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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 19/12/2025, n. 5556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5556 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. AB LT ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 12525/2022 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Massimiliano Marinelli;
- parte ricorrente -
e
Controparte_1
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'Avvocatura
[...] P.IVA_1
Distrettuale dello Stato di Palermo;
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da verbale del 19/12/2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 3 dicembre 2022 ha chiesto che l Parte_2 [...]
venga Controparte_2
condannato al pagamento di una somma pari a 12 mensilità della retribuzione percepita nel corso del rapporto di lavoro a tempo determinato. A sostegno della superiore pretesa la ricorrente ha dedotto di essere stata assunta dalla a tempo Controparte_2
determinato dall'11 dicembre 1993 al 7 luglio 1998, proseguendo a prestare servizio in
1 forza di successivi rinnovi e proroghe alle dipendenze della medesima Amministrazione fino al 31 dicembre 2019, allorquando, all'esito di concorso, veniva assunta a tempo indeterminato con decorrenza 1 gennaio 2021; pertanto, ha eccepito l'illegittimità del ricorso da parte dell'Amministrazione convenuta alla contrattazione a termine e conseguentemente argomentato circa la sussistenza del credito risarcitorio ex art. 36, comma 5, d.lgs. 165/2001 (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata l'8 aprile 2024 l'
[...]
, in via preliminare, ha Controparte_2 eccepito la decadenza ex art. 32, comma 4, lett. a, L. 183/2010 e la consequenziale inammissibilità del ricorso;
nel merito, invece, ha chiesto il rigetto del ricorso sostenendo che l'assunzione a tempo indeterminato in forza di una procedura selettiva specificamente volta alla stabilizzazione del personale precario avrebbe integralmente risarcito il danno cagionato;
in estremo subordine, ha chiesto nella determinazione del credito risarcitorio si tenga presente l'almeno parziale ristoro del danno ad operare delle predetta stabilizzazione (cfr. memoria).
Così sinteticamente esposte le rispettive domande, eccezioni e difese, va osservato quanto segue.
I fatti (pacifici) oggetto di causa.
E' pacifico che parte ricorrente, rientrante nel personale ex Italter s.p.a. e Sirap s.p.a.
(art. 76 della L.R. 25/1993), lavorava alle dipendenze dell'Amministrazione regionale per oltre vent'anni in forza di reiterati contratti a tempo determinato (cfr. i rispettivi scritti introduttivi, oltre che il certificato di servizio prodotto come allegato n. 1 del ricorso).
L'eccezione di decadenza.
L'eccezione di decadenza sollevata dall'Amministrazione è fondata alla luce dell'insegnamento della Corte di Cassazione secondo cui “in tema di contratto di lavoro a termine, in caso di azione promossa dal lavoratore per l'accertamento dell'abuso risultante dall'utilizzo di una successione di contratti a tempo determinato, il termine di impugnazione previsto a pena di decadenza dall'art. 32, comma 4, lett. a), della l. n. 183 del 2010, deve essere osservato e decorre dall'ultimo ("ex latere actoris") dei contratti intercorsi tra le parti, atteso che la sequenza contrattuale che precede l'ultimo contratto rileva come dato fattuale, che concorre ad integrare l'abusivo uso dei contratti a termine e assume evidenza proprio in ragione
2 dell'impugnazione dell'ultimo contratto” (Cass., sez. lav., ordinanza an. 4960 del 16 febbraio
2023; cfr., in senso contrario, il difforme orientamento espresso da questo Tribunale in diversa composizione nella sentenza allegata alle note del 16 aprile 2024 sulla base delle peculiarità del pubblico impiego, che, tuttavia, anche a voler prescindere dal valore nomofilattico dell'insegnamento della Corte di Cassazione, secondo questo giudice non possono condurre all'inapplicabilità ai contratti di lavoro pubblici della disciplina prevista, senza limitazioni, dall'art. 32 della L. 183/2010). E' pacifico, infatti, che parte ricorrente ha contestato la legittimità dei contratti a termine oggetto di causa per la prima volta con il ricorso depositato nel 2022, ben oltre, quindi, il termine di decadenza decorrente dall'ultimo contratto (conclusosi nel 2020).
La domanda, dunque, va dichiarata inammissibile, risultando preclusa ogni valutazione del merito della pretesa risarcitoria.
Esito del giudizio e regolamentazione delle spese giudiziali.
Dichiarato inammissibile il ricorso, secondo questo Tribunale appare equo disporre l'integrale compensazione delle spese giudiziali sia per la ragionevole fondatezza nel merito della pretesa attorea (cfr. sentenze di questo Tribunale e della locale Corte
d'Appello opportunamente allegate alle note conclusive di parte ricorrente dell'11 novembre 2025), sia perché l'intervento chiarificatore della questione decisiva del giudizio interveniva successivamente all'introduzione della causa e nell'ambito di un diverso orientamento (o quanto meno di un contrasto di pronunce) all'interno dello stesso
Tribunale di Palermo.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, dichiara il ricorso inammissibile;
dispone l'integrale compensazione delle spese giudiziali.
