Sentenza 9 aprile 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 09/04/2003, n. 5567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5567 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2003 |
Testo completo
7 ) 7 n 1 8 . r 4 o a z L 9 g m e e g t r 6 1 . 9 A A D O G N I A L T R A T A S S A E R O E S D I T L R G O , I O L B E N T S E E IN NO0 5 5 67 / 03 PUBBLICA IT D S T P I O E A M L RTE SUPREMA DI CASSAZIONE L Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE separe time Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R. G. N. 20067/00 Dott. Giovann: OLLA - Presidente PROTO Rel Consigliere Dott. Vincenzo Cron. 12283 Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Consigliere Rep. Dott. Mario ADAMO Consigliere Ud. 16/12/2002 Dott. Renato RORDORF Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RE SQ, elettivamente domiciliazo in KOMA VIA DELLA MAGLIANA 256, presso 1'avvocato RAFFAELE CANANZI, che lo rappresenta e difende, giusta mandato in calce al ricorso;
- ricorrente
contro
EC IC, elettivamente domiciliata in ROMA VIA XX SETTEMBRE 4, presso l'avvocato ALFREDO MIRABELLI CENTURIONE, rappresentata e ditesa dall'avvocato GIUSEPPE CARRATELLI, giusta procura a margine del 2002 controricorso;
2357 - controricorrente 1
contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI CATANZARO;
- intimato J avversO la sentenza 1. 14/00 della Corte d'Appello di CATANZARO, depositata il 05/06/00; udita la relazione della Causa svolta nella pubblica udienza del 16/12/2002 dal Consigliere Dott. Vincenzo PRCTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigotto del ricorso. Ritenuto in fatto Il Tribunale di Vibo Valentia сол sentenza 11-31 dicembre 1998, resa nel contraddittorio tra le parti e con I'intervento del P.M., pronunciò la separazione personale dei coniugi EN RE e SQ Signo- retta, con addebito a quest'ultimo; confermò il provve- dimento presidenziale di affidamento dei figli minori, AN (nato il [...]) e AT (nata il [...]) € assegnazione della casa familiare alla madre, dispose che la metà di tutti i beni acqui- stati dai coniugi in costanza di matrinenio (compresa la metà dei depositi bancari e postali, pari a comples- sive lire 12.500.000) fossero assegnati alla RE;
e 2 pose a carico del SI l'obbligo di corrispondere alla moglie, quale contributo por il manterimento dei figli, lire 600.000 mensili. Questa pronuncia, impugnata dal SI, fu con- fermata dalla Corte d'appello di Catanzaro con sentence 5 giugno 2000, la quale osservò: che dagli atti di causa erano emersi sufficienti e decisivi elementi di prova in ordine all'attribuzione al SI di fatti determinanti l'accertata situa- zione di intolleranza tra i coniugi, а causa de i guɔi comportamenti viclenti ed aggressivi, costituenti grave violazione dei doveri coniugali;
cho la deduzione dell'appellante, in ordine al و ل ruolo di madre svolto dalla RE, era sfornita di pro- va ed era, comunque, irrilevante, non avendo il Signo- retta formulato domanda di modifica delle statuizioni, concernenti la prole, adottate dal Tribunale;
- che 1'assunto relativo all'esclusiva titolarità del SI di parte delle somme poi confluite nei depositi bancari e postali, non era stato provato, né era ammissibile la prova testimoniale dedotta al r guardo. Avverso questa decisione il SI ha proposto ricorso per cassazione, cui ha resistito con contrari- corso la RE. 17 / 0 3 Considerato in diritto Con l'unico motivo del ricorso il SI - de- nunciando omessa, insufficiente e contraddittoria moti- vazione 1 amenta che La Corte d'appello, adagiandosi acriticamente sulla sentenza di primo grado e discono- scendo l'esistenza di un autonomo ricorso, aubia omeaso di procedere all'esame comparativo della condotta delle parti in costanza di matrimonio;
