Sentenza 29 aprile 2015
Massime • 1
E' ammissibile il ricorso "per saltum" del pubblico ministero avverso una sentenza assolutoria graficamente priva di motivazione, pur nell'obiettiva impossibilità di articolare specifici motivi di doglianza, essendo configurabile un concreto interesse a rimuovere un provvedimento decisorio idoneo a passare in giudicato - qual è il dispositivo letto in udienza - che ha negato la pretesa punitiva dal medesimo azionata.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 29/04/2015, n. 43035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43035 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2015 |
Testo completo
le 43035 / 1 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 29/04/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente - N.1523 Dott. ALFREDO MARIA LOMBARDI - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. ANTONIO BEVERE - Consigliere - N. 39411/2014 Dott. SILVANA DE BERARDINIS - Rel. Consigliere - Dott. GRAZIA MICCOLI - Consigliere - Dott. ANGELO CAPUTO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI TRIESTE PARTE CIVILE nei confronti di: NI AL N. IL 09/10/1983 avverso la sentenza n. 333/2010 GIUDICE DI PACE di UDINE, del 20/06/2013 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 29/04/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIA MICCOLI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dott. Gioacchino IZZO, ha concluso chiedendo che si accolga il ricorso del Procuratore Generale. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 20 giugno 2013 (depositata in data 8 maggio 2014) il Giudice di Pace di Udine assolveva IS NI dai reati di lesioni, ingiurie e minacce in danno di RI VUANELLO.
2. Hanno proposto ricorso il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Trieste e la parte civile VUANELLO.
2.1. Il Procuratore Generale denunzia violazione della legge processuale e vizio di motivazione, giacchè il giudice di pace, dopo aver pronunziato il dispositivo della sentenza non ha mai depositato la motivazione, rassegnando nelle more le dimissioni dall'incarico. giudice di pace coordinatore ha quindi disposto che la cancelleria provvedesse a dare atto del deposito della sentenza priva di motivazione.
2.2. Anche nel ricorso della parte civile sono stati dedotti vizio di motivazione e violazione di legge processuale. Il giudice avrebbe trascurato del tutto gli elementi rappresentati dalla stessa parte civile in primo grado e, peraltro, la sentenza è totalmente priva di motivazione in quanto il magistrato che doveva redigerla non lo ha mai fatto e il deposito è avvenuto quando lo stesso non era più giudice di pace. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono fondati.
1. Deve, in via preliminare, darsi conto del contrasto di giurisprudenza in sede di legittimità in ordine alla ammissibilità del ricorso del P.M. per saltum, quale quello di specie, in cui ci si limiti a denunziare la sola mancanza della motivazione. Invero, secondo alcune decisioni, si afferma che l'assenza totale di motivazione non determini l'inesistenza della pronuncia, dato che il dispositivo letto in udienza è "ex se" provvedimento decisorio idoneo a passare in giudicato se non impugnato;
sussiste, pertanto, in tal caso, l'interesse del P.M. a ricorrere in cassazione avverso la sentenza assolutoria del Tribunale pur in difetto di specifica indicazione delle ragioni di illegittimità della decisione, non potendosi verificare quelle poste a base dell'esclusione della colpevolezza e, pertanto, la correttezza della decisione (Sez. 4, 5 luglio 2012 n. 39786 e Sez. 5, 25 settembre 2102 n. 43170). Al predetto orientamento si oppone quello secondo il quale è inammissibile per difetto di interesse il ricorso proposto dal Pubblico Ministero avverso la sentenza di condanna priva di motivazione, in quanto nel nostro ordinamento non sussiste la possibilità di proporre 2 impugnazioni che si risolvano in una mera pretesa teorica preordinata alla astratta osservanza della legge e alla correttezza giuridica della decisione, ma è, invece, sempre necessario che il ricorrente abbia un concreto interesse all'impugnazione, con la conseguenza che deve essere comunque dedotto un pregiudizio concreto e suscettibile di essere eliminato dalla riforma o dall'annullamento della decisione impugnata (Sez. 5, 29 aprile 2013 n. 35722 e in relazione a sentenza di assoluzione Sez. 6, 14 ottobre 2010 n. 40536). Ritiene questo collegio di aderire al primo e più persuasivo degli orientamenti, dovendosi considerare che il ricorso della parte pubblica, da un lato, è intrinsecamente volto a rimuovere una decisione che ha negato la pretesa punitiva azionata da parte dello stesso Ufficio, così manifestando il correlativo interesse concreto;
dall'altro, che, come è stato puntualmente osservato, il ricorrente pubblico, in assenza di qualsiasi motivazione in ordine alle ragioni in fatto ed in diritto della deliberata assoluzione, non può preconizzare, per di più in sede di legittimità, le ragioni del suo superamento. Pertanto, deve ritenersi ammissibile, sotto l'esaminato profilo dell'interesse il ricorso del Procuratore Generale in esame.
2. La mancata redazione della motivazione della sentenza, a causa di un qualsiasi impedimento del giudice che abbia adottato la relativa decisione e pubblicato il dispositivo, è equiparabile all'omessa motivazione e non determina la inesistenza della pronuncia ma la sua nullità, rilevabile in quanto tale solo se dedotta, come avvenuto nella specie, a seguito di impugnazione (Sez. 6, n. 31965 del 02/07/2013, Sicignano, Rv. 255888; Sez. 6, n. 48431 del 20/11/2008, Contino, Rv. 242138; Sez. 2, n. 45255 del 22/11/2007, Terranova, Rv. 238514; cfr. inoltre, in motivazione, Sez. U, n. 3287 del 27/11/2008, dep. 2009, R., Rv. 244118). Si impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio al giudice di pace di Udine per nuovo giudizio.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio al giudice di pace di Udine per nuovo giudizio. Così deciso in Roma, il 29 aprile 2015 ver I consigliere estensore Il Presidente Grazia Miccoli Alfredo Maria Lombardi ford Lo DEPORTATA IN CANCELLERIA adzi 6 0 2015 Сойл IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise