CASS
Sentenza 3 marzo 2026
Sentenza 3 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/03/2026, n. 8336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8336 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2026 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: RA AO nato a [...] il [...] LI LL nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 06/06/2024 della CORTE D'APPELLO DI BARI Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere AR NA EL;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore IN AR, che chiesto dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 6 giugno 2024, la Corte d’appello di Bari, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Trani, ha dichiarato ON OF e AM CO responsabili, in concorso tra loro, dei reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale in relazione al fallimento della Eight Wonders Italia srl, dichiarata fallita con sentenza in data 18 marzo 2011; il solo CO responsabile del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale in relazione alla società “Ai Marchesi srl”, dichiarata fallita con Penale Sent. Sez. 5 Num. 8336 Anno 2026 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: MELE MARIA ELENA Data Udienza: 03/12/2025 2 sentenza in data 27 gennaio 2011 e del reato di bancarotta fraudolenta documentale in relazione alla Cestec srl, dichiarata fallita il 12 ottobre 2011. Inoltre, previa riqualificazione per entrambi gli imputati della contestata recidiva come specifica, ha rideterminato la pena nei confronti della OF in anni due e mesi otto di reclusione, e nei confroni del CO nella misura di anni 5 di reclusione. 2. Avverso tale sentenza entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione articolando due motivi di censura, di seguito sintetizzati nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo denuncia vizio di motivazione in relazione alla applicazione della recidiva specifica ex art. 99, comma 2, cod. pen. in relazione ad entrambi i ricorrenti. La difesa evidenzia in premessa la sussistenza dell’interesse all’impugnazione in relazione alla posizione di CO in ragione dell’incremento di pena che tale circostanza ha determinato e per OF in ragione della sua incidenza sul giudizio di bilanciamento delle circostanze, nonché per entrambi in relazione al computo dei termini di prescrizione. Nel merito, i ricorrenti evidenziano come le sentenze di entrambi i gradi di merito non avrebbero esposto neppure implicitamente le ragioni del riconoscimento della recidiva, essendosi la Corte territoriale limitata unicamente a riqualificarla come recidiva specifica. Tale motivazione sarebbe stata tanto più necessaria in quanto, benché il fallimento delle società sia stato dichiarato nel 2011, le condotte oggetto del presente processo sarebbero state poste in essere nel medesimo arco temporale di quelle oggetto della sentenza emessa nel 2007 dal Tribunale di Prato, definitiva nel dicembre 2009, per analoghe condotte, e certamente non dopo tale pronuncia. Sarebbe inoltre contraddittorio il riconoscimento della recidiva con riguardo alla posizione della OF, atteso il suo limitato coinvolgimento nelle condotte criminose, le quali erano state ideate dal CO. 2.2. Il secondo motivo denuncia violazione di legge processuale in relazione all’art. 125, comma 3, cod. proc. pen. La Corte territoriale, pur esaminando il rilievo formulato dalla difesa con il primo motivo aggiunto concernente la recidiva e accogliendolo, non avrebbe motivato sulla concreta applicazione dell’aggravante. 3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili. 4. Il difensore dei ricorrenti ha depositato una memoria in cui ha svolto ulteriori argomentazioni a sostegno dei ricorsi. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono fondati. 2. Deve preliminarmente rilevarsi l’estinzione del reato di cui all’art. 217, comma 4, legge fall. per intervenuta prescrizione. Tale delitto è punito con la reclusione da sei mesi a due anni sicché, anche tenuto conto dell’aumento di pena conseguente al riconoscimento della recidiva specifica (pari alla metà), il tempo necessario a prescrivere, è pari a sei anni, cui vanno aggiunti l’aumento della metà (ex art. 161, secondo comma, cod. pen.) ove si sia verificato un fatto interruttivo, e gli eventuali periodi computabili a titolo di sospensione. Nella specie, la condotta contestata risulta commessa il 27 gennaio 2011; sono rilevabili vicende interruttive, e l’unico periodo di sospensione computabile, riferito al rinvio per legittimo impedimento disposto all’udienza del 31 ottobre 2018, è pari a 7 giorni. Il tempo necessario a prescrivere risulta pertanto essere maturato il 3 febbraio 2020 (27 gennaio 2020, cui vanno aggiunti ulteriori 7 giorni di sospensione), e perciò in data anteriore alla pronuncia della sentenza di appello. 3. Fondato e assorbente è la seconda censura, con il quale i ricorrenti denunciano l’omessa motivazione in ordine al motivo di appello concernente la recidiva. Invero, con l’atto di impugnazione i ricorrenti avevano censurato il trattamento sanzionatorio irrogato dal primo giudice, specificando con i motivi aggiunti le doglianze in ordine all’avvenuto riconoscimento della recidiva. La Corte territoriale ha affrontato la questione concernente la recidiva, limitandosi tuttavia a riqualificala come recidiva specifica ed escludendone il contestato carattere reiterato;
ha invece omesso di verificare in concreto se la reiterazione dell’illecito fosse effettivo sintomo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità dei suoi autori, avuto riguardo alla natura dei reati, alla loro distinta offensività, alla consecuzione temporale, alla genesi della ricaduta, nonché ad ogni parametro significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell’esistenza di precedenti penali (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838; Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, Del Chicca, Rv. 270419; Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022, dep. 2023, Rv. 284425 - 01). Essa è pertanto venuta meno allo specifico onere motivazionale sulla stessa gravante. 4 4. Ne consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 217 legge fall. perché estinto per intervenuta prescrizione, nonché l’annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bari limitatamente alla recidiva e alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio, in conseguenza della prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 217 legge fallimentare perché estinto per intervenuta prescrizione. Annulla la medesima sentenza limitatamente alla recidiva e al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Bari. Così deciso il 03/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente AR NA EL IA SA NA LI
