Sentenza 1 luglio 2014
Massime • 1
Integra la contravvenzione prevista dall'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, ogni attività economica finalizzata al trasferimento, non autorizzato, di presidi sanitari per l'agricoltura essendo penalmente rilevante anche il solo acquisto o accantonamento dei prodotti fitosanitari effettuato dal commerciante allo scopo di venderli in mancanza o in attesa della prescritta autorizzazione ministeriale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 01/07/2014, n. 1714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1714 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FIALE Aldo - Presidente - del 01/07/2014
Dott. GRILLO Renato - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. ANDREAZZA Gastone - Consigliere - N. 2022
Dott. ACETO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GENTILI Andrea - Consigliere - N. 50772/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RD RO N. IL 22/08/1986;
avverso la sentenza n. 304/2011 TRIB di PALERMO SEZ. DIST. di MERCATO SAN SEVERINO, del 21/02/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 01/07/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRILLO RENATO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GAETA Pietro, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore Avv. ALOÈ Tulliola di Teramo (sost. proc.). RITENUTO IN FATTO
1.1 Con sentenza del 21 febbraio 2013 il Tribunale di Salerno - Sezione Distaccata di Mercato San Severino - dichiarava RD GE colpevole del reato di cui al D.P.R. n. 290 del 2001, art. 21, in relazione alla L. 30 aprile 1962, art. 6 e al del D.Lgs. n. 507 del 1999, art. 95 (fatto accertato n Bracigliano il 13 maggio
2010), condannandolo alla pena di Euro 500,00 di ammenda e ponendo a carico dell'imputato l'obbligo di smaltimento dei rifiuti a mezzo di ditta specializzata.
1.2 Avverso la detta sentenza ricorre l'imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando, con un primo motivo, erronea applicazione ed inosservanza della legge penale con riferimento al disposto obbligo di smaltimento dei rifiuti a spese dell'imputato in quanto in contrasto con le disposizioni normative di settore oltre che in assenza di riferimenti normativi.
Con il secondo motivo la difesa lamenta la manifesta illogicità della motivazione in punto di attribuibilità del fatto all'imputato, al quale non era intestata alcuna autorizzazione amministrativa, così travisando le risultanze probatorie, e per avere il Tribunale affermato la responsabilità dell'imputato in via apodittica, omettendo anche di motivare in ordine alla diversità tossicologica dei prodotti commercializzati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è parzialmente fondato nei termini di seguito precisati. Invertendo l'ordine di esame dei motivi ritiene il Collegio, con riferimento al dedotto vizio di manifesta illogicità della motivazione che la censura sia infondata. Va precisato che al RD è stato contestato il reato di cui al D.P.R. n. 290 del 2001, art. 21, in relazione alla L. 30 aprile 1962, art. 6 e al
D.Lgs. n. 507 del 1999, art. 95 "per avere attivato in qualità di titolare dell'esercizio denominato "Tutto Natura" sito in Bracigliano alla Via I Traversa Cap. Lecconi s.n.c, rivendita di prodotti per l'agricoltura, un'area destinata alla vendita detenzione di prodotti fitosanitari di diversa classe tossicologica, in assenza della prescritta autorizzazione perché mai richiesta, nonché priva dei requisiti minimi strutturali previsti dalla normativa vigente".
1.1 In punto di fatto era emerso che nel corso di un controllo effettuato da militari del N.A.S. il RD deteneva nel proprio esercizio commerciale, all'interno di un'area destinata alla vendita al pubblico, prodotti fitosanitari di diversa classe tossicologica in promiscuità con altri prodotti per l'agricoltura. La materia del commercio di fitofarmaci è disciplinata normativamente dal D.P.R. 290 del 23 aprile 2001 che, all'art. 21 comma 1, prevede per la persona titolare di un'impresa commerciale che intenda procedere alla vendita di tali prodotti l'obbligo di presentare apposita domanda alla competente autorità sanitaria onde ottenere la prescritta autorizzazione: autorizzazione che è rilasciata in conformità alle previsioni e prescrizioni contenute nel successivo art. 23. Particolarmente specifico poi - per quanto qui rileva - il contenuto dell'art. 24 che indica le caratteristiche dei locali all'interno dei quali tali prodotti vengono detenuti ed eventualmente commercializzati, con specifico obbligo che i locali a ciò destinati "non siano adibiti al deposito o alla vendita di generi alimentari" e che, laddove tali prodotti siano "molto tossici" essi devono essere conservati in appositi armadi o locali da tenere ermeticamente chiusi ("chiusi a chiave" come recita il comma 2 del menzionato art. 24).
