Decreto cautelare 1 marzo 2023
Ordinanza cautelare 16 marzo 2023
Ordinanza cautelare 16 marzo 2023
Sentenza 5 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 05/05/2026, n. 2882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2882 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02882/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00866/2023 REG.RIC.
N. 01059/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 866 del 2023, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Felice Laudadio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
sul ricorso numero di registro generale 1059 del 2023, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Cantelli, Felice Laudadio e Alberto Saggiomo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Luciano Del Giudice, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Quanto al ricorso n. 866 del 2023:
a) del provvedimento interdittivo n. -OMISSIS-, adottato dal Prefetto di Napoli nei confronti della ricorrente società;
b) di ogni altro atto preordinato, connesso e/o conseguente ove lesivo della posizione giuridica della ricorrente, ivi compresi:
b.1) i verbali del GIA n.-OMISSIS- e n.-OMISSIS-;
b.2) la Relazione della DIA al Ministero dell'Interno e al Parlamento, del I Semestre 2021: atti tutti richiamati nell'impugnato provvedimento interdittivo.
Quanto al ricorso n. 1059 del 2023:
per l'annullamento
a) del provvedimento prot. -OMISSIS-, successivamente notificato, con il quale il Dirigente del Settore Attività Produttive e Sviluppo Economico del Comune di -OMISSIS- ha disposto: “ il divieto di prosecuzione attività di somministrazione alimenti e bevande con annessa cucina a servizio dell'attività e la rimozione degli effetti dannosi provocati dallo svolgimento della stessa”, ordinando “la consequenziale ed immediata cessazione dell'attività sita in via -OMISSIS- -OMISSIS- nr. -OMISSIS-+-OMISSIS- in -OMISSIS- ”;
b) di ogni altro atto preordinato, connesso e/o conseguente, ove lesivo della posizione giuridica della ricorrente, ivi compresi:
b.1) il provvedimento interdittivo n. -OMISSIS-, adottato dal Prefetto di Napoli nei confronti della ricorrente società;
b.2) i verbali del GIA n.-OMISSIS- e n.-OMISSIS-;
b.3) la Relazione della DIA al Ministero dell'Interno e al Parlamento, del I Semestre 2021: atti tutti richiamati nell'impugnato provvedimento interdittivo.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, del Ministero dell'Interno e del Comune di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 il dott. Pierangelo Sorrentino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e RI
1.- Con ricorso avente n. r.g. 866/2023 la società -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento interdittivo n. -OMISSIS- assunto dal Prefetto di Napoli, che ha ritenuto sussistenti tentativi di infiltrazione mafiosa da parte della criminalità organizzata tendenti a condizionarne le scelte e gli indirizzi, ai sensi degli art. 84 e 91 del Codice Antimafia.
Con ricorso avente n. r.g. 1059/2023 la medesima società ha gravato, inoltre, il provvedimento prot. -OMISSIS- con il quale il Comune di -OMISSIS- ha disposto “ il divieto di prosecuzione attività di somministrazione alimenti e bevande con annessa cucina a servizio dell'attività e la rimozione degli effetti dannosi provocati dallo svolgimento della stessa ”, ordinando “ la consequenziale ed immediata cessazione dell'attività sita in via -OMISSIS- -OMISSIS- nr. -OMISSIS-+-OMISSIS- in -OMISSIS- ”.
2.- Nell’articolato impianto motivazionale del provvedimento interdittivo vengono valorizzati i molteplici e sistematici intrecci di carattere familiare e relazionale tra i soci della società ricorrente e noti esponenti del clan camorristico -OMISSIS-, egemone sul territorio di Villaricca, la cui pervasività e capacità di infiltrazione ha condotto all’assunzione del D.P.R. del 6 agosto 2021, con il quale il Consiglio comunale è stato sciolto per infiltrazioni mafiose e sottoposto a gestione commissariale.
2.1.- Il quadro indiziario e gli elementi di controindicazione valorizzati dalla Prefettura di Napoli investono direttamente l’amministratore della società ricorrente, -OMISSIS-fratelli dell’amministratore.
