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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vercelli, sez. II, sentenza 10/02/2026, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vercelli |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 5/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VERCELLI Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LASALVIA MASSIMO, Presidente
MICHELINI LUIGI, Relatore
RIGOLONE CLAUDIO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 73/2025 depositato il 30/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
OV VE - Via San Cristoforo 13100 VE VC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Dogane E Monopoli Ufficio Delle Dogane Di VE - Piazza Mazzini 8 13100 VE VC
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - DINIEGO RIMBORSO ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA 2010
- DINIEGO RIMBORSO ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: abbia la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VE, previa disapplicazione della delibera provinciale indicata in epigrafe, ad accogliere il ricorso e dichiarare illegittimo il silenzio-rifiuto opposto all'istanza di rimborso presentata da Ricorrente_1, riconoscendo il diritto di questa al rimborso delle addizionali provinciali versate per gli anni 2010-2011 e condannando, per l'effetto, l'Agenzia delle Dogane
e dei Monopoli alla restituzione dell'importo complessivo pari ad € 23.936,57, oltre ad interessi.Con vittoria di diritti, spese ed onoraridel presente giudizio.
Resistente: in via pregiudiziale: dichiarare ed accertare l'inammissibilità del ricorso per mancata formazione del provvedimento impugnabile di silenzio-rifiuto. Nel merito: A. Confermare il provvedimentodi diniego impugnato per inammissibilità dell'istanza per mancata comunicazione all'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art.29 comma 4 della L.n. 428/1990 e/o per intervenuta decadenza ex art. 14 comma 2 TUA;
B. in ogni caso condannare la ricorrente al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio;
C. in estremo subordine, in caso di accoglimento del ricorso, rideterminare gli importi oggetto dell'istanza di rimborso nella somma di € 22.066,56.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società ricorrente -operante nel settore della grande distribuzione di generi alimentari- ha impugnato il silenzio-rifiuto opposto dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) e dalla OV di VE relativamente all'istanza di rimborso dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica versata nelle annualità 2010 e 2011 per un importo complessivo di € 23.936,51. Detta istanza trova il suo presupposto nella eccepita illegittimità costituzionale dell'art. 6 del DL 511/1988, norma istitutiva dell'accisa provinciale.
Premesso di agire nei confronti di ADM e della OV stante l'impossibilità di ottenere il rimborso dal proprio fornitore Società_1 S.p.A. per intervenuto fallimento della stessa, la ricorrente eccepisce l'illegittimità dell'impugnato silenzio-rifiuto per i motivi seguenti:
1. violazione e falsa applicazione dell'art. 1, par. 2, della Direttiva 2008/118/CE; violazione del principio europeo di neutralità, effettività ed equivalenza;
mancato ricono_ scimento della legittimazione attiva straordinaria della ricorrente circa il rimborso richiesto;
2: violazione del giudicato costituzionale con riferimento alla sentenza n. 43/2025, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma impositiva dell'accisa provinciale.
Costituitasi in giudizio, ADM ha eccepito l'inammissiblità e l'infondatezza anche nel merito del ricorso sotto più profili. In particolare:
1. genericità dell'istanza di rimborso e conseguente inidoneità della stessa alla formazione del silenzio-rifiuto;
2. inammissibilità dell'istanza di rimborso per violazione dell'art. 29,
c.4, della L. 428/1990, per mancata preventiva comunicazione all'Agenzia delle Entrate;
3. intervenuta decadenza per decorrenza del termine biennale previsto dall'art. 14, c.2, del TUA;
4. carenza di legittimazione attiva straordinaria della ricorrente, quale consumatore finale, non essendo stata fornita idonea prova circa la sussistenza dei necessari presupposti e, in particolare, dell'impossibilità di ottenere il rimborso dal fornitore.
In via subordinata la resistente ha chiesto la riduzione ad € 22.066, 96 dell'importo, eccependo l'intervenuta parziale prescrizione del diritto al rimborso.
