Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/07/2013, n. 43182
CASS
Sentenza 12 luglio 2013

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Massime1

Le lesioni colpose provocate dall'utente di una pista sciistica non sono riconducibili a "colpa professionale", ai sensi dell'art. 4, comma primo lett. a) D. Lgs. 28 agosto 2000 n. 274, poiché la nozione evocata dalla norma processuale rimanda esclusivamente agli esercenti una delle professioni "intellettuali" previste e disciplinate dall'art. 2229 cod. civ., con la conseguenza che là è competente a giudicare il giudice di pace.

Commentario1

  • 1Lesioni colpose: se provocate su una pista sciistica non sono riconducibili a colpa professionale
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 20 settembre 2023

    La massima Le lesioni colpose provocate dall'utente di una pista sciistica non sono riconducibili a colpa professionale, ai sensi dell' art. 4, comma 1, lett. a), d.lg. 28 agosto 2000 n. 274 , poiché la nozione evocata dalla norma processuale rimanda esclusivamente agli esercenti una delle professioni intellettuali previste e disciplinate dall' art. 2229 c.c. , cosicché la competenza a giudicare spetta, in tal caso, al giudice di pace (Cassazione penale , sez. I , 02/07/2021 , n. 37301). Vuoi saperne di più sul reato di lesioni colpose? Vuoi consultare altre sentenze in tema di lesioni colpose? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. I , 02/07/2021 , n. 37301 RITENUTO IN FATTO 1. …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/07/2013, n. 43182
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 43182
Data del deposito : 12 luglio 2013

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