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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/02/2025, n. 2588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2588 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
-SEZIONE XII CIVILE-
In persona del giudice unico Dott. Gianluca De Cristofaro Sciarrotta ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 477 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2023, ritenuta in decisione su conclusioni precisate all'udienza del giorno 30.10.2024, vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante, con l'avv. Parte_1
Carboni S.;
OPPONENTE
E
, in persona del legale rappresentante, con gli avv. Controparte_1
Basso A., Sciuto F. e Barile C.;
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n.19373/2022 emesso dal Tribunale Ordinario di
Roma il 07.11.2022 e pubblicato il 09.11.2022, nell'ambito del procedimento monitorio rubricato al n. 57719/2022 R.G..
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza indicata in epigrafe le parti hanno concluso come da verbale con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a D.I. n. 1973/2022, la Parte_1 conveniva in giudizio, innanzi l'intestato Tribunale, la per ivi sentire Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e per i motivi tutti di cui in premessa: 1) in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità del D.I. n. 19373/2022 per inammissibilità della domanda;
2) in via preliminare subordinata, revocare il D.I. opposto perché emesso in difetto dei principi di ammissibilità di cui all'art. 633 c.p.c.; 3) nel merito revocare e/o comunque annullare il D.I.
1 opposto perché la richiesta di pagamento è illegittima e comunque infondata e non dovuta per i motivi di cui alla parte espositiva del presente atto. 4) Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre 15% per spese generali, iva e cpa come per legge”. Segnatamente, a fondamento dell'opposizione, l'odierna opponente ha dedotto - quale motivo di nullità del decreto opposto - la mancata ingiunzione di pagamento del provvedimento, nonché l'inesistenza della polizza da cui sarebbe scaturito il debito per cui è causa per difetto di sottoscrizione, la mancanza dei requisiti essenziali del decreto ingiuntivo ai fini della sua validità ed efficacia, l'insussistenza del diritto di credito azionato per avvenuta liberazione della garanzia ai sensi dell'art. 6 della polizza fideiussoria, gli errati conteggi compiuti dal giudicante tali da ridurre il quantum debeatur prospettato in sede monitoria.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la Controparte_1 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “(…) respinta ogni contraria e diversa domanda eccezione e deduzione;
previa la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto od in subordine pronuncia dell'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. per l'intera somma ingiunta;
in via principale, respinga l'opposizione proposta e confermi il decreto ingiuntivo opposto;
in ogni caso, dichiari tenuta e condanni in persona del Parte_1
l.r.p.t., a pagare, in solido, a favore della in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore le somme indicate nel decreto ingiuntivo opposto o la diversa somma di giustizia meglio vista, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
con vittoria di spese e compensi professionali gravanti di I.V.A. e C.P.A.; (…)”.
Con provvedimento del 21.06.2023, a scioglimento della riserva assunta alla prima udienza tenutasi in data 08.06.2023, codesto Giudicante assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183 c.p.c. e rinviava per il prosieguo al 30.11.2023.
Precisate le conclusioni all'udienza del 30.10.2024, la causa - istruita in via documentale - veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di legge per gli scritti conclusivi.
***
1. L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudicante è investito del potere-dovere di pronunciare sull'accertamento della pretesa creditoria fatta valere da parte opposta, che riveste la posizione sostanziale di attore con la richiesta di ingiunzione e sulle eccezioni e difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto), e ciò tenendo conto della distribuzione degli oneri probatori in materia contrattuale, la quale segue i criteri di cui all'art. 2697 c.c., come chiariti nella nota sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 13533/2001, cui si è conformata tutta la giurisprudenza successiva di legittimità
(cfr. ex plurimis, Cass. n. 3373/2010; Cass. n. 45/2009; Cass. n. 22361/2007; Cass. n. 9351/2007;
2 Cass. n. 1743/2007). Pertanto, il creditore che agisce per l'adempimento o per censurare l'inadempimento della controparte, deve solo provare la fonte (negoziale o legale) del suo titolo, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento di controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa o l'impossibilità della prestazione per causa a lui non imputabile (art. 1218 c.c.).
2. Ciò premesso in punto di diritto, nel caso in esame si osserva quanto segue.
Dalla produzione documentale agli atti emerge che la compagnia convenuta ha rilasciato nell'interesse dell'odierno opponente fideiussorie aventi i seguenti numeri Parte_2
identificativi: 109353432; 109353471; 109353498; 109353545; 110203915; 110243524;
110411690 (cfr. all. fascicolo monitorio).
