Sentenza 5 aprile 2003
Massime • 2
In tema di regolamento delle spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, pertanto, esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell'ipotesi di concorso di altri giusti motivi.
In tema di obbligazioni contributive nei confronti delle gestioni previdenziali ed assistenziali, la tardiva presentazione del modello DM/10, recante la dettagliata indicazione dei contributi previdenziali da versare, configura una evasione contributiva - e non già una semplice omissione contributiva - , ricadente nella previsione della lett. b) dell'art. 1, comma duecentodiciassettesimo, legge n. 662 del 1996, che commina una sanzione "una tantum", il cui pagamento, alla stregua della modifica apportata al comma duecentodiciassettesimo del cit. art. 1 legge 662 del 1996 dall'art. 59, comma secondo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, può essere evitato effettuando la denuncia della situazione debitoria spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro sei mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi, purché il versamento degli stessi sia poi effettuato entro trenta giorni dalla denuncia.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/04/2003, n. 5386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5386 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente -
Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura - Consigliere -
Dott. TOFFOLI Saverio - Consigliere -
Dott. AMOROSO Giovanni - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CASEIFICIO RR DI PIZZUTI ROSA, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA RICCARDO BALSAMO CRIVELLI N. 50, presso lo studio dell'avvocato SELENA SABELLICO, rappresentato e difeso dall'avvocato GIOVANNI PIETRUNTI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona. del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati FABIO FONZO, CLEMENTINA PULLI, ANTONIETTA CORETTI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 12/00 della Corte d'Appello di CAMPOBASSO, depositata il 26/04/00 - R.G.N. 17/2000;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/12/02 dal Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO;
udito l'Avvocato RIVELLINO per delega PIETRUNTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato l'11 maggio 1998 l'I.N.P.S. chiedeva al Pretore di Campobasso, in funzione di giudice del lavoro, che fosse ingiunto al CASEIFICIO RR di Pizzuti Rosa, con sede in Boiano, il pagamento, in suo favore, della somma di lire 13.928.000, comprensiva di sanzione "una tantum" ex art. 1, comma 217, lett. b, della legge n. 662 del 1996 e di somme aggiuntive ex art.
1. comma
217, lett. a), della stessa legge calcolate fino a tutto il 30 ottobre 1997, a fronte dell'omesso pagamento di contributi previdenziali per il periodo dal 1^ al 10 giugno 1997. In accoglimento di tale richiesta, con decreto del 5 giugno 1993, provvisoriamente esecutivo, veniva ingiunta alla predetta ditta, in persona del legale rappresentate pro tempore, la corresponsione della menzionata somma di lire 10.872.000, oltre agii accessori ed alle spese del procedimento monitorio.
Con ricorso presentato il 25 luglio 1998 all'anzidetto Pretore, il CASEIFICIO RR proponeva opposizione avverso il suindicato decreto ingiuntivo, chiedendo che ne fosse disposta la revoca, facendo presente che, dopo la notifica dell'ingiunzione, aveva provveduto al pagamento dei contributi evasi per L. 6.040.000; che non ricorrevano i presupposti voluti dall'art. 1, comma 217, lett. b) della legge n. 662/1996 per la corresponsione dell'importo "una tantum", in quanto, avendo esso opponente inoltrato, fin dal 25 luglio 1997, il prospetto mod. DM 10/2 recante la dettagliata indicazione dei contributi previdenziali da versare nel giugno 1997, non era ravvisabile l'ipotesi, prevista dalla citata norma, dell'evasione contributiva conseguente ad omissione di registrazione o di denunce obbligatorie;
che l'attestazione prodotta dall'Istituto previdenziale a sostegno della richiesta di ingiunzione, stante la genericità dei suoi termini, non poteva essere ritenuta come valida prova scritta ai fini dell'emissione del decreto opposto.
Costituitosi il contraddicono, l'I.N.P.S. invocava il rigetto dell'opposizione, assumendo che l'attestazione del Dirigente dell'Istituto, prodotta a corredo del ricorso per ingiunzione, costituiva valida prova scritta ai sensi dell'art. 635 c.p.c. e che, nella specie, sussisteva il presupposto per la corresponsione, da parte dell'opponente, dell'importo "una tantum", atteso che il ritardo del pagamento - che la ditta aveva effettuato oltre il prescritto termine di venti giorni dal termine del periodo contributivo considerato - aveva sostanzialmente realizzato l'evasione contributiva prevista dall'art. 1, comma 217, lett. b), legge n. 662/1996 per l'imposizione della sanzione "una tantum".
A conclusione della fase istruttoria - ne corso della quale veniva acquisita varia documentazione prodotta dalle parti - il Tribunale di Campobasso in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro (a seguito dell'istituzione del giudice unico di primo grado, intervenuta nel corso del giudizio), con sentenza del 14 ottobre 1999, rigettava l'opposizione, condannando la ditta opponente al pagamento delle spese del grado.
2. Avverso tale sentenza, con ricorso depositato il 3 febbraio 2000, ha proposto appello il Caseificio RR e. nel contestare la valenza dell'attestazione del funzionario dell'INPS quale prova scritta legittimante l'emissione del decreto ingiuntivo, nonché nel ribadire la tesi esposta in prime cure sull'insussistenza dei presupposti per a corresponsione della sanzione "una tantum", chiedeva la riforma della pronuncia gravata, la revoca del decreto opposto, con vittoria di spese del giudizio di appello o. quanto meno, con totale compensazione di esse.
L'I.N.P.S., costituitosi in giudizio, resisteva all'impugnazione chiedendone il rigetto.
La Corte d'appello di Campobasso con sentenza del 19-26 aprile 2000 rigettava l'appello confermando la pronuncia di primo grado e condannando l'appellante al pagamento delle spese di giudizio.
3. Avverso questa pronuncia ricorre per Cassazione la società RR con tre motivi di impugnazione.
Resiste con controricorso l'INPS.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La società ricorrente ha articolato il gravame sulla base di tre distinti motivi.
Con il primo motivo la società denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 217, della legge n. 662 del 1996 nonché motivazione insufficiente e contraddittoria. La difesa della società ritiene che l'interpretazione dell'art. 1 comma 217 della legge n. 662 del 1996, accolta dai giudici di merito, sia erronea, illogica ed illegittima. Invero, la norma citata prevede, dopo la novella di cui all'art. 59, comma 22, l. n. 449/1997, l'applicazione di una sanzione c.d. una tantum solo nel caso regolamentato alla lett b) dello stesso articolo. Il legislatore, quindi, ha predisposto un meccanismo di ravvedimento operoso riconoscendo la possibilità per chi abbia ritardato od omesso di presentare denunce obbligatorie di evitare il pagamento della sanzione, effettuando spontaneamente all'Ente previdenziale, prima di contestazioni o richieste ed entro sei mesi, una denuncia della situazione debitoria.
Con il secondo motivo di ricorso la società denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 635 c.p.c. e dell'art. 3 della legge n. 241/1990, con riferimento all'art. 24 Cost., nonché
insufficiente e contraddittoria motivazione. Secondo la difesa della ricorrente il verbale su cui era fondata la richiesta dell'INPS era inidoneo ad ottenere il decreto ingiuntivo, poi, emesso, non costituendo la prova richiesta dall'art. 635 c.p.c. cit.. Con il terzo motivo di ricorso la società denuncia la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. nonché motivazione insufficiente e contraddittoria. La Corte di Appello ha ritenuto di porre a carico della ditta opponente anche le spese del secondo grado di giudizio ancorché la normativa in materia fosse di interpretazione controvertibile e giustificasse quindi la proposizione dell'impugnazione.
