Sentenza 26 marzo 2003
Massime • 2
In tema di cooperative di produzione, le obbligazioni previste dall'atto costitutivo a carico del socio inadempiente all'obbligo di conferire i prodotti in cooperativa, ed in particolare le penali che siano state deliberate dall'organo amministrativo a carico del socio, sono soggette al termine di prescrizione quinquennale stabilito dall'art. 2949 cod. civ..
Per effetto del richiamo operato dall'art. 2516 cod. civ., si applicano alle società cooperative le norme sulla liquidazione delle società per azioni, tra le quali l'art. 2452 cod. civ., che rende applicabile anche alle società di capitali l'art. 2310 dello stesso codice, a norma del quale la rappresentanza della società, a partire dalla iscrizione della nomina dei liquidatori, spetta, anche in giudizio, agli stessi in via esclusiva, salve eventuali limitazioni risultanti dallo statuto o dall'atto di nomina. E poiché la società cooperativa in liquidazione è rappresentata per legge dal liquidatore, questi non è tenuto a dimostrare i suoi poteri.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 26/03/2003, n. 4455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4455 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRIECO Angelo - Presidente -
Dott. MORELLI Mario Rosario - Consigliere -
Dott. CELENTANO Walter - Consigliere -
Dott. BERRUTI Giuseppe Maria - Consigliere -
Dott. CECCHERINI Aldo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CANTINA SOCIALE ENOPOLIO INTERPROVINCIALE TRA COLTIVATORI SCARL, in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI GRACCHI 130, presso l'avvocato GIOVANNI ZAPPULA, rappresentata e difesa dall'avvocato ALDO BURGIO, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
OD NN, elettivamente domiciliata in ROMA VIA BALDO DEGLI UBALDI 66, presso l'avvocato VINCENZO RINALDI, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE MIZZI, giusta mandato a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 149/00 della Corte d'Appello di CATANIA, depositata il 29/02/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/10/2002 dal Consigliere Dott. Aldo CECCHERINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo di ricorso per quanto di ragione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
NA IC convenne la TI Sociale Enopolio Interprovinciale tra coltivatori soc. coop. a r.l. (di seguito:
TI sociale) davanti al Tribunale di Siracusa, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo per il pagamento di L. 16.042.051, emesso dal Presidente di quel tribunale su istanza della TI sociale. L'opponente dedusse, tra l'altro, che, all'epoca in cui era stata adottata la deliberazione consiliare, con la quale si determinava una penale a suo carico per il mancato conferimento dell'uva dal 1984 al 1987 (deliberazione del 23 settembre 1989, posta a fondamento dei ricorso per decreto), non era più socia, per aver esercitato il recesso nel settembre 1987, ed eccepì la prescrizione biennale del diritto ex art. 2530 e comunque 2949 c.c. Il Tribunale, con sentenza 23 giugno 1997, premesso che con deliberazione in data 10 marzo 1988 la TI sociale aveva disposto la cancellazione del socio IC NA con effetto immediato, e che quindi la deliberazione di determinazione della penale era intervenuta quando la IC non era più socia, revocò il decreto.
Nel giudizio di appello, promosso dalla società, la Corte d'appello di Catania, con sentenza depositata il 29 febbraio 2000, confermò la sentenza impugnata con una diversa motivazione, accogliendo l'eccezione di prescrizione del credito ex art. 2530 c.c. La Corte territoriale ritenne che non si trattasse di una penale, - assimilabile all'istituto di cui all'art. 2382 e quindi ad un risarcimento del danno soggetto a prescrizione quinquennale, stante l'irrilevanza dell'elemento soggettivo dell'illecito, e l'impossibilità di ipotizzare la risarcibilità di un danno ulteriore, bensì di obbligazione alternativa o surrogatoria rispetto al conferimento dell'uva; ed osservò che il termine biennale di prescrizione della responsabilità per il pagamento dei conferimenti non versati (e quindi per quello della penale sostitutiva) era già spirato il 30 aprile 1991, allorché, per la prima volta, la TI sociale richiese con lettera raccomandata il pagamento della penale alla IC, receduta con effetto dal 31 dicembre 1987.
