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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIX, sentenza 09/01/2026, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 295/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 19, riunita in udienza il
18/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente
BA SO, Relatore
RENZULLI CARMINE, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2407/2025 depositato il 26/03/2025
proposto da
Società_1 Srl In Pers. Del L.r Sig Ricorrente_1 (cf CF_Ricorrente_1 In Persona Del Legale Rappresentante Sig. Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - ON - Napoli
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1752/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
31 e pubblicata il 03/02/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249027664362000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249027664362000 TARI 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4/2026 depositato il 05/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento dell'appello
Resistente/Appellato: Non costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.1752/2025, depositata il 3-2-2025, la Corte di Giustizia di I grado di Napoli aveva respinto il ricorso proposto dalla società Società_1 Srl in persona del l.r. Ricorrente_1 avverso l'avviso di intimazione indicato in epigrafe.
Il Collegio di primo grado aveva premesso che la ricorrente aveva impugnato l'intimazione di pagamento n.07120249027664362000, notificata dall'Agenzia delle Entrate – ON in data 28/05/2024, con la quale si contestava il mancata pagamento di numerose cartelle;
che l'istante aveva eccepito: 1) l'illegittimità dell'intimazione di pagamento per mancata notifica delle cartelle di pagamento sottese alla stessa;
2) la nullità delle cartelle di pagamento per omessa regolare notifica;
omessa notifica delle cartelle di pagamento e conseguente prescrizione;
onere probandi sulla pretesa creditoria;
esibizione copia conforme di tutti gli atti presupposti notificati;
3) l'omessa notifica delle cartelle di pagamento e conseguente prescrizione;
sulla mancata prova degli atti interruttivi;
sulla prescrizione di sanzione e interessi;
4) illegittimità dei conteggi e degli interessi obbligo di trasparenza: sulla eliminazione degli interessi illegittimi;
sul deposito del dettaglio del calcolo degli interessi.
Quindi, dichiarato il proprio difetto di giurisdizione con riferimento alle cartelle di pagamento non afferenti a tributi, aveva osservato che -alla stregua della documentazione depositata dalla parte resistente Agenzia delle Entrate ON- tutte le cartelle di pagamento erano state ritualmente notificate e non impugnate;
con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento potevano essere fatte valere solo doglienze relative a quest'ultimo atto (art.19 D.L.vo 546/92). Aveva condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in € 10.000,00, oltre accessori.
Avverso la sentenza aveva proposto impugnazione la società ricorrente, formulando i seguenti motivi di gravame: 1) sulla erronea interpretazione ed applicazione dell'ordinanza n. 23346/2024, depositata il
29/08/2024, della v sez. civile della Suprema Corte di Cassazione, potendo il contribuente far valere la prescrizione eventualmente maturata tra la data di notifica delle singole cartelle di pagamento presupposte e quella di notifica del primo avviso di intimazione non impugnato;
2) sulla omessa notifica delle cartelle di pagamento e conseguente prescrizione;
sulla mancata prova degli atti interruttivi;
sulla prescrizione di sanzione ed interessi;
3) sulle limitazioni del presente appello;
sulla prescrizione dei tributi richiamati nell'atto di intimazione;
sull'annullamento dell'atto e l'emissione di un nuovo atto da parte di ader;
4) illegittimità dei conteggi e degli interessi obbligo di trasparenza;
sulla eliminazione degli interessi illegittimi;
sul deposito del dettaglio del calcolo degli interessi. Aveva concluso per l'annullamento dell'atto impugnato;
con vittoria di spese e onorari.
Con ordinanza n.909721025, depositata il 18-4-2025 (udienza 15-4-2025) la Corte aveva respinto l'istanza di sospensione della sentenza impugnata.
La parte appellata Agenzia delle Entrate ON non si era costituita.
All'odierna udienza è comparso -in collegamento da remoto- il difensore della parte appellante che si è riportato alle conclusioni rassegnate negli atti scritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il gravame è privo di fondamento e deve essere respinto.
Come si è detto in narrativa -ad onta dell'intestazione del motivo sub 2, il dato fattuale era stato contestato solo genericamente dall'appellante, avendo il motivo a oggetto principalmente la prescrizione di sanzioni e interessi- tutte le cartelle di pagamento prodromiche all'atto impugnato erano state ritualmente notificate.