In sede di discussione le parti hanno ribadito le rispettive argomentazioni e richiamato le conclusioni già formulate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Condividendo e recependo il prevalente orientamento giurisprudenziale espresso sui temi in contestazione dalla giurisprudenza tributaria ( cfr., ex multis, le decisioni richiamate e prodotte da parte ricorrente), questa Corte osserva quanto segue:
1. va, preliminarmente, respinta l'eccezione formulata da ADM di inammissibilità del ricorso per asserita genericità dell'istanza di rimborso e conseguente inidoneità della stessa per la formazione dell'impugnato silenzio-rifiuto. Dalla documentazione prodotta risulta, invero, che i dati forniti dalla ricorrente hanno consentito ad ADM di individuare sia l' an che il quantum della richiesta e la sussistenza dei presupposti per procedere al rimborso;
2. va, parimenti, disattesa l'eccezione di ADM di inammissibilità dell'istanza di rimborso per asserita violazione dell'art. 29, c.4, della L. 428/1990 per omessa preventiva comunicazione dell'istanza all'Agenzia delle Entrate. La norma richiamata dalla resistente non prevede un limite temporale alla presentazione dell'istanza e la comunicazione all'Agenzia delle Entrate può e deve essere effettuata prima della possibile adozione del provvedimento di diniego. Nella fattispecie in esame parte ricorrente ha correttamente adempiuto agli adempimenti di cui al cit. art.29, così come risulta dalla documentazione prodotta ( doc.11);
3. sempre in via preliminare, va respinta anche l'eccezione di parte resistente di intervenuta decadenza dell'azione di rimborso in quanto proposta successivamente alla scadenza del termine biennale ,di cui all'art. 14,c.2, del D.lgs. 504/1995. Come puntualmente osservato dalla ricorrente e come più volte affermato dalla giurisprudenza tributaria, detto termine biennale è riferibile soltanto all'azione proposta dal fornitore di energia, quale soggetto passivo del rapporto tributario. Nel caso in esame la ricorrente agisce in via straordinaria nei confronti di ADM per la ripetizione dell'indebito oggettivo, stante la dimostrata impossibilità di ottenere il rimborso dal proprio fornitore di energia (v. infra sub 4). Trattasi di azione riconducibile all'art. 2033 c.c. e, in quanto tale, da ritenersi soggetta al termine di prescrizione ordinario decennale;
4. Sulla legittimazione attiva straordinaria della ricorrente ad agire nei confronti di ADM.
Come è sicuramente noto anche alla resistente, in proposito è stato ripetutamente osservato che - in base al principio di effettività, così come interpretato dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale-
l'azione in via straordinaria è da ritenersi ammissibile non solo nel caso in cui la domanda di rimborso nei confronti del fornitore risulti impossibile, ma anche nel caso in cui essa sia eccessivamente gravosa ed anche nel caso di fallimento del fornitore ( cfr., in tal senso, le numerose sentenze richiamate e prodotte da parte ricorrente). Nella fattispecie in esame la ricorrente ha chiesto il rimborso al proprio fornitore con istanza datata 9.4.2020, alla quale è stato opposto da parte del Curatore fallimentare l'intervenuto fallimento della società (v. doc. 10). Ciò configura un caso eccezionale che legittima l'azione diretta del consumatore nei confronti dell'Erario, stante l'impossibilità del fallito di adempiere alle proprie obbligazioni e l'impossibilità per il consumatore di agire in via ordinaria in sede civile per ottenere il rimborso.
5. Sul diritto della ricorrente alla restituzione degli importi indebitamente versati.
Con sentenza n. 43 del 15.4.2025 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 6 del D.L.
511/1988 per violazione degli artt. 11 e 117 della Costituzione, in relazione all'art. 1, par. 2, della Direttiva
2008/118/CE, in ragione della mancanza di finalità specifica della norma. Come puntualmente ricordato dalla contribuente nel proprio ricorso "la Corte costituzionale ha richiamato la giurisprudenza europea e nazionale di legittimità, che già in precedenti occasioni aveva disapplicato l'art. 6 D.L. 511/1988 per contrasto con l'art.1, par.2, della Direttiva 2008/118/CE affermando che deve escludersi che l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica rispecchi il requisito della finalità specifica (Corte Costituzionale 15.4.2025 n. 43, che richiama anche Cassazione Civile, Sez.V, 11.9.2024 n. 24373 e altre, nonchè Corte di Giustizia UE, sentenza 5 marzo 2015 causa C-533/13 e 25 luglio 2018 causa C-103/17).