Secondo quanto pattuito dalle parti, è configurabile un'estinzione dell'obbligo di pagamento dei supplementi di premio soltanto qualora si ottemperi a quanto previsto dall'art. 4 delle condizioni generali di polizza approvate dalle parti. La clausola enuncia che “il premio è calcolato in base all'indicazione del Contraente circa la durata del contratto ed il maggior periodo in esso previsto per ottenere la liberazione della garanzia. Ove detta liberazione si verifichi anticipatamente, il premio pagato resterà acquisito dalla Società, salvo che il contratto sia risolto per fatto del
Beneficiario, nel qual caso la Società restituirà la frazione di premio netto relativa al periodo di tempo intercorrente fra la data in cui il Contraente avrà comprovato la liberazione della garanzia, nei modi previsti dall'art. 5, e la scadenza fissata in polizza, restando acquisto alla Società un minimo di tre decimi del premio netto annuo, oltre l'intero importo degli accessori e delle imposte ove la liberazione si verifichi posteriormente e, comunque, fìno a quando il Contraente non presenti
i documenti indicati nel successivo art, 5; esso è tenuto al pagamento di supplementi di premio.
Tali supplementi sono dovuti in via anticipata, nella misura indicata in polizza”. Il richiamato art. 5 prevede espressamente – in ordine alla liberazione del Contraente dagli obblighi di polizza – che “il
Contraente per essere svincolato dagli obblighi di polizza ed a documentazione della liberazione della garanzia, deve consegnare alla Società a) l'esemplare della polizza restituitoli dal
Beneficiario; oppure c) una dichiarazione rilasciata dal Beneficiario che liberi la Società da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata, fermo restando che ai fini dell'art.4, detta dichiarazione non avrà, in alcun caso, effetto retroattivo”.
In altri termini, le condizioni di polizza testé citate prevedono che la Compagnia opposta possa liberare il contraente e gli eventuali coobbligati dell'obbligazione di pagamento dei premi solo ed esclusivamente a seguito dell'effettiva consegna dei necessari documenti al garante. A tal fine, nulla
è stato prodotto e provato dalla in merito all'inoltro della documentazione de Parte_1
quo (non risultano in atti né raccomandate a/r né pec).
3 Pertanto, in assenza di liberazione della garanzia, è configurabile l'obbligo di pagamento dei premi assicurativi.
3. Invero, le polizze, complete ed intellegibili nel loro contenuto, risultano essere corroborate dalla sottoscrizione e dal timbro di entrambi i contraenti, nonché dalle firme dei coobligati in solido per ciò che concerne le prime tre polizze citate, che le rende perfettamente valide ed efficaci.
L'opponente ritiene che in fase monitoria, con riferimento alla polizza n. 109353545, sarebbe stato erroneamente richiesto il premio di proroga pari ad € 616,00 in luogo all'importo indicato in polizza e corrispondente ad € 557,95.
La compagnia assicurativa deduce – a sostegno della propria tesi difensiva – che, a far CP_1 data dal 07.06.2019, la somma assicurata è da intendersi variata da euro 139.486,00 ad euro
154.000,00; tuttavia, ciò non è suffragato da quanto la stessa produce nel giudizio che ci occupa.
Difatti, analizzando l'appendice di variazione del premio, allegata come doc. 7 del fascicolo dell'opposta, appare evidente la mancata apposizione dei timbri e della sottoscrizione dei contraenti.
Peraltro, si ritiene opportuno evidenziare come la surriferita appendice sia altresì sprovvista anche di data certa. In altri termini, l'appendice di variazione premio difetta di requisiti essenziali per la sua validità, mancando la prova dell'accettazione, da parte del contraente Parte_1
del mutamento del premio - da euro 557,95 ad euro 616,00.
[...]
Al riguardo, va rimarcato che, per espressa previsione legislativa (art. 1888 c.c.), il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto poiché esso si rende necessario al fine di provare l'esistenza di un vincolo giuridico tra le parti, consentendo altresì di interpretare la volontà dei soggetti contraenti. A corollario della normativa testé citata, è doveroso evidenziare che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 delle condizioni generali di assicurazione, “la polizza non s'intende stipulata e non crea vincolo giuridico se non è firmata da tutte le parti”.