Vengono richiamate, nell’impugnata interdittiva, le “ interconnessioni tra i germani-OMISSIS-, nonché tra gli stessi e il padre (vedi controlli effettuati) e gli altri congiunti e/o affini: -OMISSIS- (condannato unitamente -OMISSIS- in via definitiva, con le sentenze sopra citate per reati ostativi ai fini antimafia) è il suocero di -OMISSIS-; il medesimo -OMISSIS- che è la madre di -OMISSIS- consocio della società -OMISSIS-, quest'ultimo, peraltro, risulta avere avuto una stabile relazione con -OMISSIS-, figlia convivente del predetto pregiudicato -OMISSIS-, Inoltre -OMISSIS-, figlio di -OMISSIS- è stato dipendente part-time - dal -OMISSIS- - della citata società -OMISSIS-, con sede legale -OMISSIS-, riconducibile anch'essa alla famiglia-OMISSIS- in quanto il fratello -OMISSIS- è socio accomandante -OMISSIS- [imputato per associazione di tipo mafioso, rapina ed estorsione aggravata in concorso] , socio accomandatario, il quale risulta tra l'altro cognato di -OMISSIS-, sopra generalizzato, in quanto coniugato con-OMISSIS-, sorella del predetto -OMISSIS- ”.
Con riferimento al socio -OMISSIS-, ne viene quindi posto in risalto il rapporto di coniugio con -OMISSIS-, quest’ultimo -come appena accennato- condannato in via definitiva, unitamente al padre dei soci della ricorrente, -OMISSIS--OMISSIS-, ritenuto esponente apicale dell’omonimo clan, per il delitto previsto dagli artt. 110, 81 cpv, 56, 629, 1 e 2 co. c.p. e art. 7, L. 203/1991, con l'aggravante di aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni di cui all’art. 416 bis c.p. (sentenza del Tribunale di Napoli n. -OMISSIS-, confermata dalla Corte di Appello con sentenza n.-OMISSIS- e dalla Corte di Cassazione con sentenza n. -OMISSIS-).
La caratura criminale di -OMISSIS--OMISSIS- viene incisivamente lumeggiata dalla Prefettura richiamando taluni passaggi motivazionali di provvedimenti assunti in sede penale:
- la Corte di Cassazione, nella cit. sentenza-OMISSIS-, lo identifica come il “ vero dominus delle richieste estorsive ”;
- il Tribunale di Napoli, nel processo definito con sentenza n. -OMISSIS-, che vedeva il-OMISSIS- -OMISSIS- accusato del delitto previsto dall'art. 416 bis, c. 1-2-3-4-6 c.p., ne disponeva l'assoluzione esplicitamente affermandone, però, “[...] la contiguità con sodalizi criminali ” (ancorché reputata insufficiente “ di per sé a giustificare l'accusa di appartenenza ad essi […]”);
- l'o.c.c.c. -OMISSIS- del Tribunale di Napoli, annullata in sede di riesame per mancanza di gravi indizi di colpevolezza, con cui – si legge nell’interdittiva – “ la Magistratura Antimafia dispose l'arresto in custodia cautelare del medesimo -OMISSIS--OMISSIS- per "associazione di tipo mafioso - art. 416/bis c.p. […]” dando conto del risalente radicamento territoriale del gruppo di stampo camorristico-OMISSIS- e dell’ascesa, nella relativa compagine, di -OMISSIS--OMISSIS-.
Viene ancora menzionata, sempre sul conto del padre dell’amministratore unico, la misura di prevenzione personale del 2019 della Sorveglianza Speciale di P.S. con l'obbligo di soggiorno nel comune -OMISSIS- per la durata di anni 3, oltre alla cauzione di € 5.000,00 a cui è stato sottoposto dalla Questura di Napoli, successivamente revocata essendo stata “ dichiarata la nullità del giudizio di primo grado in quanto l’ottava sezione della Corte di Appello di Napoli ha verificato la mancanza negli atti del verbale di notifica al-OMISSIS- ”.
2.3.- Quanto a -OMISSIS-, figlio di -OMISSIS- e fratello-OMISSIS-, socio per una quota pari al 25% del capitale sociale della società ricorrente, viene richiamato il controllo effettuato dalle forze dell’ordine in -OMISSIS-, da parte della Stazione del C.C. di Furci, nel corso del quale è risultato in compagnia del cit. -OMISSIS-, suocero di -OMISSIS-; è posto l’accento, inoltre, sulla qualità rivestita dal medesimo di socio accomandante della società-OMISSIS- (accomandatario), quest’ultimo cognato di -OMISSIS--OMISSIS- (in quanto coniugato con-OMISSIS-, sorella del predetto -OMISSIS-), tratto in arresto-OMISSIS-dal Commissariato di P.S. di -OMISSIS- per associazione di tipo mafioso, rapina ed estorsione aggravata in concorso – artt. 416 bis, 628 e 629 c.p..
