Sentenza 17 dicembre 1998
Massime • 1
L'elemento che differenzia le due autonome fattispecie configurate rispettivamente dal primo e dal secondo comma dell'art.659 cod.pen. è rappresentato dalla fonte del rumore prodotto, giacché ove esso provenga dall'esercizio di una professione o di un mestiere rumorosi la condotta rientra nella previsione del secondo comma del citato articolo per il semplice fatto della esorbitanza rispetto alle disposizioni di legge o alle prescrizioni dell'autorità, presumendosi la turbativa della pubblica tranquillità. Qualora, invece, le vibrazioni sonore non siano causate dall'esercizio della attività lavorativa, ricorre l'ipotesi di cui al primo comma dell'art.659 cod.pen., per la quale occorre che i rumori superino la normale tollerabilità ed investano un numero indeterminato di persone, disturbando le loro occupazioni o il riposo (Fattispecie nella quale la S.C. ha ritenuto applicabile il primo comma dell'art.659 cod.pen., in quanto le emissioni rumorose non erano state provocate dalla attività di una discoteca, bensì dal relativo impianto di condizionamento).
Commentario • 1
- 1. Locale pubblico, schiamazzi notturni, potere di controllo, disturbo del riposoAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 18 settembre 2014
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/12/1998, n. 4820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4820 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. PIROZZI ENZO Presidente del 17/12/1998
1. Dott. MOCALI PIERO Consigliere SENTENZA
2. Dott. MABELLINI ANNA " N. 1438
3. Dott. DE NARDO GIUSEPPE " REGISTRO GENERALE
4. Dott. RIGGIO GIANFRANCO " N. 37813/1998
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) NE BE n. il 29.08.1958
avverso sentenza del 11.02.1998 PRETORE di FERRARAvisti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dr. RIGGIO GIANFRANCO
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Giuliano Turone che ha concluso per il rigetto del ricorso. Fatto e diritto
RI RT ha proposto appello avverso la sentenza del Pretore di Ferrara dell'11 febbraio 1998, con la quale era stato condannato alla pena di L.400.000 di ammenda, perché riconosciuto responsabile del reato di cui all'art.659 co.1 c.p., per avere, quale titolare del night club "Bolero", provocato emissioni rumorose, provenienti dall'impianto di condizionamento del locale, di disturbo al riposo e alle occupazioni delle persone (in Lido delle Nazioni il 4 agosto 1995).
Ha dedotto il RI a motivo dell'impugnazione l'assenza dell'elemento psicologico del reato e l'errata qualificazione giuridica del fatto, essendo configurabile l'ipotesi di cui al secondo comma della norma contestata.
Qualificato il gravame come ricorso, in ragione della sanzione applicata, gli atti sono stati trasmessi a questa Corte per il giudizio.
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi che lo sorreggono.
Deve rilevarsi preliminarmente che correttamente sono stati ravvisati nel caso in esame gli estremi del reato di cui all'art.659 primo coma c.p., contestato all'imputato.
Invero, l'elemento che differenzia le due autonome fattispecie criminose configurate nella norma è costituito dalla fonte del rumore prodotto, poiché, ove esso provenga dall'esercizio di una professione o mestiere rumoroso, cioè quando le vibrazioni acustiche siano connaturate all'esercizio di un'attività lavorativa, la condotta di chi le produce rientra nella previsione dell'art.659 secondo coma c.p., per il semplice fatto della esorbitanza rispetto alle disposizioni di legge o alle prescrizioni dell'autorità, poiché la violazione dei limiti imposti da quei provvedimenti normativi postula una presunzione di turbativa della pubblica tranquillità che va ritenuta "iuris et de iure", per il semplice fatto dell'inosservanza delle disposizioni. Qualora, invece, le vibrazioni sonore non siano causate dall'esercizio dell'attività lavorativa, ricorre l'ipotesi di cui al primo comma dell'art.659 c.p., per la quale occorre che i rumori superino la normale tollerabilità ed investano un numero indeterminato di persone, disturbando le loro occupazioni o il riposo.
Ciò posto, è pacifico in punto di fatto che le emissioni rumorose contestate al RI non erano provocate dalla attività della discoteca - che, evidentemente, pur essendo per sua natura destinata a produrre e propalare vibrazioni sonore, si svolgeva nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge e dall'autorità bensì dall'impianto di condizionamento.
Trattavasi, dunque, di una fonte di rumore del tutto autonoma rispetto all'attività lavorativa regolarmente svolta, estranea, cioè, all'esercizio di professione o di un mestiere e, perciò, riconducibile alla previsione del primo comma dell'art.659 c.p.. L'elemento soggettivo di detto reato è configurabile dalla semplice colpa, la cui sussistenza il ricorrente contesta solo nominalmente, senza indicare una sola ragione che induca ad escluderla.
La qualificazione giuridica riconosciuta al fatto comporta che non è decorso il termine massimo di prescrizione del reato, punito alternativamente con pena detentiva e pecuniaria.
Alla declaratoria di inammissibilità del gravame consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio ed al versamento alla cassa delle ammende di una somma, che stimasi congruo determinare in cinquecentomila lire.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di L.500.000 alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 16 aprile 1999