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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/12/2025, n. 3876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3876 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1176/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa M.Laura Amato Presidente, Rel.Est. Dott. Giusepppe Gennari Giudice Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da 1) Parte_1
Nata a Milano (MI) il 19.12.1998 cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Silvana Barbara Barattieri presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nato a San Salvador (El Salvador) il 13.09.2001 cittadino: Parte_3
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...], attualmente detenuto presso il carcere di Milano- Bollate con l'Avv. Silvana Barbara Barattieri presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano il 23.11.2022 (anno 2022 – Numero 1322 - Registro 01 - parte I – Serie) In comunione legale dei beni. con i seguenti figli:
, nato a [...], il [...] cittadino italiano;
Persona_1
, nata a [...], il [...], cittadina italiana;
Persona_2
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 23.10.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni: 1. In merito ai figli e Persona_1 Persona_2
i coniugi, condividendo l'interesse di garantire ai figli serena ed armonica crescita, convengono quanto segue: A. e vengono affidati alla madre, Sig.ra in via Persona_1 Persona_2 Parte_1 esclusiva e super esclusiva, con facoltà di assumere in autonomia tutte le decisioni relative alla salute, istruzione, educazione e residenza abituale, per tutta la durata dello stato di detenzione del padre, in considerazione dell'impossibilità di quest'ultimo di esercitare concretamente la responsabilità genitoriale. I minori vivranno stabilmente presso la residenza della madre, che garantirà loro un ambiente idoneo alla crescita e allo sviluppo, nel rispetto del superiore interesse della prole. Al termine dello stato di detenzione del padre, si prevede il ripristino dell'affidamento condiviso, con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori, salvo diversa valutazione del giudice competente in relazione all'interesse dei minori;
B. In riferimento al diritto di visita del padre, i genitori convengono quanto segue:
- al padre, attualmente detenuto, è garantito il diritto di visita ai figli minori mediante incontri in presenza presso l'istituto penitenziario, compatibilmente con i calendari e le disponibilità organizzative della struttura carceraria. È altresì riconosciuta la possibilità di effettuare videochiamate, secondo le modalità previste dall'amministrazione penitenziaria, al fine di mantenere un contatto costante e significativo con la prole, nel rispetto del superiore interesse dei minori e delle disposizioni vigenti in materia di colloqui familiari. All'atto del ripristino dell'affidamento condiviso, i genitori si impegnano a concordare un piano genitoriale flessibile e rispettoso delle esigenze dei figli, con la definizione di tempi di permanenza presso ciascun genitore, modalità di comunicazione e gestione delle attività scolastiche ed extrascolastiche. C. Circa il mantenimento: La madre si impegna a provvedere integralmente al mantenimento ordinario e straordinario dei figli minori per tutta la durata dello stato di detenzione del padre, sostenendo le spese necessarie alla loro crescita, istruzione, salute e formazione. Il padre, in considerazione dell'attuale impossibilità di contribuire economicamente, non assume obblighi di versamento durante il periodo detentivo. Tuttavia, qualora durante la detenzione il padre dovesse svolgere attività lavorativa retribuita, egli si impegna a contribuire al mantenimento dei figli versando, compatibilmente con il proprio reddito e nei limiti delle effettive possibilità, la somma di
€ 100,00 mensili per ciascun figlio. Al termine della detenzione, le parti si impegnano a rivedere congiuntamente l'accordo economico relativo al mantenimento, tenendo conto delle rispettive disponibilità lavorative e reddituali. I genitori concordano che la Sig.ra continuerà a percepire l'assegno unico ed Parte_1 universale nella misura del 100% e, con il presente accordo, il Sig. autorizza sin d'ora Parte_2 la Sig.ra a percepire integralmente tale sostegno economico. Parte_1
Analogamente, i genitori concordano che la Sig.ra percepirà altresì - nella misura del Parte_1
100% - gli ulteriori eventuali “bonus” concessi dall'ente competente. Con la sottoscrizione del presente accordo, il Sig. autorizza sin d'ora la Sig.ra a percepire Parte_2 Parte_1 integralmente tali sostegni economici;
2. Circa i rapporti patrimoniali dei Sigg.ri e Parte_1 Parte_2
I Sigg.ri e si danno reciprocamente atto di Parte_1 Parte_2 aver compiutamente definito ogni loro rapporto economico e, dunque, di nulla più avere reciprocamente a pretendere per qualsivoglia titolo e/o ragione;
3. In merito ai documenti validi per l'espatrio I coniugi si prestano reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo di carte d'identità, passaporto e documenti validi per l'espatrio, sia personali che relativi ai figli e . Persona_1 Persona_2
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...] che hanno contratto matrimonio in Milano il i23.11.2022 Parte_2
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Nulla sulle spese di procedura;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale Così deciso in Milano, il 3.12.2025 Il Presidente, Rel.Est.
Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa M.Laura Amato Presidente, Rel.Est. Dott. Giusepppe Gennari Giudice Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da 1) Parte_1
Nata a Milano (MI) il 19.12.1998 cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Silvana Barbara Barattieri presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nato a San Salvador (El Salvador) il 13.09.2001 cittadino: Parte_3
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...], attualmente detenuto presso il carcere di Milano- Bollate con l'Avv. Silvana Barbara Barattieri presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano il 23.11.2022 (anno 2022 – Numero 1322 - Registro 01 - parte I – Serie) In comunione legale dei beni. con i seguenti figli:
, nato a [...], il [...] cittadino italiano;
Persona_1
, nata a [...], il [...], cittadina italiana;
Persona_2
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 23.10.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni: 1. In merito ai figli e Persona_1 Persona_2
i coniugi, condividendo l'interesse di garantire ai figli serena ed armonica crescita, convengono quanto segue: A. e vengono affidati alla madre, Sig.ra in via Persona_1 Persona_2 Parte_1 esclusiva e super esclusiva, con facoltà di assumere in autonomia tutte le decisioni relative alla salute, istruzione, educazione e residenza abituale, per tutta la durata dello stato di detenzione del padre, in considerazione dell'impossibilità di quest'ultimo di esercitare concretamente la responsabilità genitoriale. I minori vivranno stabilmente presso la residenza della madre, che garantirà loro un ambiente idoneo alla crescita e allo sviluppo, nel rispetto del superiore interesse della prole. Al termine dello stato di detenzione del padre, si prevede il ripristino dell'affidamento condiviso, con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori, salvo diversa valutazione del giudice competente in relazione all'interesse dei minori;
B. In riferimento al diritto di visita del padre, i genitori convengono quanto segue:
- al padre, attualmente detenuto, è garantito il diritto di visita ai figli minori mediante incontri in presenza presso l'istituto penitenziario, compatibilmente con i calendari e le disponibilità organizzative della struttura carceraria. È altresì riconosciuta la possibilità di effettuare videochiamate, secondo le modalità previste dall'amministrazione penitenziaria, al fine di mantenere un contatto costante e significativo con la prole, nel rispetto del superiore interesse dei minori e delle disposizioni vigenti in materia di colloqui familiari. All'atto del ripristino dell'affidamento condiviso, i genitori si impegnano a concordare un piano genitoriale flessibile e rispettoso delle esigenze dei figli, con la definizione di tempi di permanenza presso ciascun genitore, modalità di comunicazione e gestione delle attività scolastiche ed extrascolastiche. C. Circa il mantenimento: La madre si impegna a provvedere integralmente al mantenimento ordinario e straordinario dei figli minori per tutta la durata dello stato di detenzione del padre, sostenendo le spese necessarie alla loro crescita, istruzione, salute e formazione. Il padre, in considerazione dell'attuale impossibilità di contribuire economicamente, non assume obblighi di versamento durante il periodo detentivo. Tuttavia, qualora durante la detenzione il padre dovesse svolgere attività lavorativa retribuita, egli si impegna a contribuire al mantenimento dei figli versando, compatibilmente con il proprio reddito e nei limiti delle effettive possibilità, la somma di
€ 100,00 mensili per ciascun figlio. Al termine della detenzione, le parti si impegnano a rivedere congiuntamente l'accordo economico relativo al mantenimento, tenendo conto delle rispettive disponibilità lavorative e reddituali. I genitori concordano che la Sig.ra continuerà a percepire l'assegno unico ed Parte_1 universale nella misura del 100% e, con il presente accordo, il Sig. autorizza sin d'ora Parte_2 la Sig.ra a percepire integralmente tale sostegno economico. Parte_1
Analogamente, i genitori concordano che la Sig.ra percepirà altresì - nella misura del Parte_1
100% - gli ulteriori eventuali “bonus” concessi dall'ente competente. Con la sottoscrizione del presente accordo, il Sig. autorizza sin d'ora la Sig.ra a percepire Parte_2 Parte_1 integralmente tali sostegni economici;
2. Circa i rapporti patrimoniali dei Sigg.ri e Parte_1 Parte_2
I Sigg.ri e si danno reciprocamente atto di Parte_1 Parte_2 aver compiutamente definito ogni loro rapporto economico e, dunque, di nulla più avere reciprocamente a pretendere per qualsivoglia titolo e/o ragione;
3. In merito ai documenti validi per l'espatrio I coniugi si prestano reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo di carte d'identità, passaporto e documenti validi per l'espatrio, sia personali che relativi ai figli e . Persona_1 Persona_2
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...] che hanno contratto matrimonio in Milano il i23.11.2022 Parte_2
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Nulla sulle spese di procedura;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale Così deciso in Milano, il 3.12.2025 Il Presidente, Rel.Est.
Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG