Sentenza 8 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 08/08/2001, n. 10931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10931 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2001 |
Testo completo
1 0 9 3 1 / 0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POR LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE ACCESSIONE INVERTITA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 17801/98 Presidente Dott. ZO BALDASSARRE 18927/98 Consigliere CAPPUCCIO Dott. Giammarco Dott. MA Gabriella LUCCIOLI Consigliere Cron. 2355 3737 Rep. Dott. Donato PLENTEDA Consigliere Ud. 19/04/2001 Dott. Mario ADAMO Rel. Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SENTENZA dal Sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: per diritti L. 12000 il -3--6- ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DI PALERMO, in CANCELLIERE persona del Presidente pro tempore, elettivamente CANCELLERIA domiciliato in ROMA VIA G. FERRARI 35, presso l'avvocato MARZI MASSIMO F. 1 rappresentato e difeso dall'avvocato LIOTTA MAURIZIO, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente contro 00104447 LO TR RO, TR NC, LO RO Ved. IG, LO NA, LO 2001 OL, LO NG A, LO GI, AT 1070 AN, AT MA CE, IG AZ, IG 1 LO, AC RA;
intimati e sul 2° ricorso n° 18927/98 proposto da: LO TR RO, TR NC, LO NGA, LO GI, LO NA, AT AN, in proprio e nella qualità di eredi di LO RO Ved. IG e di LO OL, AT NC Ved. AT MA CE, AT LA, AT SA, AT ID nella qualità di eredi di AT MA CE di LO RO Ved. IG e di LO OL, IG LO, IG US quale erede di IG AZ, AC RA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA AGRI 3, presso l'avvocato MORMINO AZ, che li rappresenta e difende, giusta mandato in calce al controricorso e ricorso incidentale;
controricorrenti e ricorrenti incidentali
contro
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DI PALERMO;
intimato avverso la sentenza n. 388/98 della Corte d'Appello di PALERMO, depositata il 14/05/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/04/2001 dal Consigliere Dott. Mario ADAMO;
2 udito per i resistenti e ricorrenti incidentali, l'Avvocato Mormino, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento del ricorso icnidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha concluso peør l'accoglimlento dei motivi secondo e sesto del ricorso principale e per il rigetto dei restanti motivi dello stesso ricorso;
per l'accoglimento per quanto di ragione del terzo motivo del ricorso incidentale e per il rigetto dei restanti motivi. Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato in data 3.1.1989 IA LO AN, ZO AN, IA LO ved. IG, NT, RO, LI Giu- seppa LO nonchè AN a MA NC PA, IG e MI IG e NC EL, convenivano in giudizio, avanti al Tribunale di Palermo, l'I.A.C.P. esponendo che per la realizzazione di alcune opere di urbanizzazione l'Istituto aveva proceduto all'occupa- zione di numerosi appezzamenti di terreno di loro pro- prietà. Aggiungevano che alcuni beni erano stati ceduti vo- lontariamente allo espropriante, dietro pagamento di un'indennità provvisoria e salvo conguaglio, mentre al- 3 tri erano stati irreversibilmente trasformati dal- 1'I.A.C.P. che aveva altresi danneggiato alcuni appez- zamenti rimasti in proprietà degli attori, destinandoli a discarica dei materiali usati per l'edificazione del- l'opera pubblica. Concludevano pertanto gli attori chiedendo la con- danna dell'I.A.C.P. al risarcimento dei danni conse- guenti al danneggiamento di parte dei terreni ed all' accessione invertita di altra parte dei terreni stessi nonchè al pagamento dell'indennità di occupazione le- gittima e del conguaglio prezzo, convenuto all'atto della cessione volontaria. L'I.A.C.P. non si costituiva in giudizio avanti al Tribunale di Palermo. Con sentenza in data 13.10.1994 il Tribunale di Pa- lermo condannava l'I.A.C.P. a pagare a IA LO AN la somma di £ 45.153.360, a ZO AN la somma di £ 109.970.280, a IA LO ved. IG nonchè ad NT, RO, LI e US Vas- sallo e ad AN e MA NC PA la somma di £ 262.180.800, a IA LO ved. IG l'ulteriore somma di £ 4.441.516 ed infine a IG e MI IG la somma £ 27.039.411, oltre agli interessi legali. Dichiarava inammissibili le domande dirette ad ot- tenere il pagamento del conguaglio per le cessioni vo- 4 lontarie e l'indennità di occupazione legittima, sul presupposto che legittimato passivo era il Comune di Palermo, avendo l'Istituto agito solo per delega del