Per effetto della dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 6 D.L. 511/1988 l'addizionale provinciale sull'energia elettrica è, dunque, illegittima, con conseguente diritto della ricorrente alla restituzione degli importi indebitamente versati a tale titolo;
6. Sulla domanda subordinata di parte resistente di riduzione degli importi oggetto dell'istanza di rimborso.
La resistente ha eccepito che, nel caso in cui si ritenesse applicabile il termine decadenziale decennale anzichè biennale, " non possono comunque essere richiesti gli importi delineati all'intermo del ricorso introduttivo pari ad € 1.869,81 per i quali era già spirato alla data di presentazione dell'istanza anche il termine decennale dal pagamento".
Siffatta eccezione è meritevole di accoglimento. Dalla documentazione prodotta dalla ricorrente risulta, invero, che sono stati versati a titolo di addizionale l'importo di € 888,35 nel febbraio 2010 e l'importo di
€ 981,46 nel marzo 2010.
Considerato che
l'istanza di rimborso è stata presentata in data 9.4.2020 -pur dovendosi applicare, come già sovra evidenziato sub 3, il termine di prescrizione decennale, trattandosi nella fattispecie di azione di ripetizione d'indebito- risultano estinte per prescrizione le pretese restitutorie relative ai pagamenti anteriori al 9.4.2010. Pertanto dall'importo di € 23.936,56 indicato e richiesto dalla ricorrente va detratto l'importo di € 1.869,81, con conseguente rideterminazione in € 22.066,56 della somma oggetto dell'istanza di rimborso;
7. Sugli interessi richiesti dalla ricorretnte.
Dato atto della incontestabile "buona fede" dell'accipiens ADM, ai sensi dell'art. 2033 c.c. gli interessi legali vanno riconosciuti con decorrenza dalla domanda giudiziale e,così, dalla data di notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio;
8.Sulle spese legali.
Posto che nessuna domanda di rimborso è stata formulata nei confronti della OV di VE (che non si è costitiuta in giudizio) ed in considerazione, per un verso, dell'accoglimento solo parziale del ricorso e, per altro verso, della complessità delle questioni trattate, sussistono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
accoglie parzialmente il ricorso, riconoscendo il diritto al rimborso limitatamente ad € 22.066,56, oltre ad interessi legali dalla data di notifica del ricorso. Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VERCELLI Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LASALVIA MASSIMO, Presidente
MICHELINI LUIGI, Relatore
RIGOLONE CLAUDIO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 73/2025 depositato il 30/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
OV VE - Via San Cristoforo 13100 VE VC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Dogane E Monopoli Ufficio Delle Dogane Di VE - Piazza Mazzini 8 13100 VE VC
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - DINIEGO RIMBORSO ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA 2010
- DINIEGO RIMBORSO ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: abbia la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VE, previa disapplicazione della delibera provinciale indicata in epigrafe, ad accogliere il ricorso e dichiarare illegittimo il silenzio-rifiuto opposto all'istanza di rimborso presentata da Ricorrente_1, riconoscendo il diritto di questa al rimborso delle addizionali provinciali versate per gli anni 2010-2011 e condannando, per l'effetto, l'Agenzia delle Dogane
e dei Monopoli alla restituzione dell'importo complessivo pari ad € 23.936,57, oltre ad interessi.Con vittoria di diritti, spese ed onoraridel presente giudizio.
Resistente: in via pregiudiziale: dichiarare ed accertare l'inammissibilità del ricorso per mancata formazione del provvedimento impugnabile di silenzio-rifiuto. Nel merito: A. Confermare il provvedimentodi diniego impugnato per inammissibilità dell'istanza per mancata comunicazione all'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art.29 comma 4 della L.n. 428/1990 e/o per intervenuta decadenza ex art. 14 comma 2 TUA;
B. in ogni caso condannare la ricorrente al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio;
C. in estremo subordine, in caso di accoglimento del ricorso, rideterminare gli importi oggetto dell'istanza di rimborso nella somma di € 22.066,56.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società ricorrente -operante nel settore della grande distribuzione di generi alimentari- ha impugnato il silenzio-rifiuto opposto dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) e dalla OV di VE relativamente all'istanza di rimborso dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica versata nelle annualità 2010 e 2011 per un importo complessivo di € 23.936,51. Detta istanza trova il suo presupposto nella eccepita illegittimità costituzionale dell'art. 6 del DL 511/1988, norma istitutiva dell'accisa provinciale.
