Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/04/2003, n. 5386
CASS
Sentenza 5 aprile 2003

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In tema di regolamento delle spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, pertanto, esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell'ipotesi di concorso di altri giusti motivi.

In tema di obbligazioni contributive nei confronti delle gestioni previdenziali ed assistenziali, la tardiva presentazione del modello DM/10, recante la dettagliata indicazione dei contributi previdenziali da versare, configura una evasione contributiva - e non già una semplice omissione contributiva - , ricadente nella previsione della lett. b) dell'art. 1, comma duecentodiciassettesimo, legge n. 662 del 1996, che commina una sanzione "una tantum", il cui pagamento, alla stregua della modifica apportata al comma duecentodiciassettesimo del cit. art. 1 legge 662 del 1996 dall'art. 59, comma secondo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, può essere evitato effettuando la denuncia della situazione debitoria spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro sei mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi, purché il versamento degli stessi sia poi effettuato entro trenta giorni dalla denuncia.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/04/2003, n. 5386
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5386
Data del deposito : 5 aprile 2003

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