Articolo 8 della Legge 26 aprile 1974, n. 168
Articolo 7Articolo 9
Versione
2 giugno 1974
Art. 8.
I figli degli invalidi titolari di trattamento privilegiato ordinario di prima categoria, con o senza assegni di superinvalidita', sono equiparati agli orfani dei caduti per servizio anche se lo stato di figlio sia stato conseguito posteriormente all'evento invalidante.
Entrata in vigore il 2 giugno 1974