo_7 , emolumenti non indicati in busta paga omettendo di operare la ritenuta alla fonte a titolo di acconto. Il p.v.
c. degli operanti indica analiticamente, per ciascuno dei dipendenti e per ciascuna mensilità, l'ammontare delle corresponsioni e della ritenuta omessa.
Le dichiarazioni raccolte dai verificatori possono essere utilizzate in quanto, pur avendo natura di mere informazioni acquisite nell'ambito di indagini amministrative, hanno trovato ulteriore riscontro nelle risultanze dell'accesso diretto dei verbalizzanti e non sono state specificamente smentite dalla controparte.
La circostanza che si trattasse di lavoratori dipendenti di un'agenzia di somministrazione non esclude l'obbligo dell'imprenditore “utilizzatore” di operare la ritenuta nel caso di corresponsione diretta, da parte di questo, di ulteriori somme a titolo retributivo.
L'argomento col quale i ricorrenti deducono che il danaro è stato elargito ai lavoratori a mero titolo di rimborso spese non trova alcun riscontro probatorio.
Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato e i ricorrenti condannati, in solido, al rimborso delle spese di lite, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna Ricorrente_1 e la “Ricorrente_2 S.a.s.”, solidalmente tra loro, al rimborso delle spese di lite sostenute dall'Agenzia delle Entrate, liquidate in euro 600.
Così deciso in Foggia, il 4 settembre 2024
Il Presidente estensore
AO AN
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 2, riunita in udienza il 04/09/2024 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
CASSANO PAOLO, Presidente e Relatore
INFANTE ENRICO GIACOMO, Giudice
VIGORITA CELESTE, Giudice
in data 04/09/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1571/2018 depositato il 20/07/2018
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 S.a.s. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK 071000346/2018 RITENUTE 2014 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 in proprio e quale legale rapp.te della “Ricorrente_2 S.a.s.” ha impugnato l'avviso di accertamento n. TVK071000346/2018 relativo all'anno di imposta 2014, notificatogli il 23.2.2018, con il quale l'Agenzia delle Entrate gli ha contestato di non aver operato le ritenute alla fonte su compensi corrisposti ai lavoratori, richiedendone pertanto il pagamento, oltre interessi e sanzioni.
Ha esposto che l'accertamento ha origine dal p.v.c. della Guardia di Finanza di Lucera redatto in data
24.2.2016 e dall'esame del mod. 770/2015 presentato dalla società.
Ha lamentato l'illegittimità dell'accertamento, fondato su dichiarazioni di terzi, inammissibili nel procedimento tributario. Ha evidenziato, altresì, che i rapporti di lavoro erano di tipo interinale con la conseguente insussistenza di un rapporto diretto tra la società e i lavoratori. Inoltre, le spettanze corrisposte ai lavoratori, di modesta entità, anche ad ammetterne l'effettività potrebbero imputarsi a rimborsi spesa piuttosto che a retribuzione “fuori busta”.
L'Agenzia delle Entrate D.P. Foggia ha sostenuto la legittimità del proprio operato richiamando gli accertamenti compiuti dalla G.d.F. di Lucera.
In data 29.5.2023 i ricorrenti hanno depositato istanza di sospensione finalizzata all'adesione alla definizione agevolata ex art. 1, commi 186 e ss., della L. n. 197/2022.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte, preliminarmente, che non risulta che i ricorrenti abbiano dato seguito alla preannunciata adesione alla definizione agevolata.
Nel merito, rileva l'infondatezza del ricorso.
Dal processo verbale di constatazione della G.d.F. di Lucera emerge che la “Ricorrente_2
S.a.s.”, nell'anno di imposta 2014, ha corrisposto ai lavoratori dipendenti Nominativo_1, Nominativo_2, Nominativo_3, Nominativo_4, Nominativo_5 Nominativo_6 e Nominativo_7 , emolumenti non indicati in busta paga omettendo di operare la ritenuta alla fonte a titolo di acconto. Il p.v.
c. degli operanti indica analiticamente, per ciascuno dei dipendenti e per ciascuna mensilità, l'ammontare delle corresponsioni e della ritenuta omessa.
Le dichiarazioni raccolte dai verificatori possono essere utilizzate in quanto, pur avendo natura di mere informazioni acquisite nell'ambito di indagini amministrative, hanno trovato ulteriore riscontro nelle risultanze dell'accesso diretto dei verbalizzanti e non sono state specificamente smentite dalla controparte.
La circostanza che si trattasse di lavoratori dipendenti di un'agenzia di somministrazione non esclude l'obbligo dell'imprenditore “utilizzatore” di operare la ritenuta nel caso di corresponsione diretta, da parte di questo, di ulteriori somme a titolo retributivo.
L'argomento col quale i ricorrenti deducono che il danaro è stato elargito ai lavoratori a mero titolo di rimborso spese non trova alcun riscontro probatorio.
Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato e i ricorrenti condannati, in solido, al rimborso delle spese di lite, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna Ricorrente_1 e la “Ricorrente_2 S.a.s.”, solidalmente tra loro, al rimborso delle spese di lite sostenute dall'Agenzia delle Entrate, liquidate in euro 600.
Così deciso in Foggia, il 4 settembre 2024
Il Presidente estensore
AO AN