Infine, per quanto riguarda l’amministratore (-OMISSIS-, ne viene posto in rilievo il rapporto di filiazione con -OMISSIS--OMISSIS- e, quanto all’amministratore, la qualità di socio della società -OMISSIS- anch’essa attinta da provvedimento interdittivo; con riferimento a -OMISSIS-, viene rimarcato che la medesima è “[…] convivente del pregiudicato -OMISSIS- ” (interdittiva, p. 10).
3.- Di siffatto compendio indiziario, qualificato ‘evanescente’ dalla società ricorrente, è contestata l’idoneità a sorreggere il giudizio prognostico formulato dalla Prefettura contenuto nell’interdittiva, della quale è censurata la legittimità in quanto inficiata, secondo quanto sostenuto nel ricorso n. 866/2023, da gravi deficit istruttori e carenze motivazionali (motivo sub I) e dalla violazione delle regole del contraddittorio infra-procedimentale (motivo sub II).
3.1.- Su tali premesse, la difesa della ricorrente deduce – in sintesi –che:
- il rapporto di coniugo del socio -OMISSIS- con la sig.ra -OMISSIS-, in assenza di poteri gestori affidati alla coniuge, costituirebbe una circostanza del tutto “ininfluente”, e non potrebbe perciò rappresentare un valido elemento indiziario del rischio di condizionamento dell’attività sociale da parte di consorterie criminali;
- il vincolo parentale dell’amministratore unico e dei soci con il padre -OMISSIS-, in assenza della comprova dei presupposti della ‘conduzione familiare’ e della ingerenza del padre nella gestione dell’impresa, come nella fattispecie, sarebbe “ irrilevante in ordine alla esistenza del condizionamento e/o infiltrazione ”;
- la risalenza temporale delle vicende penali che hanno interessato il padre dell’amministratore unico e dei soci della ricorrente non consentirebbe di ritenere integrato il necessario requisito dell’attualità del pericolo infiltrativo;
- in ogni caso, non varrebbe a corroborare l’assunto prefettizio secondo il quale -OMISSIS--OMISSIS- sarebbe collocabile “[…] all’interno del clan-OMISSIS- ” la cit. ordinanza di custodia cautelare emessa in -OMISSIS- presso il Tribunale di Napoli nell’ambito del p.p. -OMISSIS-per una presunta partecipazione del-OMISSIS- all’associazione di tipo mafioso ex art. 416-bis c.p., provvedimento al quale non potrebbe annettersi, in tesi, alcuna valenza indiziaria siccome annullato in data -OMISSIS- dal Tribunale del Riesame di Napoli per mancanza di gravi indizi di colpevolezza;
- indipendentemente dalla suindicata sentenza del Tribunale del Riesame, altre due pronunce – deduce ancora la ricorrente – “ avevano già escluso l’esistenza di una associazione a delinquere di stampo camorristico, armata, promossa, diretta e organizzata da-OMISSIS- -OMISSIS- negli anni -OMISSIS- ”: in particolare, la sentenza n. -OMISSIS- dal Tribunale di Napoli, sezione VII, con la quale-OMISSIS- -OMISSIS- è stato assolto con la formula più ampia, “ perché il fatto non sussiste ”, proprio dal reato di cui all’art. 416-bis c.p., e la sentenza n. 53/00, emessa il -OMISSIS- dalla Corte di Assise di Appello di Napoli, Quarta sezione, che ha confermato la sentenza emessa in-OMISSIS- dalla Corte di Assise di Napoli, con la quale-OMISSIS- -OMISSIS- è stato assolto dal reato associativo sempre con formula “ perché il fatto non sussiste ”;
- il rapporto di parentela dell’amministratore con il -OMISSIS- – fermato-OMISSIS-, mentre si trovava in auto in compagnia del cit . -OMISSIS-, suocero del -OMISSIS- – sarebbe perimenti elemento inidoneo a fondare il giudizio di permeabilità mafiosa della ricorrente. -OMISSIS-, infatti, argomenta la difesa della società, in diparte la sua proclamata “estraneità” rispetto alla compagine e alla gestione societaria, è stato condannato per tentata estorsione aggravata -OMISSIS-, quindi tre anni dopo il richiamato controllo di polizia, all’epoca del quale era incensurato.