Per la cassazione della sentenza di appello ricorre la TI sociale con atto notificato il 21 luglio 2000, proponendo due motivi, illustrati anche con una memoria. NA IC resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale, la resistente eccepisce l'inammissibilità del ricorso introduttivo per violazione dell'art. 75 3^ co. c.p.c., e il difetto di legittimazione processuale in capo al ricorrente. Deduce che il ricorso è proposto da persona che si qualifica liquidatore della TI sociale, senza che vi sia prova che quest'ultima è in liquidazione e che colui che propone il ricorso ne è il liquidatore.
L'eccezione è infondata. Per effetto del richiamo operato dall'art. 2516 c.c., alle società cooperative si applicano le norme sulla di liquidazione delle società per azioni, e quindi anche l'art. 2452. Ora, a norma dell'art. 2310 cod. civ., applicabile anche alle società di capitali in forza dell'art. 2452 dello stesso codice, dall'iscrizione della nomina dei liquidatori, la rappresentanza della società, anche in giudizio, spetta ai liquidatori medesimi (Cass. 26 aprile 1971 n. 1235): questi, ove non risultino dallo statuto o dall'atto di nomina limitazioni all'ambito dei poteri conferiti ex lege - hanno la rappresentanza legale esclusiva dell'ente societario in liquidazione (Cass. 11 febbraio 1988 n. 1473, 8 giugno 1995 n. 6485). E poiché la società cooperativa in liquidazione è rappresentata per legge dal liquidatore, questi, avendo nella legge il suo titolo, non deve dimostrare i suoi poteri. Il precedente invocato dalla parte (Cass. 15 luglio 1987 n. 6239) non è pertinente. Esso afferma che nelle società per azioni il potere di rappresentanza, salve eventuali esclusioni o limitazioni, spetta solo agli amministratori, e qualifica conseguentemente inammissibile il ricorso per cassazione ove la procura alle liti sia rilasciata da un soggetto diverso da quelli aventi per legge la rappresentanza della società, senza che sia dimostrata la sussistenza di tali poteri di rappresentanza in forza dell'atto costitutivo ovvero di deliberazione dell'assemblea, in capo al soggetto firmatario, ma non considera il caso delle società poste in liquidazione.
Vero è, invece, che il soggetto che si costituisce in giudizio allegando la propria qualità di rappresentante di una persona giuridica ha l'onere di dare la prova di tale qualità quando la stessa sia contestata (Cass. 25 gennaio 1975 n. 296), ma nell'eccezione sollevata dalla resistente non è ravvisabile una tale contestazione in fatto, essendosi la parte limitata ad assumere, senza fondamento, che la cooperativa ricorrente avrebbe l'onere di dimostrare che è stata posta in liquidazione e che liquidatore è stato nominato colui che ha sottoscritto la procura al ricorso spendendo tale qualità.
Con il primo motivo del ricorso si denunzia la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata. Si deduce che, avendo accertato la prescrizione, la corte catanese non avrebbe dovuto proseguire affermando che la somma ingiunta non era dovuta, e che si confermava la sentenza impugnata, perché lo stesso giudice di merito aveva osservato che l'accoglimento di quell'eccezione assorbiva l'appello della TI e tutte le altre eccezioni della IC.
Il motivo è infondato. Nella sentenza impugnata, l'affermazione censurata, circa l'insussistenza dell'obbligazione, deve essere posta in relazione alla restante motivazione, e ha il significato non equivoco che la somma pretesa dalla cooperativa non sarebbe dovuta, per essersi il relativo credito estinto per prescrizione;
la conferma della sentenza di primo grado, vertendo esclusivamente sul dispositivo di revoca del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione, e non sulla motivazione adottata dal tribunale, non si poneva in contrasto logico con il resto della sentenza.
