Sentenza 14 gennaio 2002
Massime • 3
I ricorsi per cassazione avverso le decisioni dei Consigli nazionali degli ordini professionali istituiti prima dell'entrata in vigore della Costituzione, adottate a seguito di impugnazione delle deliberazioni degli ordini locali, sono assegnati - ad eccezione dei ricorsi avverso le decisioni del Consiglio nazionale forense, per i quali è espressamente prevista la competenza delle Sezioni Unite anche in ipotesi di denuncia di violazione di legge - ad una Sezione semplice, salvo che ricorrano le ipotesi di cui all'art. 374, primo e secondo comma, cod. proc. civ..
In una procedura elettorale, ancorché sdoppiata in due turni, come quella relativa all'elezione dei componenti dei consigli degli ordini o dei collegi professionali, l'atto di proclamazione di coloro che, avendo ottenuto la maggioranza assoluta dei voti già al primo turno, risultano primi eletti, può essere impugnato autonomamente e direttamente ove dallo stesso sorga una immediata lesione di interessi contrastanti.
Ai sensi dell'art. 2, primo comma, del D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 382, il voto per l'elezione del collegio dei geometri deve esprimersi mediante una scheda indicante un numero di preferenze eguale a quello dei consiglieri da eleggere, restando nulle le schede con una diversa indicazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 14/01/2002, n. 358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 358 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2002 |
Testo completo
Dott. GAETANO FIDUCCIA - Presidente -
Dott. ERNESTO LUPO - Consigliere -
Dott. MICHELE VARRONE - rel. Consigliere -
Dott. ITALO PURCARO - Consigliere -
Dott. ALFONSO AMATUCCI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CONSIGLIO DEL COLLEGIO GEOMETRI PROVINCIA DI VITERBO, in persona del Presidente p.t. geom. Massimo Neri, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE G MAZZINI 119, presso lo studio dell'avvocato ORESTE BISAZZA TERRACINI, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
SI RO, RO AN, IN RI, ZI FF, UR RA, AR RO, DI CE RD, AL RI, AF DO, PROCURATORE GENERALE PRESSO CASSA;
- intimati -
avverso la decisione n. 7/01 del Consiglio nazionale per i geometri di ROMA, emessa il 9/11/2000, depositata il 01/03/01; RG.5/2000, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/10/01 dal Consigliere Dott. Michele VARRONE;
udito l'Avvocato ORESTE BISAZZA TERRACINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per l'accoglimento del 1^ motivo, assorbiti gli altri 3 motivi di ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nell'ambito delle elezioni per il rinnovo dei membri del Consiglio del Collegio dei Geometri di Viterbo tenutesi, in sede di ballottaggio, il 24/2/2000, a seguito delle operazioni di scrutinio della prima tornata elettorale, svoltasi il 15-16-17/2/2000, era emerso che alcune schede contenevano un numero di preferenze inferiore a quello dei candidati da eleggere (nella specie, pari a 9), cosicché venivano proclamati solo 2 eletti a maggioranza assoluta, i geometri MASSIMO NE ed NI NC. Avverso questo risultato proponevano gravame i geometri RO SI, AN RO, RI IN, FF ZI, RA UR, RO AR, RD DI CE, RI AL ed DO AF, lamentando che nel numero delle schede non valide fossero state conteggiate, ai fini del calcolo dei voti validamente espressi, anche le schede con un numero di preferenze non coincidente con quello degli eligendi, in contrasto con il disposto dell'art. 2, 1^ co., d. lgs. lgt. n. 382 del 1944. Nella resistenza del Collegio professionale viterbese, che eccepiva preliminarmente l'inammissibilità del reclamo di cui contestava comunque la fondatezza nel merito, il Consiglio Nazionale dei Geometri, con decisione 9/11/00-1/3/01, lo accoglieva e dichiarava eletti al primo turno i geometri NE, UR, NC e RO, affermando che l'atto di proclamazione dei candidati risultati eletti già al primo turno doveva ritenersi suscettibile di immediata impugnazione e che la corretta interpretazione dell'art. 2 cit. importava la nullità delle schede contenenti un numero di voti inferiore a quello dei consiglieri da eleggere (interpretazione considerata immune da dubbi di costituzionalità). Ne conseguiva l'elezione al primo turno dei professionisti suindicati, che avevano ottenuto la maggioranza assoluta dei voti (nella specie, almeno 88 preferenze). Per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso il Consiglio del Collegio dei Geometri di Viterbo, affidandolo a tre motivi di censura. Le altre parti intimate non si sono costituite. MOTIVI DELLA DECISIONE
Va in primo luogo considerato che con l'istanza di prelievo il Collegio provinciale manifesta anche le sue perplessità per l'assegnazione del presente ricorso ad una Sezione semplice invece che alle Sezioni Unite. Ancorché il difensore del ricorrente, in sede di discussione orale, ad una precisa domanda, abbia dichiarato di non insistere sulla questione, è comunque opportuno ricordare che con recente ma ormai pacifico orientamento, le S.U. di questa Corte hanno affermato che i ricorsi per cassazione avverso le decisioni dei Consigli Nazionali degli ordini professionali, istituiti - come nella specie - prima dell'entrata in vigore della Costituzione, adottate a seguito di impugnazione delle deliberazioni degli Ordini locali - ad eccezione dei ricorsi avverso le decisioni del Consiglio Nazionale Forense per le quali è espressamente prevista la competenza delle S.U. anche in ipotesi di violazione di legge - sono assegnati ad una Sezione semplice, salvo che ricorrano le ipotesi di cui all'art. 374, 1^ e 2^ comma, c.p.c. (Cass. sez. un. ord. 24 giugno 1998 n. 611). Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione del d. lgs. lgt. n. 382 del 1944 sotto il profilo dell'omessa pronuncia sul punto 2 delle controdeduzioni svolte davanti al Consiglio Nazionale dei Geometri circa il difetto di contraddittorio per la mancata comunicazione del reclamo a tutti i candidati risultati eletti, per la loro qualità di controinteressati e, quindi, litisconsorti necessari.
