Sentenza 27 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Sicilia, sentenza 27/03/2026, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Sicilia |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA
In composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Francesco Antonino Cancilla ha emesso la seguente SENTENZA 84/2026 nel giudizio di pensione, iscritto nel registro di segreteria al n. 69786, depositato il 14 gennaio 2025, proposto da:
C. F. (c.f. OMISSIS) e V. V. (c.f. OMISSIS), entrambi elettivamente domiciliati in Palermo, in via Filippo Cordova n. 95, presso lo studio dell’avv. Riccardo Rotigliano e dell’avv. Serena Viola, che li rappresentano e difendono per mandati in atti contro
Assemblea Regionale Siciliana, con sede in Palermo in Piazza del Parlamento n. 1, c.f. 97001200829, in persona del Segretario generale e rappresentante legale dell’Amministrazione, rappresentata e difesa dall’avv. Riccardo Anselmo e dell’avv. Ruggero Moretti, elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio presso la propria sede legale letti gli atti;
udite le parti come da verbale dell’udienza pubblica del 30 gennaio
FATTO
I)- Con l’atto introduttivo del giudizio C. F. e V. V., dopo avere premesso di essere dipendenti in quiescenza dell’Assemblea Regionale Siciliana (A.R.S.) hanno chiesto l’accertamento del loro diritto a percepire il trattamento pensionistico nella sua interezza, senza, quindi, la riduzione effettuata dall’Amministrazione con riferimento al triennio 01/01/2019 - 31/12/2021, in applicazione dell’art. 1, l. 30.12.2018, n. 145, commi 261 e ss., previo, ove occorra, annullamento e/o disapplicazione degli atti interni [decreto del Presidente dell’ARS n. 461 del 2019 , deliberazione del Consiglio di Presidenza dell’ARS n. 16 del 2019, non pubblicata (ma rinvenibile nel bollettino del Consiglio di Presidenza n. 2) e decreto del Presidente dell’ARS n. 6 del 2021] sulla base dei quali sono state operate le trattenute, e, previa, ove occorra, rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi da 261 a 265 e 268, della legge 30.12.2018, n. 145, nella parte in cui il prelievo in parola è applicato anche nei casi in cui, come quello di specie, la condizione in cui versano indistintamente tutti i dipendenti in quiescenza dell’A.R.S. è tale da impedire già in astratto, ma anche in concreto, che detto prelievo possa assolvere alla imprescindibile funzione “di riequilibrio e sostenibilità del sistema previdenziale”, il cui concreto assolvimento è posto dalla giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 234/20 e giurisprudenza ivi richiamata) quale requisito di legittimità della norma di legge che lo ha previsto. I ricorrenti hanno chiesto per l’effetto la condanna dell’Amministrazione resistente alla restituzione di quanto trattenuto dall’assegno pensionistico corrisposto nel triennio a ciascuno dei ricorrenti ai sensi della predetta normativa, maggiorato di interessi e rivalutazione, dalla data di applicazione di ciascuna trattenuta sino al soddisfo.
I ricorrenti, dopo ampia e dettagliata premessa in fatto e in diritto, che si è soffermata sulle peculiarità del trattamento previdenziale dei dipendenti dell’ARS, hanno quindi formulato le seguenti conclusioni.
1) accertare – anche, previa, ove occorra, rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità dell’art. 1, commi 261 e ss., l. n. 145/2018 – l’illegittimità del prelievo effettuato in forza prima del decreto del Presidente dell’A.R.S. n. 461/2019, poi modificato, quanto alla durata del prelievo con successivo decreto del Presidente dell’ARS n. 6/20, della deliberazione del Consiglio di Presidenza dell’A.R.S. n. 16/2019 11 (atti non pubblicati), dei cedolini e di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale; 2) per l’effetto, condannare l’Amministrazione alla restituzione delle somme illegittimamente decurtate, con rivalutazione monetaria e interessi, a far data dall’epoca della trattenuta e sino al soddisfo; con vittoria di spese di lite.
