CASS
Sentenza 31 maggio 2023
Sentenza 31 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 31/05/2023, n. 23736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23736 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: HA OU (CUI 04XKUIV) nato il [...] SR EL (CUI 03BB40E) nato il [...] avverso l'ordinanza del 25/11/2022 del TRIB. LIBERTA di BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;
lette le conclusioni del PG LUIGI ORSI Penale Sent. Sez. 4 Num. 23736 Anno 2023 Presidente: SERRAO EUGENIA Relatore: MARI ATTILIO Data Udienza: 06/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Bologna, quale giudice del riesame, ha confermato l'ordinanza emessa il 11.11.2022 dal GIP presso il Tribunale di Ravenna, che aveva applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di SE NM e LE RI, indagati per il reato previsto dagli artt.110 cod.pen., 73, comma 1-bis, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, in relazione alla detenzione di 266 dosi di sostanza stupefacente di tipo cocaina nonché di grammi 0,4 e grammi 1,7 di sostanza stupefacente di tipo marijuana. 2. Avverso tale ordinanza NM SE e RI LE hanno proposto ricorso con unico atto, articolando i seguenti motivi di doglianza: 1) - contraddittorietà, manifesta illogicità e abnormità della motivazione, ai sensi dell'art.606, comma 1, lette), cod.proc.pen., in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico di SE NM;
il difensore ha dedotto che il Tribunale del riesame avrebbe tratto il proprio convincimento da macroscopici errori di valutazione e sulla base di circostanze erroneamente supposte, ricadendo pertanto nel denunciato vizio di illogicità e abnormità; ha dedotto che non risultava, contrariamente a quanto ritenuto in motivazione, che l'indagato si fosse disfatto di un involucro riempito di sostanza stupefacente al momento dell'intervento degli agenti operanti e che non sussisteva alcun elemento da cui dedurre la detenzione di tutta la sostanza rinvenuta all'interno dell'autovettura modello C3, mancando elementi oggettivi in ordine al prelevamento o al posizionamento della droga;
2) - contraddittorietà e manifesta illogicità e abnormità della motivazione, ai sensi dell'art.606, comma 1, lette), cod.proc.pen., in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico di Bile! RI;
il difensore ha dedotto che non sussistevano elementi da cui desumere la consapevolezza in capo all'indagato della presenza di sostanza stupefacente all'interno della vettura;
che non poteva ugualmente ricavarsi tale elemento dalla condotta tenuta dal NM, costituita dall'avere ingoiato un involucro, in mancanza di prova in ordine alla natura di quanto ivi contenuto;
che non poteva dedursi alcun elemento indiziario dal posizionamento della chiave di accesso della vettura C3 all'interno dell'automezzo condotto dal RI, trovandosi la medesima sul cruscotto dal lato passeggero;
che, infine, doveva ritenersi del tutto privo di valore indiziario il dato in base al quale tale vettura era intestata al fratello del suddetto indagato, atteso che lo stesso - contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale - era soggetto lontano da diverso tempo dal territorio nazionale. 2 3. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta nella quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi di ricorso non superano il vaglio di ammissibilità in quanto manifestamente infondati e in fatto. 2. Va premesso - sulla base di un orientamento interpretativo consolidato che qui va ribadito - che, in riferimento al requisito della gravità indiziaria previsto dall'art.273, comma 1, cod.proc.pen. quale presupposto per l'applicazione di misure cautelari, lo stesso si concretizza a seguito della presenza di elementi a carico dell'indagato i quali, dal punto di vista qualitativo e quantitativo e apprezzati nella loro consistenza e coordinazione logica, siano tali da fondare - anche in relazione alla prospettica acquisizione di altri elementi - una qualificata probabilità di colpevolezza, dovendosi considerare estraneo alla fase cautelare il principio dell'insussistenza sul punto di un ragionevole dubbio (ex plurimis, Sez.2, n.28865 del 14/6/2013, Cardella, RV. 256657; Sez.3 n.17527 del 11/1/2019, n. 17527, Inegbedion, RV. 275699 - 02). 2.1. Deve, quindi, essere richiamato il principio in forza del quale il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio e ai limiti che a esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti alla adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di elementi del fatto già esaminati dal giudice di merito (Sez.3, n.48073 del 21/10/2020, n.40873, Merja, RV. 248698; Sez.fer., n.47748 del 11/8/2014, Contarini;