Premesso di agire nei confronti di ADM e della OV stante l'impossibilità di ottenere il rimborso dal proprio fornitore Società_1 S.p.A. per intervenuto fallimento della stessa, la ricorrente eccepisce l'illegittimità dell'impugnato silenzio-rifiuto per i motivi seguenti:
1. violazione e falsa applicazione dell'art. 1, par. 2, della Direttiva 2008/118/CE; violazione del principio europeo di neutralità, effettività ed equivalenza;
mancato ricono_ scimento della legittimazione attiva straordinaria della ricorrente circa il rimborso richiesto;
2: violazione del giudicato costituzionale con riferimento alla sentenza n. 43/2025, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma impositiva dell'accisa provinciale.
Costituitasi in giudizio, ADM ha eccepito l'inammissiblità e l'infondatezza anche nel merito del ricorso sotto più profili. In particolare:
1. genericità dell'istanza di rimborso e conseguente inidoneità della stessa alla formazione del silenzio-rifiuto;
2. inammissibilità dell'istanza di rimborso per violazione dell'art. 29,
c.4, della L. 428/1990, per mancata preventiva comunicazione all'Agenzia delle Entrate;
3. intervenuta decadenza per decorrenza del termine biennale previsto dall'art. 14, c.2, del TUA;
4. carenza di legittimazione attiva straordinaria della ricorrente, quale consumatore finale, non essendo stata fornita idonea prova circa la sussistenza dei necessari presupposti e, in particolare, dell'impossibilità di ottenere il rimborso dal fornitore.
In via subordinata la resistente ha chiesto la riduzione ad € 22.066, 96 dell'importo, eccependo l'intervenuta parziale prescrizione del diritto al rimborso.
In sede di discussione le parti hanno ribadito le rispettive argomentazioni e richiamato le conclusioni già formulate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Condividendo e recependo il prevalente orientamento giurisprudenziale espresso sui temi in contestazione dalla giurisprudenza tributaria ( cfr., ex multis, le decisioni richiamate e prodotte da parte ricorrente), questa Corte osserva quanto segue:
1. va, preliminarmente, respinta l'eccezione formulata da ADM di inammissibilità del ricorso per asserita genericità dell'istanza di rimborso e conseguente inidoneità della stessa per la formazione dell'impugnato silenzio-rifiuto. Dalla documentazione prodotta risulta, invero, che i dati forniti dalla ricorrente hanno consentito ad ADM di individuare sia l' an che il quantum della richiesta e la sussistenza dei presupposti per procedere al rimborso;
2. va, parimenti, disattesa l'eccezione di ADM di inammissibilità dell'istanza di rimborso per asserita violazione dell'art. 29, c.4, della L. 428/1990 per omessa preventiva comunicazione dell'istanza all'Agenzia delle Entrate. La norma richiamata dalla resistente non prevede un limite temporale alla presentazione dell'istanza e la comunicazione all'Agenzia delle Entrate può e deve essere effettuata prima della possibile adozione del provvedimento di diniego. Nella fattispecie in esame parte ricorrente ha correttamente adempiuto agli adempimenti di cui al cit. art.29, così come risulta dalla documentazione prodotta ( doc.11);
3. sempre in via preliminare, va respinta anche l'eccezione di parte resistente di intervenuta decadenza dell'azione di rimborso in quanto proposta successivamente alla scadenza del termine biennale ,di cui all'art. 14,c.2, del D.lgs. 504/1995. Come puntualmente osservato dalla ricorrente e come più volte affermato dalla giurisprudenza tributaria, detto termine biennale è riferibile soltanto all'azione proposta dal fornitore di energia, quale soggetto passivo del rapporto tributario. Nel caso in esame la ricorrente agisce in via straordinaria nei confronti di ADM per la ripetizione dell'indebito oggettivo, stante la dimostrata impossibilità di ottenere il rimborso dal proprio fornitore di energia (v. infra sub 4). Trattasi di azione riconducibile all'art. 2033 c.c. e, in quanto tale, da ritenersi soggetta al termine di prescrizione ordinario decennale;
