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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. V, sentenza 27/02/2026, n. 373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce |
| Numero : | 373 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 373/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 5, riunita in udienza il 23/06/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MEMMO ANDREA, Presidente
SI AF, OR
TOSI SERGIO MARIO, Giudice
in data 23/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 217/2025 depositato il 27/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 RL - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM030101082-2024 IRES-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM030101082-2024 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM030101082-2024 IRAP 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1989/2025 depositato il
18/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 27/01/2025 Ricorrente_1 SR in persona del legale rappresentante sig.ra Rappresentante_1, come in atti rappresentata, impugnava l'avviso di accertamento n. TVM030101082/2024, relativo all'anno di imposta 2019, notificato il 27 novembre 2024, con cui Agenzia delle Entrate, accertava una maggiore imposta:
- Ires per € 327.117,00;
- Irap per € 74.733,00;
- Iva per € 341.107,00:
- sanzione per € 753.536,93, oltre a interessi di legge.
L'atto scaturiva da un controllo effettuato dalla Guardia di Finanza di Casarano, al cui esito era stato redatto il processo verbale di constatazione del 2 marzo 2024 nel quale era stato rilevato che la società, nel 2019, aveva dedotto costi per un totale di € 1.550.485,00 e detratto la relativa IVA per € 341.107,00, derivanti da fatture per operazioni ritenute oggettivamente inesistenti.
In particolare, i verificatori avevano ritenuto fittizie le cessioni di beni avvenute tra Ricorrente_1 ed i fornitori:
- Società_2 SR, per un totale di € 1.437.370,00 + Iva;
- Società_1 SR, per € 113.115,00 inerente alla fattura n. 1 del 6 agosto 2019.
A seguito della consegna del pvc, veniva instaurato regolare contraddittorio e le parti si incontravano per discutere di quanto contestato con il predetto PVC.
La ricorrente successivamente, inviava a mezzo mail, memorie illustrative e documentazione analitica di supporto alle proprie osservazioni, in merito ai rilievi formulati nel pvc dalla G.d.F..
L'Ufficio rigettava le osservazioni formulate.
Il ricorrente, pertanto, depositava il ricorso di cui oggi si discute, eccependo:
1) illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione degli artt. 42 d.p.r. 600/73 e 7bis della l.
212/2000. Violazione dell'obbligo di motivazione;
2) totale infondatezza della pretesa impositiva avanzata nei confronti della societa' ricorrente. Violazione degli artt. 2697 c.c. e 7 comma 5bis d.lgs 546/92 in tema di onus probandi;
3) disapplicazione delle sanzioni per assenza della colpevolezza ex art. 5 del d.lgs. n. 472/1997» Agenzia delle Entrate si costituiva con proprie controdeduzioni. Replicava puntualmente alle eccezioni di parte ricorrente contestandone la fondatezza e chiedendo, in conclusione, il rigetto del ricorso.
All'udienza del 23 giugno 2025 la Corte riservava la decisione.
In data 17 novembre 2025 la Corte, riunitasi in Camera di Consiglio, a scioglimento della riserva, così decideva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso é infondato e come tale deve essere rigettato.
La ricorrente eccepisce, preliminarmente, la violazione dell'art. 42 del dpr n. 600/73 e dell'art. 7 della l.n.
212/2000, ovvero la carenza di motivazione in ragione di una asserita mancanza di considerazione delle osservazioni presentate dalla società in fase di accertamento con adesione.
La doglianza é priva di pregio.
Invero, l'atto di accertamento impugnato, evidenzia analiticamente e dettagliatamente, i presupposti del controllo, nonché gli elementi caratterizzanti, i riferimenti normativi, l'iter logico-giuridico seguito dall'Amministrazione finanziaria, così come le ragioni per cui le osservazioni presentate in sede di accertamento con adesione, dalla società, non sono state accolte.
L'avviso di accertamento, in buona sostanza, illustra esaustivamente le ragioni della rettifica riportando tutti i passaggi logici che ne hanno determinato le conclusioni consentendo alla contribuente di conoscere “i presupposti di fatto e di diritto” da cui scaturisce la pretesa tributaria e di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa.
Anche nel merito, il ricorso é infondato.
L'avviso di accertamento si fonda, sostanzialmente, su due rilievi, che attengono la contestazione di operazioni oggettivamente inesistenti, ovvero:
1) acquisiti fittizi dal fornitore Società_2 SR, per un totale di € 1.437.370,00 oltre IVA e più precisamente
- € 751.143,00, relativi a n. 5 fatture riepilogate nella tabella alla pagina 3 dell'atto impugnato;
- € 686.227,00, relativi a ulteriori acquisti di beni con valore non reale (sovrafatturazione).
2) acquisiti fittizi dal fornitore Società_1 SR, per un imponibile di € 113.115,00 + Iva, documentate dalla fattura n. 1 del 6 agosto 2019.
Ai fini di una maggiore comprensione delle ragioni dell'accertamento e della sua fondatezza, é opportuno che i due rilievi siano esaminati singolarmente.
Per quanto attiene i rapporti con Società_2 SR. va detto che l'indagine della G.d.F. ha avuto origine dalla richiesta di concordato preventivo avanzata dalla Società_2 S.r.l., -poi dichiarata fallita il 29 giugno 2022-, e si é avvalsa \anche, previo nulla osta del sostituto procuratore della Repubblica di Lecce, degli elementi acquisiti nell'ambito delle indagini di polizia giudiziaria di cui ai procedimenti penali RGNR n. 148/2022 e
RGNR 942/2024.
