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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 10/11/2025, n. 1754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1754 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cagliari
SEZIONE SECONDA
R.G. 8411/2021
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, SEZIONE SECONDA, in persona del dott. ST IV, giudice applicato a distanza ex art. 3 D.L. 117/2025, giusta delibera del C.S.M. del 01 ottobre 2025, ha pronunciato all'udienza del 30 ottobre 2025, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C. nella causa civile di primo grado tra
(C.F. ), assistita e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. ZUCCA SARA attrice e
(C.F. ), CP_1 C.F._2 CP_2
(C.F. , (C.F.
[...] C.F._3 CP_3
e (C.F. C.F._4 CP_4
, assistiti e difesi dall'Avv. BELLISAI GIUSEPPE C.F._5
convenuti
CONCLUSIONI: per parte attrice: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale, contrariis rejectis: a) accertata la rinuncia all'eredità del sig. CP_1
, autorizzare la signora ad accettare l'eredità in luogo
[...] Parte_1
del predetto debitore fino alla concorrenza del proprio credito pari a euro 17.705,48. b) con vittoria di spese e compensi professionali oltre IVA CAP
e CI come per legge”; per parte convenuta: “Voglia Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione e allegazione: I) In via preliminare: Accertare
e dichiarare, per le ragioni esposte in corso di causa, il difetto di legittimazione passiva dei convenuti e e, CP_3 CP_4
per l'effetto, dichiarare l'estromissione dal presente giudizio dei medesimi convenuti. II) Nel merito: accertati tutti i danni patrimoniali e non, subiti e subendi dai convenuti, in conseguenza della vertenza de qua e delle altre richiamate e documentate in corso di causa;
ritenuta la compensazione dei crediti e debiti vantati dalle rispettive parti o, comunque, con la maggiore
o minore somma ritenuta, anche per mezzo di valutazione equitativa o a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio, per i motivi tutti meglio dedotti nella
Comparsa di Costituzione e Risposta e in corso di causa, rigettare la domanda attrice perché destituita di alcun fondamento, in fatto e in diritto.
III) In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato evocava in Parte_1
giudizio innanzi l'intestato Tribunale , CP_1 CP_3
e esponendo che in data 16.5.2020 è CP_2 CP_4
deceduta senza lasciare testamento, e che al momento del Per_1
decesso i chiamati all'eredità della stessa erano i convenuti, rispettivamente nella qualità di coniuge ( ) e figli ( , CP_2 CP_1 CP_3
e . L'attrice esponeva ancora di essere creditrice di
[...] CP_4
giusta sentenza del Tribunale di Cagliari n. 961/2020 e CP_1
pag. 2/9 relativo atto di precetto di pagamento della somma di € 14.685,48 notificato il 29.7.2020, nonché giusta sentenza del Tribunale di Cagliari n.
2783/2020. L'attrice deduceva altresì di aver proposto actio interrogatoria con ricorso al Tribunale di Cagliari, chiedendo la fissazione di un termine a per l'accettazione dell'eredità materna, in esito alla cui CP_1
notificazione nessuno si costituiva, con conseguente declaratoria di estinzione del relativo procedimento e rinuncia tacita del chiamato all'eredità. Pertanto l'attrice impugnava la detta rinuncia, ai sensi dell'art. 524 c.c., avendo interesse alla soddisfazione del suo credito, complessivamente pari ad € 17.705,48.
Si costituivano i convenuti, eccependo il difetto di legittimazione passiva di
, e perché estranei ad ogni CP_2 CP_3 CP_4
rapporto intercorso fra e . Osservavano poi CP_1 Parte_1
che il credito vantato dalla , già coniugata con il e Pt_1 CP_1
dallo stesso legalmente separata giusta sentenza n. 961/2020 del Tribunale di Cagliari (il quale ultimo aveva poi dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra i predetti, con successiva sentenza n. 637/2021) derivava non già dalla sentenza di separazione, bensì dai provvedimenti provvisori assunti dal Tribunale di Cagliari con provvedimento del
6.11.2015, che aveva previsto un assegno di mantenimento di € 350 a carico del , poi revocato in sentenza. Eccepivano quindi CP_1
l'irripetibilità della prestazione non ancora adempiuta, al momento della revoca, ed eccepivano comunque la compensazione del credito azionato dalla con il danno economico subito dai convenuti per effetto dei Pt_1
danni cagionati dalla medesima all'immobile dalla stessa occupato,
pag. 3/9 ammontante ad € 25.000 circa, relativamente al quale aveva CP_2
sporto querela in data 29.11.2018.