- sarebbero inconsistenti gli elementi di controindicazione ascrivibili agli altri soci,--OMISSIS- e all’amministratore, -OMISSIS-, nessuno dei quali è stato mai raggiunto da provvedimenti penali o coinvolto in procedimenti penali.
3.2.- In aggiunta alle prospettate carenze motivazionali, un’ulteriore ragione di illegittimità dell’interdittiva prefettizia discenderebbe dalla pretermissione delle garanzie procedimentali, che si sarebbe sostanziata con la mancata esplicitazione, nel provvedimento, delle ragioni in base alle quali l’Amministrazione ha ritenuto di non poter accogliere, in tutto o in parte, le osservazioni specificamente formulate dagli interessati, anche in sede di audizione (tenutasi due volte), peraltro sollecitate dalla stessa Prefettura (motivo sub II).
4.- Il Ministero dell’Interno, costituitosi in entrambi i giudizi, ha svolto ampie controdeduzioni a sostegno della legittimità del provvedimento interdittivo, concludendo per l’infondatezza delle censure sollevate da parte ricorrente in entrambi i ricorsi.
Il comune di -OMISSIS-, costituitosi in resistenza nel giudizio nrg 1059/2023, ha depositato memoria con la quale ha chiesto la reiezione del ricorso per infondatezza.
5.- La Sezione ha respinto le istanze cautelari formulate con entrambi i ricorsi, ritenendo ad un primo esame il provvedimento prefettizio adeguatamente motivato “ in virtù di molteplici e sistematici intrecci di carattere familiare e relazionale sussistenti tra i soci della stessa con noti esponenti del clan camorristico -OMISSIS- […]” (cfr. ordinanza n. -OMISSIS-).
6.- All’udienza pubblica del 28 gennaio 2026, in vista della quale la società ricorrente ha depositato memoria di replica in entrambi i giudizi, insistendo per l’annullamento dell’interdittiva e del conseguente provvedimento assunto dal comune di Giugliano, la controversia è stata trattenuta in decisione.
7.- Il Collegio, ravvisandone i presupposti, dispone preliminarmente la riunione dei giudizi nn. r.g. 866/2023 e 1059/2023, intimamente connessi siccome rivolti avverso provvedimenti strettamente collegati giacché avvinti da un nesso di presupposizione logico-giuridica, essendo l’avversata decadenza comunale conseguente alla previa interdittiva prefettizia, sulla quale è interamente fondata.
8.- Ciò premesso, entrambi i ricorsi vanno respinti siccome infondati.
9.- Il quadro indiziario posto dalla Prefettura di Napoli a fondamento del provvedimento interdittivo risulta grave e circostanziato; lo stesso costituisce, pertanto, presupposto sufficiente a fondare la prognosi di permeabilità criminale dell’impresa. Le censure di parte ricorrente, d’altro canto, non si appalesano idonee a incrinare la tenuta logica e confutare la veridicità degli elementi fattuali che compongono l’impianto motivazionale sul quale poggia la misura interdittiva.
I principali argomenti spesi a sostegno della dedotta inadeguatezza dell’impianto motivazionale del provvedimento – il presunto ‘appiattimento’ valutativo della Prefettura sul mero dato parentale e l’omessa considerazione delle sentenze assolutorie che hanno interessato il padre dell’amministratore unico nei molteplici processi penali in cui è stato imputato – postulano, invero, una artificiosa parcellizzazione del quadro indiziario tesa a svilirne la portata segnaletica, e, ciò che più conta, non si rivelano concludenti, a mente della consolidata giurisprudenza formatasi in materia.
9.1.- A tal riguardo deve rilevarsi, richiamando gli ormai consolidati indirizzi interpretativi della III Sezione del Consiglio di Stato (si v., tra le tante, 13 gennaio 2026, n. 301; 4 marzo 2025, n. 1800; 16 giugno 2023, n. 5964; 22 maggio 2023, n. 5024; 27 dicembre 2019, n. 8882; 5 settembre 2019, n. 6105; 20 febbraio 2019, n. 1182), che l'informativa antimafia implica una valutazione discrezionale da parte dell'autorità prefettizia in ordine al pericolo di infiltrazione mafiosa, capace di condizionare le scelte e gli indirizzi dell'impresa. Tale pericolo deve essere valutato secondo un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede di attingere un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, tipico dell'accertamento finalizzato ad affermare la responsabilità penale,e quindi fondato su prove, ma implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, sì da far ritenere “più probabile che non” il pericolo di infiltrazione mafiosa.
Lo stesso legislatore – con l’art. 84, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011 – ha riconosciuto quale elemento fondante l'informazione antimafia la sussistenza di “ eventuali tentativi ” di infiltrazione mafiosa “ tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate ”. Ora, eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa e tendenza di questi ad influenzare la gestione dell'impresa sono nozioni che delineano una fattispecie di pericolo, propria del diritto della prevenzione, finalizzato, appunto, a prevenire un evento che, per la stessa scelta del legislatore, non necessariamente è attuale, o inveratosi, ma può essere anche solo potenziale, purché desumibile da elementi non meramente immaginari o aleatori.
Ne discende che la giurisprudenza di settore afferma che l'informativa antimafia interdittiva, proprio per la sua natura preventiva e anticipatoria della misura, non necessita di una prova equivalente a quella della responsabilità, bastando la sufficienza di un livello di probabilità c.d. “ cruciale ” della prognosi infiltrativa.
Le condotte illecite poste a base dell’adozione di un’interdittiva possono poi essere anche non penalmente rilevanti, non essere state oggetto di procedimenti o di processi penali, e possono perfino essere già state oggetto di giudizio penale con esito di proscioglimento o di assoluzione, ovvero di indagini preliminari concluse con decreto di archiviazione, atteso che l’impossibilità di provare la responsabilità in sede penale non preclude affatto all’autorità preposta all’ordine pubblico la valutazione dei medesimi fatti sul differente piano della prevenzione e della difesa sociale (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 15 febbraio 2024, n. 1517; id., 31 gennaio 2024, n. 952; id., 7 agosto 2023, n. 7625; id., 21 luglio 2023, n. 7156; id., 18 luglio 2023, n. 7045; id., 16 maggio 2023, n. 4856; id., 4 aprile 2022, n. 2465).
Per l’adozione dell’interdittiva antimafia non è necessario, dunque, un grado di evidenza probatoria analogo a quello richiesto in ambito penale.
9.2.- Da qui l’inconsistenza dell’argomentazione di parte ricorrente secondo cui alle vicende penali a carico di -OMISSIS--OMISSIS- non potrebbe ascriversi, in realtà, alcuna valenza segnaletica del condizionamento e dell’infiltrazione criminale alla luce delle sentenze di assoluzione dal reato associativo emesse nei suoi confronti e del ‘superamento’ dell’ordinanza di custodia cautelare disposta a suo carico in -OMISSIS- dal GIP presso il Tribunale di Napoli, annullata dal Tribunale del Riesame.
A confutazione della doglianza, in aggiunta a quanto appena rilevato sulla non decisività dell’esito dei processi penali in ragione dell’estraneità al sistema delle informative antimafia di qualsiasi logica penalistica di certezza probatoria raggiunta al di là del ragionevole dubbio (logica che ne vanificherebbe in radice la finalità anticipatoria), va posto in rilievo che la Prefettura di Napoli ha ragionevolmente tratto convincenti elementi di controindicazione (v. supra , sub § 2.) – segnatamente, il rapporto di contiguità del padre dell’amministratore unico della società ricorrente con sodalizi criminali – dalla motivazione dei provvedimenti giudiziari che lo hanno visto imputato in molteplici procedimenti penali per reati associativi di stampo mafioso e, infine, definitivamente condannato,-OMISSIS- per tentata estorsione con l'aggravante di aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416 bis c.p. (Corte di Cassazione n. 14060/2019).
La doglianza, dunque, non merita condivisione.
9.3.- Analogamente va disattesa la tesi ricorsuale secondo cui il vincolo parentale sarebbe, nella specie, del tutto irrilevante, non potendo ravvisarsi, secondo la ricorrente, i presupposti della ‘conduzione familiare’ dell’impresa né alcuna forma di ingerenza del padre dell’amministratore nella gestione della società.
