Sentenza 14 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/03/2001, n. 3710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3710 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2001 |
Testo completo
Aula A 037 1 0/01 REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Oggetto: Lavoro R.G.N. 3203/1998 Composta dai magistrati: Dott. Angelo Grieco Presidente - Consigliere 66 Antonio Lamorgese 66 Pasquale Picone Relatore 66 Rep. 66 Cron. 7766 66 Giancarlo D'Agostino 66 GA Coletti 66 Ud. 31.1.2001 ha pronunziato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da ISTITUTO NAZIONALE PER LA PREVIDENZA SOCIALE (Inps), in persona del presidente in carica, elettivamente domiciliato in Roma, Via della Frezza, n. 17, presso gli avvocati Carlo De Angelis, Gianfranco Barbaria GA Pescosolido, che lo rappresentano e difendono con procura speciale apposta in calce al ricorso;
518 -ricorrente- contro 1) OL RI;
2) AR NC, OG GA, OG RI e OG RG, nella qualità di eredi di OG DO;
elettivamente domiciliati in Roma, Via A. Bertoloni, n. 1/E, presso l'avv. Carlo Moracci, che li rappresenta e difende con procura speciale apposta a margine del controricorso;
-controricorrenti- per l'annullamento delle sentenze del Tribunale di Ravenna n. 949 in data 22 ottobre 1996 e n. 855 in data 5 novembre 1997 (R.G. n. 628/1996); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31.1.2001 dal Consigliere dott. Pasquale Picone;
uditi agli avv.ti De Angelis e Moracci;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Raffaele Palmieri che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo Il Tribunale di Ravenna, in accoglimento dell'appello di RI OL e di DO OG contro la sentenza del Pretore della stessa sede, di rigetto delle ¡ confort domande proposte/comed 'Inps, con sentenza non definitiva n. 949/1996, ha affermato che allo OL, titolare di pensione liquidata con decorrenza 1° luglio 1986, e al OG, titolare di pensione liquidata con decorrenza 1° dicembre 1981, doveva essere pagata, dal 1° gennaio 1988, la quota integrativa di pensione computata sulla parte di retribuzione eccedente il massimale stabilito dalla normativa in vigore all'epoca del pensionamento, retribuzione da rivalutare, nei termini previsti dall'art. 3, comma 11, della legge n. 297 del 1982 (ai sensi dell'art. 2 the 3-bis decreto legge n. 86 del 1988, convertito nella legge n. 160 del 1988) con riferimento alla stessa data del 1° gennaio 1988, e ciò in applicazione delle disposizioni dell'art. 21, comma 6, della legge n. 67 del 1988. Quindi, disposta ed espletata consulenza tecnica nel prosieguo della trattazione della causa, con la sentenza definitiva n. 855/1997, ha condannato l'Inps a pagare £ 32.497.616 allo OL e £ 243.099.163 al OG, oltre rivalutazione e interessi legali. La cassazione delle due sentenze è chiesta dall'Inps con ricorso per un motivo unico, al quale resistono con controricorso RI OL e gli eredi di DO OG. I controricorrenti hanno altresì depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c. Motivi della decisione 1. Con l'unico motivo di ricorso, l'Inps denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 21, comma 6, legge 11 marzo 1988, n. 67, dell'art. 3, comma 2-bis, decreto legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito nella legge 20 maggio 1988, n. 160, nonché dell'art. 3 legge 29 maggio 1982, n. 297 e dell'art. 26 della legge n. 160 del 1975, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.
1.2. Con specifico riguardo alla posizione di RI OL, osserva l'Istituto che, in base all'art. 3 1. 297/1982, la retribuzione pensionabile viene calcolata sulla media delle retribuzioni degli ultimi cinque anni, con una rivalutazione di tali retribuzioni all'anno di pensionamento, ad esclusione dell'ultimo; ciò per rendere attuale il valore di quelle retribuzioni con riferimento all'anno della liquidazione della pensione. Nella fattispecie, la pensione era stata calcolata in base a tali criteri con esclusione della parte eccedente il "tetto" pensionabile. Successivamente, in seguito alla entrata in vigore della legge n. 67 del 1988, 3 quella parte precedentemente esclusa dal computo della pensione era stata "recuperata" secondo i criteri stabiliti dall'art. 21 della legge stessa. Tale norma ha consentito di poter considerare nel calcolo della pensione le somme precedentemente escluse, ma non ha modificato, neppure temporalmente, il criterio di calcolo come sopra richiamato. Quindi, l'applicazione dell'art. 21, comma 6, legge n. 67 del 1988, non determina una riliquidazione "ora per allora" della pensione a suo tempo liquidata, bensì si limita ad aggiungere alla stessa un quid pluris a partire solo dal 1° gennaio 1988. In altri termini, l'errore del Tribunale è consistito nel procedere alla rivalutazione della retribuzione utile come se la data del pensionamento dovesse considerarsi il 1° gennaio 1988, mentre in realtà il recupero della retribuzione eccedente il tetto avviene con riferimento alla retribuzione utile rivalutata alla medesima data di decorrenza della pensione in godimento,o "principale".
