Sentenza 9 luglio 2008
Massime • 1
A seguito della soppressione della distinzione tabellare tra "droghe leggere" e "droghe pesanti" operata dalla L. n. 49 del 2006, la detenzione contestuale di sostanze stupefacenti di natura e tipo diversi integra un unico reato e non più una pluralità di reati in continuazione tra loro.
Commentari • 4
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In tema di spiaccio di sostanze stupefacenti, la diversità di sostanze stupefacenti oggetto della condotta non è di per sé ostativa alla configurabilità della ipotesi della cd. lieve entità, in quanto è necessario procedere ad una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla suddetta disposizione al fine di determinare la lieve entità del fatto. Ai fini di rendere la risposta repressiva in materia di stupefacenti compatibile con i principi di offensività e proporzionalità, nella consapevolezza del carattere variegato e mutante del fenomeno criminale cui si rivolge, è richiesto - già al momento …
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La diversità di sostanze stupefacenti oggetto della condotta non è di per sé ostativa alla configurabilità del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto è necessario procedere ad una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla suddetta disposizione al fine di determinare la lieve entità del fatto. L'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, così come riformulato dal decreto-legge 20 marzo 2014 (convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 79), prevede un'unica figura di reato, alternativamente integrata dalla consumazione di una delle condotte …
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Storia del Diritto Penale italiano in tema di stupefacenti A livello di ratio, l' intera Storia del Diritto italiano in tema di stupefacenti era ed è incardinata sui problemi perenni della rilevanza penalistica, o amministrativa, del consumo e della detenzione per uso personale. Altrettanto fermi ed indispensabili sono i tre Pilastri meta-geografici della prevenzione, della cura e della non emarginazione del tossicodipendente. Una terza problematica, non ancora totalmente risolta, consiste nella qualificazione chimica e ( dicesi : e ) giuridica delle sostanze d' abuso. Attualmente, taluni anti-proibizionisti distinguono tra i preparati sintetici ed altri composti di origine vegetale, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/07/2008, n. 37993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37993 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2008 |
Testo completo
379 93 / 08
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE
Registro Generale
n. 30647/2006
Udienza pubblica
9 luglio 2008
Sentenza n.
1402 composta dagli Ill.mi Sigg.
Dott. CAMPANATO Graziana
- Presidente
1. Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe Consigliere
2. Dott. VISCONTI Sergio Consigliere
3. Dott. ROMIS Vincenzo Consigliere 4. Dott. BRICCHETTI Renato Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal difensore di
NI AN, nato a [...] il [...]
avverso la sentenza pronunciata in data 9 febbraio 2006 dalla Corte di appello di Cagliari Sezione distaccata di Sassari;
1
BRICCHETTI;
sentite le conclusioni del pubblico ministero, in persona del S.
Procuratore Generale dott. AN GIALANELLA, che ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'aumento per la continuazione che va eliminato e dichiararsi l'inammissibilità del ricorso nel resto
Svolgimento del processo
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Cagliari
Sezione distaccata di Sassari confermava in giudizio abbreviato la
-
condanna (alle pene di anni cinque e mesi quattro di reclusione ed euro
22.000,00 di multa, riconosciute le circostanze attenuanti generiche) di
AN NI, riconosciuto responsabile del reato di illegale detenzione
115 grammi lordi di cocaina in pasta, 25 grammi di hashish e 22 grammi di marijuana, accertato in Olbia il 5 aprile 2005
1.1. La Corte territoriale affermava che la quantità di cocaina detenuta
(76 grammi in principio attivo, dai quali erano ricavabili 510 dosi), da un lato, i mezzi, le modalità e le circostanze dell'azione (possesso di sostanze da taglio e di bilancino di precisione;
occultamento della droga in luoghi diversi), dall'altro, non consentivano di riconoscere la sussistenza della circostanza attenuante della lieve entità del fatto
(articolo 73, comma 5, del d. P.R. 9 ottobre 1990, n. 309).