Sez.2, n.27866 del 17.6.2019, Mazzelli, RV. 276976). 2.2 Mentre, quanto al vizio di illogicità, lo stesso può essere fatto valere avverso un provvedimento del tribunale del riesame solo quando questo sia privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidoneo a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito o talmente privo di coordinazione e carente dei necessari passaggi logici da far risultare incomprensibili le ragioni che hanno 3 giustificato l'applicazione della misura (Sez.6, n.49153 del 12/11/2015, Mascolo, RV. 265244). 3. Ciò posto, il primo motivo di ricorso deve ritenersi inammissibile in quanto manifestamente infondato. In relazione alla posizione di SE NM deve, infatti, rilevarsi che il Tribunale ha adeguatamente riscontrato l'ipotesi accusatoria contestata in sede di imputazione provvisoria sulla base di una analitica ed esaustiva valutazione degli elementi di indagine, operata sulla scorta di una motivazione dotata di logica coerenza e linearità argomentativa e, come tale, sottratta a censure nella presente sede di legittimità. 3.1. In particolare, la Corte ha valorizzato - in via pregiudizialmente logica - l'elemento fattuale rappresentato dal rinvenimento nella vettura modello Citroen C3, al cui interno gli operanti avevano visto il NM fare ingresso e armeggiare nei pressi del tachigrafo del cruscotto, di 266 dosi già confezionate di sostanza stupefacente di tipo cocaina per un quantitativo complessivo di g 151,70, a propria volta rinvenute occultate proprio dietro lo stesso tachigrafo;
ha altresì valorizzato il dato, specificamente emergente dal verbale di arresto, in base al quale - al momento dell'intervento degli operanti - il NM era stato visto ingoiare quello che gli stessi agenti, in sede di verbale medesimo, avevano identificato come un involucro in cellophane di colore bianco. 3.2. Deve quindi ritenersi esente da manifesta illogicità la motivazione del Tribunale del riesame nella parte in cui ha evidenziato, in chiave sinottica, i dati ricavabili dalla previa condotta dell'indagato; il quale, dopo essere sceso dalla vettura Volkswagen Polo condotta dal RI, aveva fatto ingresso nella vettura Citroen C3 ivi parcheggiata, per poi armeggiare nei pressi del tachigrafo, al cui interno era stata rinvenuta sostanza stupefacente già suddivisa in dosi per poi, al momento dell'intervento degli operanti, ingoiare il predetto involucro. Il ragionamento del Tribunale è lineare e coerente nella parte in cui ha ritenuto che l'indagato, nella piena consapevolezza del luogo di occultamento dello stupefacente, ne avesse prelevato una parte per poi disfarsene al momento dell'intervento degli agenti;
del tutto logica poi, deve ritenersi l'ulteriore argomentazione in base alla quale l'occultamento della sostanza con quelle particolari modalità fosse da intendersi finalizzato a un prelievo periodico al fine dello smercio nei confronti di terzi nonché posto in essere al fine di consentire un rapido spostamento della sostanza in caso di necessità. 4 4. Il secondo motivo di ricorso non supera il vaglio di ammissibilità, in quanto in relazione alla posizione di LE RI, il Tribunale ha giustificato la valutazione degli elementi indiziari relativi al concorso nel reato di detenzione di sostanza stupefacente e al ruolo rivestito dal ricorrente, con motivazione dotata di logica coerenza e linearità argomentativa, che come tale, si sottrae a censure nella presente sede di legittimità. La doglianza tende, peraltro, a sollecitare la Corte a svolgere una nuova disamina delle emergenze indiziarie, non consentita in fase di legittimità. Il Tribunale, con argomentazioni non censurabili in questa sede, ha dedotto la gravità indiziaria circa il concorso nel reato: dalla circostanza in base alla quale il RI ha accompagnato il NM nel luogo di occultamento della sostanza stupefacente, dal dato in forza del quale lo stesso NM - nel tragitto successivo alla fermata presso la Citroen C3 - aveva sicuramente maneggiato l'involucro portato con sé e che gli operanti avevano constatato essere stato successivamente ingoiato;
dalla presenza all'interno della vettura Volkswagen Polo della chiave di accensione della stessa Citroen C3 nonché dal dato rappresentato dall'intestazione di tale ultima vettura al fratello del RI (elemento in relazione al quale la circostanza costituita dal dedotto allontanamento di tale parente dal territorio nazionale, addotto in sede di ricorso, appare del tutto privo di valenza favorevole all'indagato). Si tratta di elementi che, valutati nel loro dato complessivo e prescindendo dalla lettura parcellizzata che ne ha offerto la difesa, appaiono del tutto congrui al fine di sostenere il giudizio di gravità indiziaria relativo alla una condotta di concorso nella detenzione della sostanza stupefacente e che, al contempo, rendono logico escludere che si verta in una fattispecie di mera connivenza non punibile. 