Sentenza 27 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/02/2001, n. 2868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2868 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' 0 2868 /0 1 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Rosario DE MUSIS Presidente R.G.N. 16049/98 Rel. Consigliere Cron.5926 Dott. Vincenzo MILEO Dott. Alberto SPANO' Consigliere Rep. Dott. Luciano VIGOLO Consigliere Ud. 26/10/00 - Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dott. Natale CAPITANIO UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. 700 SENTENZA 3000 per diritti L. sul ricorso proposto da: | 27 FEB. 2001 IL CANCELLIERE AN BA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA APPIA NUOVA 519, presso lo studio dell'avvocato PALMIERO CLEMENTINO, e da ultimo d'ufficio presso la theLE CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, DE NOTARIISrappresentato e difeso dall'avvocato GIOVANNI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
INPS- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17,2000 4464 presso l'Avvocatura Centrale dello Stato, -1- rappresentato e difeso dagli avvocati PASSARO MARIO, 下 POTI MARIO, DE ANGELIS CARLO, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato avversO la sentenza n. 61/98 del Tribunale di LARINO, depositata il 19/06/98 R.G.N. 474/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/10/00 dal Consigliere Dott. Vincenzo MILEO;
udito l'Avvocato DI LULLO per delega DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BONAJUTO che ha concluso per il rigetto del ricorso. V iles -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 22 maggio 96 il Pretore di LA rigettava la domanda di MI AS, volta ad ottenere dall'INPS il riconoscimento della pensione di invalidità. All'esito dell'appello proposto dal soccombente, il Tribunale del luogo, resistente l'Istituto, confermava la decisione di primo grado con pronuncia del 19 maggio 1998. Ritenevano i giudici di merito che, alla stregua delle conclusioni cui era pervenuta la C.T.U. disposta in sede pretorile, condivise dal giudicante, la impugnazione appariva priva di fondamento, atteso che le infermità riscontrate Uniles all'assicurato, pur se di notevole entità, non si configuravano tali da determinare nel soggetto una assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, come richiesto dalla legge ai fini della concessione del beneficio invocato, sicchè non andava disposta neppure una nuova C.T.U., in considerazione della generica contestazione effettuata dalla parte all'elaborato di primo grado. Avverso tale sentenza il MI ha proposto ricorso per cassazione, ancorandolo a due motivi;
3 l'Istituto ha depositato soltanto la procura. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo mezzo di impugnazione il denunciando violazione di legge, con ricorrente, riferimento all'art. 10 R.D. 1939 ed all'art. 24 legge 1975, nonché insufficiente e contraddittoria motivazione, deduce che il Tribunale ha errato nel ritenere che, per ottenere il beneficio invocato, occorre la assoluta impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, laddove la pensione di inabilità va concessa anche in presenza di un lieve margine di capacità lavorativa, qualora la eventuale attività consentita dalla accertata patologia non possa configurarsi come "proficua", LE come evidenziato reiteratamente da questa Suprema Corte in subiecta materia. Ed al riguardo, fissata la invalidità all'80% dalla C.T.U. di primo grado, nessuna indagine, anche peritale, è stata effettuata circa la proficuità in occupazioni consentite al soggetto con impegno delle residue energie lavorative, sia in generale, sia sotto il profilo di abnormi aspetti usuranti derivanti da eventuali attività espletate in costanza delle notevoli infermità riscontrate. Il motivo è infondato. La decisione del Tribunale, nel rigettare la istanza di nuova C.T.U. nel senso che precede ed ai fini delineati, ha affrontato ed ha correttamente risposto al quesito formulato dal MI con l'argomento ivi dedotto, e riprospettato in ricorso, puntualizzando sia i connotati di incertezza evidenziati dall'ausiliare del Pretore in termini di riduzione della capacità lavorativa del soggetto (nei limiti inferiori ad un terzo, ma non all'80%, come apoditticamente asserito dal ricorrente), sia, soprattutto, gli elementi di proficuità dell'attività permessa all'assicurato nei limiti di un terzo della propria capacità lavorativa, senza conseguenze particolarmente usuranti, come dimostrato, a supporto di entrambi M ilen gli argomenti rappresentati, dalla circostanza, non contestata, del costante impegno del predetto nella attività di pescatore, espletata almeno fino all'aprile 1994, ed in quella, occasionale in relazione alla richiesta di mercato, di muratore. Ed è di palese evidenza che tali elementi, pur meritevoli di approfondita considerazione