Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 30/03/2026, n. 480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 480 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00480/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00262/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 262 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Siga S.r.l. Società Immobiliare Gestioni Alberghiere, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Angelo Vantaggiato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Laura Astuto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Rubichi 16;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del diniego Prot. 4524 del 9.1.24 opposto dal Settore Pianificazione – Ufficio Edilizia Produttiva del Comune di Lecce avverso la richiesta di permesso di costruire avente a oggetto la divisione in due unità immobiliari dell'immobile denominato “Hotel President” per la realizzazione di un locale commerciale indipendente, nonché di ogni altro atto connesso, conseguenziale e presupposto ed in particolare, il preavviso di diniego 7.11.2023, la relazione istruttoria suppletiva 9.1.24, allo stato non conosciuta benché richiesta e non esibita.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 2.4.2024:
del diniego rinotificato Prot.4524 del 9.1.24 opposto dal Settore Pianificazione – Ufficio Edilizia Produttiva del Comune di Lecce avverso la richiesta di permesso a costruire per la divisione in due unità immobiliari dell'immobile denominato “Hotel President” per la realizzazione di un locale commerciale indipendente e relazione istruttoria suppletiva 9/1/24.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Lecce;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 il dott. SI AS e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- con il ricorso introduttivo e i successivi motivi aggiunti, la società Siga ha agito dinanzi a questo Tar per l’annullamento del provvedimento in data 9.1.2024, con cui il Comune di Lecce ha denegato il rilascio del “ permesso di costruire … per la divisione in due unità immobiliari dell’attività alberghiera denominata “Hotel President” al fine della realizzazione di un locale commerciale indipendente …”;
- il Comune ha ritenuto di denegare il rilascio del titolo edilizio in considerazione del fatto che “ L’immobile di che trattasi ricade in zona classificata nel vigente PRG come zona F.27 – Attrezzature Assistenziali e Ricettive normata dall’ art. 103 delle NTA; tale tipizzazione, a norma del comma 2 dell’art. 103 delle NTA, è da intendersi ricognitiva dell’edificio esistente già destinato a tale uso. Per le attrezzature ricettive di tipo alberghiero, negli edifici esistenti sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, risanamento igienico – edilizio e di ristrutturazione, oltre al restauro e risanamento conservativo quando si tratti di edifici di interesse storico, artistico e ambientale … (omissis) … L’intervento, per come proposto, si pone in contrasto con le disposizioni di cui all’art. 103 delle NTA in quanto nella zona urbanistica tipizzata come F.27 non è ammesso l’insediamento di attività commerciale autonoma … (omissis) … Le controdeduzioni prodotte non sono idonee e sufficienti a superare i motivi ostativi …”;
Premesso, altresì, che la ricorrente ha denunciato l’illegittimità del provvedimento di diniego sotto i seguenti profili:
- “la norma di piano richiamata non fa alcun riferimento ad eventuali divieti di modifica di destinazione d’uso “parziale””;
- “la parzialità dell’intervento rende lo stesso assolutamente compatibile (anche per quanto appresso si dirà) con la destinazione attribuitagli dal piano”;
- il diniego impugnato “introduce una non prevista limitazione all’utilizzo del bene non riconducibile a motivi imperativi di interesse generale e, perciò, illegittima”;
- “pur trattandosi di un cambio di destinazione d’uso rilevante, secondo la definizione di cui all’art.23 Ter, tale cambio non ritrova, per come detto, ostacoli e divieti all’interno della norma di cui all’art.103 delle NTA”;
- “violazione e mancata applicazione art. 4 l.r.1.12.2017 n. 48; violazione e mancata applicazione art.1 l. 24.1.12 n.1”;
- “il provvedimento gravato è altresì viziato per difetto di motivazione non potendosi certamente ritenere che l’affermare “ che le controdeduzioni prodotte non siano idonee e sufficienti a superare i motivi ostativi già comunicati ” integri o, meglio, soddisfi la previsione, contenuta nell’art.10bis” della legge 241/1990;
Rilevato che il Comune di Lecce si è costituito in giudizio per resistere al ricorso;
Considerato che:
- quanto alla individuazione delle destinazioni d’uso ammesse in ciascuna zona omogenea e degli interventi ivi consentiti, le NTA del PRG costituiscono diretta espressione della discrezionalità del pianificatore comunale;
- l’art. 103 delle NTA del PRG del Comune di Lecce stabilisce che nelle zone F.27 (destinate ad “ Attrezzature assistenziali e ricettive ”), sono compresi “ i nuovi comparti destinati ad attrezzature ricettive di tipo alberghiero e gli edifici esistenti già destinati a tale uso … (omissis) … negli edifici esistenti sono ammessi interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, risanamento igienico ed edilizio, ristrutturazione ovvero di restauro o risanamento conservativo quando si tratti di edifici di interesse storico, artistico e ambientale ”;
- la lettera della norma è univoca nel prevedere, per un verso, che le strutture alberghiere già esistenti, come quella gestita dalla ricorrente, ricadono, in quanto tali (e cioè proprio in ragione della relativa destinazione d’uso), nel comparto F.27 e, per altro verso, che i relativi edifici possono essere interessati soltanto da interventi di manutenzione, ristrutturazione, risanamento e restauro;
- per contro, la norma in questione non prevede in alcun modo la possibilità di realizzare lavori che valgano a modificare, anche soltanto in parte, la destinazione d’uso delle strutture alberghiere già esistenti (che essenzialmente ne giustifica la collocazione nel comparto F.27), né tantomeno contiene prescrizioni che consentano la realizzazione di nuovi esercizi commerciali in luogo delle preesistenti attrezzature ricettive;
- pertanto, nel caso di specie, il provvedimento di diniego adottato dal Comune di Lecce, che costituisce oggetto esclusivo della odierna impugnazione, è atto necessitato e vincolato in forza della presupposta norma pianificatoria di cui all’art. 103 delle NTA del PRG, sicché è esente dalle censure articolate dalla ricorrente e deve essere confermato;
- né può essere fondatamente opposta la violazione delle garanzie partecipative della società, dal momento che “ la previsione dell' articolo 10-bis della l. n. 241/1990 deve essere coordinata con il disposto dell'articolo 21-octies, comma 2, della medesima legge che, nell'imporre al giudice di valutare il contenuto sostanziale del provvedimento e di non annullare l'atto nel caso in cui le violazioni formali non abbiano inciso sulla legittimità sostanziale del medesimo, rende irrilevante la violazione delle disposizioni sul procedimento o sulla forma dell'atto qualora il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato ” (Tar Lazio Roma, Sez. I, 10.4.2025, n. 7098);
Ritenuto che, per le anzi dette ragioni, il ricorso e i motivi aggiunti devono essere respinti;
Ritenuto che la particolarità delle questioni esaminate giustifica la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
TO CA, Presidente
SI AS, Primo Referendario, Estensore
Elio Cucchiara, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SI AS | TO CA |
IL SEGRETARIO