Decreto cautelare 18 settembre 2025
Ordinanza cautelare 10 ottobre 2025
Sentenza 19 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 19/03/2026, n. 5203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5203 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05203/2026 REG.PROV.COLL.
N. 10382/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10382 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Marta Mengozzi, con domicilio eletto presso lo studio Maria Mengozzi in Roma, viale XXI Aprile 11;
contro
Universita' degli Studi Roma La Sapienza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giulia Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
A) quanto al ricorso introduttivo,
- del decreto rettorale del 10 luglio 2025 n. -OMISSIS-, prot. -OMISSIS- con cui è stata irrogata al ricorrente la sanzione disciplinare di esclusione temporanea dall’Università per un anno a decorrere dalla data della delibera del Senato Accademico;
- di ogni altro atto antecedente e susseguente ai precedenti atti, collegato o comunque connesso, ivi compresa la delibera n. -OMISSIS- dell’8 luglio 2025 del Senato Accademico, citata nel provvedimento impugnato e non comunicata, né altrimenti conosciuta dal ricorrente, nonché la relazione istruttoria, tutti i verbali e gli atti del procedimento, anch’essi non conosciuti dal ricorrente;
B) quanto al ricorso per motivi aggiunti notificati e depositati dal ricorrente in data 3 ottobre 2025,
- dei medesimi atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo, sulla base di ulteriori censure articolate in seguito all’acquisita conoscenza, nelle more del giudizio, della delibera del Senato Accademico n. -OMISSIS- dell’8 luglio 2025, compresi i verbali della seduta in cui tale delibera è stata assunta.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Universita' degli Studi Roma La Sapienza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 la dott.ssa EN IZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che con atto depositato in data 3 febbraio 2026 parte ricorrente ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere per essere venuto meno l’interesse alla decisione sul ricorso in esame;
Ritenuto che il ricorso - disattendendo la richiesta di parte ricorrente di declaratoria di intervenuta cessazione della materia del contendere - debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, e ciò in quanto non sono intervenuti, nelle more del giudizio, atti satisfattivi dell’interesse azionato da parte ricorrente, connesso alla pretesa volta ad ottenere l’annullamento degli atti impugnati eliminandone gli effetti lesivi;
Quanto ad esito processuale del giudizio a seguito di sopravvenienze intervenute in corso di processo deve premettersi, in linea generale, che la declaratoria di cessazione della materia del contendere presuppone che la pretesa del ricorrente, ovvero il bene della vita al quale egli aspira, abbia trovato piena e comprovata soddisfazione in via extragiudiziale in conseguenza della sopravvenuta adozione di un provvedimento favorevole da parte dell'Amministrazione sulla base della medesima situazione originaria, con implicito riconoscimento della illegittimità del provvedimento impugnato;
Ciò coerentemente con l’art. 34, comma 5, c.p.a., che dispone che “qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere” con pronuncia che costituisce una sentenza di merito in ragione della collocazione sistematica di detta disposizione intitolata, appunto, alle “sentenze di merito”;
Tale esito del giudizio si determina per effetto di una pronuncia che non assume, quindi, una valenza meramente processuale, ma contiene una verifica nel merito della pretesa avanzata, ritenendone l’originaria fondatezza, e della piena soddisfazione eventualmente arrecata ad opera delle successive determinazioni assunte dalla pubblica amministrazione, presupponendo che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed inequivoco il diritto o l'interesse legittimo esercitato, così da non lasciare alcuna utilità alla pronuncia di merito; in tal caso tale pronuncia, a differenza di quanto accade per la declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse di cui al seguente art. 35 c.p.a., ha l'attitudine a proiettarsi al di fuori del processo in cui si è formata;
Ai fini della pronuncia di merito contemplata all'art. 34, comma 5, c.p.a., e, conseguentemente, della declaratoria di cessazione della materia del contendere, costituiscono quindi presupposti necessari il pieno soddisfacimento, per fatto dell'Amministrazione ed in via extragiudiziale, della pretesa originaria e successivamente azionata con la domanda giudiziale, della quale viene riconosciuta la fondatezza, e il correlato conseguimento del bene della vita cui aspira il ricorrente, in modo tale da rendere inutile la prosecuzione del processo stante l'oggettivo venir meno della lite;
Ritenuto che tali presupposti non siano ravvisabili nella fattispecie in esame, dal momento che non è intervenuto alcun provvedimento satisfattivo dell’interesse azionato dal ricorrente, con la conseguenza che la richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere proveniente dallo stesso deve essere intesa quale chiara manifestazione della insussistenza dell’interesse alla decisione sul ricorso che determina una causa di improcedibilità del giudizio, la quale, differentemente dalla cessazione della materia del contendere, ha valenza meramente processuale;
Ritenuto che della manifestazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione si debba prendere atto in ossequio al principio dispositivo che informa il processo amministrativo sulla cui base la parte, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell'azione e può dichiarare di non avere interesse alla definizione del giudizio, in tal modo provocando la doverosa ed obbligata presa d'atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere di ufficio né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, è tenuto ad adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa (ex plurimis, da ultimo: Consiglio di Stato, 4 gennaio 2023 n. 120; 8 settembre 2022, n. 7816; 23 maggio 2022, n. 4031; 14 marzo 2022, n. 1781; 10 febbraio 2022, n. 968), non venendo in rilievo una giurisdizione di tipo oggettivo volta all’accertamento della illegittimità degli atti in assenza di specifico interesse di parte che possa consentire al giudice la prosecuzione del processo;
La dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse di cui all'art. 35, comma 1, lett. c), del c.p.a. costituisce quindi una pronuncia di rito che investe soltanto il presupposto processuale dell'interesse a ricorrere, richiedendo “il verificarsi di una situazione, di fatto o di diritto, nuova e diversa rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da rendere certa e definitiva l'inutilità della sentenza di merito per essere venuta meno per il ricorrente l'utilità della pronuncia del giudice”;
Ritenuto, quindi, di dover dichiarare il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione sul ricorso in esame alla luce della dichiarazione di parte ricorrente;
Ritenuto che le spese di lite possano essere compensate tra le parti tenuto conto dell’avvenuta condanna alla refusione delle spese a carico del ricorrente già disposta in sede cautelare con ordinanza n. 5056 del 10 ottobre 2025 e dell’assenza di ulteriore attività difensiva di controparte dopo tale fase.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Roma - Sezione Terza
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così statuisce:
- lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
- spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda la Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
EN IZ, Presidente, Estensore
Eleonora Monica, Consigliere
Marco VI, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| EN IZ |
IL SEGRETARIO