1.2. In relazione al trattamento sanzionatorio, la Corte o sservava:
- che la pena irrogata dal giudice di primo grado era "conforme a in particolare giustizia ed ai parametri dell'articolo 133 c.p.,
all'oggetto ed alle modalità dell'azione ed all'intensità del dolo"; che la mancanza di precedenti penali era stata "adeguatamente considerata" in sede di concessione delle circostanze attenuanti generiche.
2. Avverso la predetta decisione ha proposto ricorso per cassazione
l'imputato, per mezzo del difensore, chiedendone l'annullamento ed
affidando le proprie doglianze a tre motivi.
2.1. Con il primo motivo deduce, ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lettera b), c.p.p., inosservanza ed erronea applicazione del citato articolo 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Il giudice di appello, in presenza di un dato quantitativo "non cospicuo", era tenuto (e non lo aveva fatto) ad argomentare in relazione alla sussistenza degli altri parametri delineati dalla norma.
2.2. Con il secondo motivo denuncia, ai sensi dell'articolo 606 comma 1 lettera e) c.p.p., la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata in relazione al diniego della circostanza attenuante anzidetta, atteso che la stessa Corte aveva affermato che la droga era destinata “in tutto in parte" alla cessione onerosa a terzi.
Doveva, pertanto, dedursi che parte della sostanza fosse destinata
all'uso personale.
Ciò nondimeno, i giudici di appello non ne avevano tenuto conto in sede di valutazione della sussistenza della circostanza attenuante.
2.3. Con il terzo motivo si duole della mancanza ° della manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata in relazione all'eccessiva pena irrogata.
- nell'attribuire al giudice L'articolo 132 c.p. osserva il ricorrente un potere discrezionale lo vincola ad uno stringente obbligo di
motivazione, tanto più se la pena determinata si "allontana dai minimi edittali".
L'uso del potere discrezionale è corretto soltanto se accompagnato da una motivazione dalla quale risulti che i parametri stabiliti dall'articolo
133 c.p. sono stati concretamente presi in esame e valutati.
E ciò non sarebbe accaduto nel caso di specie in cui la Corte avrebbe utilizzato "formule stereotipate".
Sarebbe illogica, infine, la motivazione perché da un lato, ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, attribuisce valore all'incensuratezza dell'imputato, dall'altro commina una pena eccessiva,
data la “ridotta capacità a delinquere" del medesimo.
3 - che, perTanto più conclude il ricorrente effetto di un recente
intervento legislativo, il minimo edittale per la fattispecie incriminatrice in esame è stato ridotto da otto a sei anni di reclusione e sotto questo profilo, pertanto, la sentenza impugnata meriterebbe di essere annullata non avendo la Corte potuto confrontarsi, nella determinazione concreta della pena, con il nuovo assetto normativo.
Motivi della decisione 3. I l ricorso meritevole di accoglimento nei limiti di seguito precisati.
3.1. I primi due motivi del ricorso sono manifestamente infondati.
La Corte territoriale non ha affatto violato l'articolo 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ma ha fatto anzi corretta applicazione del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la circostanza attenuante speciale del fatto di lieve entità può essere riconosciuta
soltanto nell'ipotesi di minima offensività penale della condotta, da escludersi nel caso di specie in considerazione del quantitativo non modico di cocaina detenuto (76 grammi).
Il dato quantitativo assume valore preclusivo quando, come nel caso di specie, è preponderante (cfr. Cass. S.U. 21 settembre 2000, Primavera, RV
216667, secondo cui la circostanza in esame può essere riconosciuta offensività penale della condotta,soltanto in ipotesi di minima
deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione mezzi, modalità, circostanze
-
dell'azione con la conseguenza che ove venga meno anche uno soltanto degli indici previsti dalla legge, diviene irrilevante l'eventuale presenza degli altri, e, più specificamente, Cass. VI 2 aprile 2003,
Armenti, RV 225414). Né la motivazione del diniego presenta il connotato di illogicità
prospettato dal ricorrente, atteso che la Corte ha escluso esplicitamente che fosse dimostrato lo stato di tossicodipendenza dell'imputato ed ha affermato, in via soltanto ipotetica, che la rilevanza penale del fatto non sarebbe venuta meno se anche parte delle sostanze statafosse destinata all'uso personale dell'imputato.
pBy 4 3.2. L'ultimo motivo del ricorso è da accogliere nei termini di seguito precisati.
Il ricorrente si duole come si è visto dell'eccessività della pena irrogata, sostenendo che la Corte non avrebbe adeguatamente giustificato la decisione sul punto.
Nella specie, la pena detentiva di anni cinque e mesi quattro di
reclusione era stata così determinata:
riconoscimento della continuazione tra i reati ipotizzati;
-pena base per la violazione più grave (l'illegale detenzione della cocaina) anni dieci di reclusione;
:
riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con decremento
della pena ad anni sette di reclusione;
satellite (l'illegaleaumento per la continuazione del reato
detenzione di hashish e di marijuana) : anni uno di reclusione;
terzo per il rito della pena così commisurata in anni
- diminuzione di un otto di reclusione. 3.2.1. Orbene, va detto, anzi tutto, che, con riguardo alla commisurazione della pena base, le generiche censure del ricorrente in ordine a pretese violazioni di legge о a carenze motivazionali della sentenza impugnata risultano manifestamente infondate;
non può dirsi,
invero, che siano state adottate formule stereotipate, avendo i giudici di merito attribuito risalto alla gravità del fatto, essenzialmente desumibile dal "rilevante dato ponderale".
Sul punto vi è, dunque, soltanto da ricordare che il ricorrente ha
invocato le modificazioni all'articolo 73 del d. P.R. 9 ottobre 1990, n.
309 introdotte dall'articolo 4-bis del decreto legge 30 dicembre 2005,-
n. 272, convertito dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, soffermandosi in particolare sul più mite trattamento sanzionatorio (il minimo edittale è stato ridotto da otto a sei anni di reclusione). Ma, come questa Corte ha già avuto modo di affermare (cfr. Cass. IV 27 settembre 2007, Cutarelli, RV 237887), la pena commisurata dal giudice di merito, per il reato di illegale detenzione di sostanze stupefacenti, in misura superiore al minimo edittale contemplato dall'articolo 73, comma
1, del d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 precedentemente alla modifica operata dal menzionato articolo 4-bis della legge n. 49 del 2006 e giustificata come è accaduto nel caso in esame dalla ritenuta gravità del fatto, deve ritenersi pienamente legale anche alla stregua della succitata
novella normativa. 3.2.2. Deve, tuttavia, osservarsi che la citata riforma ha soppresso la distinzione tabellare fra droghe «leggere» e droghe «pesanti».
Si é, di riflesso, modificato il trattamento sanzionatorio da riservarsi a chi sia dichiarato colpevole della detenzione illegale di sostanze stupefacenti di tipo e natura diversi.
Prima della novella, i commi 1 e 4 dell'articolo 73 contemplavano diverse figure di reato proprio in considerazione della diversità dell'oggetto materiale delle condotte (rispettivamente, droghe «pesanti >>> e droghe
«leggere>>), sicché, in caso di illegale detenzione di sostanze
stupefacenti di tipo e natura diversi, il colpevole rispondeva come si
è verificato nel caso in esame di due reati, generalmente unificati dal vincolo della continuazione.
L'avvenuta assimilazione delle sostanze impone, ora, di ritenere che nel
caso anzidetto il reato sia unico.
L'applicazione della più favorevole disposizione impone, dunque, di eliminare il disposto aumento per la continuazione.
4. La sentenza impugnata va, dunque, annullata senza rinvio limitatamente all'aumento della pena per la continuazione, che va eliminato, con rideterminazione della pena complessiva in anni quattro e mesi otto di reclusione ed euro 21.000,00 di multa.
Nel resto il ricorso deve essere rigettato.
Per questi motivi
annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'aumento della pena per la continuazione, aumento che elimina, rideterminando la pena in anni quattro e mesi otto di reclusione ed euro 21.000,00 di multa.
Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma il 9 luglio 2008
Il Consigliere estensore Il Presidente
کول RB U us 6 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TV Sezione Penale
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
- 3 OTT. 2008
IL COLLAB ORE DI CANCELLERIA 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
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