Sentenza 3 dicembre 2013
Massime • 1
Ai fini della concessione dei benefici penitenziari, l'accertamento della utile collaborazione previsto dall'art. 58 ter legge 26 luglio 1975 n. 354 non può essere limitato ai delitti ostativi a tale concessione, ma deve venire esteso a tutti i delitti che siano con questi finalisticamente collegati, in quanto l'unicità del reato continuato postula un giudizio globale sulla personalità del condannato e del suo concreto ravvedimento, con riferimento a tutti i fatti e le responsabilità oggetto del processo sfociato nella sentenza definitiva. (Fattispecie relativa a detenuto che, pur essendone a conoscenza, aveva omesso di rivelare le fonti del suo costante rifornimento di cocaina che cedeva all'associazione criminale nella quale era stabilmente inserito).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/12/2013, n. 12949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12949 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CORTESE Arturo - Presidente - del 03/12/2013
Dott. CAIAZZO Luigi Pietro - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - N. 3848
Dott. MAZZEI Antonella - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANDRINI Enrico Giuseppe - Consigliere - N. 18363/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AL NN, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza in data 14/02/2013 del Tribunale di sorveglianza di Perugia n. 315/2012. Letti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Antonella Patrizia Mazzei;
lette le conclusioni del pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale, dott. SALZANO Francesco il quale ha chiesto il rigetto del ricorso con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza deliberata il 14 febbraio 2013, il Tribunale di sorveglianza di Perugia ha dichiarato inammissibile la domanda proposta da GA NN, incidentalmente alla richiesta di concessione di un permesso premio, diretta ad ottenere l'accertamento della collaborazione inesigibile, ai sensi della L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 4, comma 1-bis, con successive modifiche, di ordinamento penitenziario (abbreviata in Ord. Pen.).
Il GA risulta condannato alla pena di anni nove e mesi quattro di reclusione, infettagli con sentenza in data 13 novembre 2009 della Corte di appello di Palermo, irrevocabile il 29 marzo 2010, per i reati - unificati nella continuazione - di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (cocaina) e di cessione di plurime partite di droga alla medesima associazione, della quale il GA, secondo l'accertamento giudiziale, era il costante rifornitore (reato associativo, di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 contestato al capo A come commesso dal 2005 fino al 16
luglio 2008 in Licata, Canicattì, Napoli, Bruxelles e altrove;
singole condotte di cessione, previste dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 contestate ai capi C, D, E, F, G, I, L, M, N, O, P e Q).
Il Tribunale di sorveglianza ha respinto la tesi giuridica sostenuta dal ricorrente, secondo la quale, in caso di condanna per delitto ostativo all'ammissione ai benefici penitenziari, ai sensi dell'art.
4-bis, comma 1, Ord. Pen., e per reati non ostativi, ritenuti in continuazione col primo, ove la collaborazione con la giustizia, di cui all'art. 58-ter Ord. Pen., sia impossibile o inesigibile per il più grave delitto ostativo ma non anche per i reati satelliti, non sussisterebbe preclusione all'ammissione del condannato ai benefici. E ciò, secondo il ricorrente, sia in ragione della formulazione letterale dell'art.
4-bis, che individua i delitti ostativi cosiddetti di prima fascia con i rispettivi titoli normativi o con le finalità perseguite (terroristiche, eversive mediante violenza, agevolatrici delle attività delle associazioni di tipo mafioso) o con il metodo mafioso utilizzato;
sia in ragione del generale principio di scindibilità del reato continuato ogni qual volta tale scissione sortisca effetti più favorevoli al condannato, come già sancito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 361 del 1994, in tema di prioritaria imputazione della parte di pena espiata al delitto ostativo, con la conseguente ammissibilità, a prescindere dalla collaborazione, dei benefici penitenziari attinenti alla quota di pena per i reati non inclusi nel catalogo di cui all'art.
4-bis Ord. Pen..
