Art. 2. Elevazione del limite di reddito 1. Il limite di reddito annuo lordo, nei casi in cui sia previsto dalle vigenti disposizioni come condizione per il conferimento dei trattamenti economici di guerra, e' elevato a L. 18.743.400 a decorrere dal 1o gennaio 2001 ed a L. 22.310.775 a decorrere dal lo gennaio 2002.
2. L'adeguamento automatico di cui all' articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656 , come sostituito dall' articolo 1 della legge 10 ottobre 1989, n. 342 , non si applica ai limiti di reddito stabiliti per gli anni 2001 e 2002.
Nota all'art. 2:
- Il testo dell' art. 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656 (Modifiche ed integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra), come sostituito dall' art. 1 della legge 10 ottobre 1989, n. 342 , e' il seguente:
"Art. 1 (Adeguamento automatico dei trattamenti pensionistici di guerra). - 1. A decorrere dal 1o gennaio 1989 sono adeguati automaticamente ogni anno, mediante l'applicazione sugli importi vigenti al 31 dicembre dell'anno precedente dell'indice di variazione previsto dall' art. 9 della legge 3 giugno 1975, n. 160 , e successive modifiche ed integrazioni:
a) gli importi di cui alle tabelle C, G, M, N e S, degli assegni di cumulo di cui alla tabella F, degli assegni di superinvalidita' di cui alla tabella E del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 ;
b) l'idennita' una tantum di cui al terzo comma dell'art. 11 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 ;
c) l'indennita' di assistenza e di accompagnamento e relative integrazioni di cui all' art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 , come sostituito dall' art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 ;
d) l'assegno integrativo per gli invalidi di prima categoria di cui al secondo comma dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 , l'assegno per cumulo di cui al primo comma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978 , l'assegno di incollocabilita' di cui ai commi primo e undicesimo dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978 , l'assegno di maggiorazione di cui all' art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978 ;
e) la maggiorazione e l'assegno, previsti, rispettivamente, dal secondo comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978 , come sostituito dall' art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 , e dall' art. 64 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978 ;
f) gli assegni annessi alle decorazioni al valor militare di cui all' art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 ;
g) il limite di reddito di cui all' art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 , come modificato dal comma 3 dell'art. 2 della presente legge;
h) gli assegni previsti dall'art. 8 della presente legge e dell' art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978 , come da ultimo modificato dall'art. 4 della presente legge.
2. Nella prima applicazione della disposizione di cui al comma 1 si intendono conglobati, ai fini dell'applicazione del sistema di adeguamento automatico, stabilito dal medesimo comma, per l'anno 1989, gli assegni annui per adeguamento corrisposti nell'anno 1986, limitatamente alla meta' e, negli anni 1987 e 1988, per l'intero; per l'anno 1990, l'altra meta' dell'assegno per adeguamento corrisposto nell'anno 1986 e per l'anno 1991 l'assegno annuo per adeguamento corrisposto nell'anno 1985.
3. L'adeguamento automatico di cui al comma 1 non compete su altri assegni o indennita', spettanti ai titolari di pensioni di guerra, diversi da quelli espressamente indicati dallo stesso comma 1".
2. L'adeguamento automatico di cui all' articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656 , come sostituito dall' articolo 1 della legge 10 ottobre 1989, n. 342 , non si applica ai limiti di reddito stabiliti per gli anni 2001 e 2002.
Nota all'art. 2:
- Il testo dell' art. 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656 (Modifiche ed integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra), come sostituito dall' art. 1 della legge 10 ottobre 1989, n. 342 , e' il seguente:
"Art. 1 (Adeguamento automatico dei trattamenti pensionistici di guerra). - 1. A decorrere dal 1o gennaio 1989 sono adeguati automaticamente ogni anno, mediante l'applicazione sugli importi vigenti al 31 dicembre dell'anno precedente dell'indice di variazione previsto dall' art. 9 della legge 3 giugno 1975, n. 160 , e successive modifiche ed integrazioni:
a) gli importi di cui alle tabelle C, G, M, N e S, degli assegni di cumulo di cui alla tabella F, degli assegni di superinvalidita' di cui alla tabella E del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 ;
b) l'idennita' una tantum di cui al terzo comma dell'art. 11 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 ;
c) l'indennita' di assistenza e di accompagnamento e relative integrazioni di cui all' art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 , come sostituito dall' art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 ;
d) l'assegno integrativo per gli invalidi di prima categoria di cui al secondo comma dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 , l'assegno per cumulo di cui al primo comma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978 , l'assegno di incollocabilita' di cui ai commi primo e undicesimo dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978 , l'assegno di maggiorazione di cui all' art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978 ;
e) la maggiorazione e l'assegno, previsti, rispettivamente, dal secondo comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978 , come sostituito dall' art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 , e dall' art. 64 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978 ;
f) gli assegni annessi alle decorazioni al valor militare di cui all' art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 ;
g) il limite di reddito di cui all' art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 , come modificato dal comma 3 dell'art. 2 della presente legge;
h) gli assegni previsti dall'art. 8 della presente legge e dell' art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978 , come da ultimo modificato dall'art. 4 della presente legge.
2. Nella prima applicazione della disposizione di cui al comma 1 si intendono conglobati, ai fini dell'applicazione del sistema di adeguamento automatico, stabilito dal medesimo comma, per l'anno 1989, gli assegni annui per adeguamento corrisposti nell'anno 1986, limitatamente alla meta' e, negli anni 1987 e 1988, per l'intero; per l'anno 1990, l'altra meta' dell'assegno per adeguamento corrisposto nell'anno 1986 e per l'anno 1991 l'assegno annuo per adeguamento corrisposto nell'anno 1985.
3. L'adeguamento automatico di cui al comma 1 non compete su altri assegni o indennita', spettanti ai titolari di pensioni di guerra, diversi da quelli espressamente indicati dallo stesso comma 1".