Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 15 gennaio 1992 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 13 novembre 1992 |
Commentario • 1
- 1. Circolare del 20/01/1992 n. 11 - Min. TesoroMin. Tesoro · 20 gennaio 1992
In relazione all\'esigenza che le Amministrazioni pubbliche ricorrano all\'utilizzo di sistemi che accertino l\'effettiva presenza in ufficio del personale - da tempo affermata dal Dipartimento della Funzione Pubblica, con le circolari n. 10744 del 5 giugno 1984 e n. 20193 dell\'11 gennaio 1985, e ribadita con le circolari del 30 novembre 1990 n. 58089 e del 13 dicembre 1991 n. 83203, nonche\' richiamata all\'art. 9 della legge n. 412 del 30 dicembre 1991 - si pone in evidenza la necessita\' che le Amministrazioni centrali svolgano con accuratezza la fase istruttoria delle richieste di nuove installazioni dei sistemi indicati in oggetto, sia per le proprie sedi che per quelle …
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Giurisprudenza • 63
- 1. Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/01/2025, n. 137Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA In Nome Del Popolo Italiano CORTE DI APPELLO DI NAPOLI La Corte di Appello di Napoli – Sezione lavoro – I unità - nelle persone dei Magistrati dott. Mariavittoria Papa Presidente rel. est. dott. Giovanna Guarino Consigliere dott. Nicoletta Giammarino Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunziato in grado di appello alla udienza del 15/01/2025 la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2658 dell'anno 2024 TRA ed Parte_1 [...] in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro Parte_2 tempore rappresentati e difesi dalla Avvocatura Distrettuale dello Stato presso i cui uffici, in NAPOLI alla VIA ARMANDO DIAZ n. 11, sono ope legis domiciliati …Leggi di più...
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- 2. Trib. Cremona, sentenza 17/06/2024, n. 209Provvedimento: N. 433/2022 R.G. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CREMONA SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Matteo Maria MARCIANTE, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da (C.F. ), nella qualità di erede di Parte_1 C.F._1 Per_1 [...] con l'Avv. Sinigaglia, presso lo Studio della quale in Crema (CR), via XX Settembre n. 86, è elettivamente domiciliato - RICORRENTE - contro Controparte_1 (C.F. ) P.IVA_1 con l'Avv. Mari, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura della Direzione Territoriale INAIL di Mantova e Cremona in Mantova, via Pietro Nenni n. 4 - …Leggi di più...
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- 3. Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/11/2024, n. 4128Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA In Nome Del Popolo Italiano CORTE DI APPELLO DI NAPOLI La Corte di Appello di Napoli – Sezione lavoro – I unità - nelle persone dei Magistrati dott. Mariavittoria Papa Presidente rel. est. dott. Giovanna Guarino Consigliere dott. Nicoletta Giammarino Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunziato in grado di appello alla udienza del 20/11/2024 la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2555 dell'anno 2022 TRA n. il 5.1.1966 in Capua – - rappresentata Parte_1 C.F._1 e difesa, in virtù di mandato depositato nel fascicolo telematico, dall'avv. PASQUALE MAROTTA presso lo studio del quale, in Caserta alla Via G. Galilei n. 14, è elettivamente …Leggi di più...
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- 4. Corte d'Appello Roma, sentenza 23/09/2025, n. 2656Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA III SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati: Dott. Vito Francesco Nettis Presidente Dott. Maria Gabriella Marrocco Consigliere relatore Dott. Vincenzo Turco Consigliere all'udienza del 10 settembre 2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 977/2024 del Ruolo Generale Civile – Lavoro e Previdenza TRA Parte_1 con gli Avv.ti D. Pattumelli e D. Di Bella giusta procura in atti APPELLANTE PRINCIPALE APPELLATO INCIDENTALE E CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. B.E. Pontecorvo giusta procura in atti APPELLATO PRINCIPALE …Leggi di più...
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- 5. Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/01/2025, n. 236Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA In Nome Del Popolo Italiano CORTE DI APPELLO DI NAPOLI La Corte di Appello di Napoli – Sezione lavoro – I unità - nelle persone dei Magistrati dott. Mariavittoria Papa Presidente rel. est. dott. Giovanna Guarino Consigliere dott. Nicoletta Giammarino Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunziato in grado di appello alla udienza del 22/01/2025 la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2712 dell'anno 2024 TRA ed Parte_1 [...] in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro Parte_2 tempore rappresentati e difesi dalla Avvocatura Distrettuale dello Stato presso i cui uffici, in NAPOLI alla VIA ARMANDO DIAZ n. 11, sono ope legis domiciliati …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Art. 1. (Stato di previsione dell'entrata e disposizioni relative). 1. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie e il versamento nelle casse dello Stato delle somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario 1992, giusta l'annesso stato di previsione per l'entrata (Tabella n. 1).