Con il secondo motivo si denunzia la violazione dell'art. 2949 c.c.;
si deduce che il conferimento dell'uva, obbligazione inerente al rapporto tra cooperativa e socio, garantisce l'attività imprenditoriale della cooperativa, sicché in caso di inadempimento quest'ultima può ottenere coattivamente il conferimento, così come può agire per il risarcimento del danno, l'una e l'altra azione nascendo dal medesimo fatto ma conservando natura e disciplina, in tema di prescrizione, diverse. La mancata consegna, prosegue la ricorrente, era inadempimento colpevole ed imputabile al socio, che nel giudizio non aveva invocato la non colpevolezza o la non imputabilità, mentre la risarcibilità del danno ulteriore era racchiusa nel meccanismo statutario di determinazione della penale. Il motivo è fondato. La corte catanese ha ritenuto applicabile nella fattispecie, in cui si trattava di una penale deliberata dall'organo amministrativo a carico del socio inadempiente all'obbligo di conferimento di prodotti in cooperativa di produzione, l'art. 2530 c.c. Questa norma, invece, si applica esclusivamente alla responsabilità del socio uscente verso la cooperativa per il pagamento dei conferimenti non versati: e tali sono, norma dell'art. 2342 c.c. (richiamato dall'art. 2516 c.c. in tema di conferimenti) quelli in conto capitale, nel significato proprio che questo termine assume nella definizione del contratto di società (art. 2247 c.c.). I conferimenti dei prodotti nelle cooperative di produzione non sono qualificabili come conferimenti in conto capitale, e trovano il loro titolo - non già direttamente nel contratto sociale, ma invece - in contratti di scambio che la cooperativa, nel perseguimento dello scopo sociale, e sia pure in conformità con le previsioni dell'atto costituivo, conclude di volta in volta con i singoli soci. Qualora pure, infatti, si ritenesse che tali cosiddetti conferimenti siano riconducibili all'area di applicazione dell'art. 2345 c.c., e fossero quindi qualificabili come prestazioni accessorie, si dovrebbe constatare come il legislatore distingua puntualmente i conferimenti dalle prestazioni accessorie, sia nella disciplina richiamata delle società per azioni (articoli 2342 e 2345 c.c.) sia nella norma di richiamo (l'art. 2516 c.c. menziona separatamente i conferimenti e le prestazioni accessorie).
Il senso della disposizione di cui è stata fatta falsa applicazione è d'altra parte chiarito dalla seconda parte del primo comma dell'art. 2530 c.c., dove si prevede che per lo stesso periodo
(cioè due anni) il socio uscente è responsabile verso i terzi per le obbligazioni assunte dalla società sino al giorno in cui la cessazione della qualità di socio si è verificata, nei limiti della responsabilità sussidiaria stabiliti dall'atto costitutivo, e quindi, nelle cooperative a responsabilità limitata, al più nei limiti di una somma multipla della propria quota (art. 2514 cpv.). La contestuale disciplina della responsabilità del socio uscente nei confronti della cooperativa e dei terzi dimostra che qui, non diversamente da quanto accade nel caso di nullità della società regolato dall'art. 2332 c.c., si tutelano le ragioni dei terzi, i quali confidano nella garanzia patrimoniale offerta dal capitale sociale, laddove i conferimenti di prodotti, trovando la loro collocazione in contratti di scambio, implicano per la cooperativa obbligazioni sinallagmatiche in ordine ai corrispettivi, e non presentano per i creditori sociali lo stesso interesse. Il credito fatto valere dalla cooperativa nel presente giudizio, nel quale si controverte del termine di prescrizione applicabile, non si fondava neppure direttamente sul contratto di scambio, perché non aveva ad oggetto i prodotti che la socia era obbligata a conferire (nel qual caso si sarebbe dovuto applicare l'ordinario termine di prescrizione). Esso, infatti, aveva ad oggetto la somma stabilita unilateralmente dalla cooperativa a titolo di penale per il mancato conferimento dei prodotti da parte della socia, secondo una previsione che trova il suo titolo nell'atto costitutivo, che regola i diritti derivanti dai rapporti sociali. Pertanto, il criterio della decisione deve essere ricercato nell'art. 2949 c.c., ed il termine di prescrizione applicabile era quello quinquennale. La violazione della norma da ultimo citata comporta la cassazione della sentenza, con rinvio ad altra corte di appello, che nel decidere, anche ai fini delle spese del presente giudizio di legittimità, si atterrà al seguente principio di diritto:
"in tema di cooperative di produzione, le obbligazioni previste dall'atto costitutivo a carico del socio inadempiente all'obbligo di conferire i prodotti in cooperativa, ed in particolare le penali che siano state deliberate dall'organo amministrativo a carico del socio, sono soggette al termine di prescrizione quinquennale di prescrizione, stabilito dall'art. 2949, comma primo c.c."
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso;
rigetta il primo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Caltanissetta.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 ottobre 2002. Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2003