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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 16/12/2025, n. 529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 529 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1505/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente relatore dott. Roberto Bianco Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
, (C.f. ), Parte_1 C.F._1
e
, (C.f. , Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dagli Avv.ti GANDOLFI CESARINA e MACCI CARLO, giusta delega in atti,
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 30/07/2025, le parti hanno chiesto di separarsi alle condizioni di cui all'atto introduttivo.
Il Presidente, preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, ha rimesso la causa in decisione. Tanto premesso, a parere del Collegio, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio.
La domanda di separazione personale deve pertanto essere accolta, attesa l'indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Ritenuto che gli accordi intervenuti tra le parti, in ordine alle condizioni accessorie alla separazione, risultano conformi agli interessi delle stesse e della prole, se ne dispone l'omologazione nei seguenti termini:
“1. I coniugi vivranno separatamente nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
2. I figli minori e Persona_1 Persona_2 [...]
vengono affidati congiuntamente ai genitori con collocazione prevalente presso la Per_3 madre nella abitazione dove si è svolta la convivenza coniugale sita in Priverno, Via Regina
Camilla n. 9/a;
3. L'ex casa coniugale di cui sopra dunque verrà assegnata alla signora con tutta la mobilia ivi esistente, la quale l'abiterà insieme ai tre figli;
4. Salvo accordi Pt_1 contrari: a) il padre eserciterà il diritto-dovere di vedere e tenere con sé i figli, compatibilmente con le esigenze di vita e scolastiche dei minori, almeno per due pomeriggi alla settimana, il martedì ed il giovedì dalle ore 17:30 alle ore 21:00, provvedendo a farli cenare con sé ed a riportarli a casa dopo cena;
l'orario potrà essere prolungato fino alle ore
23:00 nel periodo estivo di vacanza scolastica;
b) il padre terrà con sé i minori a fine settimana alterni dal venerdì pomeriggio all'uscita di scuola o orario equivalente fino alla domenica sera/lunedì mattina quando provvederà a riaccompagnarli a scuola o, in periodo di vacanza scolastica, a riportarli a casa;
5. Salvo accordi contrari: a) i minori trascorreranno ad anni alterni con un genitore il 24 dicembre e con l'altro il 25 dicembre mentre, per il restante periodo delle festività natalizie, i bambini ad anni alterni, trascorreranno con un genitore il periodo dal 26 al 31 e con l'altro dal 1 al 6 gennaio;
b) per le festività pasquali, i minori trascorreranno con un genitore la domenica di Pasqua e con l'altro il lunedì in albis;
c) per quanto riguarda il compleanno dei figli, ferma restando la turnazione settimanale, i genitori si accorderanno in modo di garantire all'altro di poter festeggiare la ricorrenza o a pranzo o a cena;
d) i minori trascorreranno durante le ferie estive con ciascuno dei genitori un periodo anche non continuativo di almeno due settimane da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno e prevedendosi, in caso contrario, che ad anni alterni trascorra con un genitore i primi 15 giorni del mese di agosto e con l'altro genitore la seconda metà del mese di agosto dal 16 al 31; 6. A titolo di contributo al mantenimento dei minori, il sig. verserà mensilmente alla signora entro il Parte_2 Pt_1 giorno 10 di ogni mese l'importo mensile di € 1.500,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT FOI;
le spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche e comunque straordinarie, da concertarsi preventivamente secondo il protocollo vigente presso il
Tribunale di Latina, che i coniugi dichiarano di aver ricevuto, saranno sostenute interamente dal sig. L'assegno unico o la misura equivalente saranno assegnati alla signora Parte_2
7. A titolo di assegno di mantenimento e fino a che la sig.ra non avrà trovato Pt_1 Pt_1
un'occupazione ed, in ogni caso, solo per il periodo della separazione fino all'introduzione del giudizio di divorzio ed indipendentemente dal reperimento di una occupazione, il sig. verserà alla signora un assegno mensile di € 500,00, sempre entro il giorno Parte_2 Pt_1
10 di ogni mese;
8. Il sig. fino al momento in cui la signora non reperirà Parte_2 Pt_1
un'attività lavorativa, continuerà a sostenere al 100% le spese per le utenze di casa e per la
TARI, oltre le spese di manutenzione ordinaria ed extra dell'immobile. Successivamente, dette spese saranno ripartite in ragione del 75% al sig. e del 25% alla sig.ra Parte_2
Sono altresì a carico del sig. le spese relative alla baby sitter e alla donna Pt_1 Parte_2 delle pulizie, che rientrano nelle spese a carico al 100% del predetto.