2. E' altresi' autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette pertinenti il medesimo anno.
3. In relazione all'acquisizione delle entrate derivanti dalla emanazione dei programmati provvedimenti amministrativi, il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione tra i pertinenti capitoli dello stato di previsione dell'entrata per l'anno 1992 delle somme iscritte nei capitoli 1034 e 1252 del medesimo stato di previsione.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. - Art. 2. Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri e disposizioni relative). 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese della Presidenza del Consiglio dei ministri e degli organi dipendenti, per l'anno finanziario 1992, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 1/A).
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione delle somme iscritte al capitolo 1272 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario 1992.
3. Il Ministro del tesoro e', altresi' autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative in termini di competenza, di cassa e in conto residui, nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1992, ai fini dell'attuazione della legge 23 agosto 1988, n. 400 , concernente disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri.
4. Le somme dovute dagli istituti di credito ai sensi dell' articolo 33 della legge 5 agosto 1981, n. 416 , sono versate al capitolo 3689 dello stato di previsione dell'entrata per essere correlativamente iscritte, in termini di competenza e cassa, con decreti del Ministro del tesoro, al capitolo 7422 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.
5. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione delle somme iscritte al capitolo 1680 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1992.
6. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza, di cassa e in conto residui, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione dell'articolo 127 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 .
7. Ai fini della destinazione delle risorse definite dal piano di risanamento dell'Adriatico di cui all' articolo 8, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142 , convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 1991, n. 195 , il Ministro del tesoro e' autorizzato a ripartire con propri decreti, tra le Amministrazioni interessate, lo stanziamento iscritto per competenza e cassa al capitolo 7370 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.
8. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, sullo stanziamento iscritto al capitolo 7653 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, variazioni compensative di bilancio, ai fini dell'attuazione della legge 15 dicembre 1990, n. 396 .
9. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le Amministrazioni interessate, le somme iscritte al capitolo 2770 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Note all' art. 2:
- La legge 23 agosto 1988, n. 400 , reca norme concernenti: "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenta del Consiglio dei Ministri".
- Il testo dell' art. 33 della legge 5 agosto 1981, n. 416 , recante norme concernenti "Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria", come modificato dall' art. 2 della legge 4 agosto 1984, n. 428 , e' il seguente:
"Art. 33. - E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, direzione generale delle informazioni, editoria e proprieta' letteraria, artistica e scientifica, un fondo centrale di garanzia per i finanziamenti di importo non superiore a 1.500 milioni di lire, concessi in base all'articolo 29 ed ammessi ai benefici di cui allo stesso articolo. A tale fine e' autorizzata apposita gestione ai sensi dell' articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041 .
La garanzia sul fondo e' di natura sussidiaria e puo' essere accordata agli isituti ed aziende di credito su richiesta dei medesimi o dei beneficiari dei finanziamenti.
La garanzia del fondo si applica con le stesse modalita' previste dal primo comma dell'art. 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675 , e successive modificazioni ed integrazioni.
La dotazione finanziaria del fondo e' costituita:
1) dalle somme che gli istituti erogatori devono versare in misura corrispondente alla trattenuta che essi sono tenuti ad operare una volta tanto, all'atto della erogazione, sull'importo originario dei finanziamenti concessi limitatamente ai primi 3.000 milioni di ciascun finanziamento. La trattenuta e' dello 0,50 per cento;
2) da contributi posti a carico degli istituti erogatori di importo pari a quello stabilito dal CIPI ai sensi della lettera b) del quinto comma dell'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675 , modificato dall' articolo 12- bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 23 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1979, n. 91 ;
3) da un contributo dello Stato di lire 200 milioni per ciascuno dei primi tre esercizi finanziari successivi alla entrata in vigore della presente legge;
4) dagli interessi maturati sulle disponibilita' del fondo".
- L'art. 127 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con D.P.R. n. 309/1990 , e' cosi' formulato:
"Art. 127 (Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga). - 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e' istituito il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga per il finanziamento di progetti, finalizzati al perseguimento degli obiettivi del presente testo unico, presentati dai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, della difesa, della pubblica istruzione e della sanita' con particolare riguardo per i progetti localizzati nelle regioni meridionali.
