Sentenza 27 settembre 2017
Massime • 1
In tema di libertà vigilata, il giudice d'appello, anche quando appellante sia il solo imputato, può modificare in modo peggiorativo le modalità di esecuzione della misura di sicurezza applicata dal primo giudice, in quanto, dovendo essere le prescrizioni idonee ad evitare occasione di nuovi reati, esse sono suscettibili di successive modifiche o limitazioni. (In motivazione, la Corte ha precisato che diversamente accade in relazione alla disciplina della misura del ricovero in casa di cura o di custodia, per la quale non è possibile una successiva modifica peggiorativa delle condizioni applicative in appello, non essendo prevista l'individuazione di modalità esecutive).
Commentari • 2
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/09/2017, n. 48569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48569 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2017 |
Testo completo
2 . 48569-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 27/09/2017 EF DI TO Presidente- Sent. n. sez. 3141/2017 FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE STEFANO APRILE N.4576/2017 ALESSANDRO CENTONZE ASSUNTA COCOMELLO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CC ST nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 13/12/2016 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNA sentita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;
lette le conclusioni del PG che ha concluso per il rigetto;
A RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Bologna, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Reggio nell'Emilia in data 6 settembre 2016, ha applicato a NI VE la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni uno, confermando il giudizio di pericolosità della sentenza che aveva assolto l'imputata per mancanza della capacità di intendere e di volere al momento del fatto in relazione al delitto di cui all'articolo 612-bis cod. pen... 2. Ricorre NI VE, a mezzo del difensore avv. Raffaella Pellini, che chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata, formulando tre motivi di ricorso in relazione alla violazione di legge, con riferimento agli articoli 202, 203 cod. pen., 192, 597 cod. proc. pen., con particolare riferimento al disposto aggravamento delle modalità esecutive della misura di sicurezza in presenza del solo appello dell'imputata, e al vizio della motivazione con riguardo alla mancanza di attualità della pericolosità, fondata su un presunto avvicinamento dell'imputata alla persona offesa che non viene temporalmente collocato né - descritto nella sua componente fenomenica e sulla contraddittoria valutazione delle emergenze probatorie derivanti dalla perizia e dalle relazioni del dipartimento di salute mentale che ha in cura l'imputata, da cui emerge il pieno rispetto del piano di cura e l'assenza di manifestazioni violente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Osserva il Collegio che il ricorso è infondato.
2. Sono inammissibili, perché rivolte alla generica confutazione dell'apparato motivazionale del provvedimento impugnato, le censure che concernono la violazione di legge con riguardo agli articoli 202, 203 cod. pen., 192, 597 cod. proc. pen.. 3. Non sussiste, di contro, la denunciata violazione di legge in relazione all'articolo 597 cod. proc. pen., poiché non si è verificata alcuna reformatio in peius tenuto conto che anche il giudice di primo grado aveva applicato la libertà vigilata, pur non stabilendone la durata, e che non costituisce aggravamento la modifica delle modalità esecutive della misura di sicurezza. Non può trovare applicazione, nel caso di specie, il precedente di legittimità secondo il quale «il giudice di appello, allorquando appellante sia il solo imputato, non può, in base al principio del tantum devolutum quantum appellatum, sottoporre il condannato ad una misura di sicurezza, non applicata 2 + dal giudice di primo grado, ne modificare peggiorativamente le modalità di esecuzione di quella applicata dal primo giudice» (Sez. 1, Sentenza n. 331 del 28/02/1966, Pirazzi, Rv. 101733), poiché il caso citato concerneva la misura di sicurezza del ricovero in casa di cura e di custodia, in relazione alla quale, a differenza della libertà vigilata, non è prevista l'individuazione di modalità esecutive, tanto che la questione concerneva la decisione del giudice di appello che, modificando la decisione di primo grado, aveva disposto che l'esecuzione della misura dovesse seguire, anziché precedere, l'esecuzione della pena, così, di fatto, rendendola più gravosa. In proposito, è sufficiente rimarcare che l'art. 228, comma secondo, cod. pen., prevede che «alla persona in stato di libertà vigilata sono imposte dal giudice prescrizioni idonee a evitare le occasioni di nuovi reati», così attribuendo al giudice il potere discrezionale di individuare le più idonee restrizioni, nei limiti di cui al successivo comma quarto, sicché la sola modificazione delle modalità applicative rientra nei limiti della cognizione del giudice di appello. Inoltre, l'art. 228, comma terzo, cod. pen., stabilisce che «tali prescrizioni possono essere dal giudice successivamente modificate o limitate», purché annotate, a norma dell'art. 190, disp. att. cod. proc. pen., sulla carta precettiva che il libero vigilato deve recare con sé, a ulteriore dimostrazione della particolare duttilità della libertà vigilata che richiede proprio la possibilità di adattare e modificare le modalità applicative.
4. Sono infondati anche i restanti motivi di ricorso che attaccano la motivazione del provvedimento impugnato. Non sussiste, infatti, alcuna contraddittorietà o illogicità della motivazione per quello che riguarda la valutazione di pericolosità dell'imputata, essendo puntualmente descritte le risultanze degli accertamenti medici da cui risulta la patologia psichiatrica che determina un'incapacità di autoregolarsi con manifestazioni bipolari, solo parzialmente controllate dalla terapia farmacologica, mentre la mancanza di manifestazioni etero aggressive è stata giudicata del tutto irrilevante poiché il disturbo psichiatrico si manifesta mediante gravi comportamenti molesti, in relazione ai quali, infatti, è stata pronunciata la sentenza, come pure risulta dalla reiterazione degli stessi che ha imposto 3 व l'adozione di misure coercitive nella fase cautelare, come chiaramente esposto nel provvedimento impugnato. Infatti, non è compito del giudice di legittimità compiere una rivalutazione di tale compendio probatorio, sulla base delle prospettazioni della ricorrente, avendo questa Corte chiarito già da tempo che esula dai suoi poteri una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali» (Sez. Un. n. 41476 del 25/10/2005, Misiano;
Sez. Un. n. 6402 del 2.7.1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. Un. n. 930 del 29.1.1996, Clarke, Rv. 203428). Pur prospettando una contraddizione della motivazione, il ricorso si limita a proporre una diversa lettura delle acquisizioni probatorie ovvero a contestare con mere asserzioni elementi ampiamente illustrati e riassunti in conclusioni che sono censurate per aspetti secondari e in modo assertivo. Tanto basta per rendere l'ordinanza impugnata incensurabile in questa sede giacché non possono condurre a una rivalutazione del materiale probatorio le poche asserzioni riportate in ricorso, la cui pretesa contraddittorietà non è in alcun modo argomentata né risulta specificamente prospettata.
5. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 27 settembre 2017. Il Presidente Il Consigliere estensore Mariastefania Di Tomassi Stefano Aprile, DEPOSITATA IN CANCELLERIA 23 OTT 2017 IL CANCELLIERE NI FAIELLA