Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIX, sentenza 09/01/2026, n. 295
CGT2
Sentenza 9 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Mancata notifica cartelle di pagamento presupposte

    La Corte ha ritenuto che tutte le cartelle di pagamento fossero state ritualmente notificate e che, anche considerando la sospensione dei termini di riscossione dovuta alla pandemia, nessun termine di prescrizione fosse maturato tra la notifica delle cartelle e quella dell'intimazione.

  • Rigettato
    Prescrizione di sanzioni e interessi

    La Corte ha confermato che nessun termine di prescrizione è maturato, né per i tributi né per sanzioni e interessi, anche a causa della sospensione dei termini di riscossione.

  • Rigettato
    Illegittimità dei conteggi e degli interessi

    La Corte ha ritenuto incomprensibile tale doglianza, poiché l'atto impugnato non prevedeva il pagamento di interessi ulteriori rispetto a quelli già risultanti dalle cartelle notificate e non impugnate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIX, sentenza 09/01/2026, n. 295
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 295
    Data del deposito : 9 gennaio 2026

    Testo completo