Art. 29.
I mediatori devono dichiarare per iscritto al Sindacato di borsa tutti i contratti eseguiti colla loro mediazione.
La dichiarazione per i contratti sui valori deve essere fatta giorno per giorno e in tempo utile per la formazione del listino; quella per i contratti su merci, nei giorni indicati dai regolamenti speciali.
I mediatori devono dichiarare per iscritto al Sindacato di borsa tutti i contratti eseguiti colla loro mediazione.
La dichiarazione per i contratti sui valori deve essere fatta giorno per giorno e in tempo utile per la formazione del listino; quella per i contratti su merci, nei giorni indicati dai regolamenti speciali.