Sentenza 1 febbraio 2007
Massime • 1
La violazione da parte della persona minore di età dell'obbligo di permanenza in casa può comportare l'applicazione della più grave misura del collocamento in comunità, ma non integra gli estremi del reato di evasione previsto dall'art. 385 cod.pen., posto che detta misura viene equiparata alla custodia cautelare solo ai fini del computo della durata massima e del calcolo della pena da scontare, secondo quanto previsto dal comma quarto dell'art. 21 d.P.R. 22 settembre 1988 n. 448.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/02/2007, n. 17633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17633 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 01/02/2007
Dott. MANNINO Saverio F. - Consigliere - SENTENZA
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - N. 170
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - N. 28969/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TI IO, n. 23.10.1979;
avverso la sentenza emessa in data 20.12.2005 dalla Corte d'Appello di Catanzaro;
udita la relazione del Consigliere Dott. CORTESE ARTURO;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udito il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. DELEHAYE ENRICO, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per non essere il fatto previsto come reato;
udito il difensore, Avv. CANZONIERE, che si è riportato ai motivi di ricorso.
FATTO
Con sentenza del 20.12.2005 la Corte d'Appello di Catanzaro confermava, previa riqualificazione del fatto come violazione dell'art. 47 ter Ord. Penit., la condanna inflitta in primo grado a ER NT per il reato ex art. 385 c.p., comma 3, perché, sottoposto alla misura cautelare della permanenza in casa applicatagli dal GIP del Tribunale per i Minorenni di Catanzaro il 17.06.1997, si allontanava senza autorizzazione dalla propria abitazione.
Propone ricorso il prevenuto, deducendo che la misura della permanenza in casa D.P.R. n. 448 del 1988, ex art. 21, non può essere considerata una condizione custodiale ai fini della configurabilità del reato contestato, in ogni caso prescritto. DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Premesso, invero, che appare del tutto erronea e immotivata, alla stregua della (immodificata) contestazione, la riqualificazione del fatto come allontanamento dalla "detenzione" domiciliare ex art. 47 ter Ord. Penit., si osserva che, come correttamente dedotto dal ricorrente, il minorenne sottoposto alla misura della permanenza in casa viene considerato in stato di custodia cautelare ai soli fini del computo della durata massima della misura e del calcolo della pena da scontare (D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 21, comma 4), mentre per il resto è da considerarsi libero, anche se sottoposto all'osservanza di obblighi e di prescrizioni, la cui violazione può comportare l'applicazione della misura del collocamento in comunità (art. 21 cit., comma 5). Si deve pertanto escludere, in base al principio di legalità di cui all'art. 1 c.p., che a suo carico, qualora si allontani ingiustificatamente dall'abitazione, possa ipotizzarsi il reato di evasione previsto dall'art. 385 c.p., comma 3, il cui campo di applicazione deve intendersi ristretto ai soli maggiorenni in stato di custodia cautelare domiciliare (conf. Cass. 07.04.1994, P.M. in c. Di Meglio;
23.02.1996, Surio).
L'impugnata sentenza deve, quindi, essere annullata senza rinvio, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
P.Q.M.
Visti gli artt. 615 e 620 c.p.p., annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2007.
Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2007