Cass. civ., sez. I, sentenza 26/03/2003, n. 4455
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Sentenza 26 marzo 2003

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In tema di cooperative di produzione, le obbligazioni previste dall'atto costitutivo a carico del socio inadempiente all'obbligo di conferire i prodotti in cooperativa, ed in particolare le penali che siano state deliberate dall'organo amministrativo a carico del socio, sono soggette al termine di prescrizione quinquennale stabilito dall'art. 2949 cod. civ..

Per effetto del richiamo operato dall'art. 2516 cod. civ., si applicano alle società cooperative le norme sulla liquidazione delle società per azioni, tra le quali l'art. 2452 cod. civ., che rende applicabile anche alle società di capitali l'art. 2310 dello stesso codice, a norma del quale la rappresentanza della società, a partire dalla iscrizione della nomina dei liquidatori, spetta, anche in giudizio, agli stessi in via esclusiva, salve eventuali limitazioni risultanti dallo statuto o dall'atto di nomina. E poiché la società cooperativa in liquidazione è rappresentata per legge dal liquidatore, questi non è tenuto a dimostrare i suoi poteri.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 26/03/2003, n. 4455
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4455
    Data del deposito : 26 marzo 2003

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