5. A tale proposito, va ricordato che la distinzione tra l'ipotesi della connivenza non punibile e il concorso nel delitto, con specifico riguardo alla disciplina degli stupefacenti, va ravvisata nel fatto che, mentre la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, nel concorso di persone perfezionato ai sensi dell'art. 110 cod. pen., è invece richiesto un consapevole contributo che può manifestarsi anche in forme che agevolino il proposito criminoso del concorrente, garantendogli una certa sicurezza o, anche implicitamente, una collaborazione sulla quale poter contare (Sez.3, n.34895 del 16/7/2015, Caradonna, RV. 264454; fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta l'affermazione di responsabilità a titolo di concorso del titolare dell'abitazione che aveva offerto ospitalità al detentore dello stupefacente, consentendogli l'uso di una cantina per custodire la droga e che, al momento della perquisizione, aveva 5 6 tentato di occultare le chiavi dell'autovettura all'interno della quale erano custodite le chiavi della predetta cantina;
Sez.4, n.34754 del 20/11/2020, Abbate, RV. 280244-02; fattispecie in cui la Corte ha ritenuto correttamente individuato, nei confronti dell'imputato, il dolo del concorso nel reato di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 T.U. Stup., in ragione della sua presenza nel veicolo all'interno del quale i complici conversavano di pagamenti di partite di "fumo", della sua presenza nell'abitazione nella quale i complici effettuavano le cessioni di sostanza stupefacente, e del suo arresto a seguito del rinvenimento di cocaina a bordo del veicolo, da lui condotto, sul quale viaggiava assieme ad un complice). Coerente con i principi sopra esposti è quindi la conclusione in base alla quale è stata esclusa la sussistenza della connivenza non punibile sulla base del dato rappresentato dalla comprovata disponibilità del veicolo al cui interno è stato rinvenuto lo stupefacente e sulla base della complessiva connotazione della condotta tenuta (e, in particolare, dall'avere accompagnato presso la vettura medesima l'altro indagato). 6. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali;
tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale 13.6.2000, n.186 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che i ricorrenti abbiano proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue - ai sensi dell'art. 61,6 cod.proc.pen. - l'onere del versamento di una somma in favore delle SS delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di C 3.000,00 per ciascuno dei ricorrenti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore delle SS delle Ammende. Così deciso in Roma, il 6 aprile 2023
lette le conclusioni del PG LUIGI ORSI Penale Sent. Sez. 4 Num. 23736 Anno 2023 Presidente: SERRAO EUGENIA Relatore: MARI ATTILIO Data Udienza: 06/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Bologna, quale giudice del riesame, ha confermato l'ordinanza emessa il 11.11.2022 dal GIP presso il Tribunale di Ravenna, che aveva applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di SE NM e LE RI, indagati per il reato previsto dagli artt.110 cod.pen., 73, comma 1-bis, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, in relazione alla detenzione di 266 dosi di sostanza stupefacente di tipo cocaina nonché di grammi 0,4 e grammi 1,7 di sostanza stupefacente di tipo marijuana. 2. Avverso tale ordinanza NM SE e RI LE hanno proposto ricorso con unico atto, articolando i seguenti motivi di doglianza: 1) - contraddittorietà, manifesta illogicità e abnormità della motivazione, ai sensi dell'art.606, comma 1, lette), cod.proc.pen., in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico di SE NM;
il difensore ha dedotto che il Tribunale del riesame avrebbe tratto il proprio convincimento da macroscopici errori di valutazione e sulla base di circostanze erroneamente supposte, ricadendo pertanto nel denunciato vizio di illogicità e abnormità; ha dedotto che non risultava, contrariamente a quanto ritenuto in motivazione, che l'indagato si fosse disfatto di un involucro riempito di sostanza stupefacente al momento dell'intervento degli agenti operanti e che non sussisteva alcun elemento da cui dedurre la detenzione di tutta la sostanza rinvenuta all'interno dell'autovettura modello C3, mancando elementi oggettivi in ordine al prelevamento o al posizionamento della droga;
2) - contraddittorietà e manifesta illogicità e abnormità della motivazione, ai sensi dell'art.606, comma 1, lette), cod.proc.pen., in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico di Bile! RI;
il difensore ha dedotto che non sussistevano elementi da cui desumere la consapevolezza in capo all'indagato della presenza di sostanza stupefacente all'interno della vettura;
che non poteva ugualmente ricavarsi tale elemento dalla condotta tenuta dal NM, costituita dall'avere ingoiato un involucro, in mancanza di prova in ordine alla natura di quanto ivi contenuto;