Il processo veniva interrotto in data 6.4.2023 per effetto del decesso di e veniva poi riassunto dalla con apposito ricorso. CP_2 Pt_1
Con ordinanza del 6.5.2024 il giudice istruttore, rilevata la mancata prova della tempestiva notifica del ricorso ai resistenti anche in qualità di eredi del defunto , differiva l'udienza al fine di conoscere CP_2
l'intenzione delle parti in merito alla prosecuzione del presente giudizio.
Con successiva ordinanza del 14.10.2024, il giudice istruttore dava atto:
- che parte attrice aveva chiesto un termine per il rinnovo della notifica a
CP_3
- che , e dopo la notifica del ricorso in CP_1 CP_3 Controparte_5
riassunzione avevano depositato ritualmente note scritte e si erano costituiti in qualità di chiamati all'eredità di;
Per_1
- che non era stata provata la notificazione ai convenuti presso il domicilio eletto ai sensi dell'art. 170 c.p.c., né la notifica a in qualità di CP_3
erede di CP_2
ed assegnava termine fino al 30.11.2024 per il rinnovo della notifica a in detta veste. CP_3
Con ulteriore ordinanza del 3.2.2025 il giudice istruttore rilevava ancora che, nonostante la mancanza della prova della ritualità della notifica nei confronti di in qualità di erede di , la stessa si CP_3 CP_2
era comunque costituita, senza tuttavia specificare se anche in qualità di erede di Rinviava dunque la causa all'8.5.2025 per CP_2
consentire alla di chiarire detto profilo, nonché per consentire CP_1
all'attrice di valutare “l'opportunità di insistere sulla domanda anche nei
pag. 4/9 confronti della stessa, come delle altre parti diverse dal debitore, anche alla luce della giurisprudenza richiamata da controparte secondo cui nelle azioni ex art. 524 c.c. la legittimazione passiva è individuabile unicamente in capo al debitore rinunciante all'eredità”.
Sia con le note depositate per la predetta udienza del 3.2.2025, sia con quelle prodotte in vista della successiva udienza dell'8.5.2025, cui la causa veniva rinviata, la difesa di parte attrice specificava di aver convenuto tutti i chiamati all'eredità della defunta ritenendoli litisconsorti Per_1
necessari, e contestava la richiesta di estromissione dal giudizio di e CP_3
per difetto di legittimazione passiva poiché riteneva CP_4
operante nella fattispecie il principio dell'accrescimento previsto dall'art. 674 c.c., secondo il quale “quando più eredi sono stati istituiti con uno stesso testamento nell'universalità dei beni, senza determinazione di parti o in parti uguali, anche se determinate, qualora uno di essi non possa o non voglia accettare, la sua parte si accresce agli altri”.
Con successivo provvedimento, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la lettura del dispositivo ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 29 giugno 2026, da svolgere nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., successivamente anticipata dal giudice applicato a distanza, a seguito dell'assegnazione allo stesso del fascicolo, a quella del 10 novembre 2025. Nel termine assegnato, ambo le parti hanno depositato note scritte, precisando le conclusioni in epigrafe rassegnate.
Va preliminarmente dichiarato il difetto di legittimazione passiva di CP_4
e in vista del principio, al quale si intende dare
[...] CP_3
continuità, secondo cui “Il debitore rinunciante all'eredità è il solo soggetto passivamente legittimato all'azione intentata dai creditori ex art.