È noto che, sebbene di regola si escluda che il semplice rapporto di parentela possa ex se costituire un sintomo di condizionamento mafioso (non essendo accettabile un’inferenza logica basata sul presupposto che il parente di un mafioso sia necessariamente anch’egli un mafioso: cfr. Cons. Stato, Sez. III, 9 ottobre 2023, n. 8781), tuttavia in concreto tale rapporto può anche da solo fondare la prognosi infiltrativa, laddove assuma una intensità tale da far desumere la presenza di una conduzione familiare e una “regia collettiva” dell’impresa, nel quadro di usuali metodi mafiosi fondati sulla regia “clanica”, specie in alcune aree territoriali ed economiche (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 8 gennaio 2024, n. 248; id., 7 agosto 2023, n. 7625; id., 7 agosto 2023, n. 7599; id., 21 giugno 2022, n. 5086).
Nella specie, osserva il Collegio, dall’interdittiva impugnata trapela uno “spaccato” parentale particolarmente intenso e pregnante, cui si accompagna una altrettanto fitta rete di relazioni e cointeressenze economiche e societarie che, per numerosità e intensità, lascia verosimilmente ritenere, in un’ottica probabilistica, come opinato dalla Prefettura, che l’impresa, ovvero, le decisioni sulla sua attività, possano essere “coordinate”, anche indirettamente, dalla criminalità organizzata.
Anche tale censura, pertanto, va respinta.
9.4.- NE persuade, inoltre, il rilievo critico che si appunta su un presunto deficit di attualità del ravvisato pericolo infiltrativo, argomentato sul presupposto che “ le vicende che hanno interessato il sig. -OMISSIS- rimontano ab immemore” (ricorso, p. 4).
L’argomentazione è invero già smentita in punto di fatto, attesa la non risalente collocazione temporale dei procedimenti e dei provvedimenti penali che hanno riguardato il padre dell’amministratore della società, e, comunque, si rivela infondata, ove si consideri che i fatti sui quali poggia l’interdittiva antimafia possono anche essere risalenti nel tempo, nel caso in cui vadano a comporre un quadro indiziario complessivo dal quale possa ritenersi attendibile, come nella specie, l’esistenza di un condizionamento da parte della criminalità organizzata.
Nel descritto scenario, diversamente da quanto obiettato dalla ricorrente, la risalenza dei fatti controindicanti non può valere ad eliderne la valenza sintomatica ai fini del giudizio prognostico in assenza di chiari elementi di discontinuità: e tanto in conformità con la pressoché costante giurisprudenza amministrativa, che afferma in questa materia la sostanziale neutralità del decorso del tempo, “ che non smentisce la persistenza di legami vincoli e sodalizi e, comunque, non dimostra da solo l'interruzione di questi, se non corroborato da ulteriori e convincenti elementi indiziari ” (da ultimo, Cons. Stato, Sez. III, 14 maggio 2024, n. 4301).
Il motivo sub I è dunque privo di fondamento nella sua interezza.
Il provvedimento impugnato si fonda, infatti, su un complesso di risultanze istruttorie, dettagliate in motivazione, che compongono un quadro composto di elementi informativi nel loro insieme sintomatici della sussistenza di concreti rischi di infiltrazione mafiosa.
Il Prefetto, d’altra parte, ha operato le proprie valutazioni conformemente al principio secondo cui « Ai fini dell'adozione del provvedimento interdittivo, rileva il complesso degli elementi concreti emersi nel corso del procedimento: una visione “parcellizzata” di un singolo elemento, o di più elementi, non può che far perdere a ciascuno di essi la sua rilevanza nel suo legame sistematico con gli altri » (Cons. Stato, Sez. III, 22.05.2023, n. 5024). E nel provvedimento impugnato, come accennato, risultano individuati idonei e specifici elementi di fatto che valgono a supportare in modo adeguato il giudizio probabilistico articolato dalla Prefettura, siccome idonei, nella loro globalità, a delineare il fondato pericolo di possibili contiguità e condizionamenti della impresa ricorrente da parte di specifici ambienti criminali.
10.- Del pari infondato è il motivo sub II, con cui l’odierna ricorrente deduce la violazione dell’art. 3 della L. n. 241/90 affermando che le proprie memorie, formulate ex art. 92, comma 2-bis, del d.lgs. n. 159/2011, non sarebbero state considerate dalla Prefettura, tanto evincendosi, a suo dire, “[…] dalla motivazione dell’atto finale qui impugnato, laddove nulla si motiva in relazione alle prove documentali attestanti la piena autonomia gestoria della società qui ricorrente: il Prefetto si limita a dare atto solo della esistenza delle stesse, omettendo di fornire puntuale riscontro […]” (memoria di replica, p. 17).
