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1 gennaio 2001
1 gennaio 2001
Art. 86. (Dotazione finanziaria complessiva dei medici e medicina generale, dei pediatri di libera scelta, degli specialisti ambulatoriali e convenzionati e dei medici di continuita' assistenziale del distretto) 1. Ciascuna regione individua, entro il 30 giugno 2001, nell'ambito del proprio territorio, uno o piu' distretti, ai quali assegnare, in via sperimentale, in accordo con l'azienda sanitaria interessata, la dotazione finanziaria di cui al presente articolo.
2. La regione assegna al distretto una dotazione finanziaria virtuale, calcolata sulla base del numero di abitanti moltiplicato per la parte della quota capitaria concernente le spese per prestazioni farmaceutiche, diagnostiche, specialistiche, ospedaliere e residenziali, che si presumono indotte dall'attivita' prescrittiva dei medici di medicina generale nonche' dei pediatri di libera scelta, degli specialisti ambulatoriali e convenzionati e dei medici di continuita' assistenziale.
3. La regione comunica ai Ministeri della sanita' e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la metodologia ed i criteri utilizzati per l'individuazione della quota di spesa indotta di cui al comma 2.
4. La sperimentazione e' costantemente seguita da un comitato di monitoraggio, composto da un rappresentante regionale, dal responsabile del distretto e da un rappresentante di ciascuna delle cinque categorie mediche interessate nominato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale. Il comitato procede trimestralmente alla verifica delle spese indotte dai medici di medicina generale, dai pediatri di libera scelta, dagli specialisti ambulatoriali e convenzionati e dai medici di continuita' assistenziale, e trasmette, entro trenta giorni dalla verifica, ai Ministeri della sanita' e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, alla regione e all'azienda unita' sanitaria locale competente, una relazione sull'andamento della spesa rilevata e sulla compatibilita' tra la proiezione di spesa e la dotazione finanziaria complessiva annua.
5. La sperimentazione ha durata di dodici mesi, con decorrenza dalla data individuata dalla regione e resa nota a tutti i soggetti interessati anche tramite le organizzazioni sindacali. A conclusione della sperimentazione la regione destina il 60 per cento delle minori spese indotte dai medici di medicina generale, dai pediatri di libera scelta, dagli specialisti ambulatoriali e convenzionati e dai medici di continuita' assistenziale rispetto alla dotazione finanziaria complessiva individuata anche con riferimento a valori di spesa coerenti con gli obiettivi di cui all'accordo Governo-regioni, all'erogazione di servizi per i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, gli specialisti ambulatoriali e convenzionati e i medici di continuita' assistenziale, con esclusione di incentivi di carattere pecuniario. Qualora le spese siano superiori alla dotazione finanziaria complessiva, la regione e l'azienda unita' sanitaria locale competente ne verificano le cause ed attivano, in caso di accertamento di comportamenti irregolari, le misure previste dagli accordi collettivi nazionali e regionali, fatto salvo il procedimento disciplinare di cui al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221 .
6. Sono fatte comunque salve le autonome iniziative regionali in materia di sperimentazione di dotazione finanziaria, che siano gia' in corso.
2. La regione assegna al distretto una dotazione finanziaria virtuale, calcolata sulla base del numero di abitanti moltiplicato per la parte della quota capitaria concernente le spese per prestazioni farmaceutiche, diagnostiche, specialistiche, ospedaliere e residenziali, che si presumono indotte dall'attivita' prescrittiva dei medici di medicina generale nonche' dei pediatri di libera scelta, degli specialisti ambulatoriali e convenzionati e dei medici di continuita' assistenziale.
3. La regione comunica ai Ministeri della sanita' e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la metodologia ed i criteri utilizzati per l'individuazione della quota di spesa indotta di cui al comma 2.
4. La sperimentazione e' costantemente seguita da un comitato di monitoraggio, composto da un rappresentante regionale, dal responsabile del distretto e da un rappresentante di ciascuna delle cinque categorie mediche interessate nominato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale. Il comitato procede trimestralmente alla verifica delle spese indotte dai medici di medicina generale, dai pediatri di libera scelta, dagli specialisti ambulatoriali e convenzionati e dai medici di continuita' assistenziale, e trasmette, entro trenta giorni dalla verifica, ai Ministeri della sanita' e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, alla regione e all'azienda unita' sanitaria locale competente, una relazione sull'andamento della spesa rilevata e sulla compatibilita' tra la proiezione di spesa e la dotazione finanziaria complessiva annua.
5. La sperimentazione ha durata di dodici mesi, con decorrenza dalla data individuata dalla regione e resa nota a tutti i soggetti interessati anche tramite le organizzazioni sindacali. A conclusione della sperimentazione la regione destina il 60 per cento delle minori spese indotte dai medici di medicina generale, dai pediatri di libera scelta, dagli specialisti ambulatoriali e convenzionati e dai medici di continuita' assistenziale rispetto alla dotazione finanziaria complessiva individuata anche con riferimento a valori di spesa coerenti con gli obiettivi di cui all'accordo Governo-regioni, all'erogazione di servizi per i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, gli specialisti ambulatoriali e convenzionati e i medici di continuita' assistenziale, con esclusione di incentivi di carattere pecuniario. Qualora le spese siano superiori alla dotazione finanziaria complessiva, la regione e l'azienda unita' sanitaria locale competente ne verificano le cause ed attivano, in caso di accertamento di comportamenti irregolari, le misure previste dagli accordi collettivi nazionali e regionali, fatto salvo il procedimento disciplinare di cui al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221 .
6. Sono fatte comunque salve le autonome iniziative regionali in materia di sperimentazione di dotazione finanziaria, che siano gia' in corso.
Giurisprudenza • 2
- 1. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 09/03/2026, n. 1879Provvedimento: Pubblicato il 09/03/2026 N. 01879/2026REG.PROV.COLL. N. 00321/2024 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 321 del 2024, proposto da Agenzia del demanio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; contro Comune di Moncalieri, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Mirabile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Regione …Leggi di più...
- art. 89 d.lgs. 112/1998·
- culpa in vigilando·
- art. 112 d.lgs. 112/1998·
- responsabilità ambientale·
- demanio idrico·
- art. 2051 c.c.·
- responsabilità da cosa in custodia·
- art. 86 d.lgs. 112/1998·
- giurisdizione amministrativa·
- responsabilità aggravata·
- ordinanza contingibile e urgente·
- art. 192 d.lgs. 152/2006·
- responsabilità oggettiva·
- immissione in possesso·
- art. 245 d.lgs. 152/2006