non abbia spiegato la valenza probatoria delle relazioni dei servizi sociali e delle testimonianze la cui fonte di informazione era- гo bambini in condizioni di solLomissione alia madre;
P non abbia considerato che il comportamento processuale شما della CR valeva di per sé ad evidenziare la sua ina- deguatezza al ruolo conferitole, di persona affidalaria della prole. Censura, inoltre, la sentenza impugnata laddove questa ha ritenuto irrilevanti le prove artico- late dal SI, dirette a smentire l'addebito in- putatogli. Infine, denuncia l'errore della Corte d'appello laddove è stata attribuita alla CR la som- ma di iire 12.500.000, quale quota delle somme conflui- Le in depositi bancari e postali, anziché l'importo di jire 7.500.000. E lamenta che la sentenza impugnata ab- bia trascurato che l'unica fonte di prova era la di- chiarazione resa all'udienza 11 marzo 1996, con la qua- le il RE aveva precisato che, dei 25 milioni Dom i 20067 00: 4 depositati, soltanto 15 costituivano riserva di tami- glia. Le censure sono, in parte, inammissibili e, in par- to, infondate. Sono inammissibili i rilievi sulla posizione di af- fidataria della prole assunta dalla RE, in quanto, non avendo il SI impugrato davanti alla Corle d'appello le statuizioni adottate sul punto dal Tribu- nale, essi sono estranei al thema decidendum. Parimenti inammissibile è il profilo della censura concernente le prove testimoniali, perché del tutto ge- norico ed in contrastc col carattere necessariamente سوتا esaustivo proprio del ricorso per cassazione (cfr., tra Le altre, Cass.2 febbraio 1994, n.1037; Cass.1° oLlobre 1997, n.9558; Cass.24 gennaio 2001, n.849). Soro invece, infondati i rilievi relativi all' addebitc de la separazione, in quanto la Corte 'appello ha basato il proprio convincimento sulle ri- sultanze processuali, quali, in particolare, la rela- zione in data 13 maggio 1994 della psicoloça del con- sultorio familiare di NA (in cui state erano, re- gistrati, immediatamente dopo la separazione, le paure del minore ed il ricordo dei maltrattamenti subiti dal- la madre} Ё le testimonianze di entrambi i minori, di GE RE e di SE TT (che avevano conter- - 3: 17 Pin it .20067 ( 5 mato tali maltrattamenti). E, alla stregua degli ele- menti acquisiti, comparata la condotta dei due coniugi, ha concluso che i comportamenti violenti ed aggressivi del SI erano stati la causa esclusiva della frattura del rapporto coniugale. Tale valutazione, rimessa istituzionalmente al giu- dice de merito, è incensurabile in sede di legittimi- tà, perché congruamento motivata. Sono egualmente infondati i rilievi del ricorrente in ordine all'attribuzione alla RE della Somma di Lire 12.500.000, anziché del minore importo di lire 7.500.000, in quanto la Corte d'appello ha basato il decisum sulla considerazione che, versando coniugi nel regime di conuniore legale, e non essendo contesta- to l'ammontare dei depositi bancari e postali, incombe- тта al IG l'onere di dimostrare (non essendo all'uopo sufficiente una dichiarazione dello stesso Si- gnoretta) la titolarità esclusiva sulle somme (0 Su parte delle somme stesse) in deposito. In conclusione, in ricorso va rigettato. Conseque la condanna del ricorrente a_ pagamento delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorren- te al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, P irm 20067 D 6 liquidate 17! euro 2000,00 per onorari ed Euro 100,00 per spese processuali, oltre allc spese generali ed agli accessori come per legge. Cosi deciso nella camera di consiglio della prima Sezione civile il 16 dicembre 2002, in Roma. Il Consigliore estensore I Presidente Giovanni la Vincenzo From fl IL CANCELLIERE Somandes Harkalap CORTE SUTREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile Depositato in Cancelleria £9 APR. 2003 IL CANZELNERE 20067 00i 7