II)- L’Assemblea Regionale Siciliana in memoria di costituzione ha eccepito sotto diversi profili l’inammissibilità e improcedibilità del ricorso, ha dedotto comunque l’infondatezza delle tesi dei ricorrenti e ne ha chiesto il rigetto oltre che la condanna per lite temeraria.
III)- Dopo lo scambio di memorie, all’udienza del 30 gennaio 2026, udite le parti, la causa è stata posta in decisione; il Giudice ha pronunciato il dispositivo, assegnando giorni sessanta ex art. 167, comma 1, c.g.c. per il deposito della sentenza.
DIRITTO
Il ricorso va respinto.
1)- Rispetto all’eccezione dell’inammissibilità del ricorso dedotta dall’ARS sulla base del ne bis in idem sostanziale, atteso che si sarebbe formato un giudicato interno su controversie aventi il medesimo oggetto e analogia di ricorrenti, il Giudice ritiene che l’esame del merito assume priorità in considerazione del criterio della ragione più liquida desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., per cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre.
Si impone, infatti, -a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio- un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della rigida successione logica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (cfr. Cassazione civile sez. VI 28 maggio 2014 n.
12002; Cassazione civile SS.UU. 8 maggio 2014 n. 9936).
Tale criterio metodologico di decisione, in quanto desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., può essere applicato anche al processo contabile, tenuto conto dell’art. 4 c.g.c., ai sensi del quale: “Il processo contabile attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e del giusto processo previsto dall'articolo 111, primo comma, della Costituzione. 2. Il giudice contabile e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo”.
2)- Va respinta l’eccezione di improcedibilità non può essere accolta.
Infatti, l’interesse ad agire nel giudizio di primo grado, costituendo una condizione dell’azione, dev’essere valutato ex ante, sulla base di quanto “affermato” da parte attorea.
Orbene, nell’ottica dei ricorrenti, l’azione è finalizzata ad ottenere la declaratoria di illegittimità dei provvedimenti presidenziali di recepimento, non tanto perché di per sé illegittimi, quanto perché fanno applicazione di una normativa che potrebbe ancora essere tacciata di illegittimità costituzionale, ovviamente sotto profili diversi da quelli presi in esame nella sentenza n. 234/2020.
In senso contrario, non rileva il c.d. giudicato costituzionale, che opera principalmente nei confronti del legislatore e del giudice a quo e che, negli altri giudizi, non può essere esteso sic et simpliciter per le sentenze di rigetto.
Nulla vieta, infatti, che, a seguito di una sentenza di rigetto, la stessa normativa già passata indenne al vaglio della Corte costituzionale possa essere nuovamente tacciata di illegittimità costituzionale, sotto profili diversi da quelli concretamente presi in esame. In altri termini, non può essere riproposta una questione avente il medesimo oggetto e incentrata sulle stesse questioni, giacché altrimenti si incorrerebbe nella violazione del principio del ne bis in idem, mentre può essere sollevata per la prima volta una questione avente lo stesso petitum (la declaratoria di illegittimità costituzionale di quella medesima norma),
ma una diversa causa petendi (ovverosia, ragioni di presunta illegittimità costituzionale di tenore differente, come la comparazione con un ulteriore complesso normativo mai preso in esame, o l’analisi di parametri nuovi e ulteriori, et similia), essendo quanto meno contestata in dottrina l’operatività, con riguardo al c.d. giudicato costituzionale, del principio incentrato sull’onere di far valere in giudizio il dedotto e il deducibile.
Analogamente, non sarebbe ammissibile una nuova questione di legittimità costituzionale incentrata sugli stessi parametri già presi in esame, ma articolata su percorsi argomentativi nuovi e diversi, giacché si tratterebbe pur sempre della stessa azione.
Poiché teoricamente potrebbe essere sollevata una nuova questione di legittimità costituzionale dei commi 261 e segg. dell’art. 1 della legge n. 145/2018, purché sulla base di parametri, profili e termini diversi, l’interesse ad agire in giudizio dei ricorrenti non può essere escluso a priori, atteso che un’eventuale sentenza di accoglimento della Corte costituzionale renderebbe oltremodo concreto quel margine di utilità processuale perseguito con la proposizione del ricorso.
Ne consegue il rigetto dell’eccezione di improcedibilità.
3)- Nel merito, il ricorso va respinto. Sul punto il Giudice condivide le puntuali argomentazioni esposte da questa Sezione nella sentenza n.
257 del 2025 su fattispecie analoga. Invero, come chiarito dal Giudice delle leggi nella sentenza n. 234/2020, “la perequazione automatica è uno strumento di natura tecnica volto a garantire nel tempo l’adeguatezza dei trattamenti pensionistici, dei quali salvaguarda il valore reale al cospetto della pressione inflazionistica”; essa è, altresì, “funzionale all’attuazione dei principi di sufficienza e proporzionalità della retribuzione” di cui al comma 1 dell’art. 36 Cost., “senza che possa tuttavia configurarsi un rigido parallelismo tra la garanzia di cui all’art. 38 Cost. e quella di cui all’art. 36 Cost., tenuto conto che la prima è agganciata alla seconda non in modo indefettibile e strettamente proporzionale” (nello stesso senso, Corte cost., sentt. nn. 70/2015, 173/2016, 250/2017).
Pertanto, “la tecnica della perequazione si impone, senza predefinirne le modalità, sulle scelte discrezionali del legislatore, cui spetta intervenire per determinare in concreto il quantum di tutela di volta in volta necessario” e le eventuali variazioni perequative, “attraverso un bilanciamento di valori che tenga conto anche delle esigenze di bilancio, poiché l’adeguatezza e la proporzionalità del trattamento pensionistico incontrano pur sempre il limite delle risorse disponibili” (sent. n. 234/2000). Non esiste, infatti,
“un diritto quesito all’integrale rivalutazione del trattamento pensionistico, in particolare per le pensioni più elevate”, essendo sempre possibile
“limitare il meccanismo perequativo pensionistico secondo parametri di ragionevolezza” (così, Sez. Giur. Lombardia, sent. n. 64/2024).
La discrezionalità del legislatore trova, dunque, un limite nel principio della ragionevolezza, “innestato su un progetto di eguaglianza sostanziale” ex art. 3 Cost., che comporta: 1) la necessità di verificare se vi sia o meno una considerazione differenziata dei trattamenti di quiescenza in base al loro importo, “atteso che le pensioni più elevate presentano margini più ampi di resistenza all’erosione inflattiva” (c.d. dato quantitativo; in termini, si v. Corte cost., sent. n. 250/2017); 2) la verifica del dato economico – finanziario, cioè delle esigenze finanziarie sottese al raffreddamento perequativo, che devono essere
“illustrate in dettaglio” (sent. n. 70/2015) e basate su dati oggettivi, come desumibili ad esempio dalle relazioni tecniche di accompagnamento delle misure legislative (sent. n. 250/2017); 3) il rispetto del limite temporale, atteso che “la sospensione a tempo indeterminato del meccanismo perequativo, ovvero la frequente reiterazione di misure intese a paralizzarlo, esporrebbero il sistema ad evidenti tensioni con gli invalicabili principi di ragionevolezza e proporzionalità” (sent. n.
316/2010); 4) la proporzionalità della misura, che rende ex se compatibile il raffreddamento perequativo con gli artt. 6 della CEDU e con l’art. 1 del relativo Protocollo Addizionale, come chiarito dalla Corte EDU (sent. del 10 luglio 2018, AI e altri contro Italia).
Sulla base di questi principi, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 234 del 2020, ha scrutinato la legittimità dei commi 260 e segg.
dell’art. 1 della legge n. 145/2018, enunciando una serie di parametri essenziali di riferimento.
In particolare, la Corte ha rilevato:
- che la norma non incide minimamente sui redditi più bassi e che, per quelli più alti, non azzera la dinamica perequativa, ma la diminuisce; la quota perequativa è ridotta, ma non meramente simbolica;
- che non è mai ipotizzabile una sorta di “consumazione” del potere legislativo, “dovuta all’effettuazione di uno o più interventi riduttivi della perequazione”, essendo la “mera reiterazione” di per sé irrilevante, se non valutata insieme a tutti gli altri elementi;
- che non occorre confondere “la sospensione a tempo indeterminato del meccanismo perequativo, ovvero la frequente reiterazione di misure intese a paralizzarlo”, da un lato, con il “mero raffreddamento della dinamica perequativa, attuato con indici graduati e proporzionati”, dall’altro, soprattutto nei periodi in cui l’inflazione non risulti particolarmente elevata, e questo “nonostante l’effetto di trascinamento” che si può generare “e l’esistenza di anteriori interventi sull’indicizzazione degli assegni”.
In questa sede, la questione è stata riproposta facendo valere profili diversi, consistenti sostanzialmente nella concreta impossibilità, nel sistema finanziario dell’A.R.S., di destinare il risparmio di spesa a finalità endo-previdenziali.
La tesi è priva di pregio, da un lato perché le disposizioni presidenziali di recepimento sono state adottate sulla base della normativa statale vigente ratione temporis, per come avallata dalla Corte costituzionale, dall’altro in quanto la nuova questione di legittimità costituzionale dei commi 261 e segg. dell’art. 1 della legge n. 145/2018, per come prospettata, è tale da escludere l’insussistenza dell’interesse ad agire, ma nel merito è manifestamente infondata.
In giudizio, l’A.R.S. ha prodotto copia della normativa applicabile ed ha richiamato le impostazioni di bilancio degli ultimi anni.
Va precisato che le disposizioni presidenziali di recepimento non hanno carattere provvedimentale ma normativo e sono notoriamente reperibili anche sul sito internet dell’A.R.S., sicché si presumono conosciuti o comunque conoscibili dagli interessati; in senso contrario, non è stato nemmeno dedotto che vi siano state difficoltà nell’accesso e che siano state inoltrate apposite richieste di rilascio di copie all’Amministrazione, rimaste inevase.
Analogamente, le disposizioni di bilancio vengono pubblicate annualmente e sono facilmente reperibili sul sito internet.
E’ emerso che i risparmi di spesa sono stati iscritti in entrata fra le
“entrate extra tributarie” come “contributo di solidarietà” e che, in uscita, sono confluiti nel “Fondo risparmio sui trattamenti pensionistici di importo elevato”, costituito nel bilancio interno 2022 – 2024 ai sensi del comma 265 dell’art. 1 della legge n. 145/2018. Pertanto, le somme non sono state allocate sine die tra le entrate extra tributarie, ma sono state correttamente riversate nel Fondo de quo, nel rispetto delle finalità di solidarietà intergenerazionale ed endo-previdenziale valorizzate dalla Corte costituzionale; successivamente, sono state riversate nella Cassa di Quiescenza per il personale dell’A.R.S. In altri termini, gli importi decurtati sono stati correttamente contabilizzati per il fine endo-previdenziale previsto dalla legge, in favore dei pensionati futuri dell’Assemblea, destinati a godere di trattamenti pensionistici di gran lunga inferiori a quelli dei ricorrenti.
L’A.R.S. svolge le funzioni di ente previdenziale, sia per i dipendenti che per gli ex deputati, sicché è vincolata a garantire che il bilancio contenga le risorse finanziarie per pagare per cassa le pensioni. La spesa per i trattamenti pensionistici è così elevata, da impegnare più o meno la metà dell’intera dotazione annuale dell’Assemblea.
