Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/01/2023, n. 1295
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Sentenza 17 gennaio 2023

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La sentenza in esame, emessa dalla Corte di Cassazione e relatore il Dott. Luigi Cavallaro, riguarda un ricorso contro una decisione della Corte d'Appello di Bari che aveva confermato il rigetto della domanda di reiscrizione di un lavoratore agricolo negli elenchi previdenziali. Il ricorrente sosteneva che l'INPS avesse disconosciuto illegittimamente alcune giornate lavorative, lamentando la violazione dell'obbligo di motivazione del provvedimento di cancellazione e l'erronea attribuzione dell'onere della prova. In particolare, il ricorrente contestava che la Corte avesse omesso di considerare la necessità di una motivazione adeguata e che l'INPS dovesse dimostrare le ragioni della cancellazione.

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, affermando che l'onere della prova grava sul lavoratore nel caso in cui l'INPS disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro. Ha chiarito che la cancellazione dagli elenchi è un atto meramente consequenziale al disconoscimento e che l'ente previdenziale non è vincolato da precedenti atti, ma deve agire in conformità alla legge. Inoltre, ha sottolineato che la motivazione non è necessaria per atti di gestione delle obbligazioni pubbliche in materia previdenziale, poiché la loro legittimità si basa esclusivamente sul rispetto dei requisiti di legge. La Corte ha quindi confermato la decisione della Corte d'Appello, ritenendo infondate le censure del ricorrente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/01/2023, n. 1295
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1295
    Data del deposito : 17 gennaio 2023

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