pag. 5/9 524 c.c.” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17866 del 24/11/2003, Rv. 568403; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3548 del 25/03/1995, Rv. 491402). L'azione esercitata dal creditore ai sensi dell'art. 524 c.c., per essere autorizzato ad accettare l'eredità in nome ed in luogo del debitore rinunziante, ha infatti funzione strumentale al soddisfacimento del credito, in quanto mira a rendere inopponibile al creditore la rinunzia e a consentirgli di agire sul patrimonio ereditario, rendendogli estranea la delazione del terzo chiamato per effetto della rinunzia da lui impugnata. Ne deriva che la legittimazione passiva spetta unicamente al debitore rinunciante, mentre i successivi chiamati che hanno accettato l'eredità possono considerarsi portatori di un interesse idoneo a consentire unicamente un intervento in causa adesivo dipendente, per sostenere le ragioni del debitore rinunziante, senza poter proporre domande proprie, diverse da quella di appoggio alla domanda della parte adiuvata. Se ciò vale per i chiamati alla successione in luogo del rinunciante, ancor più vige analogo principio per i soggetti che siano chiamati all'eredità insieme al rinunciante, in quanto del tutto estranei sia ai rapporti tra quest'ultimo ed il suo creditore, sia alla rinuncia operata dal primo. Tale atto, infatti, non costituisce un atto dispositivo del patrimonio del rinunciante, in quanto, non avendo la delazione ereditaria natura patrimoniale, la rinunzia vale come semplice rifiuto e non produce alcun effetto di dismissione di beni entrati nel patrimonio del rinunciante, ma ne impedisce soltanto l'ingresso in tale patrimonio (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza
n. 2394 del 10/08/1974, Rv. 370783).
Non appare confacente, del resto, il richiamo, operato dalla , alla Pt_1
disposizione di cui all'art. 674 c.c., che postula l'esistenza di un testamento con il quale siano istituiti più eredi, tra i quali opera l'accrescimento, nel pag. 6/9 caso di rinuncia all'eredità da parte di uno di essi. Nella fattispecie, infatti, non è stato dedotto che la defunta avesse lasciato alcun testamento, ma è stata esercitata l'azione ex art. 524 c.c. nei confronti dei chiamati alla sua successione, sul presupposto dunque che essi, in virtù del loro rapporto di parentela con la predetta (marito e figli) ne fossero potenzialmente eredi ab intestato.
Quanto invece alla posizione del , nei cui confronti la CP_1
domanda è stata ritualmente proposta, va osservato che la Suprema Corte ha affermato il principio, che merita di essere ribadito, secondo cui “Per
l'impugnazione della rinuncia ereditaria ai sensi dell'art. 524 c.c. il presupposto oggettivo è costituito unicamente dal prevedibile danno ai creditori, che si verifica quando, al momento dell'esercizio dell'azione, i beni personali del rinunziante appaiono insufficienti a soddisfare del tutto i suoi creditori;
ove dimostrata da parte del creditore impugnante l'idoneità della rinuncia a recare pregiudizio alle sue ragioni, grava sul debitore provare che, nonostante la rinuncia, il suo residuo patrimonio è in grado di soddisfare il credito dell'attore” (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5994 del
04/03/2020, Rv. 657272; conf. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8519 del
29/04/2016, Rv. 639634; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2394 del 10/08/1974,
Rv. 370782). La , dunque, avrebbe dovuto fornire la dimostrazione Pt_1
che i beni personali del suo debitore erano insufficienti ad assicurare la soddisfazione del suo credito. A tal fine non è sufficiente la mera allegazione di vantare un credito o di aver notificato precetto di pagamento per parte di esso, ma occorre dimostrare la sussistenza del danno, anche soltanto mediante ricorso alla presunzione, e dunque fornendo indizi univoci e concordanti atti a comprovare la detta incapienza patrimoniale pag. 7/9 del debitore rinunciante. In difetto di tale prova, che nella specie non è stata offerta, e neppure allegata, la domanda va rigettata.
In definitiva, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva di CP_4
e e va respinta la domanda verso .
[...] CP_3 CP_1
Le spese, determinate ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 e s.m.i., con applicazione dello scaglione per le cause di valore compreso da € 5.200,01 ad € 26.000, seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi €
6.000,00 (di cui € 1.000,00 per la fase di studio, € 1.000,00 per quella introduttiva, € 2.000,00 per quella di trattazione ed € 2.000,00 per quella decisoria), oltre al rimborso delle spese generali, nella misura del 15% dei compensi, all'iva ed alla cassa avvocati come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cagliari, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , Parte_1 CP_1
e , così provvede: CP_3 CP_4
1) dichiara la carenza di legittimazione passiva di CP_4
E ;
[...] CP_3
2) rigetta la domanda nei confronti di;
CP_1
3) condanna l'attrice al pagamento, in favore della parte convenuta, delle spese del presente giudizio, che liquida in € 6.000 oltre al rimborso delle spese generali, nella misura del 15% dei compensi, all'iva ed alla cassa avvocati come per legge
Così deciso nella camera di consiglio della SEZIONE SECONDA, in data
10/11/2025.
