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2 febbraio 2013
2 febbraio 2013
Art. 33. Scioglimento del consiglio 1. Il consiglio e' sciolto:
a) se non e' in grado di funzionare regolarmente;
b) se non adempie agli obblighi prescritti dalla legge;
c) se ricorrono altri gravi motivi di rilevante interesse pubblico.
2. Lo scioglimento del consiglio e la nomina del commissario di cui al comma 3 sono disposti con decreto del Ministro della giustizia, su proposta del CNF, previa diffida.
3. In caso di scioglimento, le funzioni del consiglio sono esercitate da un commissario straordinario, nominato dal CNF e scelto tra gli avvocati con oltre venti anni di anzianita', il quale, improrogabilmente entro centoventi giorni dalla data di scioglimento, convoca l'assemblea per le elezioni in sostituzione.
4. Il commissario, per essere coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni, puo' nominare un comitato di non piu' di sei componenti, scelti tra gli iscritti all'albo, di cui uno con funzioni di segretario.
a) se non e' in grado di funzionare regolarmente;
b) se non adempie agli obblighi prescritti dalla legge;
c) se ricorrono altri gravi motivi di rilevante interesse pubblico.
2. Lo scioglimento del consiglio e la nomina del commissario di cui al comma 3 sono disposti con decreto del Ministro della giustizia, su proposta del CNF, previa diffida.
3. In caso di scioglimento, le funzioni del consiglio sono esercitate da un commissario straordinario, nominato dal CNF e scelto tra gli avvocati con oltre venti anni di anzianita', il quale, improrogabilmente entro centoventi giorni dalla data di scioglimento, convoca l'assemblea per le elezioni in sostituzione.
4. Il commissario, per essere coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni, puo' nominare un comitato di non piu' di sei componenti, scelti tra gli iscritti all'albo, di cui uno con funzioni di segretario.
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- 1. Elezioni forensi: divieto di terzo mandato consecutivo non può essere aggirato con dimissioni strumentaliAccesso limitatoGiuseppina Mattiello · https://www.altalex.com/ · 16 gennaio 2024 · 0.9851738
Giurisprudenza • 25
- 1. TAR Roma, sez. III, sentenza breve 30/12/2014, n. 13255Provvedimento: […] Il ricorrente espone di aver presentato in data 12 maggio 2014 al Consiglio Nazionale un'istanza di accesso agli atti, ex. art. 22, L 241/1990, al fine di acquisire tutti i documenti necessari ad articolare le proprie difese nell'ambito di un procedimento penale avviato nei suoi confronti dalla procura della Repubblica di Roma, di un procedimento amministrativo avente ad oggetto la richiesta di scioglimento del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Roma, ai sensi dell'art. 33, comma 2, della legge 247/2012, inviata dal C.N.F. al Ministero della Giustizia e della richiesta di avvio di un procedimento disciplinare riguardante il medesimo ricorrente, inviata dal C.N.F. al Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Perugia.Leggi di più...
- diritto di accesso agli atti·
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- D.lgs. 33/2013·
- trasparenza amministrativa·
- diritto di accesso ai documenti·
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