Le più antiche erano state notificate il 22-1-2018, le altre successivamente, fino all'8-5-2023.
Tra la data di notifica delle cartelle di pagamento e quella dell'intimazione impugnata (28-5-2024) non è decorso alcun termine di prescrizione, neppure breve dovendosi tenere conto della sospensione dei termini di prescrizione dell'attività di riscossione stabilita dall'art.68 del D.L.18/2020 (c.d. cura Italia).
L'art.68 co.1 D.L. 18/2020 richiama l'art.12 del D.L.vo 159/2015 che al comma 1, prevede la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza dell'attività di riscossione per un periodo di tempo corrispondente alla sospensione dei termini di versamento (nel caso di specie pari a 542 giorni) e al co.2 stabilisce che i termini di prescrizione e decadenza che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione;
poiché la sospensione si è conclusa il 31 agosto 2021, la proroga è al 31 dicembre
2023.
Quindi, se il termine di prescrizione/decadenza in questione scadeva natural-mente nel biennio 2020-2021
i termini di prescrizione e decadenza slittavano al 31 dicembre 2023; se fosse scaduto successivamente i termini di prescrizione sarebbero stati sospesi per 542 giorni.
Nel caso di specie, scadendo il termine di prescrizione più antico il 22-1-2023, lo stesso era prorogato di giorni 542, venendo a scadere il termine quinquennale ben oltre la data della notifica dell'atto impugnato.
Quindi, nessuna prescrizione è maturata né con riferimento ai tributi soggetti a prescrizione breve, nè per sanzioni e interessi.
La doglianza concernente le modalità di calcolo degli interessi è assolutamente incomprensibile, tenuto conto che l'atto impugnato non prevedeva il pagamento di interessi ulteriori, oltre quelli risultanti dalle cartelle notificate e non impugnate.
In conclusione, l'impugnata sentenza si sottrae alle censure della ricorrente e deve essere integralmente confermata.
Nulla per le spese non essendosi costituite la parte appellata risultate vincitrice.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Nulla per le spese.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 19, riunita in udienza il
18/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente
BA SO, Relatore
RENZULLI CARMINE, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2407/2025 depositato il 26/03/2025
proposto da
Società_1 Srl In Pers. Del L.r Sig Ricorrente_1 (cf CF_Ricorrente_1 In Persona Del Legale Rappresentante Sig. Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - ON - Napoli
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1752/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
31 e pubblicata il 03/02/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249027664362000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249027664362000 TARI 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4/2026 depositato il 05/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento dell'appello
Resistente/Appellato: Non costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.1752/2025, depositata il 3-2-2025, la Corte di Giustizia di I grado di Napoli aveva respinto il ricorso proposto dalla società Società_1 Srl in persona del l.r. Ricorrente_1 avverso l'avviso di intimazione indicato in epigrafe.
Il Collegio di primo grado aveva premesso che la ricorrente aveva impugnato l'intimazione di pagamento n.07120249027664362000, notificata dall'Agenzia delle Entrate – ON in data 28/05/2024, con la quale si contestava il mancata pagamento di numerose cartelle;
che l'istante aveva eccepito: 1) l'illegittimità dell'intimazione di pagamento per mancata notifica delle cartelle di pagamento sottese alla stessa;
2) la nullità delle cartelle di pagamento per omessa regolare notifica;
omessa notifica delle cartelle di pagamento e conseguente prescrizione;
onere probandi sulla pretesa creditoria;
esibizione copia conforme di tutti gli atti presupposti notificati;
3) l'omessa notifica delle cartelle di pagamento e conseguente prescrizione;
sulla mancata prova degli atti interruttivi;
sulla prescrizione di sanzione e interessi;
4) illegittimità dei conteggi e degli interessi obbligo di trasparenza: sulla eliminazione degli interessi illegittimi;
sul deposito del dettaglio del calcolo degli interessi.