Orbene, la G.d.F. ha esaminato i rapporti commerciali tra Società_2 S.r.l. e Ricorrente_1 S.r.l., anche in considerazione del fatto che la rappresentante legale della società ricorrente, ovvero la sig.ra Rappresentante_1
, aveva lavorato con mansioni di dipendente amministrativa nella Società_2 S.r.l. dal 2007 al 2019 - dal 2014 al 2019, quindi, era stata dipendente amministrativa della Società_2 s.r.l. e contemporaneamente amministratrice unica delle Ricorrente_1 s.r.l.- , che la Ricorrente_1 S.r.l. era subentrata nel portafoglio clienti di Ubi, determinandone, di fatto, il fallimento e, ancora, che entrambe le società, dal punto di vista della composizione sociale, fossero riconducibili a soggetti appartenenti alla famiglia Mita.
Orbene, negli anni 2018, 2019 e 2020, la società ricorrente è la principale cliente della società Società_2 s.r.l. e nel 2019 quest'ultima evidenzia un rilevante debito Iva (€ 1.798.621) che non risulta versato, mentre la società Ricorrente_1 s.r.l. espone nella dichiarazione IVA un altrettanto rilevante credito Iva (€ 800.000), non riscontrabile negli anni precedenti.
La Guardia di Finanza, nel corso della verifica, ha esaminato alcune delle cessioni di beni avvenute tra Società_2 S.r.l. e Ricorrente_1 S.r.l. nel periodo d'imposta 2019, anche alla luce del fatto che nel corso di quell'anno, poco prima che fosse presentata istanza di concordato preventivo, la Società_2 s.r.l. aveva svuotato il magazzino, cedendo alla Ricorrente_1 s.r.l. merce per il valore contabile di € 7.957.446,10.
All'esito dell'esame delle operazioni commerciali sottostanti a cinque fatture, datate tra il 05/09 e il
29/11/2019, i verbalizzanti pervenivano alla conclusione che le stesse fossero oggettivamente inesistenti poiché, in sede di verifica,
- non erano stati esibiti gli ordini di acquisto della merce,
- l'amministratrice della società Ricorrente_1 aveva fornito dichiarazioni contraddittorie in merito alla valutazione delle giacenze di magazzino al momento di effettuazione dell'accesso e nei bilanci precedenti,
- il magazziniere della società, aveva dichiarato che la merce, nel gestionale di magazzino, non risultava presa in carico,
- non era stata riscontrata la sussistenza di mezzi di trasporto sufficientemente capienti per il trasporto dei quantitativi di merce risultanti dai documenti di trasporto.
L'Ufficio condivideva in toto i rilievi della Guardia di Finanza trasponendoli nell'atto di cui si discute e questa Corte li ritieni fondati, sulla base delle seguenti considerazioni, che approfondiscono quanto già innanzi premesso.
Con riferimento alla cessione di merce da Società_4 SR alla ricorrente, ritenuta inesistente, alla sig.ra Rappresentante_1, rappresentante legale nonché amministratrice unica della Ricorrente_1 s.r.l., è stato chiesto di fornire elementi probanti l'effettiva presa in carico delle merci nel magazzino della società e l'eventuale successiva vendita o presenza tra le rimanenze.
La sig.ra Rappresentante_1 ha dichiarato di non essere in grado di fornire prova dell'avvenuto ingresso della merce in magazzino, non essendo obbligata, nell'anno che ne occupa, alla tenuta della contabilità di magazzino, né di chiarire se la merce acquistata dalla Ubi fosse stata ceduta o se fosse ancora giacente in magazzino.
Allo stesso modo, alla esplicita richiesta dei verbalizzanti di quantificare le giacenze al momento dell'accesso, fornendo altresì indicazioni sul criterio di quantificazione e valutazione delle rimanenze utilizzato nei bilanci annuali, la sig.ra Rappresentante_1 ha dichiarato che le giacenze venivano valutate previo riscontro fisico della merce in magazzino.
Tale affermazione si é rivelata poi in contrasto con quanto dichiarato dal magazziniere (Sarcinella Lorenzo) che ha dichiarato: «L'inventario di magazzino, inteso come il reale riscontro di tutti i beni presenti in magazzino, non lo facciamo mai».
La sig.ra Rappresentante_1, inoltre, ha dichiarato di non disporre di documentazione analitica riferita alla valorizzazione delle rimanenze di magazzino, così da dare prova del percorso logico-giuridico che ha portato alla loro movimentazione e valorizzazione nel periodo esaminato e, ancora, che si occupava personalmente della fase di valutazione delle rimanenze da indicare in bilancio e in nota integrativa, sostenendo, in un primo momento, di utilizzare il criterio del “prezzo medio ponderato”, per poi dichiarare successivamente di utilizzare il criterio del “prezzo al dettaglio”, metodo quest' ultimo, come correttamente evidenziato dall'ufficio, adottabile esclusivamente dai commercianti al minuto .
Orbene, a fronte di tutti gli elementi innanzi evidenziati, si ritiene che parte ricorrente non abbia, neanche in questa sede, fornito alcuna prova valida né dei movimenti in ingresso delle merci né di aver adoperato un criterio di valutazione compatibile con le prescrizioni di legge che ad essa si rendono applicabili.
Con particolare riferimento alla effettiva esistenza delle merci indicate nelle fatture emesse da Società_2 s.r.l., vale la pena rammentare ed evidenziare le dichiarazioni rilasciate dal sig. Nominativo_2, da oltre 20 anni magazziniere delle imprese collegate alla famiglia Mita, tra le quali la Ricorrente_1 s.r.l., il quale, oltre ad aver smentito le affermazioni della sig.ra Rappresentante_1 relative alla effettuazione di un inventario fisico di magazzino, ha anche affermato che dal gestionale di magazzino non risultava alcuna presa in carico della merce di cui alle fatture n. 4081 e 4110 del 2019 (emesse dalla Società_4 SR).
