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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Alessandria, sez. I, sentenza 25/02/2026, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Alessandria |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 40/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ALESSANDRIA Sezione 1, riunita in udienza il
16/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
REGGIO FRANCO, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 133/2024 depositato il 25/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
I.c.a. - Imposte UN NI - Spa - 02478610583
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso ufficio.legale@pec.icatributi.com
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 9902 TARI 2014
- sul ricorso n. 134/2024 depositato il 25/03/2024
proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
I.c.a. - Imposte UN NI - Spa - 02478610583
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso ufficio.legale@pec.icatributi.com
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO FERMO n. 886 TIA 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente si rimette agli atti
Resistente si rimette alle controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Giudice Monocratico della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Alessandria dispone preliminarmente la riunificazione dei ricorsi RGR 133 e 134/2024 per connessione soggettiva e oggettiva.
A mezzo dei ricorsi così riunificati il sig. Ricorrente_1 si grava nei confronti di ingiunzione di pagamento di ICA srl quale concessionaria del servizio di riscossione coattiva delle Entrate della Città di Alessandria eccependo due vizi procedurali e sostanziali e cioè la mancata notifica dell'atto presupposto (avviso di accertamento) e la prescrizione del tributo data e costituita dal termine quinquennale nella fattispecie (tassa sui rifiuti).
Questo per quanto attiene al ricorso RGR n. 133/2024;
Mentre per quanto attiene al ricorso RGR n. 134/2024, sempre parte ricorrente, impugnando il preavviso di fermo amministrativo, contesta nuovamente l'omessa notifica degli atti presupposti e la prescrizione del tributo.
Costituivasi l'ufficio contestando partitamente le eccezioni e le doglianze meritocratiche di parte a tal fine comprovando la notifica degli atti presupposti e la vigenza del termine accertativo e riscossivo osservato nella fattispecie tale da inibire la maturazione del termine prescrizionale per come eccepito da parte ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi di parte sono infondati.
In esito al ricorso RGR n. 133/2024 rilevasi come agli atti risulti la notificazione dell'atto presupposto e cioè
l'avviso di accertamento del Comune di Alessandria in data 08.10.2019 a cui è conseguito l'atto impositivo oggi impugnato;
sotto detto profilo l'erronea computazione di data antecedente è chiaramente un mero refuso materiale potendosi evincere secondo molteplici indici rappresentativi l'effettiva data di notificazione e per la quale la parte non ha esperito alcuna procedura contestativa come per Legge.
Quanto all'eccepita prescrizione nuovamente devesi rigettare la difesa di parte ricorrente.
A tal fine il combinato disposto della notificazione dell'avviso di accertamento, della sua definitività e della successiva ingiunzione di pagamento quivi gravata, consente di ritenere in termini l'operato dell'ufficio.
Tenutosi conto a tal fine ed inoltre della sospensione covid e della proroga disposta causa emergenza covid quale segnatamente le ingiunzioni di pagamento il cui termine decadenziale pendeva alla data del 08.03.2020
e disponente a tal fine la proroga di giorni 542.
Quanto al ricorso RGR 134/2024 afferente preavviso di fermo amministrativo osservasi nuovamente come l'atto presupposto e cioè l'ingiunzione di pagamento risulti ritualmente e debitamente notificata in data
23.03.2022 e non opposta in termini, quindi assurta a definitività, con il che e conseguenzialmente del tutto legittimo risulta altresì il preavviso quivi impugnato sulla scorta dell'atto presupposto medesimo.
Quanto alla prescrizione del tributo, l'ufficio si riporta a sentenza del Giudice di Pace di Alessandria a cui l'attuale parte ricorrente deferiva relativo giudizio di natura privatistica la quale, tralasciando la dissertazione sulla competenza del Giudice adito e in esito alla questione di cui trattasi, nel riaffermare preliminarmente essere l'atto impugnato ingiunzionale, pienamente espressivo della domanda e dei suoi presupposti, in punto eccepita prescrizione, così affermava:
“ Anche l'eccezione di prescrizione del credito non può essere condivisa.