1.2 In assenza di specifiche misure sanzionatorie previste dal detto D.P.R. soccorre la L. 30 aprile 1962, n. 283, art. 6, comma 1, che, con riferimento alla commercializzazione di prodotti fitosanitari, impone al soggetto titolare dell'esercizio di vendita il rilascio da parte della competente autorità sanitaria di autorizzazione alla vendita delle sostanze contemplate nella lett. h) del precedente art. 5 (sostanze che contengano residui di prodotti usati in agricoltura per la protezione delle piante e a difesa delle sostanze alimentari immagazzinate, tossici per l'uomo), prevedendo poi la sanzione penale dell'ammenda da L. 200.000, a lire 5.000.000 in caso di trasgressione delle dette disposizioni.
1.3 Completa il quadro normativo la circolare del Ministero della Sanità (oggi Ministero della Salute) n. 15 del 30 aprile 1993 che detta le prescrizioni in tema di caratteristiche minime di sicurezza dei locali adibiti al deposito o vendita di prodotti fitosanitari, con particolare riferimento ai requisiti tecnici dei locali a ciò destinati e alle modalità di stoccaggio di tali prodotti, con espresso divieto di detenere e vendere detti prodotti in promiscuità con generi alimentari e mangimi (punto 2.4.1 della circolare in parola)
1.4 Così esposto il quadro normativo di riferimento, la censura del ricorrente si basa su un presunto travisamento del dato probatorio da parte del Tribunale che non avrebbe valutato in modo corretto le informazioni fornite dal teste verbalizzante (M.llo Carratù del Nucleo Antisofisticazioni dei Carabinieri di Salerno) in merito alla riconducibilità dell'autorizzazione al RD ed al modo e luogo di conservazione dei prodotti fitosanitari rinvenuti nell'esercizio.
1.3 Ora, a prescindere dal rilievo che la censura in esame contiene considerazioni in fatto, quanto meno in ordine alla ricostruzione delle emergenze fattuali acquisite nel corso del dibattimento di primo grado (in particolare il possesso dell'autorizzazione e le modalità di conservazione dei prodotti), come tali non consentite in sede di legittimità (tra le tante Sez. 6^ 29.3.2006 n. 10951, Casula, Rv. 233709; Sez. 5^ 6.10.2009 n. 44914, Basile e altri, Rv. 245103) implicando esse un improponibile giudizio di merito, va ribadito che, in modo assolutamente corretto e immune da manifeste illogicità, il Tribunale ha ritenuto il RD responsabile del fatto contestatogli in quanto privo dell'apposita autorizzazione per la vendita di quei prodotti all'interno del locale destinato alla vendita anche di prodotti per l'agricoltura.
2. In questo senso la motivazione si sottrae alle censure difensive anche sotto il profilo strettamente giuridico in quanto la cit. L. n. 283 del 1962, art. 6, stabilisce, al comma 1, che la produzione, il commercio, la vendita delle sostanze di cui alla lett. h) dell'articolo precedente - fitofarmaci e presidi delle derrate alimentari immagazzinate - sono soggetti ad autorizzazione del Ministero della Sanità, a controllo e a registrazione come presidi sanitari.
2.1 Sul punto l'orientamento di questa Suprema Corte è costante, essendosi affermato da tempo che la contravvenzione de qua riguarda ogni attività economica volta al trasferimento di beni dal produttore al consumatore, con la conseguenza che anche il solo acquisto del prodotto, effettuato dal commerciante allo scopo di venderlo, è punibile quando manchi l'autorizzazione ministeriale. È stata, infatti, affermata la sussistenza del reato in esame con riferimento alle ipotesi di acquisto e accantonamento di presidi sanitari per l'agricoltura in attesa della detta autorizzazione (così Sez. 3^ 17.4.2012 n. 19082, Vitale, Rv.252650; Sez. 1^ 2.10.2001 n. 35622, Carbone U., Rv. 219727; Sez. 3^ n.
8.3.1996 n. 4444, P.M. in proc. Tirelli, Rv. 204421; Sez. 6^ 19.2.1990 n. 8406, Grigi, Rv. 184607). Da ciò consegue che nessuna censura sul punto può muoversi alla decisione impugnata.
3. È fondato, invece, il primo motivo afferente ad una erronea applicazione della legge penale, in quanto - come correttamente rilevato dalla difesa del ricorrente - nessuna norma prevede che da parte del trasgressore venga effettuato a proprie spese lo smaltimento dei rifiuti (costituiti per quanto è dato intendere dal contenuto della sentenza dai prodotti fitosanitari sequestrati), anche perché non di rifiuti si tratta ma di prodotti che possono lecitamente essere detenuti e commercializzati a determinate condizioni ed in presenza di apposite autorizzazioni. Sotto tale profilo la sentenza va annullata senza rinvio con eliminazione della espressione "smaltimento dei rifiuti" a spese dell'imputato. Nel resto il ricorso va rigettato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al disposto smaltimento dei rifiuti, che elimina. Rigetta il ricorso nel resto. Così deciso in Roma, il 1 luglio 2014.
Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2015