Di talché, stante l'inesistenza dell'appendice di variazione premio di cui al richiamato doc. 7, è da ritenere errato l'importo totale dei supplementi di premio richiesti (n. 7) per la polizza in argomento, poiché la polizza n. 109353545, come indicato nel ricorso per decreto ingiuntivo, è stata indicata come dovuta la somma errata di € 616,00 anziché di € 557,95. Questo errore si riflette logicamente anche sull'importo totale ammontante ad euro € 19.507,77 richiesta quale sorte capitale, per l'importo di € 406,35 (€ 58,05x7) nonché sugli interessi calcolati.
Sul punto, le eccezioni della compagnia assicurativa non sono apparse fondate, in quanto non corroborate da un principio di prova documentale, oltreché sfornite del supporto di quegli elementi probatori che possano far ritenere, in applicazione dei generali principi che governano il riparto dell'onere probatorio ai sensi dell'art. 2697 c.c., il soddisfacimento degli adempimenti previsti dalla polizza assicurativa.
4 4. Sulla scorta delle superiori considerazioni, l'opposizione è risultata parzialmente fondata, sicché l'opposizione al decreto ingiuntivo va accolta, ma, in accoglimento della domanda attorea spiegata in sede monitoria, parte opponente va condannata in favore di parte opposta al pagamento del diverso importo di € 19.101,42, oltre interessi calcolati al tasso di cui al D.L.vo n. 231/2002, dalle singole scadenze fino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la prevalente soccombenza e sono liquidate ex D.M. n. 55/2014 tenendo conto del carattere documentale della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 19373/2022 del Tribunale di
Roma del 09.11.2022;
b) condanna parte opponente in favore di parte opposta al pagamento del diverso importo di €
19.101,42, oltre interessi calcolati al tasso di cui al D.L.vo n. 231/2002, dalle singole scadenze fino al soddisfo;
c) condanna parte opponente in favore di parte opposta al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in € 2.000,00, oltre spese forfettarie ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, addì 28.01.2025
Il Giudice
Dott. Gianluca De Cristofaro Sciarrotta
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
-SEZIONE XII CIVILE-
In persona del giudice unico Dott. Gianluca De Cristofaro Sciarrotta ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 477 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2023, ritenuta in decisione su conclusioni precisate all'udienza del giorno 30.10.2024, vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante, con l'avv. Parte_1
Carboni S.;
OPPONENTE
E
, in persona del legale rappresentante, con gli avv. Controparte_1
Basso A., Sciuto F. e Barile C.;
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n.19373/2022 emesso dal Tribunale Ordinario di
Roma il 07.11.2022 e pubblicato il 09.11.2022, nell'ambito del procedimento monitorio rubricato al n. 57719/2022 R.G..
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza indicata in epigrafe le parti hanno concluso come da verbale con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a D.I. n. 1973/2022, la Parte_1 conveniva in giudizio, innanzi l'intestato Tribunale, la per ivi sentire Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e per i motivi tutti di cui in premessa: 1) in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità del D.I. n. 19373/2022 per inammissibilità della domanda;
2) in via preliminare subordinata, revocare il D.I. opposto perché emesso in difetto dei principi di ammissibilità di cui all'art. 633 c.p.c.; 3) nel merito revocare e/o comunque annullare il D.I.
1 opposto perché la richiesta di pagamento è illegittima e comunque infondata e non dovuta per i motivi di cui alla parte espositiva del presente atto. 4) Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre 15% per spese generali, iva e cpa come per legge”. Segnatamente, a fondamento dell'opposizione, l'odierna opponente ha dedotto - quale motivo di nullità del decreto opposto - la mancata ingiunzione di pagamento del provvedimento, nonché l'inesistenza della polizza da cui sarebbe scaturito il debito per cui è causa per difetto di sottoscrizione, la mancanza dei requisiti essenziali del decreto ingiuntivo ai fini della sua validità ed efficacia, l'insussistenza del diritto di credito azionato per avvenuta liberazione della garanzia ai sensi dell'art. 6 della polizza fideiussoria, gli errati conteggi compiuti dal giudicante tali da ridurre il quantum debeatur prospettato in sede monitoria.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la Controparte_1 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “(…) respinta ogni contraria e diversa domanda eccezione e deduzione;
previa la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto od in subordine pronuncia dell'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. per l'intera somma ingiunta;
in via principale, respinga l'opposizione proposta e confermi il decreto ingiuntivo opposto;
in ogni caso, dichiari tenuta e condanni in persona del Parte_1
l.r.p.t., a pagare, in solido, a favore della in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore le somme indicate nel decreto ingiuntivo opposto o la diversa somma di giustizia meglio vista, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
con vittoria di spese e compensi professionali gravanti di I.V.A. e C.P.A.; (…)”.