1.3. In relazione alla posizione di DO OG, in quanto pensionato in data anteriore alla data di entrata in vigore della legge n. 297 del 1982, ai fini del recupero della parte di retribuzione non computata in quanto eccedente il "tetto", secondo le medesime regole già richiamate per lo OL, doveva farsi applicazione della legge n. 160 del 1975, che non contemplava rivalutazioni delle retribuzione, non potendo operare il meccanismo di rivalutazione contemplato dall'art. 3, comma 11, della legge n. 297 del 1982 per le pensioni liquidate in data anteriore alla sua entrata in vigore.
2. La Corte giudica il ricorso fondato. Fino all'entrata in vigore della legge 11 marzo 1988, n. 67 la retribuzione imponibile veniva computata, ai fini del calcolo della pensione di vecchiaia, entro un massimale, via via determinato dalle leggi in materia nel tempo (cd. tetto pensionabile). Non vi era, quindi, coincidenza tra retribuzione soggetta a contribuzione e retribuzione pensionabile. Con l'art. 21, comma sesto, della legge n. 67 del 1988, il legislatore ha reso utilizzabile, per il calcolo della pensione, anche la parte eccedente il limite massimo della retribuzione annua pensionabile. Detta norma stabilisce, appunto, che la retribuzione imponibile eccedente tale limite è computata, secondo aliquote via via decrescenti (indicate nella tabella allegata: 1,50, 1,25, 1), e dà titolo ad una quota di pensione integrativa di quella calcolata sulla parte di retribuzione imponibile nei limiti del massimale retributivo pensionabile.
2.1. La Corte costituzionale, con la sentenza (interpretativa di rigetto) del 22 febbraio 1990, n. 72, ha ritenuto che l'abolizione del tetto retributivo operi a 고 vantaggio anche dei titolari di pensioni liquidate anteriormente al 1° gennaio 1988, che abbiano fruito di una retribuzione imponibile eccedente il limite massimo di retribuzione annua pensionabile. Nei suoi passaggi argomentativi, la sentenza costituzionale chiarisce che il legislatore "con l'impugnato art. 21, sesto comma, ha mantenuto fermo il massimale di retribuzione pensionabile", da considerarsi in linea di principio coerente con i precetti costituzionali;
che il meccanismo di recupero "in effetti si esaurisce nell'erogazione della quota aggiuntiva di pensione, da sommare alla pensione determinata in base al limite massimo della retribuzione annua pensionabile"; che "si tratta, quindi, di un'operazione autonoma e aggiuntiva rispetto a quella di liquidazione della pensione, già effettuata in base al tetto pensionabile, che non comporta perciò alcuna riliquidazione di questa e si risolve in una mera sommatoria di due entità distinte, calcolate secondo aliquote diverse: sicché, essa ben può essere eseguita anche nei confronti di chi tale liquidazione abbia già ottenuto"; che "l'inciso a 5 decorrere dal 1° gennaio 1988 segna solo il momento a partire dal quale va effettuato il computo della retribuzione eccedente il tetto pensionabile e va corrisposta la quota aggiuntiva di pensione così determinata".
2.3. L'art. 21 cit. è stato interpretato autenticamente dall'art.
2- bis del decreto legge 21 marzo 1988, n. 86 (convertito nella legge 20 maggio 1988, n. 160), secondo il quale "la retribuzione pensionabile va calcolata sulla media delle retribuzioni imponibili e pensionabili, rivalutate a norma dell'undicesimo comma dell'art. 3 della legge 29 maggio 1982 n. 297, e relative alle ultime 260 settimane di contribuzione". E' risultato così chiarito che il meccanismo di calcolo della quota aggiuntiva si giova dei valori già utilizzati per calcolare tutta la retribuzione я pensionabile al momento di liquidazione della pensione. In particolare, la rivalutazione della media delle retribuzioni imponibili va effettuata, secondo il disposto dell'art.