che non poteva dedursi alcun elemento indiziario dal posizionamento della chiave di accesso della vettura C3 all'interno dell'automezzo condotto dal RI, trovandosi la medesima sul cruscotto dal lato passeggero;
che, infine, doveva ritenersi del tutto privo di valore indiziario il dato in base al quale tale vettura era intestata al fratello del suddetto indagato, atteso che lo stesso - contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale - era soggetto lontano da diverso tempo dal territorio nazionale. 2 3. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta nella quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi di ricorso non superano il vaglio di ammissibilità in quanto manifestamente infondati e in fatto. 2. Va premesso - sulla base di un orientamento interpretativo consolidato che qui va ribadito - che, in riferimento al requisito della gravità indiziaria previsto dall'art.273, comma 1, cod.proc.pen. quale presupposto per l'applicazione di misure cautelari, lo stesso si concretizza a seguito della presenza di elementi a carico dell'indagato i quali, dal punto di vista qualitativo e quantitativo e apprezzati nella loro consistenza e coordinazione logica, siano tali da fondare - anche in relazione alla prospettica acquisizione di altri elementi - una qualificata probabilità di colpevolezza, dovendosi considerare estraneo alla fase cautelare il principio dell'insussistenza sul punto di un ragionevole dubbio (ex plurimis, Sez.2, n.28865 del 14/6/2013, Cardella, RV. 256657; Sez.3 n.17527 del 11/1/2019, n. 17527, Inegbedion, RV. 275699 - 02). 2.1. Deve, quindi, essere richiamato il principio in forza del quale il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio e ai limiti che a esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti alla adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di elementi del fatto già esaminati dal giudice di merito (Sez.3, n.48073 del 21/10/2020, n.40873, Merja, RV. 248698; Sez.fer., n.47748 del 11/8/2014, Contarini;
Sez.2, n.27866 del 17.6.2019, Mazzelli, RV. 276976). 2.2 Mentre, quanto al vizio di illogicità, lo stesso può essere fatto valere avverso un provvedimento del tribunale del riesame solo quando questo sia privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidoneo a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito o talmente privo di coordinazione e carente dei necessari passaggi logici da far risultare incomprensibili le ragioni che hanno 3 giustificato l'applicazione della misura (Sez.6, n.49153 del 12/11/2015, Mascolo, RV. 265244). 3. Ciò posto, il primo motivo di ricorso deve ritenersi inammissibile in quanto manifestamente infondato. In relazione alla posizione di SE NM deve, infatti, rilevarsi che il Tribunale ha adeguatamente riscontrato l'ipotesi accusatoria contestata in sede di imputazione provvisoria sulla base di una analitica ed esaustiva valutazione degli elementi di indagine, operata sulla scorta di una motivazione dotata di logica coerenza e linearità argomentativa e, come tale, sottratta a censure nella presente sede di legittimità. 3.1. In particolare, la Corte ha valorizzato - in via pregiudizialmente logica - l'elemento fattuale rappresentato dal rinvenimento nella vettura modello Citroen C3, al cui interno gli operanti avevano visto il NM fare ingresso e armeggiare nei pressi del tachigrafo del cruscotto, di 266 dosi già confezionate di sostanza stupefacente di tipo cocaina per un quantitativo complessivo di g 151,70, a propria volta rinvenute occultate proprio dietro lo stesso tachigrafo;
ha altresì valorizzato il dato, specificamente emergente dal verbale di arresto, in base al quale - al momento dell'intervento degli operanti - il NM era stato visto ingoiare quello che gli stessi agenti, in sede di verbale medesimo, avevano identificato come un involucro in cellophane di colore bianco. 3.2. Deve quindi ritenersi esente da manifesta illogicità la motivazione del Tribunale del riesame nella parte in cui ha evidenziato, in chiave sinottica, i dati ricavabili dalla previa condotta dell'indagato; il quale, dopo essere sceso dalla vettura Volkswagen Polo condotta dal RI, aveva fatto ingresso nella vettura Citroen C3 ivi parcheggiata, per poi armeggiare nei pressi del tachigrafo, al cui interno era stata rinvenuta sostanza stupefacente già suddivisa in dosi per poi, al momento dell'intervento degli operanti, ingoiare il predetto involucro. Il ragionamento del Tribunale è lineare e coerente nella parte in cui ha ritenuto che l'indagato, nella piena consapevolezza del luogo di occultamento dello stupefacente, ne avesse prelevato una parte per poi disfarsene al momento dell'intervento degli agenti;