Comune. Avverso tale sentenza proponeva appello l'I.A.C.P., eccependo la prescrizione del diritto degli attori al risarcimento del danno, da accessione invertita, posto che parte delle aree in questione e per la precis ione le aree riportate alla p.lla 188 del f. 18, ed alle p.lle 190 e 893, erano già state occupate dall'I.A.C.P. sin dal 10.2.1970, in forza del decreto prefettizio del 7.10.1969 e che nel 1973 si era verificata l'irreversi- bile trasformazione delle aree stesse, con acquisto da parte dell'Amministrazione della proprietà dei fondi e che ad analoghe considerazioni si sarebbe dovuti perve- nire per il terreno riportato alla p.lla 276 del f.18 già di proprietà in ragione di 1/4 di IA LO ved. IG, occupato con decreto assessoriale del 30.10.1978 ed irreversibilmente destinato all'opera pubblica entro il 28.12.1978. Con il secondo motivo di appello l'Istituto eccepi- la prescrizione anche in riferimento al terreno di va 1.111 ricompreso nella plla 769/b del f. 18 mentre mq. il terzo motivo lamentava che il Tribunale avesse con riconosciuto ai germani IG e MI IG la somma 5 di £ 27.039.411 a titolo di ristoro del preteso pregiu- dizio da questi subito per avere l'I.A.C.P. destinato a discarica le residue porzioni delle p.lle 704 e 766/a, non oggetto della procedura espropriativa, e rimaste nella disponibilità dei proprietari. Costituitisi in giudizio gli appellati resistevano al gravame e IA SA ved. IG, NT Vas- sallo e consorti, NC EL e IG e MI IG proponevano a loro volta appello incidentale cen- surando la sentenza di primo grado per avere ritenuto il difetto di legittimazione passiva dell'I.A.C.P., in relazione alle richieste di pagamento dell'indennità di occupazione legittima e del conguaglio del prezzo di cessione volontaria. Con sentenza in data 14.5.1998 la Corte di appello di Palermo accoglieva per quanto di ragione l'appello proposto dall'I.A.C.P. e rigettava gli appelli inciden- tali. Per la cassazione della sentenza della Corte di ap- pello propone ricorso, fondato su sei motivi l'I.A.C.P. Resistono con controricorso IA LO Trapa- ni, ZO AN, LI, US e NT LO, AN PA in proprio e quale erede di Ro- salia LO ved. IG e RO LO, ZO PA, NI, AL e NG PA n.q. di eredi di 6 MA NC PA di IA LO ved. IG e ' RO LO, MI IG, EP IG n.q. di erede di IG IG e NC EL. Propongono altresì ricorso incidentale, fondato su tre motivi LI, US e NT LO, An- gela, ZO, NI AL e NG PA, MI e EP IG e NC EL. Motivi della decisione Con il primo motivo articolato in due censure l'I.A.C.P. lamenta omessa insufficiente e contraddito- ria motivazione su un punto decisivo della controver- sia, in relazione all'art. 360 n 5 c.p.c. nonchè viola- zione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c., in re- lazione all'art. 360 n 3 c.p.c. Rileva con la prima censura che nel corso del giu- dizio di merito aveva prodotto documentazione dalla quale risultava che i terreni, in relazione ai quali era stato richiesto dagli attori la liquidazione del danno da occupazione illegittima, erano già stati og- precedente procedimento ablativo per getto di un la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria che spiegava effetti sulla pretesa risarcitoria avanzata dagli attori. La produzione di detta documentazione comportava l'insorgere di un contrasto logico fra la statuizione 7 adottata dal Tribunale e la documentazione stessa, con- trasto logico per nulla affrontato e risolto dalla Cor- te di appello. Con la seconda censura assume che la Corte territo- riale ha del tutto omesso di motivare in ordine alla richiesta di rinnovo della c.t.u., reso necessario al fine di stabilire l'esatta ricostruzione dell'iter am- ministrativo del procedimento ablativo, per comporre i contrasti insorti a seguito della produzione in grado di appello della documentazione in precedenza indicata e per accertare l'esatta data dell'accessione inverti- h ta, confusamente fissata nel 1984. ap Il motivo è infondato e va pertanto respinto. p y Invero la Corte territoriale ha ampiamente motivato documentazione prodotta dall'Istituto in ordine alla precisando in diritto che la prescrizione ricorrente, decorre dalla data dell'irreversibile destinazione del fondo all'opera pubblica se tale destinazione si è ve- rificata dopo la scadenza del termine di occupazione legittima e dalla data di scadenza dell'occupazione le- gittima stessa, qualora la irreversibile destinazione si sia