Il giudice
ST IV
pag. 8/9
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cagliari
SEZIONE SECONDA
R.G. 8411/2021
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, SEZIONE SECONDA, in persona del dott. ST IV, giudice applicato a distanza ex art. 3 D.L. 117/2025, giusta delibera del C.S.M. del 01 ottobre 2025, ha pronunciato all'udienza del 30 ottobre 2025, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C. nella causa civile di primo grado tra
(C.F. ), assistita e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. ZUCCA SARA attrice e
(C.F. ), CP_1 C.F._2 CP_2
(C.F. , (C.F.
[...] C.F._3 CP_3
e (C.F. C.F._4 CP_4
, assistiti e difesi dall'Avv. BELLISAI GIUSEPPE C.F._5
convenuti
CONCLUSIONI: per parte attrice: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale, contrariis rejectis: a) accertata la rinuncia all'eredità del sig. CP_1
, autorizzare la signora ad accettare l'eredità in luogo
[...] Parte_1
del predetto debitore fino alla concorrenza del proprio credito pari a euro 17.705,48. b) con vittoria di spese e compensi professionali oltre IVA CAP
e CI come per legge”; per parte convenuta: “Voglia Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione e allegazione: I) In via preliminare: Accertare
e dichiarare, per le ragioni esposte in corso di causa, il difetto di legittimazione passiva dei convenuti e e, CP_3 CP_4
per l'effetto, dichiarare l'estromissione dal presente giudizio dei medesimi convenuti. II) Nel merito: accertati tutti i danni patrimoniali e non, subiti e subendi dai convenuti, in conseguenza della vertenza de qua e delle altre richiamate e documentate in corso di causa;
ritenuta la compensazione dei crediti e debiti vantati dalle rispettive parti o, comunque, con la maggiore
o minore somma ritenuta, anche per mezzo di valutazione equitativa o a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio, per i motivi tutti meglio dedotti nella
Comparsa di Costituzione e Risposta e in corso di causa, rigettare la domanda attrice perché destituita di alcun fondamento, in fatto e in diritto.
III) In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato evocava in Parte_1
giudizio innanzi l'intestato Tribunale , CP_1 CP_3
e esponendo che in data 16.5.2020 è CP_2 CP_4
deceduta senza lasciare testamento, e che al momento del Per_1
decesso i chiamati all'eredità della stessa erano i convenuti, rispettivamente nella qualità di coniuge ( ) e figli ( , CP_2 CP_1 CP_3
e . L'attrice esponeva ancora di essere creditrice di
[...] CP_4
giusta sentenza del Tribunale di Cagliari n. 961/2020 e CP_1
pag. 2/9 relativo atto di precetto di pagamento della somma di € 14.685,48 notificato il 29.7.2020, nonché giusta sentenza del Tribunale di Cagliari n.
2783/2020. L'attrice deduceva altresì di aver proposto actio interrogatoria con ricorso al Tribunale di Cagliari, chiedendo la fissazione di un termine a per l'accettazione dell'eredità materna, in esito alla cui CP_1
notificazione nessuno si costituiva, con conseguente declaratoria di estinzione del relativo procedimento e rinuncia tacita del chiamato all'eredità. Pertanto l'attrice impugnava la detta rinuncia, ai sensi dell'art. 524 c.c., avendo interesse alla soddisfazione del suo credito, complessivamente pari ad € 17.705,48.
Si costituivano i convenuti, eccependo il difetto di legittimazione passiva di
, e perché estranei ad ogni CP_2 CP_3 CP_4
rapporto intercorso fra e . Osservavano poi CP_1 Parte_1
che il credito vantato dalla , già coniugata con il e Pt_1 CP_1
dallo stesso legalmente separata giusta sentenza n. 961/2020 del Tribunale di Cagliari (il quale ultimo aveva poi dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra i predetti, con successiva sentenza n. 637/2021) derivava non già dalla sentenza di separazione, bensì dai provvedimenti provvisori assunti dal Tribunale di Cagliari con provvedimento del
6.11.2015, che aveva previsto un assegno di mantenimento di € 350 a carico del , poi revocato in sentenza. Eccepivano quindi CP_1
l'irripetibilità della prestazione non ancora adempiuta, al momento della revoca, ed eccepivano comunque la compensazione del credito azionato dalla con il danno economico subito dai convenuti per effetto dei Pt_1
danni cagionati dalla medesima all'immobile dalla stessa occupato,
pag. 3/9 ammontante ad € 25.000 circa, relativamente al quale aveva CP_2
sporto querela in data 29.11.2018.
