CASS
Sentenza 21 marzo 2023
Sentenza 21 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 21/03/2023, n. 11795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11795 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA SENTENZA sui ricorsi proposti da CE AN, nato a [...] il [...] CE LA, nata a [...] 11'11/7/1962 CE GI, nato a [...] il 1°/1/1965 CE LA, nata a [...] il [...] CE RI, nata a [...] il [...] CE VA, nato a [...] 1'11/7/1971 CE SA, nata a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 13/9/2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Birritteri, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Paolo Maria Di Napoli, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
Penale Sent. Sez. 3 Num. 11795 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: MENGONI ENRICO Data Udienza: 23/02/2023 Il igliere estensore letta la rinuncia al ricorso 'RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con ordinanza del 13/9/2022, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli rigettava l'istanza con la quale AN CE, LA CE, GI CE, LA CE, RI CE, VA CE e SA CE avevano chiesto la revoca o la sospensione dell'ordine di demolizione emesso con sentenza dello stesso Ufficio del 12/2/1993, irrevocabile, nonché dell'ordine di demolizione emesso dalla locale Procura della Repubblica il 19/8/2014 ed il 6/12/2016. 2. Hanno proposto congiunto ricorso per cassazione gli istanti, a mezzo del proprio difensore, deducendo - con unico, ampio motivo - l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale e la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. 3. Con atto del 30/1/2023, tutti i ricorrenti hanno rinunciato all'impugnazione, senza alcun argomento, con dichiarazione sottoscritta e con relativa autentica da parte del difensore. 4. I ricorsi, pertanto, debbono essere dichiarati inammissibili. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro cinquecento.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2023
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Birritteri, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Paolo Maria Di Napoli, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
Penale Sent. Sez. 3 Num. 11795 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: MENGONI ENRICO Data Udienza: 23/02/2023 Il igliere estensore letta la rinuncia al ricorso 'RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con ordinanza del 13/9/2022, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli rigettava l'istanza con la quale AN CE, LA CE, GI CE, LA CE, RI CE, VA CE e SA CE avevano chiesto la revoca o la sospensione dell'ordine di demolizione emesso con sentenza dello stesso Ufficio del 12/2/1993, irrevocabile, nonché dell'ordine di demolizione emesso dalla locale Procura della Repubblica il 19/8/2014 ed il 6/12/2016. 2. Hanno proposto congiunto ricorso per cassazione gli istanti, a mezzo del proprio difensore, deducendo - con unico, ampio motivo - l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale e la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. 3. Con atto del 30/1/2023, tutti i ricorrenti hanno rinunciato all'impugnazione, senza alcun argomento, con dichiarazione sottoscritta e con relativa autentica da parte del difensore. 4. I ricorsi, pertanto, debbono essere dichiarati inammissibili. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro cinquecento.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2023