concretizzata prima della data di scadenza del- l'occupazione stessa ed in fatto che l'Istituto non aveva fornito alcuna prova in base alla quale si potes- se ritenere che l'irreversibile trasformazione dei fon- 8 di si fosse concretizzata in epoca prossima al 1973 e ' per i fondi ricompresi nella p.lla 276, entro il termi- ne di scadenza dell'occupazione legittima, disposta con il decreto assessoriale del 30.10.1978. La Corte distrettuale inoltre ha precisato che la documentazione prodotta dall'Istituto non fornendo la prova della data dell'irreversibile destinazione del fondo alla costruzione dell'opera pubblica, non assume- va rilevanza ai fini del decidere. Il sintetizzato iter logico posto dal gudice di me- rito a fondamento della propria decisione, immune da ldar vizi logici, è conforme ai principi di diritto più volte ribaditi da questa Corte Suprema talchè non merita cen- A sura neppure sotto l'ulteriore profilo dell'omessa am- missione della c.t.u., posto che dalla valutazione del- le prove effettuata dalla Corte distrettuale emerge al- l'evidenza, nella logica della decisione, la inutilità della richiesta c.t.u. Il primo motivo va quindi respinto. Con il secondo motivo l'I.A.C.P. censura l'impugna- ta sentenza per violazione ed omessa applicazione del- l'art. 3 comma n 65 L. 23.12.1996 n 662, in relazione all'art. 360 n 3 e per omessa motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all' art. 360 n 5 c.p.c. 9 Assume che la disposizione riportata in epigrafe ha introdotto nuovi criteri per la determinazione della misura del risarcimento del danno che la Corte territo- riale avrebbe dovuto applicare. L'omessa applicazione dei criteri previsti dalla legge integra appunto violazione della legge stessa. Inoltre l'omessa motivazione sul punto, nonostante il rilievo sollevato con la comparsa conclusionale, CO- stituisce omessa motivazione di cui all' art. 360 n 5 c.p.c. Osserva il ricorrente che già nel giudizio di meri- to aveva contestato la quantificazione del preteso dan- жу no allorchè aveva dedotto che il momento al quale si doveva far riferimento per stabilire la pretesa occupa- zione illegittima era quello della scadenza dei termini previsti dai decreti prodotti, posto che la quantifica- zione del danno va infatti riferita al momento di in- sorgenza dell'illecito. Il motivo è inammissibile. Invero nel corso dell'intero giudizio di merito l'Istituto ricorrente non ha mai contestato la quanti- ficazione del danno, conseguente ad accessione inverti- ta, effettuata dal Tribunale, essendosi limitato, con l'atto di appello, che si può esaminare, essendo stato dedotto un error in procedendo, a rilevare che la pre- 10 tesa risarcitoria avanzata dagli attori era prescritta in quanto i terreni de quibus, prima della procedura ablativa in esame, erano stati oggetto di altra proce- dura conclusasi nel 1973, con la costruzione dell'opera pubblica, talchè da quella data doveva calcolarsi la decorrenza della prescrizione in relazione ad alcuni fondi mentre per altro fondo di proprietà di IA LO ved. IG la prescrizione doveva farsi decor- rere dal 29.10.1981 data di cessazione dell'occupazione legittima, al cui interno si era concretizzata l'irre- versibile destinazione del fondo. Ne consegue che essendo stata la sentenza di primo grado impugnata solo con riferimento all'avvenuta pre- scrizione del diritto azionato dagli attori, non è pos- sibile ora far rientrare, nella proposta indicazione di una diversa data di decorrenza della prescrizione, an- che una censura avverso l'ammontare del danno liquidato dal primo giudice, mai specificamente formulata. Nè può ritenersi che l'ammontare del danno sia sta- comunque censurato dall'I.A.C.P., a seguito della to richiesta, contenuta nelle conclusioni rassegnate in grado di appello, di riduzione delle somme dovute, in conseguenza di un preteso concorso colposo dei credito- ri. Tale richiesta infatti era diretta ad ottenere non 11 una riduzione dell'ammontare delle somme liquidate dal Tribunale, in termini assoluti, ma ad ottenere una ri- duzione dell'importo da pagare in conseguenza del con- corso colposo dei c reditori, per cui le somme dovute restavano immutate, nel loro ammontare complessivo, già liquidato, mentre sarebbe dovuta diminuire la quota parte da addossare all'Istituto appellante. Pertanto rettamente la Corte territoriale ha omesso di applicare l'art. 