9. Il sig. dal Parte_2
momento in cui la sig.ra avrà reperito un'attività lavorativa, integrerà il contributo Pt_1 al mantenimento dei minori di € 200,00 mensili sempre rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat Foi. 10. Al fine di risolvere in questa sede anche gli aspetti patrimoniali e quale strumento funzionale ed indispensabile a comporre la crisi familiare, i coniugi concordano quanto segue: a) la signora si impegna ed obbliga a trasferire al sig. le Pt_1 Parte_2
quote societarie corrispondenti al 25 % di cui è titolare della società Chirone srl;
b) la signora si impegna ed obbliga a trasferire integralmente al sig. altresì, la Pt_1 Parte_2
ditta individuale “MM Farma” P.I. di;
c) gli atti di P.IVA_1 Parte_1 trasferimento delle quote di cui ai punti a) e b) dovranno essere formalizzati entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente atto/sentenza di separazione, dinanzi notaio scelto dal sig.
il quale si accollerà altresì le spese dei relativi rogiti;
c) per l'effetto del Parte_2 trasferimento di cui ai punti precedenti, il sig. si accolla e si impegna ed obbliga Parte_2
all'estinzione di tutti i debiti verso l'Erario e verso terzi legati alle predette attività (fornitori, dipendenti, ecc…); in particolare si impegna ed obbliga a proseguire nel pagamento delle rate della c.d. Rottamazione Quater cui la ditta è stata costretta ad accedere, dandosi atto che ad oggi il debito in essere pari ad € 190.424,12 ha un piano residuo n. 10 di rate per un importo che va da € 9.199,40 (7/25) ad € 8.802,65 (ultima rata 11/27), come da prospetto
Ader allegato (doc. 6). A garanzia dell'adempimento dell'obbligazione di pagamento in questione, il sig. rilascerà, entro 30 giorni dal deposito del presente ricorso, alla Parte_2 signora n. 10 effetti cambiari ciascuno con data di scadenza e importo equivalenti alle Pt_1
rate residue, su riportate. All'esibizione della ricevuta di pagamento della rata, la signora sarà tenuta alla restituzione del relativo titolo. Parimenti il sig. si impegna Pt_1 Parte_2 al pagamento di eventuali ulteriori debiti contratti dalla predetta ditta. d) L'autovettura Fiat
500 Station tg. GC945JJ in uso alla sig.ra ed oggetto di contratto di noleggio Parte_1
a lungo termine con oneri a carico della (compresa ass.ne Parte_3
rca e bollo) e con scadenza settembre 2025, verrà mantenuta in assegnazione alla moglie. Il sig. si impegna, allo scadere del contratto di noleggio, a mettere a Parte_2
disposizione, mediante acquisto o noleggio, della moglie un'autovettura simile a quella attualmente in suo possesso e comunque in grado di accogliere la famiglia. L'autovettura
Infinity tg. EH336FC già in uso al sig. resterà in proprietà ed uso dello stesso. 11.i Parte_2
coniugi si impegnano a rilasciarsi nelle forme di legge il reciproco assenso al rilascio di idoneo documento valido per l'espatrio, per sé e per i propri figli”.
Compensa le spese, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
in accoglimento del ricorso,
DICHIARA la separazione tra le parti coniugate in PONZA (LT) il 13/06/2015, (matrimonio trascritto nel Registro dello Stato Civile degli atti di matrimonio di detto Comune, atto n.6,
Parte II, Serie A, dell'anno 2015), dando atto che le parti rinunziano all'impugnazione della sentenza;
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti;
ORDINA l'annotazione come per legge.
COMPENSA le spese.
Latina, 11/12/2025
Il Presidente relatore Dott.ssa Concetta Serino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente relatore dott. Roberto Bianco Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
, (C.f. ), Parte_1 C.F._1
e
, (C.f. , Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dagli Avv.ti GANDOLFI CESARINA e MACCI CARLO, giusta delega in atti,
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 30/07/2025, le parti hanno chiesto di separarsi alle condizioni di cui all'atto introduttivo.
Il Presidente, preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, ha rimesso la causa in decisione. Tanto premesso, a parere del Collegio, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio.
La domanda di separazione personale deve pertanto essere accolta, attesa l'indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Ritenuto che gli accordi intervenuti tra le parti, in ordine alle condizioni accessorie alla separazione, risultano conformi agli interessi delle stesse e della prole, se ne dispone l'omologazione nei seguenti termini:
“1. I coniugi vivranno separatamente nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
2. I figli minori e Persona_1 Persona_2 [...]
vengono affidati congiuntamente ai genitori con collocazione prevalente presso la Per_3 madre nella abitazione dove si è svolta la convivenza coniugale sita in Priverno, Via Regina
Camilla n. 9/a;
3. L'ex casa coniugale di cui sopra dunque verrà assegnata alla signora con tutta la mobilia ivi esistente, la quale l'abiterà insieme ai tre figli;
4. Salvo accordi Pt_1 contrari: a) il padre eserciterà il diritto-dovere di vedere e tenere con sé i figli, compatibilmente con le esigenze di vita e scolastiche dei minori, almeno per due pomeriggi alla settimana, il martedì ed il giovedì dalle ore 17:30 alle ore 21:00, provvedendo a farli cenare con sé ed a riportarli a casa dopo cena;
l'orario potrà essere prolungato fino alle ore
23:00 nel periodo estivo di vacanza scolastica;
b) il padre terrà con sé i minori a fine settimana alterni dal venerdì pomeriggio all'uscita di scuola o orario equivalente fino alla domenica sera/lunedì mattina quando provvederà a riaccompagnarli a scuola o, in periodo di vacanza scolastica, a riportarli a casa;
5. Salvo accordi contrari: a) i minori trascorreranno ad anni alterni con un genitore il 24 dicembre e con l'altro il 25 dicembre mentre, per il restante periodo delle festività natalizie, i bambini ad anni alterni, trascorreranno con un genitore il periodo dal 26 al 31 e con l'altro dal 1 al 6 gennaio;
b) per le festività pasquali, i minori trascorreranno con un genitore la domenica di Pasqua e con l'altro il lunedì in albis;
c) per quanto riguarda il compleanno dei figli, ferma restando la turnazione settimanale, i genitori si accorderanno in modo di garantire all'altro di poter festeggiare la ricorrenza o a pranzo o a cena;
d) i minori trascorreranno durante le ferie estive con ciascuno dei genitori un periodo anche non continuativo di almeno due settimane da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno e prevedendosi, in caso contrario, che ad anni alterni trascorra con un genitore i primi 15 giorni del mese di agosto e con l'altro genitore la seconda metà del mese di agosto dal 16 al 31; 6. A titolo di contributo al mantenimento dei minori, il sig. verserà mensilmente alla signora entro il Parte_2 Pt_1 giorno 10 di ogni mese l'importo mensile di € 1.500,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT FOI;
le spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche e comunque straordinarie, da concertarsi preventivamente secondo il protocollo vigente presso il
Tribunale di Latina, che i coniugi dichiarano di aver ricevuto, saranno sostenute interamente dal sig. L'assegno unico o la misura equivalente saranno assegnati alla signora Parte_2
7. A titolo di assegno di mantenimento e fino a che la sig.ra non avrà trovato Pt_1 Pt_1
un'occupazione ed, in ogni caso, solo per il periodo della separazione fino all'introduzione del giudizio di divorzio ed indipendentemente dal reperimento di una occupazione, il sig. verserà alla signora un assegno mensile di € 500,00, sempre entro il giorno Parte_2 Pt_1
10 di ogni mese;
8. Il sig. fino al momento in cui la signora non reperirà Parte_2 Pt_1
un'attività lavorativa, continuerà a sostenere al 100% le spese per le utenze di casa e per la
TARI, oltre le spese di manutenzione ordinaria ed extra dell'immobile. Successivamente, dette spese saranno ripartite in ragione del 75% al sig. e del 25% alla sig.ra Parte_2
Sono altresì a carico del sig. le spese relative alla baby sitter e alla donna Pt_1 Parte_2 delle pulizie, che rientrano nelle spese a carico al 100% del predetto.