sotto il non si profilo di benefici previdenziali diversi, qualificano come sufficienti per ottenere gli emolumenti pretesi (pensione di invalidità). censura il ricorrente denuncia Con la seconda violazione del principio della domanda, ultrapetizione ed insufficienza di motivazione, e deduce che il Tribunale ha aderito apoditticamente, come pure il giudice di prime cure, alle conclusioni peritali, senza tener conto dei rilievi prospettati in sede di impugnazione in ordine alla fondatezza della C.T.U., sì da rendersi necessaria una nuova indagine tecnica sulla entità della patologia invalidante e, soprattutto, omettendo di effettuare qualsiasi accertamento sul lamentato aggravamento delle proprie condizioni di salute, verificatosi nelle more del giudizio, tanto da doversi sottoporre a laringectomia totale per “K” e da renderlo addirittura abbisognevole di costante Quiles accompagnamento. Anche tale motivo appare infondato, in ordine ad entrambe le prospettazioni. Quanto al primo rilievo, osserva il Collegio che, contrariamente all'assunto del MI ed a fronte delle mere, generiche contestazioni circa la esattezza e la esaustività della consulenza, i giudici di merito hanno analizzato compiutamente le indagini espletate ed hanno fatto proprio il responso dell'ausiliare in considerazione del 6 " rigore logico degli accertamenti compiuti e delle conseguenze derivate in tema di limiti alla invalidità del soggetto, con iter argomentativo lineare e corretto, sì da sfuggire al controllo negativo di legittimità. Ed è, d'altronde, orientamento giurisprudenziale consolidato che le critiche mosse dalla parte alla C.T.U. devono essere prese in considerazione dal giudice, tenuto a motivare le ragioni della loro eventuale reiezione, solo quando siano precise, specifiche e puntuali, non quando invece si tratti di mere affermazioni, come nella specie, non corroborate dal richiamo ad alcun elemento potenzialmente decisivo per la tesi del deducente, e pertanto tali da risolversi in una inammissibile contrapposizione Uniles del giudizio di parte a quello fatto proprio dal giudice di merito;
e che inoltre in applicazione principio secondo cui il controllo di del legittimità compiuto dalla Corte di Cassazione non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa, ma consiste nella verifica dell'esame e della valutazione compiuti dal giudice di appello sotto il profilo formale e della correttezza giuridica nel caso in cui il giudice di merito si basi, in controversia in materia di 7 invalidità pensionabile, sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, affinchè i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza denunciabile in cassazione, è necessario che siano riscontrabili carenze o deficienze diagnostiche, о affermazioni illogiche, oppure scientificamente errate, e non già semplici difformità tra la valutazione del consulente, circa la entità e la incidenza del fattore patologico, e quella di parte (cfr. Cass. nn.5158 e 7798/98; 225/2000). In ordine, poi, alla afferente alla seconda doglianza, mancata considerazione del lamentato aggravamento delle condizioni di salute dell'assicurato in corso di causa, va evidenziato che di tale circostanza, LE idonea a sollecitare una nuova consulenza tecnica ed ulteriori indagini specialistiche a norma dell'art. 149 Disp. Att. cod. proc. civile, non è traccia nei motivi di appello, né essa risulta prospettata in altra documentazione prodotta agli atti;
sicchè, senza che con ciò risulti precluso l'azionamento dell'eventuale diritto della parte in diversa sede, correttamente nella presente causa i giudici di merito ne hanno omesso l'esame, trattandosi di un dato patologico esultante dal devoluto e, pertanto, non dedotto alla loro cognizione. Gli esposti rilievi consentono, dunque, di non risulta ritenere che la sentenza impugnata inficiata dalle violazioni di legge e dai vizi di delibate;
per motivazione di cui alle censure l'effetto il ricorso va rigettato. Non si effettua alcuna statuizione per ciò che attiene alle spese del presente giudizio di legittimità, atteso che, pur essendo 1'INPS intervenuto nella discussione in udienza a mezzo del proprio difensore, nella specie non ricorre la ipotesi della pretesa manifestamente infondata e temeraria, che legittimerebbe la condanna del 3 3 soccombente ai sensi dell'art. 152 Disp. Att. cod. 0 5 1 . . A T S N I S R D A proc. civile. 3 A , ' T 7 , L O - L L A 8 E L - S E 1 D O P 1 B I S S I
P.Q.M.
I E N D N E G A G S G T O I E S A A L O La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese D P O E A T M , I T L I O L A R R E I relative al presente giudizio di cassazione. D T D D S E I T G O E N R E S Roma 26 ottobre 2000. E Il Relatore Corigliere Expensore: Vine rs LE Al Presidente infuns fe нее IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria oggi, 27 FEB. 2001 SORATORE E R CELLERIA P U S TE R CO