Art. 9.
Gli assuntori sono obbligatoriamente iscritti, a cura delle aziende, alle assicurazioni sociali di cui al regio decreto 4 ottobre 1935, n. 1827 , e successive modifiche e integrazioni, limitatamente all'assicurazione per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e all'assicurazione contro la tubercolosi. Essi sono inoltre assicurati contro gli infortuni sul lavoro.
Le contribuzioni dovute per le forme di previdenza sopra indicate si applicano su quanto e' corrisposto dall'azienda all'assuntore, escluse le quote aggiuntive di cui al quarto comma dell'articolo 7.
Gli assuntori sono obbligatoriamente iscritti, a cura delle aziende, alle assicurazioni sociali di cui al regio decreto 4 ottobre 1935, n. 1827 , e successive modifiche e integrazioni, limitatamente all'assicurazione per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e all'assicurazione contro la tubercolosi. Essi sono inoltre assicurati contro gli infortuni sul lavoro.
Le contribuzioni dovute per le forme di previdenza sopra indicate si applicano su quanto e' corrisposto dall'azienda all'assuntore, escluse le quote aggiuntive di cui al quarto comma dell'articolo 7.