A prescindere che avendo qualificato il credito dell'Amministrazione come di natura privatistica non tributaria (da qui la competenze dell'A.G. Ordinaria) l'opponente si è implicitamente riferito alla prescrizione ordinaria decennale dei crediti, anche a voler ragionare in termini di pretesa tributaria, con conseguente applicazione del termine quinquennale di prescrizionr, l'eccezione risulterebbe infondata.
Il termine iniziale di decorrenza, risulta infatti quella della data dell'avviso di accertamento, il 5.10.2015, non contestato dall'opponente quanto alla sua ricezione.
Doverosamente applicando la normativa emergenziale Covid, ed in particolare la sospensione dei termini per il versamento di imposte, la loro riscossione e, conseguentemente, i termini di prescrizione e decadenza dell'attività di accertamento e riscossione(Legge 24 aprile 2020 n. 27, articolo 68, e Decreto legislativo 24 settembre 2015, numero 159 articolo 12), si deve concludere che la notifica dell'ingiunzione notificata sarebbe risultata tempestiva fino al 31 dicembre 2023”
Detta statuizione non era gravata in termini assumendo pertanto definitività sia per il dedotto che per il deducibile;
pertanto traslando e recependo le osservazioni in punto anche l'eccezione prescrizionale per come evidenziata da parte ricorrente deve essere disattesa.
Ne consegue che entrambi i ricorsi devono essere rigettati;
spese e compensi professionali conseguono alla soccombenza e sono liquidati come da dispositivo
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Alessandria respinge i ricorsi riuniti per connessione. Condanna parte ricorrente a rifondere all'Ufficio, Società ICA - Imposte Società_2 spa -, con sede legale in Indirizzo_1, l'importo di €. 700,00= oltre accessori di Legge quale refusione spese e compensi professionali di giudizio
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ALESSANDRIA Sezione 1, riunita in udienza il
16/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
REGGIO FRANCO, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 133/2024 depositato il 25/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
I.c.a. - Imposte UN NI - Spa - 02478610583
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso ufficio.legale@pec.icatributi.com
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 9902 TARI 2014
- sul ricorso n. 134/2024 depositato il 25/03/2024
proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
I.c.a. - Imposte UN NI - Spa - 02478610583
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso ufficio.legale@pec.icatributi.com
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO FERMO n. 886 TIA 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente si rimette agli atti
Resistente si rimette alle controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Giudice Monocratico della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Alessandria dispone preliminarmente la riunificazione dei ricorsi RGR 133 e 134/2024 per connessione soggettiva e oggettiva.
A mezzo dei ricorsi così riunificati il sig. Ricorrente_1 si grava nei confronti di ingiunzione di pagamento di ICA srl quale concessionaria del servizio di riscossione coattiva delle Entrate della Città di Alessandria eccependo due vizi procedurali e sostanziali e cioè la mancata notifica dell'atto presupposto (avviso di accertamento) e la prescrizione del tributo data e costituita dal termine quinquennale nella fattispecie (tassa sui rifiuti).
Questo per quanto attiene al ricorso RGR n. 133/2024;
Mentre per quanto attiene al ricorso RGR n. 134/2024, sempre parte ricorrente, impugnando il preavviso di fermo amministrativo, contesta nuovamente l'omessa notifica degli atti presupposti e la prescrizione del tributo.
Costituivasi l'ufficio contestando partitamente le eccezioni e le doglianze meritocratiche di parte a tal fine comprovando la notifica degli atti presupposti e la vigenza del termine accertativo e riscossivo osservato nella fattispecie tale da inibire la maturazione del termine prescrizionale per come eccepito da parte ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi di parte sono infondati.