Pertanto, una corretta gestione finanziaria è necessaria per garantire il pagamento delle pensioni al personale di più recente assunzione, che essendo assoggettato al sistema contributivo arriverà a godere di trattamenti di gran lunga inferiori a quelli dei ricorrenti, tutti inquadrati invece in base al sistema retributivo. Per questa ragione, le somme decurtate sono confluite in una nuova gestione, denominata
“Cassa di quiescenza per il personale dell’A.R.S.”, onde garantire la sostenibilità del sistema previdenziale per i futuri pensionati, certamente più “deboli” rispetto ai ricorrenti.
Si aggiunga che, come correttamente argomentato nella memoria di costituzione, l’A.R.S. non costituisce un sistema chiuso, tant’è che il capitolo E.2.01.01.02.001.01, sul quale sono allocate le risorse finanziarie necessarie per il pagamento delle pensioni, viene alimentato da appositi stanziamenti del bilancio regionale. Pertanto, un maggiore risparmio di spesa da parte dell’A.R.S. si traduce in un minore onere per il bilancio della Regione e, indirettamente, in una maggiore disponibilità di fondi per le casse regionali.
La difesa dell’Assemblea ha dimostrato per tabulas, inoltre, che le pensioni retributive, notoriamente sganciate dall’effettiva contribuzione versata durante la vita lavorativa, gravano sul capitolo E.2.01.01.02.001.01 (rimpinguato dalle casse regionali) per il 34,33 per cento, pur avendo un tasso di copertura a valere sulla contribuzione di appena il 6 per cento; pertanto, onde non gravare ulteriormente sul bilancio regionale sottraendo risorse alla collettività locale, per procedere al pagamento per cassa delle pensioni vengono utilizzate sia le decurtazioni operate in base ai commi 261 e segg. dell’art. 1 della legge n. 145/2018, che i contributi versati dal personale in servizio (pari all’incirca alla metà dei pensionati attuali).
Anche nel sistema finanziario dell’A.R.S., pertanto, si ripropongono le stesse esigenze di equilibrio finanziario, di solidarietà endoprevidenziale e di equità intergenerazionale, valorizzate dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 234/2020.
Ne conseguono la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale e, nel merito, il rigetto del ricorso.
4)- La complessità delle questioni affrontate, anche alla luce del sistema finanziario dell’A.R.S., giustifica la compensazione delle spese di lite.
Non può essere accolta la domanda di risarcimento del maggior danno da lite temeraria ex art. 96 c.p.c., in quanto è stata formulata in modo del tutto generico ed è rimasta del tutto sprovvista di prova, sia nell’an che nel quantum.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando:
-rigetta il ricorso;
-compensa le spese di lite;
-in considerazione della particolare complessità della controversia, ai sensi dell’art. 167, comma 1, c.g.c., fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della sentenza.
Così deciso in Palermo, il 30 gennaio 2026 Il Giudice Dott. Francesco Antonino Cancilla Firmato digitalmente Visto l’art. 52 del d.lgs. 196/2003 e ss.mm. in caso di diffusione si dispone di omettere le generalità e gli altri dati identificativi anche indiretti dei ricorrenti Palermo, 30 gennaio 2026 Il Giudice Dott. Francesco Antonino Cancilla Firmato digitalmente Depositato nei modi di legge Palermo, 26 marzo 2026 Pubblicata il 27 marzo 2026 Il Funzionario Responsabile del Servizio Pensioni Dott.ssa Mariolina Verro (firmato digitalmente)
Ai sensi dell'art. 52 del D.lgs 196/2003, in caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi di tutti i ricorrenti menzionati, nonché di altre persone fisiche eventualmente citate.
Palermo 27 marzo 2026 Il Funzionario Responsabile del Servizio Pensioni Dott.ssa Mariolina Verro
(firmato digitalmente)