Cass. civ., sez. III, sentenza 14/01/2002, n. 358
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Sentenza 14 gennaio 2002

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I ricorsi per cassazione avverso le decisioni dei Consigli nazionali degli ordini professionali istituiti prima dell'entrata in vigore della Costituzione, adottate a seguito di impugnazione delle deliberazioni degli ordini locali, sono assegnati - ad eccezione dei ricorsi avverso le decisioni del Consiglio nazionale forense, per i quali è espressamente prevista la competenza delle Sezioni Unite anche in ipotesi di denuncia di violazione di legge - ad una Sezione semplice, salvo che ricorrano le ipotesi di cui all'art. 374, primo e secondo comma, cod. proc. civ..

In una procedura elettorale, ancorché sdoppiata in due turni, come quella relativa all'elezione dei componenti dei consigli degli ordini o dei collegi professionali, l'atto di proclamazione di coloro che, avendo ottenuto la maggioranza assoluta dei voti già al primo turno, risultano primi eletti, può essere impugnato autonomamente e direttamente ove dallo stesso sorga una immediata lesione di interessi contrastanti.

Ai sensi dell'art. 2, primo comma, del D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 382, il voto per l'elezione del collegio dei geometri deve esprimersi mediante una scheda indicante un numero di preferenze eguale a quello dei consiglieri da eleggere, restando nulle le schede con una diversa indicazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 14/01/2002, n. 358
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 358
    Data del deposito : 14 gennaio 2002

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