2. Il primo motivo del ricorso è infondato.
Deve premettersi che l'art. 1, comma 217, della legge 23 dicembre 1996. n. 662 (recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica) prevede che i soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi a premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, oltre alla somma aggiuntiva di cui alla precedente lettera a), al pagamento di una sanzione, una tantum, da graduare secondo criteri fissati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione alla entità dell'evasione e al comportamento complessivo del contribuente, da un minimo del 50 per cento ad un massimo del 100 per cento di quanto dovuto a titolo di contributi o premi. La medesima disposizione poi stabiliva che qualora la denuncia della situazione debitoria fosse stata effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, e comunque entro sei mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi, la sanzione suddetta era dovuta nella misura del 30 per cento, sempreché il versamento dei contributi o premi fosse effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa. Successivamente l'art. 59, comma 22, della legge 27 dicembre 1997. n. 449, ha modificato quest'ultima parte dell'art. 1, comma 217, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, cit., accentuando il carattere premiale del pagamento spontaneo e prevedendo che qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, e comunque entro sei mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi, la sanzione di cui alla presente lettera non è dovuta sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa. Ciò posto, deve considerarsi che nella specie da una parte la denuncia della situazione debitoria (a mezzo del modello DM/19) è pacificamente avvenuta tardivamente, ossia oltre il prescritto termine (di venti giorni successivi al mese al quale si riferiva l'omissione contributiva), dovendo infatti considerarsi "evasione contributiva", e non già semplice "omissione contributiva", la tardiva presentazione dei modelli dm/10; evasione che, in generale, comporta il pagamento della suddetta sanzione una tantum prevista dalla legge. La mancata comunicazione nei prescritti termini delle denunce obbligatorie rientra infatti nella fattispecie della lettera b) dell'art.
1. comma 217, l. n. 662/96 - e non già nella precedente lettera a) - anche perché altrimenti non troverebbe mai applicazione l'ipotesi particolare - ricadente appunto nella lettera b) e non nella lettera a) secondo l'espressa previsione dell'ultimo periodo dell'art. 1, comma 217, cit., come novellato - della spontanea denuncia tardiva (c.d. ravvedimento operoso) entro sei mesi dalla scadenza del termine stabilito per il pagamento dei contributi se il ritardo nella denuncia dovesse equipararsi per ciò solo (e quindi sempre) alla fattispecie del mero mancato o ritardato pagamento dei contributi.
D'altra parte è vero che, nel caso di denuncia presentata spontaneamente entro i sei mesi dalla scadenza del termine di adempimento, la sanzione una tantum non è dovuta, realizzandosi quel "ravvedimento operoso", al quale ha fatto insistentemente riferimento la difesa della società ricorrente. Ma occorre - per beneficiare della misura premiale dell'eliminazione della sanzione una tantum - che il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa;
ciò che nella specie non è avvenuto avendo la società atteso la notifica del decreto ingiuntivo (avvenuta ben oltre il suddetto termine di trenta giorni) per procedere al pagamento dei contributi stessi. Pertanto, benché la difesa della società correttamente richiami, nel primo motivo del ricorso, il "meccanismo di ravvedimento operoso" dell'art. 59, comma 22, l. n. 449/97 cit., sottolineando come la denuncia della situazione debitoria sia stata effettuata nel prescritto termine di sei mesi, essa però pretermette di considerare che alla denuncia non ha fatto seguito il pagamento dei contributi entro il termine di trenta giorni, sicché la fattispecie del ravvedimento operoso, da cui consegue la non debenza della suddetta sanzione una tantum, non si è affatto perfezionata.
3. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato.
È sufficiente ribadire il principio più volte affermato da questa Corte secondo cui per i crediti derivanti da omesso versamento di contributi previdenziali e/o assistenziali l'attestazione del direttore della sede provinciale dell'ente creditore integra prova scritta idonea all'emissione di decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 635, 2^ comma, cpc (Cass. 10 aprile 2001, n. 5361; Cass. 19 novembre 1996, n. 10104; Cass. 21 aprile 1995, n. 4512; Cass. 14
gennaio 1985, n. 57; Cass. 18 agosto 1983, n. 5388).
4. Parimenti infondato è il terzo motivo del ricorso, atteso che - come già affermato da questa Corte (Cass. 3 luglio 2000, n. 8889) - in tema di regolamento delle spese processuali, il sindacato di questa Corte è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa;
pertanto, esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell'ipotesi di concorso di altri giusti motivi.
5. Il ricorso pertanto è infondato in tutti i suoi motivi. Alla soccombenza consegue la condanna al pagamento delle spese di questo giudizio nella misura liquidata in dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 10,00 oltre euro duemila ( 2.000) per onorario d'avvocato. Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2003