Il processo veniva interrotto in data 6.4.2023 per effetto del decesso di e veniva poi riassunto dalla con apposito ricorso. CP_2 Pt_1
Con ordinanza del 6.5.2024 il giudice istruttore, rilevata la mancata prova della tempestiva notifica del ricorso ai resistenti anche in qualità di eredi del defunto , differiva l'udienza al fine di conoscere CP_2
l'intenzione delle parti in merito alla prosecuzione del presente giudizio.
Con successiva ordinanza del 14.10.2024, il giudice istruttore dava atto:
- che parte attrice aveva chiesto un termine per il rinnovo della notifica a
CP_3
- che , e dopo la notifica del ricorso in CP_1 CP_3 Controparte_5
riassunzione avevano depositato ritualmente note scritte e si erano costituiti in qualità di chiamati all'eredità di;
Per_1
- che non era stata provata la notificazione ai convenuti presso il domicilio eletto ai sensi dell'art. 170 c.p.c., né la notifica a in qualità di CP_3
erede di CP_2
ed assegnava termine fino al 30.11.2024 per il rinnovo della notifica a in detta veste. CP_3
Con ulteriore ordinanza del 3.2.2025 il giudice istruttore rilevava ancora che, nonostante la mancanza della prova della ritualità della notifica nei confronti di in qualità di erede di , la stessa si CP_3 CP_2
era comunque costituita, senza tuttavia specificare se anche in qualità di erede di Rinviava dunque la causa all'8.5.2025 per CP_2
consentire alla di chiarire detto profilo, nonché per consentire CP_1
all'attrice di valutare “l'opportunità di insistere sulla domanda anche nei
pag. 4/9 confronti della stessa, come delle altre parti diverse dal debitore, anche alla luce della giurisprudenza richiamata da controparte secondo cui nelle azioni ex art. 524 c.c. la legittimazione passiva è individuabile unicamente in capo al debitore rinunciante all'eredità”.
Sia con le note depositate per la predetta udienza del 3.2.2025, sia con quelle prodotte in vista della successiva udienza dell'8.5.2025, cui la causa veniva rinviata, la difesa di parte attrice specificava di aver convenuto tutti i chiamati all'eredità della defunta ritenendoli litisconsorti Per_1
necessari, e contestava la richiesta di estromissione dal giudizio di e CP_3
per difetto di legittimazione passiva poiché riteneva CP_4
operante nella fattispecie il principio dell'accrescimento previsto dall'art. 674 c.c., secondo il quale “quando più eredi sono stati istituiti con uno stesso testamento nell'universalità dei beni, senza determinazione di parti o in parti uguali, anche se determinate, qualora uno di essi non possa o non voglia accettare, la sua parte si accresce agli altri”.
Con successivo provvedimento, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la lettura del dispositivo ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 29 giugno 2026, da svolgere nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., successivamente anticipata dal giudice applicato a distanza, a seguito dell'assegnazione allo stesso del fascicolo, a quella del 10 novembre 2025. Nel termine assegnato, ambo le parti hanno depositato note scritte, precisando le conclusioni in epigrafe rassegnate.
Va preliminarmente dichiarato il difetto di legittimazione passiva di CP_4
e in vista del principio, al quale si intende dare
[...] CP_3
continuità, secondo cui “Il debitore rinunciante all'eredità è il solo soggetto passivamente legittimato all'azione intentata dai creditori ex art.