Con il secondo mezzo, inoltre, denuncia un'ulteriore violazione del d. lgs. lgt. n. 382/1944 cit. anche sotto il profilo motivazionale per la ritenuta ammissibilità del reclamo avverso il risultato del primo turno elettorale, invece che contro la proclamazione finale di tutti gli eletti.
I due motivi, strettamente collegati sul piano logico-giuridico, possono essere esaminati congiuntamente, con priorità riconosciuta al secondo poiché, ove se ne riconoscesse l'infondatezza, resterebbe travolto anche il primo motivo. È di tutta evidenza, infatti, che l'eventuale ammissibilità del ricorso avverso la proclamazione degli eletti al primo turno, sterilizzerebbe il primo motivo, in quanto il reclamo davanti al Consiglio Nazionale dei Geometri non avrebbe mai potuto essere comunicato a tutti gli eletti bensì solo a quelli del primo turno, come in effetti è avvenuto.
Orbene, la decisione impugnata ha ritenuto che "la proclamazione dei candidati che hanno ottenuto la maggioranza assoluta dei voti già al primo turno, pur non costituendo l'atto finale e conclusivo del procedimento elettorale, è già produttiva di effetti giuridici (appunto, l'elezione dei candidati che hanno raggiunto il quorum) che, non potendo essere sovvertiti in sede di ballottaggio, sono suscettibili di immediata impugnazione".
Questa motivazione appare sostanzialmente condivisibile. Al riguardo, in mancanza di specifici precedenti nella giurisprudenza di questa Corte, sembra potersi affermare il principio che in una procedura elettorale, ancorché sdoppiata in due turni, l'atto di proclamazione dei primi eletti può essere impugnato autonomamente e direttamente ove dallo stesso sorga una immediata lesione di interessi contrastanti. Come nella specie, dal momento che il criterio di calcolo dei voti adottato dal Collegio provinciale e contestato dai reclamanti aveva portato al riconoscimento di due soli candidati eletti con il quorum necessario, mentre, al contrario, con il sistema sostenuto dai suddetti ricorrenti e riconosciuto corretto dal Consiglio Nazionale, gli eletti al primo turno erano quattro. Il secondo motivo va, pertanto, rigettato, restando travolto anche il primo, riguardo al quale la denunciata omissione di pronuncia non assume valenza decisiva, dal momento che il reclamo era stato comunicato ai professionisti NE e NC, unici controinteressati essendo gli unici già risultati eletti (cfr. Cass. 28 luglio 1998 n. 7416).
Anche il primo motivo non può, quindi, trovare accoglimento. Resta da esaminare il terzo mezzo con cui il Collegio provinciale, denunciando la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2 d. lgs. lgt. n. 382/44 cit., lamenta che siano state considerate nulle le schede contenenti un numero di preferenze diverso da quello degli eligendi.
La censura non ha pregio. Questa Corte ha già avuto occasione di affermare che ai sensi dell'art. 2, 1^ co. cit. - secondo il quale i componenti del Consiglio sono eletti "per mezzo di schede contenenti un numero di nomi uguale a quello dei componenti da eleggere -, il voto per l'elezione del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri (architetti o geometri) deve esprimersi mediante una scheda indicante un numero di preferenze eguale a quello dei consiglieri da eleggere, restando nulle le schede con una diversa indicazione (Cass. 19 dicembre 1991 n. 13714). Questo principio, a fronte dell'inequivocabile dato letterale della norma, deve essere confermato e così anche l'ultimo motivo va disatteso. È appena il caso di aggiungere che l'eccezione di incostituzionalità di tale disposizione in relazione all'art. 48 Cost. è manifestamente infondata, non rinvenendosi alcuna lesione ai principi della libertà e della segretezza del voto.
In virtù di tutte le considerazioni esposte, il ricorso va rigettato.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, non essendosi costituita la parte intimata.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 29 ottobre 2001. Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2002