Ad avviso del Tribunale, invece, la condizione della prestata collaborazione, ai fini dell'ammissione ai benefici penitenziari di colui che sia stato condannato per un delitto ostativo, deve essere estesa ai reati in riconosciuta continuazione con quello ostativo, in conformità della richiamata giurisprudenza di questa Corte (sentenze n. 3176 del 1997 e n. 5606 del 1996), che valorizza la ratio legis sottesa alla collaborazione, la quale postula un ravvedimento operoso e una volontà di emenda non frazionabile tra i singoli fatti oggetto del medesimo titolo esecutivo, secondo il perimetro delimitato in altra sentenza di questa Corte (n. 1979 del 2012) anch'essa richiamata in motivazione.
Conseguentemente il mancato apporto informativo con riguardo ai non marginali reati di traffico di plurime partite di sostanze stupefacenti, giacché il GA, pur essendo nelle condizioni di contribuire all'individuazione dei suoi fornitori di droga, non aveva fatto alcuna luce sui canali da cui si approvvigionava della cocaina destinata all'associazione criminosa, escludeva la condotta di collaborazione e, con essa, l'ammissibilità del richiesto permesso premio.
2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il GA tramite il difensore, avvocato Alessandro Ricci, il quale deduce, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), la violazione dell'art.
4-bis, comma 1, Ord. Pen., con riguardo all'individuazione dei delitti cui riferire il giudizio di impossibilità/inesigibilità della collaborazione, da limitare a quelli previsti dallo stesso comma 1 dell'art.
4-bis, e, quindi, nel caso di specie, al solo delitto di associazione finalizzata al narcotraffico, già oggetto di integrale accertamento nella sentenza di condanna, senza possibilità di estensione alle altre violazioni - i singoli episodi di cessione di stupefacenti- passibili di collaborazione ma non costituenti reati ostativi, in applicazione del generale principio della scindibilità del cumulo giuridico pro reo ai fini della delimitazione dell'area di precluso accesso ai benefici penitenziari.
3. Il pubblico ministero presso questa Corte, nella requisitoria depositata il 2 luglio 2013, ha chiesto il rigetto del ricorso.
4. Il difensore ha depositato memoria, recante la data del 10 settembre 2013, nella quale ripropone la sua tesi in diritto e denuncia l'incongruenza, rispetto alla questione dedotta, delle conclusioni del procuratore generale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Preliminarmente si impone la esatta delimitazione del tema della decisione.
Per ammissione dello stesso ricorrente, egli si trova in espiazione della sola condanna subita per il delitto previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 certamente ostativo alla concessione dei benefici penitenziari, a norma dell'art.
4-bis, comma 1, Ord. Pen., salvo il caso di prestata collaborazione con la giustizia ai sensi dell'art. 58-ter Ord. Pen., cui è stata equiparata, dopo le sentenze della Corte costituzionale n. 357 del 1994 e n. 68 del 1995, l'impossibilità di un'utile collaborazione per la limitata partecipazione del condannato al fatto criminoso ovvero per il già avvenuto integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità, come da disposizione del comma 1-bis inserito nel citato art.
4-bis per adeguarne il testo alle pronunce del giudice delle leggi. La parte di pena riferibile ai reati satelliti del fatto associativo, di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 corrispondente ad anni due di reclusione, è stata, infatti, dichiarata estinta per indulto ex L. n. 241 del 2006. Il quesito giuridico formulato dal ricorrente va, dunque, correttamente circoscritto all'oggetto della collaborazione richiesta dall'art. 58-ter per rimuovere il divieto di concessione dei benefici previsto dall'art.
4-bis, comma 1, Ord. Pen., mentre non rileva la scindibilità del cumulo giuridico, essendo in esecuzione, come si è detto, la sola pena inflitta per il più grave delitto associativo finalizzato al traffico di sostanze stupefacenti.
Tanto premesso, ritiene la Corte che l'art. 58-ter, comma 1, Ord. Pen., postula che il condannato per "taluno" dei delitti indicati nell'art.
4-bis dia concreta dimostrazione, anche dopo la condanna, del suo ravvedimento ovvero della sua volontà di emenda con le specifiche condotte indicate nello stesso art. 58-ter. La condotta di collaborazione è specificata come impegno per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero concreto aiuto prestato all'autorità di polizia o all'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei "fatti" e per l'individuazione o la cattura degli autori dei "reati".
