Sentenza 11 novembre 2008
Massime • 1
L'impugnazione proposta dal difensore, di fiducia o di ufficio, nell'interesse dell'imputato contumace, preclude a quest'ultimo, una volta che sia intervenuta la relativa decisione, la possibilità di ottenere la restituzione nel termine per proporre a sua volta impugnazione.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/11/2008, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 11/11/2008
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 3022
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 015719/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LA TAULAND, N. IL 23/03/1980;
avverso ORDINANZA del 06/02/2008 CORTE APPELLO di ANCONA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CORRADINI GRAZIA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. GERACI Vincenzo, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
OSSERVA
Con ordinanza in data 6.2.2008 la Corte di Appello di Ancona ha dichiarato inammissibile la istanza di restituzione nel termine presentata l'11.12.2007 da LL ND per impugnare la sentenza 12.7.2006 della Corte di Assise di Appello di Ancona (irrevocabile il 12.4.2007) che lo aveva condannato in contumacia, alla pena di ventidue anni di reclusione per i reati di omicidio volontario e vilipendio di cadavere.
La Corte di Appello ha rilevato che il LL, il quale era stato assistito nel processo da un difensore di fiducia che lo aveva informato degli esiti processuali ed aveva presentato ricorso per cassazione contro la sentenza di appello, pur avendo lasciato l'Italia a seguito della sentenza di assoluzione in primo grado era a conoscenza non solo dell'appello presentato dal Pubblico Ministero contro la sentenza di primo grado ma pure della data fissata per il dibattimento di appello, tanto è vero che aveva chiesto ed anche ottenuto dalla Questura di Ancona la "autorizzazione al rientro in Italia al fine di partecipare all'udienza fissata per il 7.6.2006 presso la Corte di Assise di Appello di Ancona", anche se poi era rimasto contumace. Ha quindi ritenuto insussistenti i presupposti per l'applicazione dell'art. 175 c.p.p., comma 2, poiché l'imputato aveva avuto conoscenza effettiva del processo di appello e della sentenza emessa al suo esito, che era stata impugnata dal suo difensore di fiducia ed aveva volontariamente rinunciato a partecipare al processo in relazione al quale era stato autorizzato a rientrare in Italia.
Ha proposto ricorso per cassazione il difensore del LL lamentando la nullità del provvedimento impugnato per violazione dell'art. 175 c.p.p., comma 4, e art. 125 c.p.p. poiché sulla istanza aveva provveduto il giudice di appello e non invece il giudice che sarebbe stato competente sulla impugnazione e cioè, trattandosi di sentenza ricorribile, la Corte di Cassazione. Ha inoltre rilevato che l'imputato aveva certamente avuto conoscenza del procedimento di appello, mentre non vi era la prova che avesse avuto effettiva conoscenza della sentenza di appello fino al momento in cui era stata messa in esecuzione, poiché la sentenza era stata notificata presso il difensore di fiducia.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per la inammissibilità.
La lettura della istanza 11.12.2007 del LL unitamente al difensore, che reca una duplice intestazione "Corte di Assise di Appello di Ancona" e sotto "Corte di Cassazione" ma poi è stata di fatto depositata presso la Corte di Appello, consente di rilevare che il condannato aveva chiesto soltanto la restituzione nel termine per presentare ricorso per cassazione contro la sentenza contumaciale e cioè un provvedimento appartenente alla competenza del giudice della impugnazione, a norma dell'art. 175 c.p.p., comma 4, con esclusione di qualsiasi contestazione relativa al titolo esecutivo che avrebbe potuto incardinare la competenza del giudice di appello. A norma dell'art. 670 c.p.p., comma 3, il quale disciplina espressamente il riparto della competenza fra giudice della impugnazione e giudice della esecuzione, in materia di restituzione nel termine per impugnare la sentenza, se la istanza di restituzione nel termine per la impugnazione è proposta al giudice dell'esecuzione unitamente a quella di non esecutività del titolo, spetta al giudice dell'esecuzione provvedere anche sulla istanza di restituzione nel termine, qualora abbia confermato la esecutività del titolo, a meno che la istanza non fosse stata previamente proposta al giudice della impugnazione. Vale cioè il criterio della prevenzione che deve essere verificata dal giudice della esecuzione il quale ha in proposito ampi poteri di accertamento sempre che sia impugnato anche il titolo esecutivo, altrimenti la competenza sulla restituzione in termini spetta in via esclusiva al giudice della impugnazione. Orbene, nel caso in esame, nonostante la ambiguità della doppia intestazione della istanza, poiché il contenuto della stessa rientrava chiaramente nella competenza del giudice della impugnazione, la Corte di Appello avrebbe dovuto trasmettere la istanza alla Corte di Cassazione, cui la stessa era peraltro diretta, sia pure a doppia intestazione. Si tratta di incompetenza funzionale che può essere rilevata anche d'ufficio in ogni stato a grado del procedimento e che determina la nullità del provvedimento impugnato perché pronunciato da giudice incompetente.
Il provvedimento impugnato deve essere pertanto annullato senza rinvio. Ciò posto, questa Corte resta investita dalla istanza di restituzione nel termine per proporre ricorso per cassazione, che, in quanto tale, è però inammissibile poiché, nel momento in cui la istanza è stata presentata, il ricorso per cassazione era stato già presentato dal difensore di fiducia del LL e la Corte di Cassazione aveva già deciso sulla impugnazione, così rendendo definitiva la sentenza di appello.
L'impugnazione proposta dal difensore, anche se in ipotesi di ufficio, ma nella specie di fiducia, nell'interesse dell'imputato contumace preclude infatti a quest'ultimo, una volta che sia intervenuta la relativa decisione, la possibilità di ottenere la restituzione nel termine per proporre a sua volta impugnazione poiché la astratta configurabilità di una duplicazione di impugnazioni, promananti le une dal difensore e le altre dall'imputato, rappresenterebbe una opzione palesemente incompatibile con la esigenza di assegnare una "ragionevole durata" al processo, sulla base di quanto imposto dall'art. 111 Cost. e dall'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (v. Cass. Sez. Un. N. 6026 del 2008, rv. 238472, imputato Huzuneanu).
Discende dalla inammissibilità della istanza del LL la condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.).
P.Q.M.
LA CORTE PRIMA SEZIONE PENALE Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dichiara inammissibile la richiesta di restituzione nel termine. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuale.
Così deciso in Roma, il 11 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 2 gennaio 2009