Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XIX, sentenza 30/01/2026, n. 245
CGT2
Sentenza 30 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Applicazione art. 19, co. 2-bis, TUIR

    La Corte ritiene che l'indennità sia soggetta a tassazione separata e che spetti la deduzione forfettaria annuale di cui al primo periodo dell'art. 19, co. 2-bis, TUIR. Tuttavia, non spetta l'ulteriore riduzione prevista dall'ultimo periodo della stessa disposizione, poiché il fondo previdenziale ha natura composita e non è alimentato esclusivamente da contributi dei dipendenti, venendo meno il presupposto per tale riduzione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XIX, sentenza 30/01/2026, n. 245
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
    Numero : 245
    Data del deposito : 30 gennaio 2026

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