Anche in questo caso, la linea difensiva della ricorrente, secondo la quale il sig. Nominativo_2 avrebbe effettuato una ricerca parziale, cercando traccia della merce solo nel gestionale del “Magazzino 7” e non anche in quello degli altri magazzini in uso alla società, non convince.
Appare poco credibile, infatti, che il Nominativo_2, il quale ha dichiarato di gestire il magazzino da 20 anni, alla specifica richiesta dei verbalizzanti di verificare l'effettiva presa in carico della merce indicata nelle fatture, abbia effettuato una verifica parziale limitandosi a verificare solo il gestionale “Magazzino 7”, trascurando gli altri gestionali di magazzino.
Anche per quanto attiene il mancato riscontro di mezzi di trasporto capienti per il trasporto della merce in ingresso del magazzino secondo il quantitativo risultante dai documenti di trasporto la tesi della difesa non é condivisibile.
Ed invero, dai documenti di trasporto esaminati dalla G.d.F. si evince che la merce ceduta sarebbe stata trasportata utilizzando i mezzi della cedente, ovvero la Società_2 s.r.l., ma quest'ultima non aveva mezzi adatti a trasportare il carico indicato nei documenti di trasporto.
In proposito, parte ricorrente argomenta che la verifica effettuata dai militari si sarebbe concentrata esclusivamente sui due mezzi (Tg. Targa_1 e Targa_2), tralasciando un terzo mezzo (Targa_3).
Tuttavia, diversamente da quanto sostenuto nel ricorso, la G.d.F. ha svolto le proprie verifiche con riferimento ai tre mezzi di proprietà della Società_2 S.r.l. ai fini del trasporto dai locali di quest'ultima verso la Ricorrente_1 S.r.l., giungendo alla conclusione che i tre mezzi considerati non fossero idonei, per ragioni di incapienza, al trasporto delle quantità indicate in fattura. Ulteriori verifiche, sempre concernenti gli stessi tre mezzi, hanno rilevato che nei giorni in cui il trasporto sarebbe stato dichiarato con i veicoli targati Targa_2 e Targa_1, tali mezzi non avrebbero potuto essere utilizzati dal sig. Mita in quanto impiegati da altri autisti.
La G.d.F. si è inoltre concentrata su ulteriori acquisti di beni, a partire dalle risultanze di magazzino della
Società_2 S.r.l. E' stato quindi appurato che, all'inizio del 2019, la Società_2 S.r.l. aveva un magazzino, pari a € 6.603.790,00, e che, prima dell'avvio della procedura fallimentare, cedeva a Ricorrente_1 S.r.l. merce per un valore di
€ 7.957.446,10.
Il riscontro documentale sul magazzino della Società_2 SR, evidenziava gravissime anomalie.
In particolare l'attenzione dei verbalizzanti si concentrava su una partita di merce che, dopo aver avuto un valore minimo costante per anni, a partire dal 2013 e fino al 2017, (1 centesimo di euro per ogni paio di calze, valore complessivo di € 21.444,60, come risulta dall'inventario di magazzino della Società_2 SR) improvvisamente aumentava di valore proprio poco prima di essere ceduta alla Ricorrente_1 s.r.l. (33 centesimo al paio, con un valore complessivo di € 707.671,80).
L'Ufficio, pertanto, legittimamente, ritenendo inverosimile tale valutazione, posto che la merce rimasta invenduta per tanti anni tende a perdere valore e non ad aumentarlo, ha recuperato la differenza di
€ 686.227,20 (€ 707.671,80 - € 21.444,60) e la relativa Iva ritenendo l'operazione inesistente per evidente sovrafatturazione della merce.
Il ricorrente sostiene che l'unico elemento a sostegno di questo recupero risieda nella contabilità del fornitore Ubi, ovvero nella circostanza che la Società_2 SR attribuisse a quelle calze il valore, evidentemente simbolico, di 1 centesimo di euro al paio.
Tale affermazione di controparte non è condivisibile. Il recupero, infatti, trova, la sua ragione nella inattendibilità della contabilità della Ricorrente_1 s.r.l., per tutto quanto innanzi esposto.
Anche per quanto attiene il recupero relativo alle cessioni della Società_1 SR ( fattura n. 1 del 6 agosto 2019 ), ritenute fittizie, l'accertamento deve ritenersi fondato.
Nel luglio 2022, la G.d.F. avviava una verifica fiscale nei confronti della Società_1 S.r.l.s. con sede legale e domicilio fiscale in Alessandria.
Al termine dell'attività, i verificatori segnalavano il suo legale rappresentate all'Autorità Giudiziaria per il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti nei confronti della Ricorrente_1 S.r.l.
Sebbene quest'ultimo, infatti, avesse dichiarato di non aver mai istituito alcuna scrittura contabile e che la società non era operativa, dalle banche dati in uso alla G.d.F., veniva rilevata, tra le altre cose, una fattura emessa dalla società Società_6 S.r.l. (all'epoca in liquidazione e ora cessata) di AL (LE) alla Società_1
S.r.l.s il 6 agosto 2019 per € 125.000,00 e una fattura emessa, lo stesso giorno, da quest'ultima a
Ricorrente_1 S.r.l. per € 138.000,00.