3 comma 63 della L. 23.12.1996 n 662, avendo il giudice di merito solo escluso le voci di danno non dovute ed il richiesto concorso di colpa, ma non quantificato nuovamente le voci di danno dovute лас e già liquidate dal Tribunale, mancando, come detto, in к riferimento all'ammontare della liquidazione, una spe- cifica censura, con conseguente passaggio in giudicato della relativa statuizione. Il secondo motivo va quindi dichiarato inammissibi- le. Con il terzo motivo l'Istituto ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. nonchè violazione dell'art. 24 della Costituzione. Rileva il ricorrente che "il giudice deve pronun- ziare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa e non può pronunziare d'ufficio su eccezioni che posso- no essere proposte solo dalle parti." 12 Nella specie oggetto del giudizio era non già l'ac- certamento dei presupposti dell'occupazione acquisitiva e la conseguente domanda di risarcimento danni ma l'ac- certamento dell'illegittima occupazione dei terreni de- gli attori da parte dell'Istituto e la domanda risarci- toria conseguente a tale illegittima occupazione. La Corte territoriale pronunziando su domanda di- Lov versa da quella azionata dall'appellante ha impedito allo stesso di predisporre adeguate difese, in viola- zione dell'art. 24 della Costituzione. Il motivo è inammissibile e va pertanto respinto. Invero dall'atto di appello che si può esaminare, inessendo stato anche in questo caso dedotto un error procedendo, risulta chiaramente che il gravame proposto dall'Istituto era finalizzato a dimostrare, attraverso la produzione della documentazione in precedenza indi- cata, che il diritto al risarcimento danni, conseguente all'accessione invertita era ormai prescritto, a causa di una accessione invertita, concretizzatasi a conclu- sione di una diversa e precedente procedura ablativa. A tale censura ha risponto con ampia e conferente motivazione la Corte territoriale talchè il motivo in esame non trova rispondenza negli atti di causa e va quindi dichiarato inammissibile. Con il quarto motivo suddiviso in tre censure 13 l'Istituto rileva violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e SS. e 2935 c.C. Con la prima censura assume l'Istituto ricorrente che ha errato la Corte di merito nel ritenere che il dies a quo a partire dal quale inizia a decorrere la prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento del danno coincida con la data della irreversibile tra- sformazione dell' area occupata e non con la data in cui scaduti i termini di occupazione legittima l'occu- pazione sia divenuta illegittima. Pertanto poichè nel caso in esame il termine di oc- cupazione legittima, fissato in due anni dal decreto prefettizio di occupazione d'urgenza del 1969, era sca- duto nel 1971 da tale anno era iniziato il decorso del- la prescrizione. La Corte territoriale ha al contrario ritenuto, con assunto non condivisibile che ove la irreversibile tra- sformazione avvenga in epoca successiva alla scadenza dei termini di occupazione legittima il momento del- l'illecito coincida con quello dell'irreversibile de- stinazione. In relazione al caso in esame considerato che la domanda giudiziale è stata introdotta ben diciotto anni dopo che l'occupazione disposta con il ricordato decre- to prefettizio era divenuta illegittima, anche a voler 14 ammettere che la irreversibile destinazione si fosse concretizzata nel 1984 a tale data il diritto degli at- tori si era ampiamente prescritto. Prescrizione concretizzatasi anche con riguardo al- la p.lla 276 di mq. 127 di proprietà di IA Vassal- lo ved. IG, occupata a seguito di decreto assessoria- le del 1978. La censura è inammissibile e va pertanto respinta. Al riguardo si osserva che a seguito della scadenza del periodo di occupazione legittima, qualora il terreno non venga restituito al proprietario, sorge in favore del proprietario stesso il diritto al risarcimento del danno conseguente a tale condotta lesiva della P.A. che o i g L n non si esaurisce con l'inizio dell'occupazione illegit- tima ma continua fino a che tale occupazione cessi per restituzione del fondo о per la sua acquisizione da parte della P.A. Verificatasi l'accessione invertita si radica poi in favore del proprietario il diverso diritto ad otte- nere il risarcimento del danno conseguente non più al- l'occupazione illegittima del terreno ma alla perdita della