CASS
Sentenza 9 febbraio 2023
Sentenza 9 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/02/2023, n. 5704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5704 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: AN AN nato a [...] il [...] AZ CK nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 05/07/2022 del GIP TRIBUNALE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO;
lette le conclusioni del PG Simone Perelli, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 5704 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: RUSSO CARMINE Data Udienza: 18/01/2023 Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 5 luglio 2022 il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'opposizione di MA TE e RI ZI contro l'ordinanza del 22 gennaio 2021 con cui lo stesso giudice aveva respinto l'istanza di revoca della confisca delle quote della Grandi Risorse Real Estate srl. La confisca delle quote in esame era stata disposta con ordinanza depositata il 7 gennaio 2020 dal giudice dell'esecuzione, su richiesta del pubblico ministero, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di applicazione pena nei confronti di FA Calì in cui era stato disposto il sequestro delle stesse quote in quanto asseritamente nella sua reale disponibilità. L'opposizione si fondava sull'assunto della mancanza di elementi di prova atri - o della disponibilità di tali quote da parte di Calì/ che sarebbe attestato da una precedente ordinanza di restituzione delle stesse quote disposta dal giudice il 27 giugno 2018. Il giudice dell'opposizione ha respinto l'istanza affermando che gli atti consentono di dimostrare la disponibilità delle quote in capo a Cali, che il giudice poteva anche nelle more aver rinneditato il proprio provvedimento e che la mancanza di sequestro non osta alla confisca. 2. Avverso il predetto provvedimento hanno proposto ricorso i titolari formali delle quote (TE al 95%, ZI al 5%), per il tramite del difensore, con unico motivo in cui deducono che il giudice ha respinto l'istanza affermando che gli atti consentono di dimostrare la disponibilità delle quote in capo a Calì ma nel provvedimento di confisca non vi è alcun riferimento alla Grandi Risorse Real Estate srl. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, Simone Perelli, ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. La motivazione della ordinanza impugnata consiste di tre frasi: 1) che gli atti consentono di dimostrare la disponibilità delle quote in capo a Calì; 2) che il giudice poteva legittimamente aver rimeditato il proprio provvedimento di restituzione nelle more;
3) che la mancanza di sequestro non osta alla confisca. Le affermazioni sub 2) e sub 3) sono corrette in diritto, ma non sono sufficienti a decidere l'istanza, perché sono utili soltanto ad affermare che il provvedimento di confisca è astrattamente legittimo, ma non che lo sia anche in concreto nel caso in esame. La motivazione del caso in esame si risolve, pertanto, in definitiva, nella sola frase sub 1), ovvero che gli atti consentono di dimostrare la disponibilità delle quote in capo a Calì. Per riempire di contenuto questa affermazione il giudice dell'opposizione fa riferimento alla pagina 3 della ordinanza di confisca del 7 gennaio 2020, che, però, come rileva il ricorso, non cita mai la Grandi Risorse Real Estate srl, che è menzionata soltanto direttamente nel dispositivo. In particolare, la pag. 3 della ordinanza di confisca è mirata sulla posizione di tale RB AR, e sulla circostanza che sia stato provato che la stessa fosse una mera prestanome. L'ordinanza non menziona, invece, espressamente TE e ZI come 4teste di legno"di Calì. E' ben possibile che la natura dhesta di legnó \di AR sia rilevante anche per individuare il reale assetto proprietario della Grandi Risorse Real Estate srl, ma quale sia il collegamento tra l'una e l'altra non è esplicitato nel provvedimento impugnato, la cui motivazione difetta quantomeno di un passaggio logico. In definitiva, la ordinanza deve essere annullata con rinvio per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma. Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2023.
lette le conclusioni del PG Simone Perelli, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 5704 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: RUSSO CARMINE Data Udienza: 18/01/2023 Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 5 luglio 2022 il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'opposizione di MA TE e RI ZI contro l'ordinanza del 22 gennaio 2021 con cui lo stesso giudice aveva respinto l'istanza di revoca della confisca delle quote della Grandi Risorse Real Estate srl. La confisca delle quote in esame era stata disposta con ordinanza depositata il 7 gennaio 2020 dal giudice dell'esecuzione, su richiesta del pubblico ministero, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di applicazione pena nei confronti di FA Calì in cui era stato disposto il sequestro delle stesse quote in quanto asseritamente nella sua reale disponibilità. L'opposizione si fondava sull'assunto della mancanza di elementi di prova atri - o della disponibilità di tali quote da parte di Calì/ che sarebbe attestato da una precedente ordinanza di restituzione delle stesse quote disposta dal giudice il 27 giugno 2018. Il giudice dell'opposizione ha respinto l'istanza affermando che gli atti consentono di dimostrare la disponibilità delle quote in capo a Cali, che il giudice poteva anche nelle more aver rinneditato il proprio provvedimento e che la mancanza di sequestro non osta alla confisca. 2. Avverso il predetto provvedimento hanno proposto ricorso i titolari formali delle quote (TE al 95%, ZI al 5%), per il tramite del difensore, con unico motivo in cui deducono che il giudice ha respinto l'istanza affermando che gli atti consentono di dimostrare la disponibilità delle quote in capo a Calì ma nel provvedimento di confisca non vi è alcun riferimento alla Grandi Risorse Real Estate srl. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, Simone Perelli, ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. La motivazione della ordinanza impugnata consiste di tre frasi: 1) che gli atti consentono di dimostrare la disponibilità delle quote in capo a Calì; 2) che il giudice poteva legittimamente aver rimeditato il proprio provvedimento di restituzione nelle more;
3) che la mancanza di sequestro non osta alla confisca. Le affermazioni sub 2) e sub 3) sono corrette in diritto, ma non sono sufficienti a decidere l'istanza, perché sono utili soltanto ad affermare che il provvedimento di confisca è astrattamente legittimo, ma non che lo sia anche in concreto nel caso in esame. La motivazione del caso in esame si risolve, pertanto, in definitiva, nella sola frase sub 1), ovvero che gli atti consentono di dimostrare la disponibilità delle quote in capo a Calì. Per riempire di contenuto questa affermazione il giudice dell'opposizione fa riferimento alla pagina 3 della ordinanza di confisca del 7 gennaio 2020, che, però, come rileva il ricorso, non cita mai la Grandi Risorse Real Estate srl, che è menzionata soltanto direttamente nel dispositivo. In particolare, la pag. 3 della ordinanza di confisca è mirata sulla posizione di tale RB AR, e sulla circostanza che sia stato provato che la stessa fosse una mera prestanome. L'ordinanza non menziona, invece, espressamente TE e ZI come 4teste di legno"di Calì. E' ben possibile che la natura dhesta di legnó \di AR sia rilevante anche per individuare il reale assetto proprietario della Grandi Risorse Real Estate srl, ma quale sia il collegamento tra l'una e l'altra non è esplicitato nel provvedimento impugnato, la cui motivazione difetta quantomeno di un passaggio logico. In definitiva, la ordinanza deve essere annullata con rinvio per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma. Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2023.