Art. 8.
I figli degli invalidi titolari di trattamento privilegiato ordinario di prima categoria, con o senza assegni di superinvalidita', sono equiparati agli orfani dei caduti per servizio anche se lo stato di figlio sia stato conseguito posteriormente all'evento invalidante.
I figli degli invalidi titolari di trattamento privilegiato ordinario di prima categoria, con o senza assegni di superinvalidita', sono equiparati agli orfani dei caduti per servizio anche se lo stato di figlio sia stato conseguito posteriormente all'evento invalidante.