pag. 5/9 524 c.c.” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17866 del 24/11/2003, Rv. 568403; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3548 del 25/03/1995, Rv. 491402). L'azione esercitata dal creditore ai sensi dell'art. 524 c.c., per essere autorizzato ad accettare l'eredità in nome ed in luogo del debitore rinunziante, ha infatti funzione strumentale al soddisfacimento del credito, in quanto mira a rendere inopponibile al creditore la rinunzia e a consentirgli di agire sul patrimonio ereditario, rendendogli estranea la delazione del terzo chiamato per effetto della rinunzia da lui impugnata. Ne deriva che la legittimazione passiva spetta unicamente al debitore rinunciante, mentre i successivi chiamati che hanno accettato l'eredità possono considerarsi portatori di un interesse idoneo a consentire unicamente un intervento in causa adesivo dipendente, per sostenere le ragioni del debitore rinunziante, senza poter proporre domande proprie, diverse da quella di appoggio alla domanda della parte adiuvata. Se ciò vale per i chiamati alla successione in luogo del rinunciante, ancor più vige analogo principio per i soggetti che siano chiamati all'eredità insieme al rinunciante, in quanto del tutto estranei sia ai rapporti tra quest'ultimo ed il suo creditore, sia alla rinuncia operata dal primo. Tale atto, infatti, non costituisce un atto dispositivo del patrimonio del rinunciante, in quanto, non avendo la delazione ereditaria natura patrimoniale, la rinunzia vale come semplice rifiuto e non produce alcun effetto di dismissione di beni entrati nel patrimonio del rinunciante, ma ne impedisce soltanto l'ingresso in tale patrimonio (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza
n. 2394 del 10/08/1974, Rv. 370783).
Non appare confacente, del resto, il richiamo, operato dalla , alla Pt_1
disposizione di cui all'art. 674 c.c., che postula l'esistenza di un testamento con il quale siano istituiti più eredi, tra i quali opera l'accrescimento, nel pag. 6/9 caso di rinuncia all'eredità da parte di uno di essi. Nella fattispecie, infatti, non è stato dedotto che la defunta avesse lasciato alcun testamento, ma è stata esercitata l'azione ex art. 524 c.c. nei confronti dei chiamati alla sua successione, sul presupposto dunque che essi, in virtù del loro rapporto di parentela con la predetta (marito e figli) ne fossero potenzialmente eredi ab intestato.
Quanto invece alla posizione del , nei cui confronti la CP_1
domanda è stata ritualmente proposta, va osservato che la Suprema Corte ha affermato il principio, che merita di essere ribadito, secondo cui “Per
l'impugnazione della rinuncia ereditaria ai sensi dell'art. 524 c.c. il presupposto oggettivo è costituito unicamente dal prevedibile danno ai creditori, che si verifica quando, al momento dell'esercizio dell'azione, i beni personali del rinunziante appaiono insufficienti a soddisfare del tutto i suoi creditori;
ove dimostrata da parte del creditore impugnante l'idoneità della rinuncia a recare pregiudizio alle sue ragioni, grava sul debitore provare che, nonostante la rinuncia, il suo residuo patrimonio è in grado di soddisfare il credito dell'attore” (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5994 del
04/03/2020, Rv. 657272; conf. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8519 del
29/04/2016, Rv. 639634; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2394 del 10/08/1974,
Rv. 370782). La , dunque, avrebbe dovuto fornire la dimostrazione Pt_1
che i beni personali del suo debitore erano insufficienti ad assicurare la soddisfazione del suo credito. A tal fine non è sufficiente la mera allegazione di vantare un credito o di aver notificato precetto di pagamento per parte di esso, ma occorre dimostrare la sussistenza del danno, anche soltanto mediante ricorso alla presunzione, e dunque fornendo indizi univoci e concordanti atti a comprovare la detta incapienza patrimoniale pag. 7/9 del debitore rinunciante. In difetto di tale prova, che nella specie non è stata offerta, e neppure allegata, la domanda va rigettata.
In definitiva, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva di CP_4
e e va respinta la domanda verso .
[...] CP_3 CP_1
Le spese, determinate ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 e s.m.i., con applicazione dello scaglione per le cause di valore compreso da € 5.200,01 ad € 26.000, seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi €
6.000,00 (di cui € 1.000,00 per la fase di studio, € 1.000,00 per quella introduttiva, € 2.000,00 per quella di trattazione ed € 2.000,00 per quella decisoria), oltre al rimborso delle spese generali, nella misura del 15% dei compensi, all'iva ed alla cassa avvocati come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cagliari, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , Parte_1 CP_1
e , così provvede: CP_3 CP_4
1) dichiara la carenza di legittimazione passiva di CP_4
E ;
[...] CP_3
2) rigetta la domanda nei confronti di;
CP_1
3) condanna l'attrice al pagamento, in favore della parte convenuta, delle spese del presente giudizio, che liquida in € 6.000 oltre al rimborso delle spese generali, nella misura del 15% dei compensi, all'iva ed alla cassa avvocati come per legge
Così deciso nella camera di consiglio della SEZIONE SECONDA, in data
10/11/2025.
Il giudice
ST IV
pag. 8/9
pag. 9/9