Il pagamento della fattura di € 138.000,00 da parte della Ricorrente_1 SR verso la cedente Società_1 s.r.l. avveniva in parte con bonifici diretti alla Società_1 RL (€ 23.628,9) e in parte saldando un debito della società Società_6 S.r.l. con la fondazione EN (€ 114.371,06) per omessi versamenti di contributi previdenziali e assistenziali relativi ad agenti di commercio.
Siffatta operazione è stata correttamente ritenuta "oggettivamente inesistente" in quanto né in sede di verifica, né di accertamento con adesione, né in sede di ricorso, sono stati prodotti documenti di trasporto che dimostrino da dove la merce sia effettivamente partita e soprattutto che sia realmente pervenuta nel magazzino della società Ricorrente_1 SR.
Dai riscontri della documentazione contabile si rileva solo che il trasporto della merce indicata nella fattura n. 1 del 2019 sarebbe stato effettuato dalla ditta Società_7 s.r.l. da un punto di partenza non ben individuato fino al deposito gestito dalla stessa società di autotrasporto;
né é dato sapere con quali mezzi il trasporto sarebbe stato effettuato. Supportano l'oggettiva inesistenza dell'operazione, le dichiarazioni dell'autista della ditta di trasporti
Primiceri, che ha firmato i tre documenti di trasporto e che, in prima battuta, ha manifestato le sue perplessità, poi ritrattate, in merito alla incongruenza tra le dimensioni delle merci oggetto di trasporto e il suo ricordo di averle movimentate con un solo viaggio da AL al deposito del trasportatore F.lli
Primiceri RL.
Inoltre, non vi é prova del trasferimento delle merci dal deposito di Casarano della ditta di T Società_7 verso i locali della Ricorrente_1 S.r.l.
Infondate, in proposito, le argomentazioni di parte ricorrente a supporto dell'effettività dell'operazione.
Contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, la mail richiamata e prodotta in sede di giudizio, non evidenzia affatto che il trasporto sia avvenuto, su disposizione di Shoes Go s.r.l.s, direttamente presso i magazzini di Ricorrente_1.
Si evince, infatti, dalla mail, che alle ore 11.05 del 2 agosto 2019 Società_8, per conto della ditta di Società_7 s.r.l., scrive alla Società_1 s.r.l.s. «la migliore quotazione per il ritiro di 2 bilici da AL con consegna C/o ns magazzino fermo deposito 5 gg sino a Vs successive disposizioni. Restiamo in attesa di conferma per poter procedere al ritiro e di info sulla destinazione finale della merce al fine di poter quotare l'ulteriore tratta».
Pertanto, il trasporto non è avvenuto direttamente dal deposito di Società_6 in AL al deposito di Ricorrente_1, come si sostiene nel ricorso, né d'altro canto, la documentazione fotografica versata in atti da parte ricorrente prova siffatta circostanza
Altrettanto indecifrabile e poco trasparente è la vicenda del pagamento della fattura n. 1/2019 che sarebbe avvenuta in parte con bonifici diretti alla società Società_1 s.r.l. e per la rimanente parte mediante pagamento da parte della Ricorrente_1 s.r.l. ad EN, in ragione delle pendenze previdenziali della società Società_6 nei confronti di quest'ultima.
Con il ricorso si argomenta sulla regolarità di tale operazione richiamando l'art 1269 c.c “delegazione di pagamento”- , in forza del quale il debitore delegante (Società_1) delega il terzo (Ricorrente_1) all'assolvimento di un proprio debito verso il creditore delegatario (Fondazione EN).
Secondo parte ricorrente, l'operazione, sarebbe stata effettuata perché il sig. Nominativo_4 era sia il rappresentante legale della Società_6 SR che il rappresentante legale della società Società_1.
L'argomentazione non é condivisibile: il debitore nei confronti della fondazione EN non è la società Società_1 ma la società Società_6, il cui rappresentante legale - dal 16 gennaio 2012 al 30 settembre 2017 - era Nominativo_1 che è, dunque, il responsabile della maggior parte degli omessi versamenti contestati dall'EN che riguardano il periodo 1° trimestre 2013 – 1° trimestre 2018.
La società Società_6 è stata interessata da un accertamento ispettivo da parte della fondazione EN. Dal verbale redatto all'esito è emerso che la società Società_6 aveva un debito nei confronti dell'EN per ritenute previdenziali su agenti di commercio e che tale debito è stato pagato dalla Ricorrente_1 RL.
Contrariamente a quanto affermato da parte ricorrente, l'amministrazione della Ricorrente_1, come si evince dalla documentazione agli atti, era pienamente consapevole che il soggetto debitore fosse la società Società_6.
In conclusione, questa Corte ritiene che vi siano molteplici elementi probatori, nonché innumerevoli contraddizioni emerse in sede di verifica, non adeguatamente chiarite da parte ricorrente né in sede amministrativa né in sede processuale, che supportano l'oggettiva inesistenza delle operazioni intercorse tra la ricorrente e le società Società_2 SR e Società_1 e legittimano i recuperi operati dall'Ufficio.
Infondata, infine, la richiesta di «disapplicazione delle sanzioni per assenza della colpevolezza ex art. 5 del d.lgs. n. 472/1997»
Ed invero, nel caso che ne occupa è innegabile che sussistano tutti gli elementi richiesti dalla norma ai fini dell'applicazione della sanzione amministrativa posto che il contribuente era consapevole delle conseguenze, derivanti dalle violazioni di natura tributaria commesse.
Per le ragioni esposte il ricorso deve essere respinto con condanna alle spese della parte soccombente.
P.Q.M.
