Sentenza 12 luglio 2013
Massime • 1
Le lesioni colpose provocate dall'utente di una pista sciistica non sono riconducibili a "colpa professionale", ai sensi dell'art. 4, comma primo lett. a) D. Lgs. 28 agosto 2000 n. 274, poiché la nozione evocata dalla norma processuale rimanda esclusivamente agli esercenti una delle professioni "intellettuali" previste e disciplinate dall'art. 2229 cod. civ., con la conseguenza che là è competente a giudicare il giudice di pace.
Commentario • 1
- 1. Lesioni colpose: se provocate su una pista sciistica non sono riconducibili a colpa professionaleAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 20 settembre 2023
La massima Le lesioni colpose provocate dall'utente di una pista sciistica non sono riconducibili a colpa professionale, ai sensi dell' art. 4, comma 1, lett. a), d.lg. 28 agosto 2000 n. 274 , poiché la nozione evocata dalla norma processuale rimanda esclusivamente agli esercenti una delle professioni intellettuali previste e disciplinate dall' art. 2229 c.c. , cosicché la competenza a giudicare spetta, in tal caso, al giudice di pace (Cassazione penale , sez. I , 02/07/2021 , n. 37301). Vuoi saperne di più sul reato di lesioni colpose? Vuoi consultare altre sentenze in tema di lesioni colpose? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. I , 02/07/2021 , n. 37301 RITENUTO IN FATTO 1. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/07/2013, n. 43182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43182 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente - del 12/07/2013
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - SENTENZA
Dott. IZZO Fausto - rel. Consigliere - N. 1514
Dott. CIAMPI Francesco Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GRASSO Giuseppe - Consigliere - N. 23601/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MA OM, n. a Foggia il 27/11/1977;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Campobasso del 2/4/2013 (n. 236/09);
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Fausto Izzo;
udite le conclusioni del Procuratore Generale Dr. Geraci Vincenzo, che ha chiesto annullarsi la sentenza, con trasmissione degli atti al P.M..
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 2/4/2013 la Corte di Appello di Campobasso confermava la condanna di OT OM per il delitto di lesioni colpose in danno di CR NA. All'imputato era stato addebitato che per colpa "professionale" quale sciatore e per negligenza ed imprudenza, sciando ad alta velocità sulla pista denominata Lavarelle di Campitello Matese, aveva urtato alle spalle la sciatrice CR NA, determinandone la caduta e le conseguenti lesioni guarite in circa 45 giorni.
Osservava la Corte, dopo avere respinto alcune questioni di natura processuale, che la responsabilità dell'imputato emergeva dalla deposizione della persona offesa, da cui si rilevava che il OT, provenendo ad alta velocità da tergo, aveva urtato con la sua spalla sinistra la spalla destra della vittima, determinandone la caduta. Tale circostanza, cioè egli provenisse da tergo, era avvalorata dal fatto che prima dell'impatto aveva urlato alla CR TE a dimostrazione che egli vedeva la sciatrice e non il contrario.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando:
2.1. la violazione di legge per essere stata la sentenza pronunciata da un giudice incompetente per materia;
2.2. l'erronea applicazione della legge ed il vizio di motivazione in ordine alla affermazione della penale responsabilità. CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il primo motivo di ricorso è fondato ed impone l'annullamento della sentenza. Questa Corte di legittimità ha avuto modo di statuire che "In tema di lesioni colpose riconducibili a colpa professionale che, ai sensi del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art.4, comma 1, lett. a), escludono la competenza del giudice di pace,
per "colpa professionale" deve intendersi soltanto quella di chi eserciti una delle professioni "intellettuali", previste e disciplinate dall'art. 2229 c.c. e non quella di chiunque eserciti professionalmente una certa attività" (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 17573 del 23/02/2010 Ud. (dep. 07/05/2010), Rv. 247090; conf., Cass. Sez. 1, Sentenza n. 22712 del 16/03/2004 Cc. (dep. 12/05/2004), Rv. 228511; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 41203 del 23/11/2006 Cc. (dep. 15/12/2006), Rv. 236001).
Consegue con tutta evidenza che un mero sciatore non può essere qualificato come esercente una professione intellettuale, sicché la competenza a giudicare nel merito in primo grado spettava al Giudice di pace ed in appello al Tribunale. La sentenza impugnata va pertanto annullata, unitamente a quella di primo grado, con trasmissione degli atti al P.M. presso il Tribunale di Campobasso.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Campobasso per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 12 luglio 2013.
Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2013