Così deciso il 19/12/2025
Il Giudice del Lavoro
AB LT
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. AB LT ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 12525/2022 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Massimiliano Marinelli;
- parte ricorrente -
e
Controparte_1
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'Avvocatura
[...] P.IVA_1
Distrettuale dello Stato di Palermo;
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da verbale del 19/12/2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 3 dicembre 2022 ha chiesto che l Parte_2 [...]
venga Controparte_2
condannato al pagamento di una somma pari a 12 mensilità della retribuzione percepita nel corso del rapporto di lavoro a tempo determinato. A sostegno della superiore pretesa la ricorrente ha dedotto di essere stata assunta dalla a tempo Controparte_2
determinato dall'11 dicembre 1993 al 7 luglio 1998, proseguendo a prestare servizio in
1 forza di successivi rinnovi e proroghe alle dipendenze della medesima Amministrazione fino al 31 dicembre 2019, allorquando, all'esito di concorso, veniva assunta a tempo indeterminato con decorrenza 1 gennaio 2021; pertanto, ha eccepito l'illegittimità del ricorso da parte dell'Amministrazione convenuta alla contrattazione a termine e conseguentemente argomentato circa la sussistenza del credito risarcitorio ex art. 36, comma 5, d.lgs. 165/2001 (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata l'8 aprile 2024 l'
[...]
, in via preliminare, ha Controparte_2 eccepito la decadenza ex art. 32, comma 4, lett. a, L. 183/2010 e la consequenziale inammissibilità del ricorso;
nel merito, invece, ha chiesto il rigetto del ricorso sostenendo che l'assunzione a tempo indeterminato in forza di una procedura selettiva specificamente volta alla stabilizzazione del personale precario avrebbe integralmente risarcito il danno cagionato;
in estremo subordine, ha chiesto nella determinazione del credito risarcitorio si tenga presente l'almeno parziale ristoro del danno ad operare delle predetta stabilizzazione (cfr. memoria).
Così sinteticamente esposte le rispettive domande, eccezioni e difese, va osservato quanto segue.
I fatti (pacifici) oggetto di causa.
E' pacifico che parte ricorrente, rientrante nel personale ex Italter s.p.a. e Sirap s.p.a.
(art. 76 della L.R. 25/1993), lavorava alle dipendenze dell'Amministrazione regionale per oltre vent'anni in forza di reiterati contratti a tempo determinato (cfr. i rispettivi scritti introduttivi, oltre che il certificato di servizio prodotto come allegato n. 1 del ricorso).
L'eccezione di decadenza.
L'eccezione di decadenza sollevata dall'Amministrazione è fondata alla luce dell'insegnamento della Corte di Cassazione secondo cui “in tema di contratto di lavoro a termine, in caso di azione promossa dal lavoratore per l'accertamento dell'abuso risultante dall'utilizzo di una successione di contratti a tempo determinato, il termine di impugnazione previsto a pena di decadenza dall'art. 32, comma 4, lett. a), della l. n. 183 del 2010, deve essere osservato e decorre dall'ultimo ("ex latere actoris") dei contratti intercorsi tra le parti, atteso che la sequenza contrattuale che precede l'ultimo contratto rileva come dato fattuale, che concorre ad integrare l'abusivo uso dei contratti a termine e assume evidenza proprio in ragione
2 dell'impugnazione dell'ultimo contratto” (Cass., sez. lav., ordinanza an. 4960 del 16 febbraio
2023; cfr., in senso contrario, il difforme orientamento espresso da questo Tribunale in diversa composizione nella sentenza allegata alle note del 16 aprile 2024 sulla base delle peculiarità del pubblico impiego, che, tuttavia, anche a voler prescindere dal valore nomofilattico dell'insegnamento della Corte di Cassazione, secondo questo giudice non possono condurre all'inapplicabilità ai contratti di lavoro pubblici della disciplina prevista, senza limitazioni, dall'art. 32 della L. 183/2010). E' pacifico, infatti, che parte ricorrente ha contestato la legittimità dei contratti a termine oggetto di causa per la prima volta con il ricorso depositato nel 2022, ben oltre, quindi, il termine di decadenza decorrente dall'ultimo contratto (conclusosi nel 2020).
La domanda, dunque, va dichiarata inammissibile, risultando preclusa ogni valutazione del merito della pretesa risarcitoria.
Esito del giudizio e regolamentazione delle spese giudiziali.
Dichiarato inammissibile il ricorso, secondo questo Tribunale appare equo disporre l'integrale compensazione delle spese giudiziali sia per la ragionevole fondatezza nel merito della pretesa attorea (cfr. sentenze di questo Tribunale e della locale Corte
d'Appello opportunamente allegate alle note conclusive di parte ricorrente dell'11 novembre 2025), sia perché l'intervento chiarificatore della questione decisiva del giudizio interveniva successivamente all'introduzione della causa e nell'ambito di un diverso orientamento (o quanto meno di un contrasto di pronunce) all'interno dello stesso
Tribunale di Palermo.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, dichiara il ricorso inammissibile;
dispone l'integrale compensazione delle spese giudiziali.
Così deciso il 19/12/2025
Il Giudice del Lavoro
AB LT
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