A scioglimento della riserva, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese di lite che liquida in €. 4000,00 in favore di agenzia delle entrate. Lecce, 17 novembre 2025
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 5, riunita in udienza il 23/06/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MEMMO ANDREA, Presidente
SI AF, OR
TOSI SERGIO MARIO, Giudice
in data 23/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 217/2025 depositato il 27/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 RL - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM030101082-2024 IRES-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM030101082-2024 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM030101082-2024 IRAP 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1989/2025 depositato il
18/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 27/01/2025 Ricorrente_1 SR in persona del legale rappresentante sig.ra Rappresentante_1, come in atti rappresentata, impugnava l'avviso di accertamento n. TVM030101082/2024, relativo all'anno di imposta 2019, notificato il 27 novembre 2024, con cui Agenzia delle Entrate, accertava una maggiore imposta:
- Ires per € 327.117,00;
- Irap per € 74.733,00;
- Iva per € 341.107,00:
- sanzione per € 753.536,93, oltre a interessi di legge.
L'atto scaturiva da un controllo effettuato dalla Guardia di Finanza di Casarano, al cui esito era stato redatto il processo verbale di constatazione del 2 marzo 2024 nel quale era stato rilevato che la società, nel 2019, aveva dedotto costi per un totale di € 1.550.485,00 e detratto la relativa IVA per € 341.107,00, derivanti da fatture per operazioni ritenute oggettivamente inesistenti.
In particolare, i verificatori avevano ritenuto fittizie le cessioni di beni avvenute tra Ricorrente_1 ed i fornitori:
- Società_2 SR, per un totale di € 1.437.370,00 + Iva;
- Società_1 SR, per € 113.115,00 inerente alla fattura n. 1 del 6 agosto 2019.
A seguito della consegna del pvc, veniva instaurato regolare contraddittorio e le parti si incontravano per discutere di quanto contestato con il predetto PVC.
La ricorrente successivamente, inviava a mezzo mail, memorie illustrative e documentazione analitica di supporto alle proprie osservazioni, in merito ai rilievi formulati nel pvc dalla G.d.F..
L'Ufficio rigettava le osservazioni formulate.
Il ricorrente, pertanto, depositava il ricorso di cui oggi si discute, eccependo:
1) illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione degli artt. 42 d.p.r. 600/73 e 7bis della l.
212/2000. Violazione dell'obbligo di motivazione;
2) totale infondatezza della pretesa impositiva avanzata nei confronti della societa' ricorrente. Violazione degli artt. 2697 c.c. e 7 comma 5bis d.lgs 546/92 in tema di onus probandi;
3) disapplicazione delle sanzioni per assenza della colpevolezza ex art. 5 del d.lgs. n. 472/1997» Agenzia delle Entrate si costituiva con proprie controdeduzioni. Replicava puntualmente alle eccezioni di parte ricorrente contestandone la fondatezza e chiedendo, in conclusione, il rigetto del ricorso.
All'udienza del 23 giugno 2025 la Corte riservava la decisione.
In data 17 novembre 2025 la Corte, riunitasi in Camera di Consiglio, a scioglimento della riserva, così decideva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso é infondato e come tale deve essere rigettato.
La ricorrente eccepisce, preliminarmente, la violazione dell'art. 42 del dpr n. 600/73 e dell'art. 7 della l.n.
212/2000, ovvero la carenza di motivazione in ragione di una asserita mancanza di considerazione delle osservazioni presentate dalla società in fase di accertamento con adesione.
La doglianza é priva di pregio.
Invero, l'atto di accertamento impugnato, evidenzia analiticamente e dettagliatamente, i presupposti del controllo, nonché gli elementi caratterizzanti, i riferimenti normativi, l'iter logico-giuridico seguito dall'Amministrazione finanziaria, così come le ragioni per cui le osservazioni presentate in sede di accertamento con adesione, dalla società, non sono state accolte.
L'avviso di accertamento, in buona sostanza, illustra esaustivamente le ragioni della rettifica riportando tutti i passaggi logici che ne hanno determinato le conclusioni consentendo alla contribuente di conoscere “i presupposti di fatto e di diritto” da cui scaturisce la pretesa tributaria e di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa.
Anche nel merito, il ricorso é infondato.
L'avviso di accertamento si fonda, sostanzialmente, su due rilievi, che attengono la contestazione di operazioni oggettivamente inesistenti, ovvero:
1) acquisiti fittizi dal fornitore Società_2 SR, per un totale di € 1.437.370,00 oltre IVA e più precisamente
- € 751.143,00, relativi a n. 5 fatture riepilogate nella tabella alla pagina 3 dell'atto impugnato;
- € 686.227,00, relativi a ulteriori acquisti di beni con valore non reale (sovrafatturazione).
2) acquisiti fittizi dal fornitore Società_1 SR, per un imponibile di € 113.115,00 + Iva, documentate dalla fattura n. 1 del 6 agosto 2019.
Ai fini di una maggiore comprensione delle ragioni dell'accertamento e della sua fondatezza, é opportuno che i due rilievi siano esaminati singolarmente.
Per quanto attiene i rapporti con Società_2 SR. va detto che l'indagine della G.d.F. ha avuto origine dalla richiesta di concordato preventivo avanzata dalla Società_2 S.r.l., -poi dichiarata fallita il 29 giugno 2022-, e si é avvalsa \anche, previo nulla osta del sostituto procuratore della Repubblica di Lecce, degli elementi acquisiti nell'ambito delle indagini di polizia giudiziaria di cui ai procedimenti penali RGNR n. 148/2022 e
RGNR 942/2024.