10.1.- Nel caso di specie l’Amministrazione ha dato atto, nella motivazione del provvedimento, come ammesso dalla stessa ricorrente, del contenuto delle controdeduzioni, ma ha ritenuto, con un giudizio immune da censure di ordine logico, che esse non fossero in grado di elidere la complessiva valutazione di permeabilità della società ricorrente. E tanto basta ad escludere la configurabilità del vizio motivazionale evocato sub II.
La doglianza contraddice, infatti, il consolidato orientamento della giurisprudenza secondo cui il rispetto del contraddittorio procedimentale, contrariamente a quanto sostenuto dalla società attinta dall’interdittiva, non “ impone, ai fini della legittimità del provvedimento adottato, la confutazione analitica dell’interessato, essendo sufficiente la motivazione complessivamente e logicamente resa a sostegno del provvedimento finale » ( ex multis Cons. Stato, Sez. V, 2 maggio 2025, n. 3724; Sez. II, 19 agosto 2024 n. 7167).
Ne consegue l’infondatezza anche del motivo sub II, e, con esso, dell’intero ricorso nrg 866/2023.
11.- Anche il provvedimento del Comune di Giugliano, impugnato con il ricorso n.r.g. 1059/2023, resiste alle censure articolate da parte ricorrente.
Sono, invero, prive di fondamento le doglianze con cui la società ricorrente deduce l’illegittimità della sanzione comunale “ in quanto adottata esclusivamente sull’interdittiva antimafia ” e in assenza di alcuna causa di decadenza ex art. 67 del d.lgs. 159/2011, con conseguente pretesa inapplicabilità dell’art. 89 bis del d.lgs. cit. “ in quanto non si ricade nella fattispecie di cui all'art. 88, co. 2, del d.lgs. 159/2011 ”. E nemmeno può ravvisarsi nel provvedimento comunale un “ deficit motivazionale e dei presupposti ”, censura articolata sugli assunti che, per un verso, la motivazione dell’atto non potrebbe essere “ integrata attraverso il mero richiamo alla sanzione prefettizia e/o il rimando al D.lgs. 159/11 ” (motivo sub I), e, per altro verso, che il Comune avrebbe omesso di “ effettuare una propria, autonoma valutazione sulla posizione dell’impresa, al fine di verificare la permanenza dei requisiti legittimanti lo svolgimento dell’attività commerciale della ricorrente in relazione a quanto disposto dal TULPS e dalla L. n. 133/2008 ” (motivo sub II).
Non coglie nel segno neppure la prospettata violazione delle norme sull’autotutela decisoria della P.A. (artt. 21 quinques e 21 novies della L. n. 241/90: motivo sub IV), né, in ultimo, l’assunto secondo cui sarebbe “ evidente la violazione del disposto di cui al D.L. 112/2008 (poi L. 133/2008) e allo stesso TULPS, che prevede tassativamente le ipotesi al ricorrere delle quali una società non può ottenere autorizzazione all’esercizio dell’attività commerciale e non annovera, tra queste, la sussistenza di una pregressa informazione antimafia ” (motivo sub III).
11.1.- Il Collegio, una volta premesso che l'atto di decadenza impugnato nel presente giudizio, pur essendo autonomo rispetto all'informazione interdittiva, ha il suo titolo nella detta interdittiva, che ne costituisce il presupposto logico-giuridico, rispetto al quale la decadenza del Comune ha carattere necessariamente consequenziale (T.A.R. per la Sicilia, Catania, sez. I, 19 giugno 2023, n. 1909; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 11 luglio 2014, n. 1823), deve rimarcare, a confutazione del motivo sub I, che l'effetto decadenziale deriva dall’interdittiva antimafia ai sensi del combinato disposto degli artt. 84 e 91 del Codice Antimafia, atteso che, come ben chiarito dalla sentenza dell’Ad. Plen. n. 3 del 2018, quest’ultima postula l’applicazione delle misure decadenziali di cui all'art. 67, commi 1 e 2, di tale fonte in ragione della incapacità giuridica temporanea discendente dalla sua adozione.
