Cass. pen., sez. V, sentenza 03/03/2026, n. 8336
CASS
Sentenza 3 marzo 2026

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  • Accolto
    Vizio di motivazione in relazione all'applicazione della recidiva specifica

    La Corte territoriale ha omesso di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito fosse effettiva sintomo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità dei suoi autori, avendo invece omesso di motivare sulla concreta applicazione dell'aggravante. La Corte ha affrontato la questione concernente la recidiva, limitandosi tuttavia a riqualificala come recidiva specifica ed escludendone il contestato carattere reiterato; ha invece omesso di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito fosse effettivo sintomo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità dei suoi autori, avuto riguardo alla natura dei reati, alla loro distinta offensività, alla consecuzione temporale, alla genesi della ricaduta, nonché ad ogni parametro significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell’esistenza di precedenti penali.

  • Accolto
    Estinzione del reato per intervenuta prescrizione

    Il delitto è punito con la reclusione da sei mesi a due anni sicché, anche tenuto conto dell’aumento di pena conseguente al riconoscimento della recidiva specifica (pari alla metà), il tempo necessario a prescrivere, è pari a sei anni, cui vanno aggiunti l’aumento della metà (ex art. 161, secondo comma, cod. pen.) ove si sia verificato un fatto interruttivo, e gli eventuali periodi computabili a titolo di sospensione. Nella specie, la condotta contestata risulta commessa il 27 gennaio 2011; sono rilevabili vicende interruttive, e l’unico periodo di sospensione computabile, riferito al rinvio per legittimo impedimento disposto all’udienza del 31 ottobre 2018, è pari a 7 giorni. Il tempo necessario a prescrivere risulta pertanto essere maturato il 3 febbraio 2020 (27 gennaio 2020, cui vanno aggiunti ulteriori 7 giorni di sospensione), e perciò in data anteriore alla pronuncia della sentenza di appello.

  • Accolto
    Vizio di motivazione in relazione all'applicazione della recidiva specifica

    La Corte territoriale ha omesso di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito fosse effettiva sintomo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità dei suoi autori, avendo invece omesso di motivare sulla concreta applicazione dell'aggravante. La Corte ha affrontato la questione concernente la recidiva, limitandosi tuttavia a riqualificala come recidiva specifica ed escludendone il contestato carattere reiterato; ha invece omesso di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito fosse effettivo sintomo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità dei suoi autori, avuto riguardo alla natura dei reati, alla loro distinta offensività, alla consecuzione temporale, alla genesi della ricaduta, nonché ad ogni parametro significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell’esistenza di precedenti penali.

  • Accolto
    Estinzione del reato per intervenuta prescrizione

    Il delitto è punito con la reclusione da sei mesi a due anni sicché, anche tenuto conto dell’aumento di pena conseguente al riconoscimento della recidiva specifica (pari alla metà), il tempo necessario a prescrivere, è pari a sei anni, cui vanno aggiunti l’aumento della metà (ex art. 161, secondo comma, cod. pen.) ove si sia verificato un fatto interruttivo, e gli eventuali periodi computabili a titolo di sospensione. Nella specie, la condotta contestata risulta commessa il 27 gennaio 2011; sono rilevabili vicende interruttive, e l’unico periodo di sospensione computabile, riferito al rinvio per legittimo impedimento disposto all’udienza del 31 ottobre 2018, è pari a 7 giorni. Il tempo necessario a prescrivere risulta pertanto essere maturato il 3 febbraio 2020 (27 gennaio 2020, cui vanno aggiunti ulteriori 7 giorni di sospensione), e perciò in data anteriore alla pronuncia della sentenza di appello.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 03/03/2026, n. 8336
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8336
    Data del deposito : 3 marzo 2026

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