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Sentenza 20 marzo 2023
Sentenza 20 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/03/2023, n. 11760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11760 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AT EP, n. IT (Rc) 08/08/1971 avverso l'ordinanza n. 505-P/22 del Tribunale di Reggio Calabria del 05/07/2022 letti gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata;
udita la relazione del consigliere Orlando Villoni;
sentito il pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale ON Picardi, che ha concluso per l'inammissibilità; sentito per il ricorrente l'avv. Passalacqua in sostituzione dell'avv. EP IC, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso Penale Sent. Sez. 6 Num. 11760 Anno 2023 Presidente: COSTANZO ANGELO Relatore: VILLONI ORLANDO Data Udienza: 27/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Reggio Calabria ha rigettato l'istanza di riesame avanzata da EP AT avverso l'ordinanza del G.i.p. dello stesso Tribunale del 9 maggio 2002 che gli ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere in ordine alle accuse provvisorie di partecipazione alla cosca di 'HE ER (art. 416-bis cod. pen., capo 1) nonché di concorso in estorsione tentata e consumata in danno dell'imprenditore Adriano AS (artt. 81, 110, 56, 629, secondo comma in relazione all'art. 628, terzo comma, n. 3., cod. pen., capi 6 e 7), per fatti accaduti nel 2019 e nel 2020, con condotta associativa perdurante. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, che deduce i seguenti motivi di censura. Violazione di legge in relazione agli artt. 273 cod. proc. pen. e 629 cod. pen. e vizi congiunti di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza del concorso nei delitti di estorsione di cui ai capi 6 e 7 della contestazione provvisoria. Violazione di legge e vizi congiunti di motivazione in ordine alla sussistenza di gravi indizi dell'attuale esistenza di un'associazione mafiosa denominata 'ndrina o cosca ER. Violazione di legge e vizi congiunti di motivazione in ordine alla condotta di partecipazione di cui al capo 1 della contestazione provvisoria. Stando all'ordinanza, il ruolo del ricorrente sarebbe stato quello di stretto collaboratore e complice di AT ER, esponente della omonimo gruppo mafioso, nell'imporre ad un imprenditore del settore alberghiero (il suddetto AS) l'acquisto di prodotti alimentari e di ristorazione secondo modalità mafiose, evocando la forza intimidatrice del gruppo criminale. Il Tribunale indica le pronunce giudiziarie, definitive o meno, che hanno riconosciuto l'esistenza della cosca ER, mentre la difesa eccepisce che il sodalizio criminale non aveva più operato nel periodo compreso tra il 1 dicembre 1999 ed il 2005, anno in cui era stata emessa la sentenza di appello nell'ambito del procedimento cd. Operazione Cruz che aveva sancito la cessata esistenza della cosca. Nella prospettiva difensiva, pertanto, AT ER si sarebbe limitato a sfruttare la pregressa fama criminale della famiglia, sicché le risultanze indiziarie acquisite dimostrerebbero al più la partecipazione dei concorrenti alla attività d'impresa svolta dallo stesso ER, per quanto secondo le modalità indicate dalla parte offesa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. 2. Nell'ordinanza impugnata non è dato rilevare alcuno dei vizi dedotti dal ricorrente. Con riferimento al quadro di gravità indiziaria riferito ai delitti di estorsione in danno dell'imprenditore Adriano AS, vale osservare che l'ordinanza impugnata riporta ampi brani delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, non mancando di evidenziarne la coerenza del narrato, corroborata dalla circostanza che nel periodo dell'interlocuzione intercorsa con gli uomini inviatagli da AT ER (tra cui l'odierno ricorrente) egli era rimasto in costante contatto con gli inquirenti, più volte manifestando loro la convinzione di dovere, almeno in parte, aderire alle richieste di acquisto di prodotti per timore, in caso di rifiuto, di doverne subire ritorsioni. Non v'è stata, dunque, alcuna violazione di norme sostanziali o processuali e la motivazione svolta sul punto, consistente in una ragionata valutazione delle risultanze indiziarie (dichiarazioni della persona offesa ed esiti di attività di intercettazione telefonica e ambientale) non appare censurabile sul piano argomentativo o della logicità delle considerazioni svolte. Qualche notazione aggiuntiva si rende necessaria riguardo alla doglianza, formalmente articolata su due motivi, concernente la dedotta cessazione di operatività e quindi l'attuale inesistenza di una cosca di 'HE denominata ER. Il Tribunale del riesame ha indicato in dettaglio le pronunce giurisdizionali, irrevocabili