Quindi, dichiarato il proprio difetto di giurisdizione con riferimento alle cartelle di pagamento non afferenti a tributi, aveva osservato che -alla stregua della documentazione depositata dalla parte resistente Agenzia delle Entrate ON- tutte le cartelle di pagamento erano state ritualmente notificate e non impugnate;
con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento potevano essere fatte valere solo doglienze relative a quest'ultimo atto (art.19 D.L.vo 546/92). Aveva condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in € 10.000,00, oltre accessori.
Avverso la sentenza aveva proposto impugnazione la società ricorrente, formulando i seguenti motivi di gravame: 1) sulla erronea interpretazione ed applicazione dell'ordinanza n. 23346/2024, depositata il
29/08/2024, della v sez. civile della Suprema Corte di Cassazione, potendo il contribuente far valere la prescrizione eventualmente maturata tra la data di notifica delle singole cartelle di pagamento presupposte e quella di notifica del primo avviso di intimazione non impugnato;
2) sulla omessa notifica delle cartelle di pagamento e conseguente prescrizione;
sulla mancata prova degli atti interruttivi;
sulla prescrizione di sanzione ed interessi;
3) sulle limitazioni del presente appello;
sulla prescrizione dei tributi richiamati nell'atto di intimazione;
sull'annullamento dell'atto e l'emissione di un nuovo atto da parte di ader;
4) illegittimità dei conteggi e degli interessi obbligo di trasparenza;
sulla eliminazione degli interessi illegittimi;
sul deposito del dettaglio del calcolo degli interessi. Aveva concluso per l'annullamento dell'atto impugnato;
con vittoria di spese e onorari.
Con ordinanza n.909721025, depositata il 18-4-2025 (udienza 15-4-2025) la Corte aveva respinto l'istanza di sospensione della sentenza impugnata.
La parte appellata Agenzia delle Entrate ON non si era costituita.
All'odierna udienza è comparso -in collegamento da remoto- il difensore della parte appellante che si è riportato alle conclusioni rassegnate negli atti scritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il gravame è privo di fondamento e deve essere respinto.
Come si è detto in narrativa -ad onta dell'intestazione del motivo sub 2, il dato fattuale era stato contestato solo genericamente dall'appellante, avendo il motivo a oggetto principalmente la prescrizione di sanzioni e interessi- tutte le cartelle di pagamento prodromiche all'atto impugnato erano state ritualmente notificate.
Le più antiche erano state notificate il 22-1-2018, le altre successivamente, fino all'8-5-2023.
Tra la data di notifica delle cartelle di pagamento e quella dell'intimazione impugnata (28-5-2024) non è decorso alcun termine di prescrizione, neppure breve dovendosi tenere conto della sospensione dei termini di prescrizione dell'attività di riscossione stabilita dall'art.68 del D.L.18/2020 (c.d. cura Italia).
L'art.68 co.1 D.L. 18/2020 richiama l'art.12 del D.L.vo 159/2015 che al comma 1, prevede la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza dell'attività di riscossione per un periodo di tempo corrispondente alla sospensione dei termini di versamento (nel caso di specie pari a 542 giorni) e al co.2 stabilisce che i termini di prescrizione e decadenza che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione;
poiché la sospensione si è conclusa il 31 agosto 2021, la proroga è al 31 dicembre
2023.
Quindi, se il termine di prescrizione/decadenza in questione scadeva natural-mente nel biennio 2020-2021
i termini di prescrizione e decadenza slittavano al 31 dicembre 2023; se fosse scaduto successivamente i termini di prescrizione sarebbero stati sospesi per 542 giorni.
Nel caso di specie, scadendo il termine di prescrizione più antico il 22-1-2023, lo stesso era prorogato di giorni 542, venendo a scadere il termine quinquennale ben oltre la data della notifica dell'atto impugnato.
Quindi, nessuna prescrizione è maturata né con riferimento ai tributi soggetti a prescrizione breve, nè per sanzioni e interessi.
La doglianza concernente le modalità di calcolo degli interessi è assolutamente incomprensibile, tenuto conto che l'atto impugnato non prevedeva il pagamento di interessi ulteriori, oltre quelli risultanti dalle cartelle notificate e non impugnate.
In conclusione, l'impugnata sentenza si sottrae alle censure della ricorrente e deve essere integralmente confermata.
Nulla per le spese non essendosi costituite la parte appellata risultate vincitrice.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Nulla per le spese.