Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVIII, sentenza 15/01/2026, n. 298
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Sentenza 15 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Omessa o carente motivazione della sentenza impugnata

    La Corte ha ritenuto l'appello inammissibile per violazione dell'art. 53 d.Lgs. 546/1992, poiché l'appellante non ha specificamente indicato i motivi di doglianza, non ha dialogato con la ratio decidendi della sentenza di primo grado (inammissibilità per litispendenza) e ha erroneamente qualificato il provvedimento impugnato come rigetto anziché inammissibilità. Anche le memorie integrative non hanno affrontato le controdeduzioni dell'Ufficio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVIII, sentenza 15/01/2026, n. 298
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 298
    Data del deposito : 15 gennaio 2026

    Testo completo