Trib. Roma, sentenza 19/02/2025, n. 2588
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Sentenza 19 febbraio 2025

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Il Tribunale di Roma, Sezione XII Civile, in persona del Giudice unico, ha pronunciato sentenza nella causa promossa dall'odierna opponente, persona giuridica rappresentata dal proprio legale rappresentante, nei confronti della società opposta, anch'essa persona giuridica rappresentata dal proprio legale rappresentante, avente ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 19373/2022 emesso dal medesimo Tribunale. L'opponente ha chiesto, in via preliminare, la nullità del decreto per inammissibilità della domanda e per difetto dei principi di cui all'art. 633 c.p.c., e nel merito, la revoca o annullamento del decreto, deducendo l'illegittimità e l'infondatezza della richiesta di pagamento. Le censure si sono concentrate sulla mancata ingiunzione di pagamento, sull'inesistenza della polizza fideiussoria per difetto di sottoscrizione, sulla mancanza dei requisiti essenziali del decreto, sull'insussistenza del diritto di credito per avvenuta liberazione della garanzia ai sensi dell'art. 6 della polizza, e su errati conteggi del quantum debeatur. La società opposta ha invece richiesto il rigetto dell'opposizione, la conferma del decreto ingiuntivo e, in subordine, la concessione della provvisoria esecuzione o l'emissione di ordinanza ex art. 186 ter c.p.c., chiedendo altresì la condanna dell'opponente al pagamento delle somme ingiunte, oltre interessi e spese.

Il Tribunale, dopo aver premesso che l'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione con oneri probatori distribuiti secondo i principi generali di cui all'art. 2697 c.c., ha rigettato la preliminare eccezione di nullità del decreto per inammissibilità della domanda e per difetto dei requisiti di cui all'art. 633 c.p.c., ritenendo le polizze prodotte valide ed efficaci, corroborate da sottoscrizione e timbro di entrambi i contraenti, nonché dalle firme dei coobbligati per le prime tre polizze. Ha altresì rigettato la deduzione relativa all'insussistenza del diritto di credito per avvenuta liberazione della garanzia, poiché l'opponente non ha fornito prova documentale dell'inoltro della documentazione necessaria ai sensi dell'art. 5 delle condizioni generali di polizza, condizione indispensabile per la liberazione del contraente e degli eventuali coobbligati. Tuttavia, il Giudice ha accolto parzialmente l'opposizione in merito agli errati conteggi del quantum debeatur, accertando che, con riferimento alla polizza n. 109353545, era stato erroneamente richiesto un premio di proroga pari ad € 616,00 anziché € 557,95. Tale errore, derivante dalla mancata prova dell'accettazione da parte del contraente del mutamento del premio e dalla carenza di data certa e sottoscrizioni sull'appendice di variazione del premio, si rifletteva sull'importo totale della sorte capitale e sugli interessi calcolati. Pertanto, il Tribunale ha accolto l'opposizione, revocato il decreto ingiuntivo opposto e condannato l'opponente al pagamento in favore dell'opposta del diverso importo di € 19.101,42, oltre interessi legali al tasso di cui al D.L.vo n. 231/2002, e alle spese di lite, liquidate in € 2.000,00, oltre accessori.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Roma, sentenza 19/02/2025, n. 2588
    Giurisdizione : Trib. Roma
    Numero : 2588
    Data del deposito : 19 febbraio 2025

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