Orbene, la G.d.F. ha esaminato i rapporti commerciali tra Società_2 S.r.l. e Ricorrente_1 S.r.l., anche in considerazione del fatto che la rappresentante legale della società ricorrente, ovvero la sig.ra Rappresentante_1
, aveva lavorato con mansioni di dipendente amministrativa nella Società_2 S.r.l. dal 2007 al 2019 - dal 2014 al 2019, quindi, era stata dipendente amministrativa della Società_2 s.r.l. e contemporaneamente amministratrice unica delle Ricorrente_1 s.r.l.- , che la Ricorrente_1 S.r.l. era subentrata nel portafoglio clienti di Ubi, determinandone, di fatto, il fallimento e, ancora, che entrambe le società, dal punto di vista della composizione sociale, fossero riconducibili a soggetti appartenenti alla famiglia Mita.
Orbene, negli anni 2018, 2019 e 2020, la società ricorrente è la principale cliente della società Società_2 s.r.l. e nel 2019 quest'ultima evidenzia un rilevante debito Iva (€ 1.798.621) che non risulta versato, mentre la società Ricorrente_1 s.r.l. espone nella dichiarazione IVA un altrettanto rilevante credito Iva (€ 800.000), non riscontrabile negli anni precedenti.
La Guardia di Finanza, nel corso della verifica, ha esaminato alcune delle cessioni di beni avvenute tra Società_2 S.r.l. e Ricorrente_1 S.r.l. nel periodo d'imposta 2019, anche alla luce del fatto che nel corso di quell'anno, poco prima che fosse presentata istanza di concordato preventivo, la Società_2 s.r.l. aveva svuotato il magazzino, cedendo alla Ricorrente_1 s.r.l. merce per il valore contabile di € 7.957.446,10.
All'esito dell'esame delle operazioni commerciali sottostanti a cinque fatture, datate tra il 05/09 e il
29/11/2019, i verbalizzanti pervenivano alla conclusione che le stesse fossero oggettivamente inesistenti poiché, in sede di verifica,
- non erano stati esibiti gli ordini di acquisto della merce,
- l'amministratrice della società Ricorrente_1 aveva fornito dichiarazioni contraddittorie in merito alla valutazione delle giacenze di magazzino al momento di effettuazione dell'accesso e nei bilanci precedenti,
- il magazziniere della società, aveva dichiarato che la merce, nel gestionale di magazzino, non risultava presa in carico,
- non era stata riscontrata la sussistenza di mezzi di trasporto sufficientemente capienti per il trasporto dei quantitativi di merce risultanti dai documenti di trasporto.
L'Ufficio condivideva in toto i rilievi della Guardia di Finanza trasponendoli nell'atto di cui si discute e questa Corte li ritieni fondati, sulla base delle seguenti considerazioni, che approfondiscono quanto già innanzi premesso.
Con riferimento alla cessione di merce da Società_4 SR alla ricorrente, ritenuta inesistente, alla sig.ra Rappresentante_1, rappresentante legale nonché amministratrice unica della Ricorrente_1 s.r.l., è stato chiesto di fornire elementi probanti l'effettiva presa in carico delle merci nel magazzino della società e l'eventuale successiva vendita o presenza tra le rimanenze.
La sig.ra Rappresentante_1 ha dichiarato di non essere in grado di fornire prova dell'avvenuto ingresso della merce in magazzino, non essendo obbligata, nell'anno che ne occupa, alla tenuta della contabilità di magazzino, né di chiarire se la merce acquistata dalla Ubi fosse stata ceduta o se fosse ancora giacente in magazzino.
Allo stesso modo, alla esplicita richiesta dei verbalizzanti di quantificare le giacenze al momento dell'accesso, fornendo altresì indicazioni sul criterio di quantificazione e valutazione delle rimanenze utilizzato nei bilanci annuali, la sig.ra Rappresentante_1 ha dichiarato che le giacenze venivano valutate previo riscontro fisico della merce in magazzino.
Tale affermazione si é rivelata poi in contrasto con quanto dichiarato dal magazziniere (Sarcinella Lorenzo) che ha dichiarato: «L'inventario di magazzino, inteso come il reale riscontro di tutti i beni presenti in magazzino, non lo facciamo mai».
La sig.ra Rappresentante_1, inoltre, ha dichiarato di non disporre di documentazione analitica riferita alla valorizzazione delle rimanenze di magazzino, così da dare prova del percorso logico-giuridico che ha portato alla loro movimentazione e valorizzazione nel periodo esaminato e, ancora, che si occupava personalmente della fase di valutazione delle rimanenze da indicare in bilancio e in nota integrativa, sostenendo, in un primo momento, di utilizzare il criterio del “prezzo medio ponderato”, per poi dichiarare successivamente di utilizzare il criterio del “prezzo al dettaglio”, metodo quest' ultimo, come correttamente evidenziato dall'ufficio, adottabile esclusivamente dai commercianti al minuto .
Orbene, a fronte di tutti gli elementi innanzi evidenziati, si ritiene che parte ricorrente non abbia, neanche in questa sede, fornito alcuna prova valida né dei movimenti in ingresso delle merci né di aver adoperato un criterio di valutazione compatibile con le prescrizioni di legge che ad essa si rendono applicabili.
Con particolare riferimento alla effettiva esistenza delle merci indicate nelle fatture emesse da Società_2 s.r.l., vale la pena rammentare ed evidenziare le dichiarazioni rilasciate dal sig. Nominativo_2, da oltre 20 anni magazziniere delle imprese collegate alla famiglia Mita, tra le quali la Ricorrente_1 s.r.l., il quale, oltre ad aver smentito le affermazioni della sig.ra Rappresentante_1 relative alla effettuazione di un inventario fisico di magazzino, ha anche affermato che dal gestionale di magazzino non risultava alcuna presa in carico della merce di cui alle fatture n. 4081 e 4110 del 2019 (emesse dalla Società_4 SR).