Quanto, in particolare, alla doglianza che si appunta sull’inapplicabilità alla fattispecie all’esame dell’art. 89-bis d.lgs. n. 159/2011, la medesima è infondata a mente del costante orientamento della giurisprudenza, condiviso dalla Sezione (si v. T.A.R., Napoli, sez. I, 1/10/2025, n. 6520), secondo cui l’informazione antimafia produce i medesimi effetti della comunicazione antimafia anche nell’ipotesi in cui manchi un rapporto contrattuale con la Pubblica Amministrazione. Ed invero, “ dopo l’introduzione dell’art. 89 bis del d.lgs. 159/2011 l’interdittiva può essere adottata anche nei confronti di imprese che operano nel settore privato: secondo la giurisprudenza, l'art. 89-bis, D.Lgs. n. 159/2011, si interpreta nel senso che l'informazione antimafia produce i medesimi effetti della comunicazione antimafia anche nelle ipotesi in cui manchi un rapporto contrattuale con la P.A. Sotto questo profilo, quindi, la revoca delle autorizzazioni anche se abilitanti l'esercizio dell'attività imprenditoriale nei confronti dei privati, discende direttamente, secondo il meccanismo vincolante di cui all'art. 67 del d.lgs. n. 159/2011, dall’adozione dell’interdittiva antimafia ed è legata alla perduranza di quest'ultima ” (Cons. Stato, Sez. III, 22/06/2023, n. 6144; nello stesso senso, ex plurimis , Sez. III, 20/5/2025, 4311; Sez. III, 7/4/2017 n. 1638; T.A.R. Napoli, sez. I, 2/3/2021, n. 1355; T.A.R. Napoli, sez. I, 2/3/2020, n. 970). Si è persuasivamente osservato, del resto, che “ anche in ipotesi di attività private soggette a mera autorizzazione l'esistenza di infiltrazioni mafiose inquina l'economia legale, altera il funzionamento della concorrenza e costituisce una minaccia per l'ordine e la sicurezza pubbliche ” (Cons. Stato, Sez. III, n. 1638/2017, cit.).
Il motivo sub I è, dunque, interamente privo di fondamento.
11.2.- Analogamente è dirsi quanto ai motivi sub II e III.
Il divieto di prosecuzione dell’attività, infatti, non è stato adottato per carenza dei requisiti soggettivi o professionali dell’amministratore, né per violazioni del T.U.L.P.S. o della normativa commerciale, bensì esclusivamente in conseguenza dell’interdittiva antimafia prefettizia, che costituisce fattore ostativo autonomo, sufficiente e assorbente rispetto a qualsiasi altra valutazione. Ne deriva che è del tutto inconferente l’evocata violazione del T.U.L.P.S. e della L. n. 133/2008 nella parte in cui prevedono “ tassativamente le ipotesi al ricorrere delle quali una società non può ottenere autorizzazione all’esercizio dell’attività commerciale e non annovera, tra queste, la sussistenza di una pregressa informazione antimafia ”.
11.3.- In ordine, infine, alle restanti censure di violazione degli artt. 21 quinquies e 21 nonies l. n. 241/1990, eccesso di potere per difetto dei presupposti, e violazione degli artt. 3, 41 Cost. in relazione all’art. 1 e 7 Cost., il ricorso n. 1059/2023 si basa qui su un’errata qualificazione giuridica del provvedimento impugnato e oblitera del tutto il rilievo, invero decisivo, che il provvedimento del Comune di Giugliano costituisce un atto doveroso, e a contenuto vincolato, di mera presa d’atto della sopravvenuta interdittiva antimafia, e non anche una revoca in senso proprio o un annullamento d’ufficio ai sensi delle citt. norme della L. n. 241/1990.
Ne deriva che anche il motivo sub IV va disatteso, risultando di conseguenza interamente infondato anche il ricorso n. 1059/2023.
12.- Le considerazioni che precedono conducono, pertanto, alla reiezione di entrambi i ricorsi, siccome infondati.
13.- Le spese di giudizio, in ragione della delicatezza della materia e delle specificità della controversia, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi nrg 866/2023 e 1059/2023, previa riunione degli stessi, li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone e gli enti citati.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NI IA, Presidente
Giuseppe Esposito, Consigliere
Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario, Estensore
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| Pierangelo Sorrentino | NI IA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.