Cass. pen., sez. I, sentenza 17/12/1998, n. 4820
CASS
Sentenza 17 dicembre 1998

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L'elemento che differenzia le due autonome fattispecie configurate rispettivamente dal primo e dal secondo comma dell'art.659 cod.pen. è rappresentato dalla fonte del rumore prodotto, giacché ove esso provenga dall'esercizio di una professione o di un mestiere rumorosi la condotta rientra nella previsione del secondo comma del citato articolo per il semplice fatto della esorbitanza rispetto alle disposizioni di legge o alle prescrizioni dell'autorità, presumendosi la turbativa della pubblica tranquillità. Qualora, invece, le vibrazioni sonore non siano causate dall'esercizio della attività lavorativa, ricorre l'ipotesi di cui al primo comma dell'art.659 cod.pen., per la quale occorre che i rumori superino la normale tollerabilità ed investano un numero indeterminato di persone, disturbando le loro occupazioni o il riposo (Fattispecie nella quale la S.C. ha ritenuto applicabile il primo comma dell'art.659 cod.pen., in quanto le emissioni rumorose non erano state provocate dalla attività di una discoteca, bensì dal relativo impianto di condizionamento).

Commentario1

  • 1Locale pubblico, schiamazzi notturni, potere di controllo, disturbo del riposoAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 18 settembre 2014

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 17/12/1998, n. 4820
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4820
Data del deposito : 17 dicembre 1998

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