proprietà sullo stesso. Ciò premesso si rileva che è di tutta evidenza che la prescrizione del diritto alla percezione del risar- cimento conseguente all'illegittima occupazione inizia 15 a decorrere con il termine dell'occupazione legittima, mentre la prescrizione del diritto al risarcimento del danno conseguente alla accessione invertita inizia a decorrere dall'irreversibile destinazione del terreno all'opera pubblica, se tale destinazione si sia concre- tizzata dopo la scadenza dell'occupazione legittima o dalla scadenza di tale occupazione se l'irreversibile destinazione si sia concretizzata prima. Nella specie va evidenziato che il danno risarcito controricorrenti con la sentenza di primo grado e ai con l'impugnata sentenza è il danno conseguente ad ac- cessione invertita e non il danno conseguente all' il- legittima occupazione dei terreni, talchè rettamente la Corte territoriale ritenuto, in diritto, che la , pre- scrizione iniziasse a decorrere dalla data di irrever- sibile destinazione dei terreni all'opera pubblica, ha respinto l'eccezione di prescrizione avendo accertato che l'irreversibile destinazione non si fosse concre- tizzata prima del 1984, posto, fra l'altro, che gli scavi relativi ai lavori di urbanizzazione primaria del quartiere Zen 2 erano iniziati solo nel giugno 1983. Riguardo quindi alla porzione di terreno ricompreso nella particella 276 f. 18 di proprietà di IA Vas- sallo ved. IG, la Corte ha anche in questo caso ret- tamente ritenuto che fosse onere dell'Istituto fornire 16 la prova della propria eccezione di prescrizione e che nessuna prova era stata fornita in base alla quale si potesse ritenere che l'irreversibile destinazione si fosse concretizzata entro il periodo di occupazione le- gittima scaduta il 29.10.1981 o il 30.10.1981 come ri- tenuto dal ricorrente. La censura quindi non coglie nel segno considerato che, è opportuno ripetere, nella specie si tratta di risarcimento del danno da occupazione acquisitiva, uni- CO danno liquidato, e non già di danno conseguente al- l'occupazione illegittima che i controricorrenti avreb- bero potuto chiedere, relativamente al periodo ricom- preso fra la scadenza dell'occupazione legittima e la data dell'accessione invertita, ma non hanno espressa- mente richiesto. Nè il ricorrente con l'atto di appello ha eviden- ziato, proponendo specifica censura, che il Tribunale aveva liquidato il danno da accessione invertita, non richiesto, anzicchè il danno da occupazione illegitti- ma. La censura va quindi dichiarata inammissibile, in quanto diretta a censurare una statuizione non adottata dalla Corte territoriale per difetto della relativa censura. Con la seconda censura del quarto motivo lamenta 17 l'Istituto ricorrente che riguardo alla p.lla 276 f.18 già di proprietà di IA LO ved. IG, il Tri- bunale aveva fatto risalire il momento dell'asserito illecito alla scadenza del periodo di occupazione tem- poranea, identificato erroneamente alla data del 29.10.1982 anzicchè al 30.10.1981 e che tale statuizio- ne è stata confermata dalla Corte di appello. Pertanto avendo la prescrizione iniziato il suo de- corso il 30.10.1981, nel 1989 anno di inizio del giudi- zio la prescrizione stessa si era interamente maturata. La censura è inammissibile e va quindi respinta. Invero riguardo alla porzione di terreno ricompreso nella particella 276 f. 18, di proprietà di IA LO ved. IG, la Corte lungi dal fare riferimento alla sentenza di primo grado, ha rettamente ritenuto dell'Istituto fornire la prova della che fosse onere propria eccezione di prescrizione e che nessuna prova era stata fornita in base alla quale si potesse ritene- re che l'irreversibile destinazione si fosse concretiz- zata entro il periodo di occupazione legittima scaduta il 29.10.1981 o il 30.10.1981 come ritenuto dal ricor- rente. Pertanto la censura non trovando rispondenza nel dell'impugnata sentenza va dichiarata inam- contenuto missibile. 