Art. 2.
Le domande di concessione del contributo devono essere presentate al Commissariato generale per le onoranze ai caduti entro il termine perentorio di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge o dalla data del decesso, qualora questo avvenga successivamente.
Le domande di concessione del contributo devono essere presentate al Commissariato generale per le onoranze ai caduti entro il termine perentorio di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge o dalla data del decesso, qualora questo avvenga successivamente.