4. Sulla legittimazione attiva straordinaria della ricorrente ad agire nei confronti di ADM.
Come è sicuramente noto anche alla resistente, in proposito è stato ripetutamente osservato che - in base al principio di effettività, così come interpretato dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale-
l'azione in via straordinaria è da ritenersi ammissibile non solo nel caso in cui la domanda di rimborso nei confronti del fornitore risulti impossibile, ma anche nel caso in cui essa sia eccessivamente gravosa ed anche nel caso di fallimento del fornitore ( cfr., in tal senso, le numerose sentenze richiamate e prodotte da parte ricorrente). Nella fattispecie in esame la ricorrente ha chiesto il rimborso al proprio fornitore con istanza datata 9.4.2020, alla quale è stato opposto da parte del Curatore fallimentare l'intervenuto fallimento della società (v. doc. 10). Ciò configura un caso eccezionale che legittima l'azione diretta del consumatore nei confronti dell'Erario, stante l'impossibilità del fallito di adempiere alle proprie obbligazioni e l'impossibilità per il consumatore di agire in via ordinaria in sede civile per ottenere il rimborso.
5. Sul diritto della ricorrente alla restituzione degli importi indebitamente versati.
Con sentenza n. 43 del 15.4.2025 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 6 del D.L.
511/1988 per violazione degli artt. 11 e 117 della Costituzione, in relazione all'art. 1, par. 2, della Direttiva
2008/118/CE, in ragione della mancanza di finalità specifica della norma. Come puntualmente ricordato dalla contribuente nel proprio ricorso "la Corte costituzionale ha richiamato la giurisprudenza europea e nazionale di legittimità, che già in precedenti occasioni aveva disapplicato l'art. 6 D.L. 511/1988 per contrasto con l'art.1, par.2, della Direttiva 2008/118/CE affermando che deve escludersi che l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica rispecchi il requisito della finalità specifica (Corte Costituzionale 15.4.2025 n. 43, che richiama anche Cassazione Civile, Sez.V, 11.9.2024 n. 24373 e altre, nonchè Corte di Giustizia UE, sentenza 5 marzo 2015 causa C-533/13 e 25 luglio 2018 causa C-103/17).
Per effetto della dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 6 D.L. 511/1988 l'addizionale provinciale sull'energia elettrica è, dunque, illegittima, con conseguente diritto della ricorrente alla restituzione degli importi indebitamente versati a tale titolo;
6. Sulla domanda subordinata di parte resistente di riduzione degli importi oggetto dell'istanza di rimborso.
La resistente ha eccepito che, nel caso in cui si ritenesse applicabile il termine decadenziale decennale anzichè biennale, " non possono comunque essere richiesti gli importi delineati all'intermo del ricorso introduttivo pari ad € 1.869,81 per i quali era già spirato alla data di presentazione dell'istanza anche il termine decennale dal pagamento".
Siffatta eccezione è meritevole di accoglimento. Dalla documentazione prodotta dalla ricorrente risulta, invero, che sono stati versati a titolo di addizionale l'importo di € 888,35 nel febbraio 2010 e l'importo di
€ 981,46 nel marzo 2010.
Considerato che
l'istanza di rimborso è stata presentata in data 9.4.2020 -pur dovendosi applicare, come già sovra evidenziato sub 3, il termine di prescrizione decennale, trattandosi nella fattispecie di azione di ripetizione d'indebito- risultano estinte per prescrizione le pretese restitutorie relative ai pagamenti anteriori al 9.4.2010. Pertanto dall'importo di € 23.936,56 indicato e richiesto dalla ricorrente va detratto l'importo di € 1.869,81, con conseguente rideterminazione in € 22.066,56 della somma oggetto dell'istanza di rimborso;
7. Sugli interessi richiesti dalla ricorretnte.
Dato atto della incontestabile "buona fede" dell'accipiens ADM, ai sensi dell'art. 2033 c.c. gli interessi legali vanno riconosciuti con decorrenza dalla domanda giudiziale e,così, dalla data di notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio;
8.Sulle spese legali.
Posto che nessuna domanda di rimborso è stata formulata nei confronti della OV di VE (che non si è costitiuta in giudizio) ed in considerazione, per un verso, dell'accoglimento solo parziale del ricorso e, per altro verso, della complessità delle questioni trattate, sussistono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
accoglie parzialmente il ricorso, riconoscendo il diritto al rimborso limitatamente ad € 22.066,56, oltre ad interessi legali dalla data di notifica del ricorso. Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.