18 Infine con la terza censura del motivo in esame l'Istituto ricorrente assume che erroneamente la Corte di appello, al fine di accertare la data di irreversi- bile destinazione, ha fatto riferimento al 1984, anno in cui l'opera sarebbe stata "definita", posto che l'irre- versibile destinazione va fatta risalire a momento an- teriore alla definizione dell'opera e per la precisa- zione al momento in cui l'area abbia subito una tra- sformazione fisica che le abbia fatto perdere le sue caratteristiche originarie. La censura è anch'essa inammissibile e va quindi disattesa. Invero la Corte di appello con ampia e corretta mo- tivazione ha affermato che l'Istituto non aveva fornito la prova che l'irreversibile destinazione dell'area al- l'opera pubblica si fosse concretizzata in epoca ante- riore al 1973, precisando che al contrario dagli atti emergevano prove contrarie all'assunto dell'appellante, costituite dalle seguenti circostanze: a) che nel 1980 erano state emessi due nuovi decre- ti sindacali di occupazione delle aree, circostanza che dimostrava che l'opera pubblica non era stata a quella data eseguita;
b) che gli scavi per la realizzazione delle opere primarie del quartiere ZEN 2 erano iniziati nel 1983. 19 Entrambe le indicate argomentazioni, di per se sole sufficienti a fondare la decisione, non sono state cen- surate dal ricorrente per cui la censura in esame va dichiarata inammissibile in quanto non idonea a giusti- ficare l'eventuale cassazione dell'impugnata sentenza. Il quarto motivo va pertanto interamente disatteso. Con il quinto motivo il ricorrente denunzia viola- applicazione degli artt. 2043 e SS.1 zione e falsa 2697e 2935 c.c. Assume che gli attori con l'atto introduttivo del giudizio si erano limitati a dedurre la illegittima oc- cupazione dei terreni da parte dell'I.A.C.P. e, in re- lazione a tale fatto, avevano chiesto la condanna del- l'istituto a pagare il valore venale degli immobili oc- cupati. Avendo gli attori dedotto solo la illegittima occu- pazione dei fondi legittimamente esso istituto aveva eccepito la prescrizione del diritto azionato, produ- cendo documentazione idonea a fornire la prova della data in cui era cessata l'occupazione legittima. Qualora al contrario si ritenesse di far coincidere l'occupazione illegittima con l'irreversibile destina- zione delle aree all'opera pubblica, sarebbe stato one- re degli attori fornire la prova del momento in cui l'irreversibile destinazione si fosse verificata. 20 дельну Se così non fosse si violerebbe il principio del contraddittorio in quanto non sarebbe conces SO al con- venuto di paralizzare la domanda attrice, provando il fatto costitutivo dell'eccezione, formulata in riferi- mento alla domanda originariamente dedotta dall'attore. Pertanto sembra più corretto ritenere che qualora il convenuto abbia formulato una eccezione idonea a pa- ralizzare la domanda attrice e questa sia mutata incom- ba all'attore fornire elementi di prova idonei a desti- tuire di fondamento l'eccezione. Il motivo è inammissibile e va pertanto respinto. Invero non risulta che la questione relativa al- l'interpretazione della domanda introduttiva del giudi- zio sia stata già proposta con l'atto di appello talchè trattandosi di domanda nuova, che tra l'altro richiede una valutazione in fatto, riservata al giudice di meri- to, non può essere proposta per la prima volta nel giu- dizio di legittimità. Il quinto motivo va pertanto dichiarato inammissi- bile. Con il sesto motivo il ricorrente lamenta violazio- ne e falsa applicazione dell'art. 2056 c.c. Osserva che la Corte di appello nel rivalutare il credito degli attori fino alla sua pronunzia ha appli- cato il coefficiente di rivalutazione non alla somma 21 originariamente dovuta ma alla somma già rivalutata dal Tribunale, liquidando pertanto un importo superiore al dovuto. Il motivo è fondato e va pertanto accolto. Invero questa Corte Suprema ha più volte precisato che i crediti di valore devono essere rivalutati fino all' ultima pronunzia di merito, anche d'ufficio, fa- cendo però riferimento al credito originariamente in- sorto, posto che "la funzione della rivalutazione mone- taria è l'aggiornamento in termini monetari, al tempo della decisione definitiva, del valore stimato al mo- mento del verificarsi del danno, al fine di porre il creditore, al momento della liquidazione, nella stessa situazione, in cui si sarebbe trovato se il debitore avesse adempiuto" "La rivalutazione pertanto deve esse- re operata ragguagliando l'espressione monetaria del credito al valore corrispondente in termini al tempo della liquidazione definitiva, perchè il valore attuale del credito deve corrispondere al capitale iniziale, adeguato al tasso di svalutazione secondo gli indici annuali, ritenuti adeguati del giudice, per il numero II, degli anni da rivalutare." ( Cass. civ. sez.
