TAR Napoli, sez. I, sentenza 05/05/2026, n. 2882
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Decreto cautelare 1 marzo 2023
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Ordinanza cautelare 16 marzo 2023
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Ordinanza cautelare 16 marzo 2023
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Sentenza 5 maggio 2026

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  • Rigettato
    Vizi istruttori e motivazionali

    Il Collegio ritiene che il quadro indiziario posto dalla Prefettura sia grave e circostanziato, costituendo presupposto sufficiente per fondare la prognosi di permeabilità criminale dell'impresa. Le censure della ricorrente non sono idonee a incrinare la tenuta logica e confutare la veridicità degli elementi fattuali. La giurisprudenza consolidata afferma che l'informativa antimafia implica una valutazione discrezionale basata su un ragionamento induttivo e probabilistico, non richiedendo un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio tipico dell'accertamento penale. Le condotte illecite non necessitano di essere penalmente rilevanti o oggetto di procedimenti penali, potendo anche essere state oggetto di proscioglimento o assoluzione, poiché la valutazione avviene su un piano diverso di prevenzione e difesa sociale.

  • Rigettato
    Violazione del contraddittorio infra-procedimentale

    L'Amministrazione ha dato atto del contenuto delle controdeduzioni, ma ha ritenuto, con giudizio immune da censure, che esse non fossero in grado di elidere la complessiva valutazione di permeabilità della società. Il rispetto del contraddittorio non impone la confutazione analitica dell'interessato, essendo sufficiente la motivazione complessivamente e logicamente resa a sostegno del provvedimento finale.

  • Rigettato
    Provvedimento adottato esclusivamente sull'interdittiva antimafia e assenza di cause di decadenza ex art. 67 d.lgs. 159/2011

    L'atto di decadenza impugnato, pur autonomo, ha come titolo l'interdittiva antimafia, che ne costituisce il presupposto logico-giuridico. La decadenza deriva dall'interdittiva ai sensi del combinato disposto degli artt. 84 e 91 del Codice Antimafia. L'informazione antimafia produce gli stessi effetti della comunicazione antimafia anche in assenza di un rapporto contrattuale con la Pubblica Amministrazione, comportando la revoca delle autorizzazioni abilitanti l'esercizio dell'attività imprenditoriale.

  • Rigettato
    Deficit motivazionale e dei presupposti del provvedimento comunale

    Il divieto di prosecuzione dell'attività non è stato adottato per carenza di requisiti soggettivi o professionali, né per violazioni del TULPS o della normativa commerciale, ma esclusivamente in conseguenza dell'interdittiva antimafia prefettizia, che costituisce fattore ostativo autonomo, sufficiente e assorbente.

  • Rigettato
    Violazione delle norme sull'autotutela decisoria della P.A.

    Il provvedimento del Comune costituisce un atto doveroso e a contenuto vincolato di mera presa d'atto della sopravvenuta interdittiva antimafia, e non una revoca o annullamento d'ufficio ai sensi delle norme citate.

  • Rigettato
    Violazione del D.L. 112/2008 (poi L. 133/2008) e del TULPS

    Il divieto di prosecuzione dell'attività deriva dall'interdittiva antimafia, che è un fattore ostativo autonomo e sufficiente, assorbente rispetto a qualsiasi altra valutazione. È irrilevante l'evocata violazione del TULPS e della L. n. 133/2008 nella parte in cui prevedono tassativamente le ipotesi al ricorrere delle quali una società non può ottenere autorizzazione all'esercizio dell'attività commerciale, poiché l'interdittiva antimafia costituisce un'ulteriore e autonoma causa ostativa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. I, sentenza 05/05/2026, n. 2882
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 2882
    Data del deposito : 5 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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