9. Il sig. dal Parte_2
momento in cui la sig.ra avrà reperito un'attività lavorativa, integrerà il contributo Pt_1 al mantenimento dei minori di € 200,00 mensili sempre rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat Foi. 10. Al fine di risolvere in questa sede anche gli aspetti patrimoniali e quale strumento funzionale ed indispensabile a comporre la crisi familiare, i coniugi concordano quanto segue: a) la signora si impegna ed obbliga a trasferire al sig. le Pt_1 Parte_2
quote societarie corrispondenti al 25 % di cui è titolare della società Chirone srl;
b) la signora si impegna ed obbliga a trasferire integralmente al sig. altresì, la Pt_1 Parte_2
ditta individuale “MM Farma” P.I. di;
c) gli atti di P.IVA_1 Parte_1 trasferimento delle quote di cui ai punti a) e b) dovranno essere formalizzati entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente atto/sentenza di separazione, dinanzi notaio scelto dal sig.
il quale si accollerà altresì le spese dei relativi rogiti;
c) per l'effetto del Parte_2 trasferimento di cui ai punti precedenti, il sig. si accolla e si impegna ed obbliga Parte_2
all'estinzione di tutti i debiti verso l'Erario e verso terzi legati alle predette attività (fornitori, dipendenti, ecc…); in particolare si impegna ed obbliga a proseguire nel pagamento delle rate della c.d. Rottamazione Quater cui la ditta è stata costretta ad accedere, dandosi atto che ad oggi il debito in essere pari ad € 190.424,12 ha un piano residuo n. 10 di rate per un importo che va da € 9.199,40 (7/25) ad € 8.802,65 (ultima rata 11/27), come da prospetto
Ader allegato (doc. 6). A garanzia dell'adempimento dell'obbligazione di pagamento in questione, il sig. rilascerà, entro 30 giorni dal deposito del presente ricorso, alla Parte_2 signora n. 10 effetti cambiari ciascuno con data di scadenza e importo equivalenti alle Pt_1
rate residue, su riportate. All'esibizione della ricevuta di pagamento della rata, la signora sarà tenuta alla restituzione del relativo titolo. Parimenti il sig. si impegna Pt_1 Parte_2 al pagamento di eventuali ulteriori debiti contratti dalla predetta ditta. d) L'autovettura Fiat
500 Station tg. GC945JJ in uso alla sig.ra ed oggetto di contratto di noleggio Parte_1
a lungo termine con oneri a carico della (compresa ass.ne Parte_3
rca e bollo) e con scadenza settembre 2025, verrà mantenuta in assegnazione alla moglie. Il sig. si impegna, allo scadere del contratto di noleggio, a mettere a Parte_2
disposizione, mediante acquisto o noleggio, della moglie un'autovettura simile a quella attualmente in suo possesso e comunque in grado di accogliere la famiglia. L'autovettura
Infinity tg. EH336FC già in uso al sig. resterà in proprietà ed uso dello stesso. 11.i Parte_2
coniugi si impegnano a rilasciarsi nelle forme di legge il reciproco assenso al rilascio di idoneo documento valido per l'espatrio, per sé e per i propri figli”.
Compensa le spese, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
in accoglimento del ricorso,
DICHIARA la separazione tra le parti coniugate in PONZA (LT) il 13/06/2015, (matrimonio trascritto nel Registro dello Stato Civile degli atti di matrimonio di detto Comune, atto n.6,
Parte II, Serie A, dell'anno 2015), dando atto che le parti rinunziano all'impugnazione della sentenza;
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti;
ORDINA l'annotazione come per legge.
COMPENSA le spese.
Latina, 11/12/2025
Il Presidente relatore Dott.ssa Concetta Serino