L'uso del plurale nell'indicazione dell'oggetto della collaborazione, in contrapposizione all'uso del singolare nel richiamo di "taluno" dei delitti ostativi per cui è condanna, è coerente con la finalità della medesima collaborazione, che, come già riconosciuto da questa Corte, ferma la pertinenza ai fatti definiti nella sentenza di condanna in esecuzione, non è frazionabile con riguardo ad essi;
ne consegue che, ove la condanna sia stata emessa per più reati, alcuni inclusi nel catalogo previsto dall'art.
4-bis e altri no, i quali costituiscano, nel loro insieme, manifestazioni del medesimo piano operativo e forme attuative di criminalità organizzata, l'eventuale impossibilità della collaborazione con riguardo ai reati ostativi non esclude che essa sia richiesta, ove utile e possibile, per quelli non ostativi, ai fini della rimozione del divieto di accesso ai benefici penitenziari (c.f.r., in termini, Sez. 1, n. 3176 del 6/05/1997, dep. 26/06/1997, Battisti, Rv. 207969; e Sez. 1, n. 5606 del 28/10/1996, dep. 12/11/1996, Liberti, Rv. 205998). In particolare, quando la stessa persona è stata condannata, come nel caso di specie, per associazione finalizzata al narcotraffico e per plurimi episodi di cessione di sostanze stupefacenti, funzionali all'attività e ai profitti del sodalizio criminale, l'area della collaborazione, rilevante ai sensi dell'art.
4-bis, comma 1, e art. 58-ter, comma 1, Ord. Pen., comprende anche il contributo del condannato relativo ai reati strettamente connessi con quello ostativo, i quali sono espressione della stessa scelta criminale connotata da qualificata pericolosità.
L'unicità del reato continuato rileva, in tal caso, non ai fini della determinazione della pena ne' per il mero computo della sua espiazione che ne giustifica, a favore del condannato, la scomposizione, bensì come tema di positiva valutazione della condotta di collaborazione del reo e, quindi, dell'evoluzione della sua personalità verso modelli socialmente apprezzabili, come tale non suscettibile di giudizi frazionati, in funzione di una prognosi favorevole necessariamente unitaria che apra l'accesso ai benefici penitenziari, altrimenti preclusi dalla elevata pericolosità espressa dai reati commessi.
In conclusione, deve essere confermato il principio secondo il quale l'accertamento della collaborazione, previsto dall'art. 58-ter con riguardo ai condannati per delitti inclusi nell'elenco di cui all'art.
4-bis, in riconosciuta continuazione con reati anche non ostativi, postula un giudizio globale sulla personalità del condannato, con riferimento ai fatti e responsabilità che hanno formato oggetto del processo sfociato nella sentenza di condanna definitiva, e non un mero computo dei delitti e delle pene tra cui sezionare la valutazione della condotta del reo, la quale sarà sintomatica di concreto ravvedimento ed effettiva volontà di emenda se si estrinsecherà nella leale e completa collaborazione indicata nell'art. 58-ter, comma 1, Ord. Pen., idonea a sostenere un giudizio di prognosi favorevole ed a rimuovere il divieto di accesso ai benefici penitenziari.
Correttamente, dunque, il Tribunale di sorveglianza ha dato rilievo al fatto che il GA, pur essendone a conoscenza, non avesse rivelato le fonti del suo costante rifornimento di cocaina, ceduta all'associazione criminale nell'ambito del suo stabile inserimento in essa e del concreto contributo arrecato alle attività della stessa, escludendo pertanto la condotta collaborativa e, con essa, la rimozione del divieto di concessione dei benefici penitenziari, ai sensi del combinato disposto dell'art.
4-bis, comma 1, e art. 58-ter, comma 1, Ord. Pen., con finale declaratoria di inammissibilità della domanda di permesso premio, ex art. 30-ter del medesimo ordinamento, avanzata dal condannato.
2. Segue il rigetto del ricorso e, a norma dell'art. 616 c.p.p., comma 1, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2014