Sentenza 25 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/10/2002, n. 15110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15110 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2002 |
Testo completo
Aula B 10/02 REPUBBLICA ITALIANA. IN NOME DEL POPOLA ITALIANO LA CORTE SU R1 51 ADI CASSAZIONE SHIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N.3826/00 Dott. Giovanni PRESTIPINO Dott. Natale Consigliere CAPITANIO Consigliere Cron. 35299 Dott. Raffaele FOGLIA Cons. Rel. Rep. Dott. Camillo FILADORO Ud. 27/05/02 Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Consigliere ha pronunciato la seguente: SEN TENZA sul ricorso proposto da: SC ME, ER EP, NA NI AR, ER FI, ER AZ, ER Consolata tutti elettivamente domiciliati in Roma, via Archimede n.132, presso l'avv. Antonino Pellicanò, che li rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
INPS, Istituto nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente pro tempore, prof. Massimo domiciliato in Roma, via della Paci, elettivamente l'avv. Giuseppe Fabiani, Vincenzo Frezza n.17, presso GA e RT L. IC, che lo rappresentano e 2392 1 difendono giusta delega in atti;
intimato avverso la sentenza del Tribunale di Palmi del 3-11 giugno 1999, n. 377, RGAC 554 del 1998, cron. 710 del 1999; Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27 maggio 2002 dal Relatore Cons. Camillo Filadoro;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Martone, il quale ha concluso per l'accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 3-11 giugno 1999, il Tribunale di Palmi, pronunciando quale giudice di rinvio designato da questa Corte, dichiarava il diritto di CA ET e di alcuni altri assicurati (con esclusione del solo CA) alla corresponsione della indennità di disoccupazione agricola nella misura derivante dall'adeguamento secondo gli indici ISTAT dell'importo di legge per le giornate lavorative risultanti dai rispettivi estratti contributivi. I l Tribunale di Palmi condannava poi 1'INPS al pagamento della rivalutazione sulla sorte capitale, dalla data di maturazione dei singoli crediti sino al 2 31 dicembre 1991 e degli interessi legali dal 120° giorno dalla domanda amministrativa, O, in mancanza, dalla domanda giudiziale sino al soddisfo. Rigettava la domanda di condanna dell'INPS al pagamento della rivalutazione dal 1° gennaio 1992 sino al pagamento e degli interessi ai sensi dell'art.1283 codice civile (costituendo questa ultima richiesta una domanda nuova che non poteva essere formulata per la prima volta in sede di rinvio). Avverso tale decisione gli assicurati propongono ricorso per cassazione sorretto da due motivi. L'INPS non ha svolto difese. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, i ricorrenti denunciano illegittimità per violazione ed errata applicazione dell'art.16, comma 6, della legge n. 412 del 1991, nonché carenza assoluta di motivazione in relazione all'art. 360 nn.3 e 5 codice di procedura civile. Negando il diritto dei ricorrenti alla rivalutazione monetaria sul credito previdenziale, per il periodo successivo al 31 dicembre 1991, i giudici di Palmi ad -avviso degli stessi ricorrenti avrebbero applicato in maniera errata l'art.16 comma 6° della legge n. 412 del 1991, con il quale è stato introdotto il divieto di cumulo di interessi legali e rivalutazione monetaria 3 per i crediti previdenziali. Il motivo è fondato. Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte (Cass. 9239 del 1995, 680 del 1995) la nuova disciplina non si applica ai ratei maturati prima del suddetto termine, la cui mora si protragga oltre il 31 dicembre 1991. Tale principio è stato confermato dalle Sezioni Unite che hanno al riguardo precisato: "dal rapporto assistenziale e da quello previdenziale non scaturisce una singola e complessiva obbligazione avente ad oggetto una prestazione unitaria da assolvere ratealmente, ma deriva una serie di obbligazioni a cadenza periodica, ciascuna delle quali realizza l'intera prestazione dovuta in quel determinato periodo. l'inadempimento di ciascun rateo della Ne consegue che prestazione determina il diritto al relativo risarcimento da mora sulla base della legislazione vigente al momento della sua maturazione, per cui, nel caso in cui l'inadempimento si verifichi con riguardo l'importo dovuto a titolo di interessi portato in ん ai ratei maturati dopo il primo gennaio 1992, deve applicarsi la norma di cui all'art. 16, sesto comma, della legge 30 dicembre 1991 n.412, in base alla quale 4 detrazione dalle somme eventualmente spettanti al titolare della prestazione a titolo di risarcimento del maggior danno cagionatogli dalla diminuzione di valore del suo credito, con l'ulteriore conseguenza che la nuova disciplina -la quale, eliminando l'indicizzazione dei crediti in questione, ha modificato un carattere peculiare dei medesimi, quale risultava dalle sentenze nn. 156 del 1991 e 196 del della Corte Costituzionale ratei maturati prima del 1993- non si applica ai suddetto termine, la cui mora si protragga oltre il 31 dicembre 1991 (Cass. S.U. n.5895 del 1996). Poiché la sentenza impugnata si è discostata da tale principio, la stessa deve essere cassata. Non essendovi la necessità di ulteriori accertamenti, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi del nuovo testo dell'art. 384 codice di procedura civile, con la condanna dell'INPS a corrispondere ai ricorrenti la rivalutazione monetaria e gli interessi in cumulo tra di loro sulle somme capitali liquidate nella sentenza impugnata (relative tutte ad un periodo ricompreso tra il 1982 ed il 1986). L'accoglimento del primo motivo determina come conseguenza la caducazione della disciplina delle spese dettate dalla sentenza impugnata e quindi l'assorbimento del secondo motivo che su di essa era 5 incentrato, onde si provvede alla regolamentazione delle spese secondo l'esito finale della lite, confermando sul punto la decisione di primo grado e compensando le spese del primo giudizio di appello e del primo giudizio di cassazione. L'INPS deve essere condannato a pagare le spese del giudizio dinanzi al Tribunale di Palmi e di questo giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, il tutto da distrarsi in favore dell'avv. Pellicanò, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
la Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, condanna 1'INPS a corrispondere ai ricorrenti rivalutazione ed interessi legali in cumulo tra loro sulle somme capitali già liquidate. Conferma la statuizione sulle spese emessa dal Pretore di Reggio Calabria, compensa le spese del giudizio di appello davanti al Tribunale di Reggio Calabria e le spese del primo giudizio di cassazione. Condanna 1'INPS a pagare ai ricorrenti le spese del giudizio davanti al Tribunale di Palmi, che liquida in euro 50,00 (cinquanta) per spese vive e in euro 1.500,00 (millecinquecento) per diritti ed onorari. 6 Condanna altresì 1'INPS al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in euro..11.20 oltre ad euro 1.500,00 (millecinquecento) per onorari, il tutto da distrarsi in favore del procuratore antistatario avv. L Pellicano Antonino. du Алья Così deciso in Roma il 27 maggio 2002 IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE M. IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 2 5 01.2002 M E IL CANCELLIERE R P 7