In esito al ricorso RGR n. 133/2024 rilevasi come agli atti risulti la notificazione dell'atto presupposto e cioè
l'avviso di accertamento del Comune di Alessandria in data 08.10.2019 a cui è conseguito l'atto impositivo oggi impugnato;
sotto detto profilo l'erronea computazione di data antecedente è chiaramente un mero refuso materiale potendosi evincere secondo molteplici indici rappresentativi l'effettiva data di notificazione e per la quale la parte non ha esperito alcuna procedura contestativa come per Legge.
Quanto all'eccepita prescrizione nuovamente devesi rigettare la difesa di parte ricorrente.
A tal fine il combinato disposto della notificazione dell'avviso di accertamento, della sua definitività e della successiva ingiunzione di pagamento quivi gravata, consente di ritenere in termini l'operato dell'ufficio.
Tenutosi conto a tal fine ed inoltre della sospensione covid e della proroga disposta causa emergenza covid quale segnatamente le ingiunzioni di pagamento il cui termine decadenziale pendeva alla data del 08.03.2020
e disponente a tal fine la proroga di giorni 542.
Quanto al ricorso RGR 134/2024 afferente preavviso di fermo amministrativo osservasi nuovamente come l'atto presupposto e cioè l'ingiunzione di pagamento risulti ritualmente e debitamente notificata in data
23.03.2022 e non opposta in termini, quindi assurta a definitività, con il che e conseguenzialmente del tutto legittimo risulta altresì il preavviso quivi impugnato sulla scorta dell'atto presupposto medesimo.
Quanto alla prescrizione del tributo, l'ufficio si riporta a sentenza del Giudice di Pace di Alessandria a cui l'attuale parte ricorrente deferiva relativo giudizio di natura privatistica la quale, tralasciando la dissertazione sulla competenza del Giudice adito e in esito alla questione di cui trattasi, nel riaffermare preliminarmente essere l'atto impugnato ingiunzionale, pienamente espressivo della domanda e dei suoi presupposti, in punto eccepita prescrizione, così affermava:
“ Anche l'eccezione di prescrizione del credito non può essere condivisa.
A prescindere che avendo qualificato il credito dell'Amministrazione come di natura privatistica non tributaria (da qui la competenze dell'A.G. Ordinaria) l'opponente si è implicitamente riferito alla prescrizione ordinaria decennale dei crediti, anche a voler ragionare in termini di pretesa tributaria, con conseguente applicazione del termine quinquennale di prescrizionr, l'eccezione risulterebbe infondata.
Il termine iniziale di decorrenza, risulta infatti quella della data dell'avviso di accertamento, il 5.10.2015, non contestato dall'opponente quanto alla sua ricezione.
Doverosamente applicando la normativa emergenziale Covid, ed in particolare la sospensione dei termini per il versamento di imposte, la loro riscossione e, conseguentemente, i termini di prescrizione e decadenza dell'attività di accertamento e riscossione(Legge 24 aprile 2020 n. 27, articolo 68, e Decreto legislativo 24 settembre 2015, numero 159 articolo 12), si deve concludere che la notifica dell'ingiunzione notificata sarebbe risultata tempestiva fino al 31 dicembre 2023”
Detta statuizione non era gravata in termini assumendo pertanto definitività sia per il dedotto che per il deducibile;
pertanto traslando e recependo le osservazioni in punto anche l'eccezione prescrizionale per come evidenziata da parte ricorrente deve essere disattesa.
Ne consegue che entrambi i ricorsi devono essere rigettati;
spese e compensi professionali conseguono alla soccombenza e sono liquidati come da dispositivo
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Alessandria respinge i ricorsi riuniti per connessione. Condanna parte ricorrente a rifondere all'Ufficio, Società ICA - Imposte Società_2 spa -, con sede legale in Indirizzo_1, l'importo di €. 700,00= oltre accessori di Legge quale refusione spese e compensi professionali di giudizio