Con provvedimento del 21.06.2023, a scioglimento della riserva assunta alla prima udienza tenutasi in data 08.06.2023, codesto Giudicante assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183 c.p.c. e rinviava per il prosieguo al 30.11.2023.
Precisate le conclusioni all'udienza del 30.10.2024, la causa - istruita in via documentale - veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di legge per gli scritti conclusivi.
***
1. L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudicante è investito del potere-dovere di pronunciare sull'accertamento della pretesa creditoria fatta valere da parte opposta, che riveste la posizione sostanziale di attore con la richiesta di ingiunzione e sulle eccezioni e difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto), e ciò tenendo conto della distribuzione degli oneri probatori in materia contrattuale, la quale segue i criteri di cui all'art. 2697 c.c., come chiariti nella nota sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 13533/2001, cui si è conformata tutta la giurisprudenza successiva di legittimità
(cfr. ex plurimis, Cass. n. 3373/2010; Cass. n. 45/2009; Cass. n. 22361/2007; Cass. n. 9351/2007;
2 Cass. n. 1743/2007). Pertanto, il creditore che agisce per l'adempimento o per censurare l'inadempimento della controparte, deve solo provare la fonte (negoziale o legale) del suo titolo, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento di controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa o l'impossibilità della prestazione per causa a lui non imputabile (art. 1218 c.c.).
2. Ciò premesso in punto di diritto, nel caso in esame si osserva quanto segue.
Dalla produzione documentale agli atti emerge che la compagnia convenuta ha rilasciato nell'interesse dell'odierno opponente fideiussorie aventi i seguenti numeri Parte_2
identificativi: 109353432; 109353471; 109353498; 109353545; 110203915; 110243524;
110411690 (cfr. all. fascicolo monitorio).
Secondo quanto pattuito dalle parti, è configurabile un'estinzione dell'obbligo di pagamento dei supplementi di premio soltanto qualora si ottemperi a quanto previsto dall'art. 4 delle condizioni generali di polizza approvate dalle parti. La clausola enuncia che “il premio è calcolato in base all'indicazione del Contraente circa la durata del contratto ed il maggior periodo in esso previsto per ottenere la liberazione della garanzia. Ove detta liberazione si verifichi anticipatamente, il premio pagato resterà acquisito dalla Società, salvo che il contratto sia risolto per fatto del
Beneficiario, nel qual caso la Società restituirà la frazione di premio netto relativa al periodo di tempo intercorrente fra la data in cui il Contraente avrà comprovato la liberazione della garanzia, nei modi previsti dall'art. 5, e la scadenza fissata in polizza, restando acquisto alla Società un minimo di tre decimi del premio netto annuo, oltre l'intero importo degli accessori e delle imposte ove la liberazione si verifichi posteriormente e, comunque, fìno a quando il Contraente non presenti
i documenti indicati nel successivo art, 5; esso è tenuto al pagamento di supplementi di premio.
Tali supplementi sono dovuti in via anticipata, nella misura indicata in polizza”. Il richiamato art. 5 prevede espressamente – in ordine alla liberazione del Contraente dagli obblighi di polizza – che “il
Contraente per essere svincolato dagli obblighi di polizza ed a documentazione della liberazione della garanzia, deve consegnare alla Società a) l'esemplare della polizza restituitoli dal
Beneficiario; oppure c) una dichiarazione rilasciata dal Beneficiario che liberi la Società da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata, fermo restando che ai fini dell'art.4, detta dichiarazione non avrà, in alcun caso, effetto retroattivo”.