4.4.1997 n 2915 ) La corte palermitana quindi avendo rivalutato il credito, così come aveva fatto il giudice di primo gra- 22 do, secondo gli indici annuali dell'ISTAT, coefficiente 1,10, non poteva prendere a base la somma risultante dalla rivalutazione del credito operata dal Tribunale, avrebbe dovuto determinare la ulteriore svalutazio- ma verificatasi medio tempore, sull'originario importo ne, del credito. La sentenza impugnata pertanto deve essere cassata sul punto e rinviata alla Corte di appello di Palermo, diversa sezione, affinchè provveda ad attualizzare, sulla base degli indici Istat per i prezzi al consumo delle famiglie degli impiegati ed operai, l'ammontare originario delle somme dovute, fino alla sentenza che definisce il giudizio di rinvio. Prima dell'esame del ricorso incidentale va esami- l'eccezione di carenza di legittimazione attiva nata sollevata dall'I.A.C.P. nei confronti di: LI, US e NT LO, AN ZO, NI, AL e NG PA e EP IG, per non avere gli stessi fornito la prova di essere effettivamente gli eredi di IA LO ved. IG e RO Vas- sallo, di MA NC PA e di IG IG, dece- duti nelle more del giudizio. L'eccezione è fondata per quanto di ragione. Invero tutti i controricorrenti e ricorrenti inci- dentali su indicati, ad eccezione di EP IG han- 23 no dimostrato producendo le dichiarazioni di successio- ne di essere eredi dei soggetti presenti nel giudizio di merito ed analiticamente indicati nell'epigrafe del controricorso, deceduti nelle more del giudizio. Va all'uopo rilevato che questa Corte suprema ha già precisato che la denunzia di successione, pur es- sendo caratterizzata prevalentemente da motivi fiscali, tuttavia è sufficiente a fornire la prova della qualità di erede da parte di chi l'abbia prodotta. ( Cass. civ. sez. III 14.10.1997 n 10022 ) Consegue che l'eccezione va respinta nei confronti di LI, US, NT LO ed AN Pat- ti che hanno agito quali eredi di IA LO ved. IG e di RO LO, di ZO PA, erede di MA NC PA, di NI, AL e NG PA, eredi di MA NC PA, di IA Vas- sallo ved. IG e RO LO, mentre va accolta nei confronti di EP IG il quale non ha prodotto alcun documento idoneo a fornire la prova che sia ef- fettivamente erede di IG IG. Passando quindi all'esame della parte del ricorso incidentale ammissibile si osserva che con il primo mo- tivo i ricorrenti incidentali deducono violazione e falsa applicazione degli artt. 35 e SS. L.n 865/71 in relazione all'art. 360 n 3 c.p.c. 24 Assumono i ricorrenti che tutti gli atti di cessio- l'obbligo ne volontaria da loro stipulati, contenevano dell'I.A.C.P. di corrispondere ai cedenti il congua- glio, per cui l'I.A.C.P. è l'unico tenuto al relativo pagamento. Successivamente alla stipula degli atti di cessione volontaria, con delibera del Consiglio Comunale del 5.10.1976 n 324 è stato approvato lo schema di conven- zione, già in precedenza sottoscritto dall'Istituto, relativo alla concessione del diritto di superficie sulle aree cedute che prevedeva, ai sensi dell'art. 60 L.865/1971, la delega all'I.A.C.P. ad acquistare diret- tamente, a sue cure e spese, in nome e per conto e d'intesa con il Comune di Palermo aree cedute dagli at- tori. Da ciò consegue che avendo 1'I.A.C.P. provveduto direttamente all'espletamento di tutte le procedure assumendone i relativi oneri economici, ablative, l'Istituto medesimo era passivamente legittimato al pa- gamento dei conguagli, proprio in base alla giurispru- denza della Corte Suprema. Pertanto l'impugnata sentenza, in contrasto con l'indicata giurisprudenza, Va cassata sul punto con rinvio al giudice di merito per la determinazione del- l'importo del conguaglio dovuto. 25 Il motivo è infondato e va pertanto respinto. Invero questa Corte Suprema ha più volte precisato che il principio fondamentale in tema di espropriazioni è che la legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto il pagamento delle indennità di esproprio e dei conguagli, nelle ipotesi di cessioni volontarie, competa sempre all'ente espropriante, anche se vi sia stata delega oltre che al compimento dei la- vori anche al compimento degli atti procedimentali, sempre che la procedura sia stata eseguita in nome e per conto dell'ente espropriante, beneficiario della procedura. ( ex plurimis Cass. civ. sez. I 18.1.2000 n 467 ) Nella specie risulta dallo stesso ricorso inciden- tale che l'I.A.C.P. era stato autorizzato ad acquistare direttamente le aree de quibus in nome e per conto e d'intesa con il Comune. Da ciò consegue che le procedure sono state esegui- in nome e per conto del Comune di Palermo e che te l'acquisizione delle aree da parte dell'Istituto è una mera conseguenza dell'accordo intervenuto con il Comune medesimo che non rileva all'esterno, avendo il comune di Palermo consentito che si agisse in suo nome e per suo conto. L'impugnata sentenza va quindi confermata sul pun- 26 to. Con il secondo motivo i ricorrenti incidentali de- nunziano violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e segg.. e 2697 c.c., in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. Assumono che la Corte di appello pur avendo il