udita la relazione svolta dal Consigliere AR NA EL;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore IN AR, che chiesto dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 6 giugno 2024, la Corte d’appello di Bari, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Trani, ha dichiarato ON OF e AM CO responsabili, in concorso tra loro, dei reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale in relazione al fallimento della Eight Wonders Italia srl, dichiarata fallita con sentenza in data 18 marzo 2011; il solo CO responsabile del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale in relazione alla società “Ai Marchesi srl”, dichiarata fallita con Penale Sent. Sez. 5 Num. 8336 Anno 2026 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: MELE MARIA ELENA Data Udienza: 03/12/2025 2 sentenza in data 27 gennaio 2011 e del reato di bancarotta fraudolenta documentale in relazione alla Cestec srl, dichiarata fallita il 12 ottobre 2011. Inoltre, previa riqualificazione per entrambi gli imputati della contestata recidiva come specifica, ha rideterminato la pena nei confronti della OF in anni due e mesi otto di reclusione, e nei confroni del CO nella misura di anni 5 di reclusione. 2. Avverso tale sentenza entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione articolando due motivi di censura, di seguito sintetizzati nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo denuncia vizio di motivazione in relazione alla applicazione della recidiva specifica ex art. 99, comma 2, cod. pen. in relazione ad entrambi i ricorrenti. La difesa evidenzia in premessa la sussistenza dell’interesse all’impugnazione in relazione alla posizione di CO in ragione dell’incremento di pena che tale circostanza ha determinato e per OF in ragione della sua incidenza sul giudizio di bilanciamento delle circostanze, nonché per entrambi in relazione al computo dei termini di prescrizione. Nel merito, i ricorrenti evidenziano come le sentenze di entrambi i gradi di merito non avrebbero esposto neppure implicitamente le ragioni del riconoscimento della recidiva, essendosi la Corte territoriale limitata unicamente a riqualificarla come recidiva specifica. Tale motivazione sarebbe stata tanto più necessaria in quanto, benché il fallimento delle società sia stato dichiarato nel 2011, le condotte oggetto del presente processo sarebbero state poste in essere nel medesimo arco temporale di quelle oggetto della sentenza emessa nel 2007 dal Tribunale di Prato, definitiva nel dicembre 2009, per analoghe condotte, e certamente non dopo tale pronuncia. Sarebbe inoltre contraddittorio il riconoscimento della recidiva con riguardo alla posizione della OF, atteso il suo limitato coinvolgimento nelle condotte criminose, le quali erano state ideate dal CO. 2.2. Il secondo motivo denuncia violazione di legge processuale in relazione all’art. 125, comma 3, cod. proc. pen. La Corte territoriale, pur esaminando il rilievo formulato dalla difesa con il primo motivo aggiunto concernente la recidiva e accogliendolo, non avrebbe motivato sulla concreta applicazione dell’aggravante. 3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili. 4. Il difensore dei ricorrenti ha depositato una memoria in cui ha svolto ulteriori argomentazioni a sostegno dei ricorsi. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono fondati. 2. Deve preliminarmente rilevarsi l’estinzione del reato di cui all’art. 217, comma 4, legge fall. per intervenuta prescrizione. Tale delitto è punito con la reclusione da sei mesi a due anni sicché, anche tenuto conto dell’aumento di pena conseguente al riconoscimento della recidiva specifica (pari alla metà), il tempo necessario a prescrivere, è pari a sei anni, cui vanno aggiunti l’aumento della metà (ex art. 161, secondo comma, cod. pen.) ove si sia verificato un fatto interruttivo, e gli eventuali periodi computabili a titolo di sospensione. Nella specie, la condotta contestata risulta commessa il 27 gennaio 2011; sono rilevabili vicende interruttive, e l’unico periodo di sospensione computabile, riferito al rinvio per legittimo impedimento disposto all’udienza del 31 ottobre 2018, è pari a 7 giorni. Il tempo necessario a prescrivere risulta pertanto essere maturato il 3 febbraio 2020 (27 gennaio 2020, cui vanno aggiunti ulteriori 7 giorni di sospensione), e perciò in data anteriore alla pronuncia della sentenza di appello. 3. Fondato e assorbente è la seconda censura, con il quale i ricorrenti denunciano l’omessa motivazione in ordine al motivo di appello concernente la recidiva. Invero, con l’atto di impugnazione i ricorrenti avevano censurato il trattamento sanzionatorio irrogato dal primo giudice, specificando con i motivi aggiunti le doglianze in ordine all’avvenuto riconoscimento della recidiva. La Corte territoriale ha affrontato la questione concernente la recidiva, limitandosi tuttavia a riqualificala come recidiva specifica ed escludendone il contestato carattere reiterato;
ha invece omesso di verificare in concreto se la reiterazione dell’illecito fosse effettivo sintomo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità dei suoi autori, avuto riguardo alla natura dei reati, alla loro distinta offensività, alla consecuzione temporale, alla genesi della ricaduta, nonché ad ogni parametro significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell’esistenza di precedenti penali (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838; Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, Del Chicca, Rv. 270419; Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022, dep. 2023, Rv. 284425 - 01). Essa è pertanto venuta meno allo specifico onere motivazionale sulla stessa gravante. 4 4. Ne consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 217 legge fall. perché estinto per intervenuta prescrizione, nonché l’annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bari limitatamente alla recidiva e alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio, in conseguenza della prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 217 legge fallimentare perché estinto per intervenuta prescrizione. Annulla la medesima sentenza limitatamente alla recidiva e al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Bari. Così deciso il 03/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente AR NA EL IA SA NA LI