del tutto logica poi, deve ritenersi l'ulteriore argomentazione in base alla quale l'occultamento della sostanza con quelle particolari modalità fosse da intendersi finalizzato a un prelievo periodico al fine dello smercio nei confronti di terzi nonché posto in essere al fine di consentire un rapido spostamento della sostanza in caso di necessità. 4 4. Il secondo motivo di ricorso non supera il vaglio di ammissibilità, in quanto in relazione alla posizione di LE RI, il Tribunale ha giustificato la valutazione degli elementi indiziari relativi al concorso nel reato di detenzione di sostanza stupefacente e al ruolo rivestito dal ricorrente, con motivazione dotata di logica coerenza e linearità argomentativa, che come tale, si sottrae a censure nella presente sede di legittimità. La doglianza tende, peraltro, a sollecitare la Corte a svolgere una nuova disamina delle emergenze indiziarie, non consentita in fase di legittimità. Il Tribunale, con argomentazioni non censurabili in questa sede, ha dedotto la gravità indiziaria circa il concorso nel reato: dalla circostanza in base alla quale il RI ha accompagnato il NM nel luogo di occultamento della sostanza stupefacente, dal dato in forza del quale lo stesso NM - nel tragitto successivo alla fermata presso la Citroen C3 - aveva sicuramente maneggiato l'involucro portato con sé e che gli operanti avevano constatato essere stato successivamente ingoiato;
dalla presenza all'interno della vettura Volkswagen Polo della chiave di accensione della stessa Citroen C3 nonché dal dato rappresentato dall'intestazione di tale ultima vettura al fratello del RI (elemento in relazione al quale la circostanza costituita dal dedotto allontanamento di tale parente dal territorio nazionale, addotto in sede di ricorso, appare del tutto privo di valenza favorevole all'indagato). Si tratta di elementi che, valutati nel loro dato complessivo e prescindendo dalla lettura parcellizzata che ne ha offerto la difesa, appaiono del tutto congrui al fine di sostenere il giudizio di gravità indiziaria relativo alla una condotta di concorso nella detenzione della sostanza stupefacente e che, al contempo, rendono logico escludere che si verta in una fattispecie di mera connivenza non punibile. 5. A tale proposito, va ricordato che la distinzione tra l'ipotesi della connivenza non punibile e il concorso nel delitto, con specifico riguardo alla disciplina degli stupefacenti, va ravvisata nel fatto che, mentre la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, nel concorso di persone perfezionato ai sensi dell'art. 110 cod. pen., è invece richiesto un consapevole contributo che può manifestarsi anche in forme che agevolino il proposito criminoso del concorrente, garantendogli una certa sicurezza o, anche implicitamente, una collaborazione sulla quale poter contare (Sez.3, n.34895 del 16/7/2015, Caradonna, RV. 264454; fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta l'affermazione di responsabilità a titolo di concorso del titolare dell'abitazione che aveva offerto ospitalità al detentore dello stupefacente, consentendogli l'uso di una cantina per custodire la droga e che, al momento della perquisizione, aveva 5 6 tentato di occultare le chiavi dell'autovettura all'interno della quale erano custodite le chiavi della predetta cantina;
Sez.4, n.34754 del 20/11/2020, Abbate, RV. 280244-02; fattispecie in cui la Corte ha ritenuto correttamente individuato, nei confronti dell'imputato, il dolo del concorso nel reato di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 T.U. Stup., in ragione della sua presenza nel veicolo all'interno del quale i complici conversavano di pagamenti di partite di "fumo", della sua presenza nell'abitazione nella quale i complici effettuavano le cessioni di sostanza stupefacente, e del suo arresto a seguito del rinvenimento di cocaina a bordo del veicolo, da lui condotto, sul quale viaggiava assieme ad un complice). Coerente con i principi sopra esposti è quindi la conclusione in base alla quale è stata esclusa la sussistenza della connivenza non punibile sulla base del dato rappresentato dalla comprovata disponibilità del veicolo al cui interno è stato rinvenuto lo stupefacente e sulla base della complessiva connotazione della condotta tenuta (e, in particolare, dall'avere accompagnato presso la vettura medesima l'altro indagato). 6. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali;
tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale 13.6.2000, n.186 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che i ricorrenti abbiano proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue - ai sensi dell'art. 61,6 cod.proc.pen. - l'onere del versamento di una somma in favore delle SS delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di C 3.000,00 per ciascuno dei ricorrenti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore delle SS delle Ammende. Così deciso in Roma, il 6 aprile 2023