Anche in questo caso, la linea difensiva della ricorrente, secondo la quale il sig. Nominativo_2 avrebbe effettuato una ricerca parziale, cercando traccia della merce solo nel gestionale del “Magazzino 7” e non anche in quello degli altri magazzini in uso alla società, non convince.
Appare poco credibile, infatti, che il Nominativo_2, il quale ha dichiarato di gestire il magazzino da 20 anni, alla specifica richiesta dei verbalizzanti di verificare l'effettiva presa in carico della merce indicata nelle fatture, abbia effettuato una verifica parziale limitandosi a verificare solo il gestionale “Magazzino 7”, trascurando gli altri gestionali di magazzino.
Anche per quanto attiene il mancato riscontro di mezzi di trasporto capienti per il trasporto della merce in ingresso del magazzino secondo il quantitativo risultante dai documenti di trasporto la tesi della difesa non é condivisibile.
Ed invero, dai documenti di trasporto esaminati dalla G.d.F. si evince che la merce ceduta sarebbe stata trasportata utilizzando i mezzi della cedente, ovvero la Società_2 s.r.l., ma quest'ultima non aveva mezzi adatti a trasportare il carico indicato nei documenti di trasporto.
In proposito, parte ricorrente argomenta che la verifica effettuata dai militari si sarebbe concentrata esclusivamente sui due mezzi (Tg. Targa_1 e Targa_2), tralasciando un terzo mezzo (Targa_3).
Tuttavia, diversamente da quanto sostenuto nel ricorso, la G.d.F. ha svolto le proprie verifiche con riferimento ai tre mezzi di proprietà della Società_2 S.r.l. ai fini del trasporto dai locali di quest'ultima verso la Ricorrente_1 S.r.l., giungendo alla conclusione che i tre mezzi considerati non fossero idonei, per ragioni di incapienza, al trasporto delle quantità indicate in fattura. Ulteriori verifiche, sempre concernenti gli stessi tre mezzi, hanno rilevato che nei giorni in cui il trasporto sarebbe stato dichiarato con i veicoli targati Targa_2 e Targa_1, tali mezzi non avrebbero potuto essere utilizzati dal sig. Mita in quanto impiegati da altri autisti.
La G.d.F. si è inoltre concentrata su ulteriori acquisti di beni, a partire dalle risultanze di magazzino della
Società_2 S.r.l. E' stato quindi appurato che, all'inizio del 2019, la Società_2 S.r.l. aveva un magazzino, pari a € 6.603.790,00, e che, prima dell'avvio della procedura fallimentare, cedeva a Ricorrente_1 S.r.l. merce per un valore di
€ 7.957.446,10.
Il riscontro documentale sul magazzino della Società_2 SR, evidenziava gravissime anomalie.
In particolare l'attenzione dei verbalizzanti si concentrava su una partita di merce che, dopo aver avuto un valore minimo costante per anni, a partire dal 2013 e fino al 2017, (1 centesimo di euro per ogni paio di calze, valore complessivo di € 21.444,60, come risulta dall'inventario di magazzino della Società_2 SR) improvvisamente aumentava di valore proprio poco prima di essere ceduta alla Ricorrente_1 s.r.l. (33 centesimo al paio, con un valore complessivo di € 707.671,80).
L'Ufficio, pertanto, legittimamente, ritenendo inverosimile tale valutazione, posto che la merce rimasta invenduta per tanti anni tende a perdere valore e non ad aumentarlo, ha recuperato la differenza di
€ 686.227,20 (€ 707.671,80 - € 21.444,60) e la relativa Iva ritenendo l'operazione inesistente per evidente sovrafatturazione della merce.
Il ricorrente sostiene che l'unico elemento a sostegno di questo recupero risieda nella contabilità del fornitore Ubi, ovvero nella circostanza che la Società_2 SR attribuisse a quelle calze il valore, evidentemente simbolico, di 1 centesimo di euro al paio.
Tale affermazione di controparte non è condivisibile. Il recupero, infatti, trova, la sua ragione nella inattendibilità della contabilità della Ricorrente_1 s.r.l., per tutto quanto innanzi esposto.
Anche per quanto attiene il recupero relativo alle cessioni della Società_1 SR ( fattura n. 1 del 6 agosto 2019 ), ritenute fittizie, l'accertamento deve ritenersi fondato.
Nel luglio 2022, la G.d.F. avviava una verifica fiscale nei confronti della Società_1 S.r.l.s. con sede legale e domicilio fiscale in Alessandria.
Al termine dell'attività, i verificatori segnalavano il suo legale rappresentate all'Autorità Giudiziaria per il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti nei confronti della Ricorrente_1 S.r.l.
Sebbene quest'ultimo, infatti, avesse dichiarato di non aver mai istituito alcuna scrittura contabile e che la società non era operativa, dalle banche dati in uso alla G.d.F., veniva rilevata, tra le altre cose, una fattura emessa dalla società Società_6 S.r.l. (all'epoca in liquidazione e ora cessata) di AL (LE) alla Società_1
S.r.l.s il 6 agosto 2019 per € 125.000,00 e una fattura emessa, lo stesso giorno, da quest'ultima a
Ricorrente_1 S.r.l. per € 138.000,00.