o meno, che hanno sancito l'esistenza e l'operatività della cosca ER, egemone nel territorio di AN GI MO (Rc) (v. pag. 3-4 ordinanza). La difesa oppone per converso che l'unica pronuncia passata in giudicato, emessa nell'ambito del ricordato procedimento Operazione Cruz, ha sancito definitivamente la cessata operatività del sodalizio criminale. Il Collegio osserva che nella presente fase cautelare, l'accertamento - necessariamente provvisorio allo stato delle emergenze investigative interne ed esterne al procedimento - dell'esistenza e della attuale operatività del gruppo strutturato criminale può ben fondarsi anche su pronunce giudiziarie che non hanno ancora assunto la veste dell'irrevocabilità, dal momento che è sempre alla fase della cognizione che va demandata la verifica definitiva finale sul tema, mediante apporti probatori sia interni che esterni (art. 238-bis cod. proc. pen.) al procedimento stesso. 3 In tale prospettiva, appaiono allora insuscettibili di critiche sul piano logico ed argomentativo le considerazioni svolte nell'ordinanza riguardo alla qualificazione delle condotte estorsive contestate ai capi 6 e 7 come reati-fine, costituenti cioè espressione del delitto associativo contestato al capo 1, a sua volta consistente nella partecipazione del ricorrente all'esistente ed operante cosca di ‘HE ER, come anzidetto egemone nell'articolazione territoriale (locale) del Comune di AN GI MO (Rc). Con riferimento, infine, alla posizione personale del ricorrente, una volta stabilita la perdurante operatività del sodalizio criminale, il ruolo da lui ricoperto nei confronti della persona offesa Adriano AS è stato plausibilmente apprezzato dal Tribunale come quello di un inviato del capo della cosca, AT ER, avente il compito di fungere da intermediario, per quanto non esclusivo (v. pag. 18 ordinanza), presso il soggetto bersaglio delle richieste estorsive consistenti di volta in volta nell'acquisto obbligato di generi alimentari, nell'assunzione come dipendenti di persone d'interesse della cosca, nel pagamento periodico di una somma di denaro. La stretta contiguità con il ER, emergente dalle risultanze delle operazioni tecniche di intercettazione/captazione, è stata, così, coerentemente valutata in termini di partecipazione piena e consapevole al sodalizio criminale, del quale, allo stato attuale delle risultanze indiziarie, il ricorrente sembra del resto condividere obiettivi e finalità (v. pag. 18-19 ordinanza). 3. Al rigetto del ricorso segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso, 27 gennaio 2023 Il consiglie, e estensore Il Pres ente
udita la relazione del consigliere Orlando Villoni;
sentito il pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale ON Picardi, che ha concluso per l'inammissibilità; sentito per il ricorrente l'avv. Passalacqua in sostituzione dell'avv. EP IC, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso Penale Sent. Sez. 6 Num. 11760 Anno 2023 Presidente: COSTANZO ANGELO Relatore: VILLONI ORLANDO Data Udienza: 27/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Reggio Calabria ha rigettato l'istanza di riesame avanzata da EP AT avverso l'ordinanza del G.i.p. dello stesso Tribunale del 9 maggio 2002 che gli ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere in ordine alle accuse provvisorie di partecipazione alla cosca di 'HE ER (art. 416-bis cod. pen., capo 1) nonché di concorso in estorsione tentata e consumata in danno dell'imprenditore Adriano AS (artt. 81, 110, 56, 629, secondo comma in relazione all'art. 628, terzo comma, n. 3., cod. pen., capi 6 e 7), per fatti accaduti nel 2019 e nel 2020, con condotta associativa perdurante. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, che deduce i seguenti motivi di censura. Violazione di legge in relazione agli artt. 273 cod. proc. pen. e 629 cod. pen. e vizi congiunti di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza del concorso nei delitti di estorsione di cui ai capi 6 e 7 della contestazione provvisoria. Violazione di legge e vizi congiunti di motivazione in ordine alla sussistenza di gravi indizi dell'attuale esistenza di un'associazione mafiosa denominata 'ndrina o cosca ER. Violazione di legge e vizi congiunti di motivazione in ordine alla condotta di partecipazione di cui al capo 1 della contestazione provvisoria. Stando all'ordinanza, il ruolo del ricorrente sarebbe stato quello di stretto collaboratore e complice di AT ER, esponente della omonimo gruppo mafioso, nell'imporre ad un imprenditore del settore alberghiero (il suddetto AS) l'acquisto di prodotti alimentari e di ristorazione secondo modalità mafiose, evocando la forza intimidatrice del gruppo criminale. Il Tribunale indica le pronunce giudiziarie, definitive o meno, che hanno riconosciuto l'esistenza della cosca ER, mentre la difesa eccepisce che il sodalizio criminale non aveva più operato nel periodo compreso tra il 1 dicembre 1999 ed il 2005, anno in cui era stata emessa la sentenza di appello nell'ambito del procedimento cd. Operazione Cruz che aveva sancito la cessata esistenza della cosca. Nella prospettiva difensiva, pertanto, AT ER si sarebbe limitato a sfruttare la pregressa fama criminale della famiglia, sicché le risultanze indiziarie acquisite dimostrerebbero al più la partecipazione dei concorrenti alla attività d'impresa svolta dallo stesso ER, per quanto secondo le modalità indicate dalla parte offesa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. 