C.T.U. accertato l'esistenza dei danni conseguenti alla distruzione delle piantagioni, alla soppressione delle opere irrigue ed alla trasformazione delle aree in di- scarica di materiali, ha negato il conseguente risarci- mento ai ricorrenti LO, PA e IG, nonostante fosse risultata provata la responsabilità dell'I.A.C.P. Il motivo è inammissibile e va pertanto disatteso. Invero la Corte territoriale ha accertato che i ri- correnti incidentali non avevano fornito la prova del- l'esistenza dei pretesi danni e della loro eventuale riferibilità all'I.A.C.P. mentre i ricorrenti inciden- tali si sono limitati con il motivo in esame a sostene- re l'esatto contrario, facendo generico riferimento al- la c.t.u. Trattasi di valutazione di parte che non contiene censure all'iter logico argomentativo adotato dalla Corte distrettuale e che in quanto tale non è idonea scalfire la fondatezza dell'impugnata sentenza. Il secondo motivo va pertanto dichiarato inammissi- 27 bile. Con il terzo ed ultimo motivo i ricorrenti inciden- tali deducono violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c., in relazione all'art. 360 n 3 c.p.c. Rilevano che erroneamente la Corte distrettuale ha condannato IG e MI IG e NC EL al pagamento di 2/5 delle spese dei giudizi di primo e secondo grado, senza considerare che in primo grado 1'I.A.C.P. era rimasto contumace e che in secondo grado le domande dei ricorrenti erano fondate e meritevoli di accoglimento. Il motivo è parzialmente fondato e va pertanto ac- colto nei limiti in prosieguo precisati. Invero per quanto attiene alla liquidazione delle spese di primo grado si Osserva che la Corte territo- riale non poteva condannare i ricorrenti incidentali in solido а pagare in favore dell'I.A.C.P. i 2/5 delle spese di giudizio di primo grado posto che l'Istituto, rimasto contumace, non aveva sostenuto spesa alcuna. Il giudice di merito avrebbe potuto solo, ricorren- done le condizioni di legge, dichiarare non ripetibili parte delle spese di primo grado, sostenute dagli at- tuali ricorrenti incidentali. Giova a questo punto ribadire che l'impugnata sen- tenza in accoglimento di questo motivo, va cassata, per 28 quanto di ragione, solo in riferimento alla posizione di NC EL e MI IG mentre passa in giudicato nei confronti di IG IG, essendo il ri- corso proposto da EP IG, quale preteso erede di IG IG inammissibile, per difetto di legittima- zione attiva del primo, tenuto altresì conto che il contraddittorio non può essere integrato nei confronti di IG IG, se vivente, o dei suoi eredi se dece- duto, in quanto costituendo la condanna alle spese di giudizio obbligazione soldale non ricorrono le condi- zioni di cui all'art. 331 c.p.c. e, nella specie, non è neppure possibile disporre l'integrazione del contrad- dittorio ai sensi dell'art. 332 c.p.c., essendo scaduti i termini per impugnare la sentenza di merito. Per quanto attiene alle spese del giudizio di se- condo grado va rilevato che essendo costituite entrambe le parti, il giudice di merito era libero di procedere al governo delle spese di giudizio a sua discrezione, l'ineludibile principio che il vincitore non puòfermo mai essere condannato al pagamento delle spese proces- suali. Nel caso in esame la Corte territoriale per quanto attiene al giudizio svoltosi avanti alla stessa ha con- dannato i ricorrenti incidentali, espressamente dichia- rati totalmente soccombenti, al pagamento di soli 2/5 29 delle spese di giudizio in favore dell'I.A.C.P., ponen- do i restanti 3/5 a carico dell'I.A.C.P. che sul punto non ha proposto gravame. Di nulla possono pertanto lamentarsi i ricorrenti incidentali che, in quanto totalmente soccombenti, condannati al pagamento del- avrebbero potuto essere l'intero. Il terzo motivo va quindi accolto nei limiti indi- cati, l'impugnata sentenza va cassata in riferimento al punto accolto con rinvio alla Corte di appello di Pa- lermo, diversa sezione, che, attenendosi al principio di diritto su indicato, provvederà a liquidare nuova- mente le spese di giudizio di primo grado. La Corte di rinvio provvederà anche a liquidare le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
riuniti i ricorsi, accoglie il sesto motivo del ri- corso principale, respinti i primi cinque;
dichiara inammissibile il ricorso incidentale proposto da Giu- seppe IG, accoglie per quanto di ragione il terzo mo- tivo del ricorso incidentale, proposto dagli altri ri- incidentali, cassa l'impugnata sentenza, incorrenti relazione ai motivi accolti, e rinvia alla Corte di ap- pello di Palermo, diversa sezione, anche per la liqui- dazione delle spese del giudizio di cassazione. 30 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la prima sezione civile, in data 19.aprile.2001 Il Consigliere estensore Il Presidente ZO Baldassarre Mario Adamo Mario Idance V Booldamme LONE 214 Deputy CELLIERE 750.000 160000 TOT. 410000 UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in data 4. DIC 2001 -4 Vcreate 6.4/5.955 al n.53421 QUATROCENTO DIEcifical (lire p. Il Dirigento Area Servizi (Dott.ssa Mari e DO rizia 1 Responsablic Servicio (Dr. M. RACC 31