Il pagamento della fattura di € 138.000,00 da parte della Ricorrente_1 SR verso la cedente Società_1 s.r.l. avveniva in parte con bonifici diretti alla Società_1 RL (€ 23.628,9) e in parte saldando un debito della società Società_6 S.r.l. con la fondazione EN (€ 114.371,06) per omessi versamenti di contributi previdenziali e assistenziali relativi ad agenti di commercio.
Siffatta operazione è stata correttamente ritenuta "oggettivamente inesistente" in quanto né in sede di verifica, né di accertamento con adesione, né in sede di ricorso, sono stati prodotti documenti di trasporto che dimostrino da dove la merce sia effettivamente partita e soprattutto che sia realmente pervenuta nel magazzino della società Ricorrente_1 SR.
Dai riscontri della documentazione contabile si rileva solo che il trasporto della merce indicata nella fattura n. 1 del 2019 sarebbe stato effettuato dalla ditta Società_7 s.r.l. da un punto di partenza non ben individuato fino al deposito gestito dalla stessa società di autotrasporto;
né é dato sapere con quali mezzi il trasporto sarebbe stato effettuato. Supportano l'oggettiva inesistenza dell'operazione, le dichiarazioni dell'autista della ditta di trasporti
Primiceri, che ha firmato i tre documenti di trasporto e che, in prima battuta, ha manifestato le sue perplessità, poi ritrattate, in merito alla incongruenza tra le dimensioni delle merci oggetto di trasporto e il suo ricordo di averle movimentate con un solo viaggio da AL al deposito del trasportatore F.lli
Primiceri RL.
Inoltre, non vi é prova del trasferimento delle merci dal deposito di Casarano della ditta di T Società_7 verso i locali della Ricorrente_1 S.r.l.
Infondate, in proposito, le argomentazioni di parte ricorrente a supporto dell'effettività dell'operazione.
Contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, la mail richiamata e prodotta in sede di giudizio, non evidenzia affatto che il trasporto sia avvenuto, su disposizione di Shoes Go s.r.l.s, direttamente presso i magazzini di Ricorrente_1.
Si evince, infatti, dalla mail, che alle ore 11.05 del 2 agosto 2019 Società_8, per conto della ditta di Società_7 s.r.l., scrive alla Società_1 s.r.l.s. «la migliore quotazione per il ritiro di 2 bilici da AL con consegna C/o ns magazzino fermo deposito 5 gg sino a Vs successive disposizioni. Restiamo in attesa di conferma per poter procedere al ritiro e di info sulla destinazione finale della merce al fine di poter quotare l'ulteriore tratta».
Pertanto, il trasporto non è avvenuto direttamente dal deposito di Società_6 in AL al deposito di Ricorrente_1, come si sostiene nel ricorso, né d'altro canto, la documentazione fotografica versata in atti da parte ricorrente prova siffatta circostanza
Altrettanto indecifrabile e poco trasparente è la vicenda del pagamento della fattura n. 1/2019 che sarebbe avvenuta in parte con bonifici diretti alla società Società_1 s.r.l. e per la rimanente parte mediante pagamento da parte della Ricorrente_1 s.r.l. ad EN, in ragione delle pendenze previdenziali della società Società_6 nei confronti di quest'ultima.
Con il ricorso si argomenta sulla regolarità di tale operazione richiamando l'art 1269 c.c “delegazione di pagamento”- , in forza del quale il debitore delegante (Società_1) delega il terzo (Ricorrente_1) all'assolvimento di un proprio debito verso il creditore delegatario (Fondazione EN).
Secondo parte ricorrente, l'operazione, sarebbe stata effettuata perché il sig. Nominativo_4 era sia il rappresentante legale della Società_6 SR che il rappresentante legale della società Società_1.
L'argomentazione non é condivisibile: il debitore nei confronti della fondazione EN non è la società Società_1 ma la società Società_6, il cui rappresentante legale - dal 16 gennaio 2012 al 30 settembre 2017 - era Nominativo_1 che è, dunque, il responsabile della maggior parte degli omessi versamenti contestati dall'EN che riguardano il periodo 1° trimestre 2013 – 1° trimestre 2018.
La società Società_6 è stata interessata da un accertamento ispettivo da parte della fondazione EN. Dal verbale redatto all'esito è emerso che la società Società_6 aveva un debito nei confronti dell'EN per ritenute previdenziali su agenti di commercio e che tale debito è stato pagato dalla Ricorrente_1 RL.
Contrariamente a quanto affermato da parte ricorrente, l'amministrazione della Ricorrente_1, come si evince dalla documentazione agli atti, era pienamente consapevole che il soggetto debitore fosse la società Società_6.
In conclusione, questa Corte ritiene che vi siano molteplici elementi probatori, nonché innumerevoli contraddizioni emerse in sede di verifica, non adeguatamente chiarite da parte ricorrente né in sede amministrativa né in sede processuale, che supportano l'oggettiva inesistenza delle operazioni intercorse tra la ricorrente e le società Società_2 SR e Società_1 e legittimano i recuperi operati dall'Ufficio.
Infondata, infine, la richiesta di «disapplicazione delle sanzioni per assenza della colpevolezza ex art. 5 del d.lgs. n. 472/1997»
Ed invero, nel caso che ne occupa è innegabile che sussistano tutti gli elementi richiesti dalla norma ai fini dell'applicazione della sanzione amministrativa posto che il contribuente era consapevole delle conseguenze, derivanti dalle violazioni di natura tributaria commesse.
Per le ragioni esposte il ricorso deve essere respinto con condanna alle spese della parte soccombente.
P.Q.M.
A scioglimento della riserva, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese di lite che liquida in €. 4000,00 in favore di agenzia delle entrate. Lecce, 17 novembre 2025