2. Nell'ordinanza impugnata non è dato rilevare alcuno dei vizi dedotti dal ricorrente. Con riferimento al quadro di gravità indiziaria riferito ai delitti di estorsione in danno dell'imprenditore Adriano AS, vale osservare che l'ordinanza impugnata riporta ampi brani delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, non mancando di evidenziarne la coerenza del narrato, corroborata dalla circostanza che nel periodo dell'interlocuzione intercorsa con gli uomini inviatagli da AT ER (tra cui l'odierno ricorrente) egli era rimasto in costante contatto con gli inquirenti, più volte manifestando loro la convinzione di dovere, almeno in parte, aderire alle richieste di acquisto di prodotti per timore, in caso di rifiuto, di doverne subire ritorsioni. Non v'è stata, dunque, alcuna violazione di norme sostanziali o processuali e la motivazione svolta sul punto, consistente in una ragionata valutazione delle risultanze indiziarie (dichiarazioni della persona offesa ed esiti di attività di intercettazione telefonica e ambientale) non appare censurabile sul piano argomentativo o della logicità delle considerazioni svolte. Qualche notazione aggiuntiva si rende necessaria riguardo alla doglianza, formalmente articolata su due motivi, concernente la dedotta cessazione di operatività e quindi l'attuale inesistenza di una cosca di 'HE denominata ER. Il Tribunale del riesame ha indicato in dettaglio le pronunce giurisdizionali, irrevocabili o meno, che hanno sancito l'esistenza e l'operatività della cosca ER, egemone nel territorio di AN GI MO (Rc) (v. pag. 3-4 ordinanza). La difesa oppone per converso che l'unica pronuncia passata in giudicato, emessa nell'ambito del ricordato procedimento Operazione Cruz, ha sancito definitivamente la cessata operatività del sodalizio criminale. Il Collegio osserva che nella presente fase cautelare, l'accertamento - necessariamente provvisorio allo stato delle emergenze investigative interne ed esterne al procedimento - dell'esistenza e della attuale operatività del gruppo strutturato criminale può ben fondarsi anche su pronunce giudiziarie che non hanno ancora assunto la veste dell'irrevocabilità, dal momento che è sempre alla fase della cognizione che va demandata la verifica definitiva finale sul tema, mediante apporti probatori sia interni che esterni (art. 238-bis cod. proc. pen.) al procedimento stesso. 3 In tale prospettiva, appaiono allora insuscettibili di critiche sul piano logico ed argomentativo le considerazioni svolte nell'ordinanza riguardo alla qualificazione delle condotte estorsive contestate ai capi 6 e 7 come reati-fine, costituenti cioè espressione del delitto associativo contestato al capo 1, a sua volta consistente nella partecipazione del ricorrente all'esistente ed operante cosca di ‘HE ER, come anzidetto egemone nell'articolazione territoriale (locale) del Comune di AN GI MO (Rc). Con riferimento, infine, alla posizione personale del ricorrente, una volta stabilita la perdurante operatività del sodalizio criminale, il ruolo da lui ricoperto nei confronti della persona offesa Adriano AS è stato plausibilmente apprezzato dal Tribunale come quello di un inviato del capo della cosca, AT ER, avente il compito di fungere da intermediario, per quanto non esclusivo (v. pag. 18 ordinanza), presso il soggetto bersaglio delle richieste estorsive consistenti di volta in volta nell'acquisto obbligato di generi alimentari, nell'assunzione come dipendenti di persone d'interesse della cosca, nel pagamento periodico di una somma di denaro. La stretta contiguità con il ER, emergente dalle risultanze delle operazioni tecniche di intercettazione/captazione, è stata, così, coerentemente valutata in termini di partecipazione piena e consapevole al sodalizio criminale, del quale, allo stato attuale delle risultanze indiziarie, il ricorrente sembra del resto condividere obiettivi e finalità (v. pag. 18-19 ordinanza). 3. Al rigetto del ricorso segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso, 27 gennaio 2023 Il consiglie, e estensore Il Pres ente