In altri termini, le condizioni di polizza testé citate prevedono che la Compagnia opposta possa liberare il contraente e gli eventuali coobbligati dell'obbligazione di pagamento dei premi solo ed esclusivamente a seguito dell'effettiva consegna dei necessari documenti al garante. A tal fine, nulla
è stato prodotto e provato dalla in merito all'inoltro della documentazione de Parte_1
quo (non risultano in atti né raccomandate a/r né pec).
3 Pertanto, in assenza di liberazione della garanzia, è configurabile l'obbligo di pagamento dei premi assicurativi.
3. Invero, le polizze, complete ed intellegibili nel loro contenuto, risultano essere corroborate dalla sottoscrizione e dal timbro di entrambi i contraenti, nonché dalle firme dei coobligati in solido per ciò che concerne le prime tre polizze citate, che le rende perfettamente valide ed efficaci.
L'opponente ritiene che in fase monitoria, con riferimento alla polizza n. 109353545, sarebbe stato erroneamente richiesto il premio di proroga pari ad € 616,00 in luogo all'importo indicato in polizza e corrispondente ad € 557,95.
La compagnia assicurativa deduce – a sostegno della propria tesi difensiva – che, a far CP_1 data dal 07.06.2019, la somma assicurata è da intendersi variata da euro 139.486,00 ad euro
154.000,00; tuttavia, ciò non è suffragato da quanto la stessa produce nel giudizio che ci occupa.
Difatti, analizzando l'appendice di variazione del premio, allegata come doc. 7 del fascicolo dell'opposta, appare evidente la mancata apposizione dei timbri e della sottoscrizione dei contraenti.
Peraltro, si ritiene opportuno evidenziare come la surriferita appendice sia altresì sprovvista anche di data certa. In altri termini, l'appendice di variazione premio difetta di requisiti essenziali per la sua validità, mancando la prova dell'accettazione, da parte del contraente Parte_1
del mutamento del premio - da euro 557,95 ad euro 616,00.
[...]
Al riguardo, va rimarcato che, per espressa previsione legislativa (art. 1888 c.c.), il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto poiché esso si rende necessario al fine di provare l'esistenza di un vincolo giuridico tra le parti, consentendo altresì di interpretare la volontà dei soggetti contraenti. A corollario della normativa testé citata, è doveroso evidenziare che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 delle condizioni generali di assicurazione, “la polizza non s'intende stipulata e non crea vincolo giuridico se non è firmata da tutte le parti”.
Di talché, stante l'inesistenza dell'appendice di variazione premio di cui al richiamato doc. 7, è da ritenere errato l'importo totale dei supplementi di premio richiesti (n. 7) per la polizza in argomento, poiché la polizza n. 109353545, come indicato nel ricorso per decreto ingiuntivo, è stata indicata come dovuta la somma errata di € 616,00 anziché di € 557,95. Questo errore si riflette logicamente anche sull'importo totale ammontante ad euro € 19.507,77 richiesta quale sorte capitale, per l'importo di € 406,35 (€ 58,05x7) nonché sugli interessi calcolati.
Sul punto, le eccezioni della compagnia assicurativa non sono apparse fondate, in quanto non corroborate da un principio di prova documentale, oltreché sfornite del supporto di quegli elementi probatori che possano far ritenere, in applicazione dei generali principi che governano il riparto dell'onere probatorio ai sensi dell'art. 2697 c.c., il soddisfacimento degli adempimenti previsti dalla polizza assicurativa.
4 4. Sulla scorta delle superiori considerazioni, l'opposizione è risultata parzialmente fondata, sicché l'opposizione al decreto ingiuntivo va accolta, ma, in accoglimento della domanda attorea spiegata in sede monitoria, parte opponente va condannata in favore di parte opposta al pagamento del diverso importo di € 19.101,42, oltre interessi calcolati al tasso di cui al D.L.vo n. 231/2002, dalle singole scadenze fino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la prevalente soccombenza e sono liquidate ex D.M. n. 55/2014 tenendo conto del carattere documentale della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 19373/2022 del Tribunale di
Roma del 09.11.2022;
b) condanna parte opponente in favore di parte opposta al pagamento del diverso importo di €
19.101,42, oltre interessi calcolati al tasso di cui al D.L.vo n. 231/2002, dalle singole scadenze fino al soddisfo;
c) condanna parte opponente in favore di parte opposta al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in € 2.000,00, oltre spese forfettarie ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, addì 28.01.2025
Il Giudice
Dott. Gianluca De Cristofaro Sciarrotta
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