2-bis cit., alla stregua del criterio dettato dal comma 11 dell'art. 3 1. n. 297/82, e cioè in base alla variazione del costo della vita "tra l'anno solare cui la retribuzione si riferisce e quello precedente la decorrenza della pensione".
2.4. Tenuto conto della chiara lettera della norma interpretativa, la lettura fattane dal Tribunale nella sentenza non definitiva, risulta priva di fondamento. Ricordato ancora che non stati abrogati i tetti pensionabili previsti dalle norme via via succedutesi nel tempo (e, in particolare, il tetto previsto dall'art. 3, comma 12, della legge n. 297 del 1982), giacché il legislatore "con l'impugnato art. 21, sesto comma, ha mantenuto fermo il massimale di retribuzione pensionabile", nel segno, quindi, di un'attenuazione e non di un'eliminazione dei sacrifici derivanti ai pensionati dal sistema del "tetti", la pretesa di veder rivalutate le retribuzioni annue non fino alla data di decorrenza della pensione, ma fino al 1° gennaio 1988, non considera che la data suddetta segna solo il momento a partire dal quale il 3 pensionato ha diritto al pagamento della (eventuale) quota aggiuntiva. In sostanza, al pensionato viene riconosciuto lo stesso trattamento cui avrebbe avuto diritto se la normativa di miglior favore introdotta dall'art. 21 legge n. 67 del 1988 fosse stata già operativa al momento del collocamento a riposo. E', infatti, con riferimento a tale data che viene effettuato il calcolo della quota aggiuntiva, pur se il diritto al pagamento delle conseguenti somme viene riconosciuto solo a decorrere dal 1° gennaio 1988. La predetta data, dunque, non può influenzare il quantum della retribuzione prima messa da parte in quanto eccedente il tetto e poi recuperata sulla base dell'intervento legislativo del 1988, quantum che, come ha chiarito la norma interpretativa, deve determinarsi secondo gli stessi criteri valevoli per la parte di x. retribuzione non eccedente il massimale.
2.5. Si diceva che la lettera della legge esprime con sufficiente chiarezza la regola, atteso che "retribuzioni imponibili e pensionabili" sono le somme che si ricevono prima del pensionamento. Dopo, sono immaginabili meccanismi di rivalutazione non certo della retribuzione utile ai (o perequazione) della pensione, fini del calcolo della pensione stessa. Per condividere la conclusione del Tribunale, si dovrebbe ritenere che il legislatore abbia avuto l'intenzione di attribuire vantaggi particolari soprattutto ai "vecchi" pensionati, onde compensarli totalmente, in una prospettiva risarcitoria, del pregiudizio subito per effetto del sistema dei tetti, tanto da considerarli, in ordine alla retribuzione eccedente il massimale, come se avessero continuato a percepirla e fossero stati collocati in pensione alla data del 1° gennaio 1988. Si tratta di una lettura della norma che necessiterebbe di ben altro supporto letterale e sistematico, mancando il quale è sicuramente da rifiutare, anche alla luce della considerazione che per i pensionati Hy 7 ante 1988 si è posto persino il fondato subbio dell'applicabilità ad essi del beneficio. Dubbio poi superato sulla base delle linee interpretative indicate dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 72 del 1990, che, peraltro, non si fonda sulla considerazione dell'illegittimità costituzionale della norma se interpretata in senso meno favorevole e si esprime chiaramente nel senso che la norma consente l'estensione del beneficio ai "vecchi" pensionati, ma certamente non attribuisce loro un trattamento di particolare favore.
2.6. La Corte conferma così l'indirizzo seguito dalla sua giurisprudenza, già consolidatosi da tempo nell'enunciazione del principio secondo il quale il momento al quale deve farsi riferimento per rivalutare le retribuzioni imponibili eccedenti il massimale è quello dell'originaria data di decorrenza della pensione (Cass. 8 maggio 1996, n. 4314; 11 maggio 1996, n. 4446; 13 agosto 1996, n. 7540; 6 novembre 1996, n. 9687; 11 ottobre 1997, n. 9929; 20 novembre 1997, n. 11589).
