Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Alessandria, sez. I, sentenza 25/02/2026, n. 40
CGT1
Sentenza 25 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Mancata notifica atto presupposto

    La Corte ha ritenuto provata la notifica dell'avviso di accertamento, considerando un refuso la data indicata come antecedente, e ha rilevato che la parte non ha esperito alcuna procedura contestativa.

  • Rigettato
    Prescrizione del tributo

    La Corte ha rigettato l'eccezione di prescrizione, ritenendo che la notifica dell'avviso di accertamento, la sua definitività e la successiva ingiunzione di pagamento siano intervenute nei termini, tenendo conto anche della sospensione e proroga dei termini a causa dell'emergenza Covid.

  • Rigettato
    Mancata notifica atti presupposti

    La Corte ha ritenuto che l'ingiunzione di pagamento, atto presupposto, fosse ritualmente notificata e non opposta nei termini, risultando quindi definitiva, e di conseguenza il preavviso di fermo amministrativo è legittimo.

  • Rigettato
    Prescrizione del tributo

    La Corte, recependo la statuizione di una precedente sentenza del Giudice di Pace, ha disatteso l'eccezione di prescrizione, ritenendo che, anche applicando il termine quinquennale e considerando la normativa emergenziale Covid, la notifica dell'ingiunzione sarebbe risultata tempestiva.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Alessandria, sez. I, sentenza 25/02/2026, n. 40
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Alessandria
    Numero : 40
    Data del deposito : 25 febbraio 2026

    Testo completo