Sentenza 1 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 01/03/2001, n. 2984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2984 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2001 |
Testo completo
O L L 4 O 7 B 3 . E ) N E E , N 1 C O 9 I A 9 Z F 1 A 'BBLICA ITALIANA - I R 1 0298 4/0 1 D T 1 - S 1 E 2 C I IN NOME DEL POPOLO ITALIANO1 N LA CORTE SU ggetto Risoraimento SEZIONE TERZA CIVILE donni Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 12534/98 Dott. Manfredo GROSSI Rel. Consigliere Cron.6232 Dott. Michele VARRONE Dott. Antonio LIMONGELLI Consigliere Rep. Dott. Giuliano LUCENTINI Consigliere Ud. 26/09/00 - Consigliere Dott. Michele LO PIANO - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: domiciliato in ROMA CE BE, elettivamente PIAZZA A MANCINI 4, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO, che lo difende, SCIARRA giusta delega in atti;
ricorrente
contro
EI ASSICURATRICE SPA, STEA SRL, ROMA CARLO;
- intimati T avversO la sentenza n. 7747/97 del Giudice di pace di ROMA, emessa il 21/10/1997, depositata il 23/10/97; RG.23641/1997; 2000 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1479 -1- udienza del 26/09/00 dal Consigliere Dott. Michele VARRONE;
udito l'Avvocato CLAUDIO SCIARPA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione notificata il 28/5/97 BE CE conveniva davanti al Giudice di Pace di Roma CARLO POMA, la s.r.l. STEA e la s.p.a. EI ASSICURATRICE, nelle rispettive qualità di conducente, proprietaria ed assicuratrice del veicolo Alfa Romeo 164 tg. RM 36576W, per sentirli condannare, in solido, al risarcimento dei danni subiti dal suo autoveicolo FIAT-UNO tg. RM 78478W quando, il 15/7/96,era stato urtato dall'Alfa nel corso di un'errata manovra nel garage condominiale di Largo Messico n. 6, danni quantificati nella misura indicativa di L. 1,308,702, oltre fermo tecnico, rivalutazione ed interessi legali. Si costituiva soltanto la EI offrendo, a tacitazione, la somma complessiva di L. 1.150.000, che l'attore dichiarava di accettare, pur insistendo perché la causa venisse decisa in ordine alle spese processuali, alla rivalutazione monetaria ed agli interessi, trattandosi di voci non coperte dalla somma offerta. Con sentenza 23 ottobre 1997 l'adito Giudice di Pace, ritenendo equa ed esaustiva la somma di cui sopra, dichiarava cessata la materia del contendere e compensava le spese processuali. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il CE sulla base di un motivo. Le altre parti intimate non si sono costituite. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico mezzo il ricorrente, denunciando la violazione e la falsa applicazione dell'art. 92, 2° co. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., critica la statuizione di compensazione delle spese processuali, motivata dal Giudice di Pace "atteso il breve tempo intercorso tra la richiesta di risarcimento avanzata dall'attore ed il pagamento dell'indennizzo". La censura non può essere accolta. E' noto che la giurisprudenza di questa Corte, in tema di compensazione delle spese giudiziali, ha affermato sia la insindacabilità del mero richiamo ai "giusti motivi", sia, per l'ipotesi in cui il giudice espliciti le ragioni che lo inducono alla compensazione, il controllo della loro congruità e ragionevolezza in sede di legittimità. Con la conseguenza che deve essere cassata la pronuncia di compensazione ove sorretta da motivi illogici od erronei. Proprio questo insegnamento giurisprudenziale richiama il ricorrente, osservando che l'asserita rapidità o celerità del giudizio (così come la facilità della causa: Cass. n. 5607/97) non possa costituire un "giusto motivo" di compensazione. Il rilievo è prima facie suggestivo ma, ad un esame più approfondito, non sembra calzare alla fattispecie, perché il Giudice di Pace, rilevato che l'attore aveva fondato la sua pretesa risarcitoria di L.
1.308.702 ed accessori su un mero preventivo ritenuto "documento notoriamente non idoneo a comprovare il danno emergente", e che la EI aveva prontamente offerto a tacitazione la somma complessiva di L. 1.150.000, ha considerato tale offerta sollecita, satisfattiva ed onnicomprensiva, con la conseguente inutilità della prosecuzione e definizione di una lite già risolta soddisfacentemente nel merito. Ed in virtù di questo esame comparativo del comportamento delle parti si è indotto a compensare le spese processuali, cosicché la sua motivazione non può ritenersi né erronea, né illogica. Il ricorso va, pertanto, rigettato. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese processuali, stante l'assenza delle parti intimate.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese. Così deciso in Roma, il 26 settembre 2000, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE from Schewarme CANCELLIERE 01 Giovanni ST Gru Depositata in Cancelleria Oggi, li 1 MAR. 2001 IL CANCELLIERE Giovanni ST O 4 L 7 L י ט 3 ) . א O B E N E , C 1 E A 9 N P 9 1 O I I - 1 D Z 1 A - E R 1 T C 2 S I I . D L G E U 9 I R 3 G A E D G E A N T . TI N T E T S S P E