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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVIII, sentenza 15/01/2026, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 298/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 18, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MARCO ANTONIO, Presidente e Relatore
GUADAGNI LUIGI, Giudice
SILIPO FRANCESCO, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6043/2024 depositato il 20/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Latina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1179/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LATINA sez. 2
e pubblicata il 20/11/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720230025334473000 ILOR 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4006/2025 depositato il
18/12/2025
Richieste delle parti:
Appellante e Appellato si riportano agli atti del giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza oggi impugnata la Corte di giustizia di primo grado di Latina ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla contribuente avverso la cartella di pagamento di cui all'epigrafe per violazioen del divieto di bis in idem.
L'odierna appellante chiede l'annullamento della sentenza per omessa o carente motivazione con conseguente accogliento nel merito del ricorso.
Si costiuisce l'ufficio chiedendo che l'appello venga dichiarato inamissibile. Con memorie illustrative la parte insisite nell'accoglimento dell'appello non prendendo perà posizione sulle controdeduzioni depositate in atti.
La causa all'odierna udienza è stata riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è inammissibile per violazione del disposto di cui all'art. 53 d.Lgv 546/1992 che richiede che l'appellante indichi specidficamente i motivi di doglianza.
Orbene a fronte della ratio decidendi in primo grado, ovvero che il ricorso è inammissibile perchè avverso la medesima cartella pendeva già innanzi alla medesima Corte tributaria altro giudizio in precedenza intentato dal contribuente, nulla argomenta nell'atto di appello il contribuente che anzi parla di ricorso rigettato e non dichiarato inammissibile . In definitiva quindi il ricorso non dialoga affatto con la sentenza. Peraltro anche le memorie ulteriori depositate in corso di giudizio non prendono in alcun modo posizione sulle controdeduzioni depositate dall'Ufficio.
Alla soccombenza consegue la condanna alle spese processuali direttamente liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile l'appello e condanna l'appellante alle spese di giudizio che liquida in euro
4.000,00 per ogni parte costituita, oltre accessori di legge se dovuti.
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 18, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MARCO ANTONIO, Presidente e Relatore
GUADAGNI LUIGI, Giudice
SILIPO FRANCESCO, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6043/2024 depositato il 20/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Latina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1179/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LATINA sez. 2
e pubblicata il 20/11/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720230025334473000 ILOR 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4006/2025 depositato il
18/12/2025
Richieste delle parti:
Appellante e Appellato si riportano agli atti del giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza oggi impugnata la Corte di giustizia di primo grado di Latina ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla contribuente avverso la cartella di pagamento di cui all'epigrafe per violazioen del divieto di bis in idem.
L'odierna appellante chiede l'annullamento della sentenza per omessa o carente motivazione con conseguente accogliento nel merito del ricorso.
Si costiuisce l'ufficio chiedendo che l'appello venga dichiarato inamissibile. Con memorie illustrative la parte insisite nell'accoglimento dell'appello non prendendo perà posizione sulle controdeduzioni depositate in atti.
La causa all'odierna udienza è stata riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è inammissibile per violazione del disposto di cui all'art. 53 d.Lgv 546/1992 che richiede che l'appellante indichi specidficamente i motivi di doglianza.
Orbene a fronte della ratio decidendi in primo grado, ovvero che il ricorso è inammissibile perchè avverso la medesima cartella pendeva già innanzi alla medesima Corte tributaria altro giudizio in precedenza intentato dal contribuente, nulla argomenta nell'atto di appello il contribuente che anzi parla di ricorso rigettato e non dichiarato inammissibile . In definitiva quindi il ricorso non dialoga affatto con la sentenza. Peraltro anche le memorie ulteriori depositate in corso di giudizio non prendono in alcun modo posizione sulle controdeduzioni depositate dall'Ufficio.
Alla soccombenza consegue la condanna alle spese processuali direttamente liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile l'appello e condanna l'appellante alle spese di giudizio che liquida in euro
4.000,00 per ogni parte costituita, oltre accessori di legge se dovuti.