3. In applicazione del medesimo ordine di principi, il ricorso deve essere giudicato fondato anche nella parte in cui svolge la tesi secondo cui, per i pensionati in data anteriore all'entrata in vigore della legge n. 297 del 1982, come nel caso del OG, il recupero della parte di retribuzione eccedente il tetto ai fini della liquidazione della quota aggiuntiva di pensione ai sensi del'art. 21, comma 6, della legge n. 67 del 1988, deve avvenire secondo le medesime regole e criteri operanti per la liquidazione della pensione originaria e, quindi, calcolando la quota di retribuzione "recuperata" secondo il suo valore nominale. La giurisprudenza della Corte ha già precisato che il richiamo del sistema di rivalutazione delle retribuzioni utili a pensione stabilito dall'art. 3, comma 11°, della l. 297/1982, operato dall'art. 21, comma 6, l. 67/1988 - come autenticamente 8 : interpretato dall'art. 3, comma 2-bis d.l. 86/1988, convertito dalla 1. 160/1988 - deve essere inteso - una volta stabilito che la quota aggiuntiva si liquida con gli stessi criteri della pensione principale alla data del pensionamento - come riferito alle sole pensioni rette dalla disciplina della legge indicata e non da leggi precedenti, altrimenti verrebbe ad innestarsi una disposizione che trova la sua ragion d'essere in un determinato sistema di computo della pensione all'interno di un sistema del tutto diverso e non compatibile con l'altro (Cass. 24 novembre 1995, n. 12137); in particolare, nel sistema della legge 3 giugno 1975, n. 160 (nel cui ambito temporale di applicazione rientrano le pensioni liquidate anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 297 del 1982) opera, ai sensi dell'art. 26, comma х 3°, il (più vantaggioso) criterio della determinazione della retribuzione pensionabile sulla media dei tre anni più favorevoli negli ultimi dieci anni di lavoro (nei limiti del massimale), ma secondo il valore nominale e, senza rivalutazioni, criterio che deve trovare applicazione anche per la liquidazione della quota aggiuntiva ai sensi della 1. 67/1988 in relazione alla parte di retribuzione a suo tempo esclusa dal computo in quanto eccedente rispetto al massimale (Cass. 8 marzo 1999, n. 1973).
3.1. Con riguardo a questo secondo aspetto della controversia, vi è, invero, nella giurisprudenza della Corte, una pronunzia di segno contrario (Cass. 28 marzo han 2000, n. 3727), in quanto, rigettando il ricorso dell'Inps, conferma la statuizione di merito secondo la quale l'art. 21, comma 6, della l. n. 67/1988 andava interpretato nel senso che dovesse applicarsi la rivalutazione di cui all'art. 3, comma 11, della legge n. 297 del 1982 anche ai titolari di pensione con decorrenza anteriore all'entrata in vigore di quest'ultima legge. Si tratta, peraltro, di decisione condizionata dalla concreta formulazione del ricorso dell'istituto previdenziale, sicché non affronta specificamente il tema del momento al quale ci si deve 9 riportare per calcolare la quota aggiuntiva e del sistema di calcolo da applicare, limitandosi sostanzialmente a riaffermare il principio (divenuto pacifico seguito a seguito del ricordato intervento della Corte costituzionale) che il beneficio compete anche ai pensionati in data anteriore all'entrata in vigore della 1. 67/1988 e, quindi, non esamina gli orientamenti già espressi dalla giurisprudenza della Corte sulla specifica questione oggetto di questo giudizio.
4. Per le ragioni esposte, le sentenze impugnate devono essere cassate per violazione di norme di diritto. Ne segue, a norma dell'art. 384, comma primo, c.p.c., che la causa è decisa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto per pronunziare il rigetto delle domande proposte nei confronti dell'Inps sulla base di una prospettazione giuridicamente infondata. In ordine alle spese del giudizio (art. 385, secondo comma, c.p.c.), ritiene la Corte che, in forza dell'art. 152 disp. att. al codice di procedura civile (norma vigente a seguito della sentenza costituzionale 13 aprile 1994, n. 134, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2°, del d.l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito in l. 14 novembre 1992 n. 438), non è consentita la condanna dei soccombenti, non ricorrendo l'ipotesi della pretesa infondata e temeraria, alle spese dei giudizi precedenti e di quello di cassazione.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa le sentenze impugnate senza rinvio decidendo nel merito, rigetta le domande proposte nei confronti dell'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale;
nulla da provvedere in ordine alle spese dei precedenti giudizi e del giudizio di cassazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. al codice di procedura civile. Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2001. e Il Consigliere estensore II Presidente r rasmall iconIL CANC e ELLIÈRE Depositato in Cancelleria w 14 MAR. 2801 oggi, 10 IL CANCELLIERE O N E H