Sentenza 27 gennaio 1999
Massime • 1
È abnorme, e pertanto ricorribile per cassazione, il provvedimento con il quale il pretore dichiari la nullità del decreto di citazione a giudizio, ai sensi dell'art.555,comma 2,cod.proc.pen.,perché non preceduto dall'invito all'imputato a presentarsi per rendere l'interrogatorio,quando risulti che il medesimo decreto era stato emesso prima dell'entrata in vigore della legge 16 luglio 1997 n.234 la quale, all'art.2,ha modificato il citato art.555,comma 2,introducendo come causa di nullità la mancanza del suddetto previo invito, e all'art.3 ha espressamente previsto che la norma,così modificata,non si applicasse ai procedimenti nei quali,alla data di entrata in vigore della legge stessa,fosse già stata depositata richiesta di rinvio a giudizio o fosse stato emesso decreto di citazione a giudizio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/01/1999, n. 720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 720 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SANTACROCE GIORGIO Presidente del 27.1.1999
1. Dott. DE NARDO GIUSEPPE Consigliere SENTENZA
2. " AM EF " N. 720
3. " GIRONI EMILIO " rel. est. REGISTRO GENERALE
4. " HE GE " N. 25188/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) Procuratore Generale della Repubblica presso PRETORE di BERGANOnei confronti di:
NT TA N. IL 12.12.1970
avverso ordinanza del 17.04.1998 PRETORE di BERGAMO sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIRONI EMILIO lette le conclusioni del P.G. Dott. GERACI per ann.to s. r. Motivi della decisione
Con l'ordinanza in epigrafe il Pretore di Bergamo ha dichiarato la nullità del decreto di citazione in giudizio di SA SA, chiamata a rispondere del reato di cui all'art. 2 l. 1423/1956, ai sensi dell'art. 555, 2^ co., c.p.p. che, a seguito della modifica introdotta dall'art. 2 l. 234/1997, commina la suddetta sanzione ove il decreto non sia preceduto dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio di cui all'art. 375, co. 3, c.p.p. Ricorre il P.M. puntualizzando che il decreto di citazione fu emesso in data 22.3.1997 e, dunque, anteriormente all'entrata in vigore della legge 234/1997, il cui articolo 3 limita l'applicazione della summenzionata modifica ai procedimenti nei quali il decreto, in parola non sia già stato emesso alla data d'inizio della vigenza della nuova normativa;
il ricorrente denuncia, pertanto, l'abormità del provvedimento impugnato per la disposta regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari. Il ricorso è fondato.
L'ordinanza impugnata deve, invero, ritenersi abnorme e, come tale, suscettibile di ricorso per cassazione, avendo il Pretore disposto la regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari in applicazione dell'art. 555, co. 2, c.p.p. - come modificato dalla legge 234/1997 succitata -, il cui articolo 3 dispone, peraltro, come esattamente rilevato dal ricorrente, l'inapplicabilità della nuova disciplina ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore della legge di modifica (pubblicata sulla G.U. del 25.7.1997), sia già stato emesso decreto di citazione in giudizio. Essendo stato, nella specie, detto decreto sottoscritto - e, dunque, emesso - dal P.M. in data 22.3.1997, il Pretore ha arbitrariamente esteso ad esso gli effetti di una previsione normativa che il legislatore aveva esplicitamente circoscritto ai provvedimenti emessi solo dopo l'entrata in vigore della nuova normativa, con ciò facendo uso di un potere non spettantegli nel caso concreto e determinando l'anomala retrocessione al P.M. di un procedimento già ritualmente approdato alla fase del giudizio (nello stesso ordine di considerazioni circa l'abnormità di provvedimento che, in presenza di situazione non incidente sulla valida instaurazione del giudizio, determini la regressione del procedimento al di fuori dei casi previsti dalla legge processuale v., recentemente, Cass., ss.uu., 9.7.1997 n. 10, Baldan, in tema declaratoria di nullità del decreto di citazione a giudizio per omessa notifica alla persona offesa, con ordine di restituzione degli atti al P.M.).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone che gli atti siano trasmessi al Pretore di Bergamo per il corso ulteriore. Così deciso in Roma, il 27 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 1 marzo 1999