2. A valere sul Fondo di cui al comma 1 possono essere finanziati progetti mirati alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze elaborati dai comuni maggiormente interessati dall'espansione di tale fenomeno, previa presentazione di progetti di fattibilita' indicanti i tempi, le modalita' e gli obiettivi che si intendono conseguire nel campo della prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze. Al finanziamento dei progetti possono accedere prioritariamente i comuni del Mezzogiorno e quelli che intendono attivare servizi sperimentali di prevenzione sul territorio.
3. Una quota almeno pari al 7 per cento degli stanziamenti di cui al comma 11 e' destinata al finanziamento di progetti di iniziativa delle regioni volti alla formazione integrata degli operatori dei servizi pubblici e privati convenzionati per l'assistenza sociosanitaria alle tossicodipendenze, anche con riguardo alle problematiche derivanti dal trattamento di tossicodipendenti sieropositivi.
4. Il finanziamento dei progetti di cui ai commi 1 e 2 e' disposto, con proprio decreto, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga di cui all'art. 1.
5. Il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, nella prima seduta, specifica le priorita' in tema di prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze nonche' di contenimento del fenomeno della sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) e determina i criteri per la ripartizione del Fondo e per la valutazione dei progetti tenendo conto tra l'altro:
a) dell'urgenza degli interventi in relazione a situazioni di alto rischio;
b) degli interventi volti alla prevenzione e al contenimento del diffondersi delle infezioni da HIV tra i tossicodipendenti;
c) della carenza di strutture idonee alla lotta alla droga, nel settore di competenza di ciascun soggetto proponente;
d) della necessita' di formazione del personale, con riferimento agli specifici obiettivi proposti dalla Organizzazione mondiale della sanita' (regione europea) e dalla Comunita' europea.
6. Per l'esame istruttorio dei progetti e' istituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, una commissione presieduta da un esperto designato dal Ministro per gli affari sociali o da un dirigente generale in servizio alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e composta da sette esperti nei campi della prevenzione e del recupero dalle tossicodipendenze, dei seguenti settori: sanitario, farmaco-tossicologico, psicologico, sociologico, riabilitativo, pedagogico, giuridico. Detta commissione e' coadiuvata da un ufficio di segreteria al quale e' preposto un funzionario della carriera direttiva o dirigenziale in servizio alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7. Le amministrazioni destinatarie dei finanziamenti avviano la realizzazione dei progetti entro tre mesi dalla erogazione del finanziamento, dandone comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che, in mancanza, provvede, sentito il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, a ridistribuire le somme su altri progetti meritevoli di accoglimento.
8. Le amministrazioni provvedono altresi' ad inviare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione semestrale sull'andamento dei progetti e sui risultati conseguiti.
9. Nel caso in cui la realizzazione del progetto finanziato incontri concrete difficolta' operative, l'amministrazione interessata, previo parere favorevole del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, puo' apportarvi le opportune variazioni, ferma restando l'entita' del finanziamento accordato.
10. L'onere per il funzionamento della commissione di esperti e del relativo ufficio di segreteria e' valutato in lire 800 milioni annui a decorrere dall'anno 1990.
11. L'onere per il finanziamento dei progetti di cui ai commi 1 e 2 e' determinato in lire 176.040 milioni per l'anno 1990 e in lire 177.990 milioni a decorrere dal 1991.
12. L'organizzazione del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga e' disciplinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il comitato potra' articolarsi in piu' sezioni; per il suo funzionamento dovranno osservarsi le norme regolamentari di cui all' art. 7, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ".
- Il comma 1 dell'art. 8 del D.L. 3 maggio 1991, n. 142 , recante "Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversita' atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991", prevede che: "Per assicurare la continuita' degli interventi dell'Autorita' per l'Adriatico, istituita con legge 19 marzo 1990, n. 57 , necessari per la tutela delle acque di balneazione in conformita' agli obiettivi della direttiva n. 76/1/60 /CEE ed in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470 , e' autorizzata la spesa di lire 13 miliardi per l'anno 1991, e di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993. La destinazione delle risorse deve essere definita dal piano di risanamento dell'Adriatico ed approvata dall'Autorita' per l'Adriatico".
- La legge 15 dicembre 1990, n. 396 , reca norme concernenti: "Interventi per Roma, capitale della Repubblica". - Art. 3. Stato di previsione del Ministero del tesoro e disposizioni relative). 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1992, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 2).
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a concedere, anche in quote mensili, all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni anticipazioni, a copertura del disavanzo di gestione per l'anno 1992, fino all'importo massimo di lire 1.666.534.860.000.
3. Le anticipazioni di cui al comma 2 saranno corrisposte nelle forme, alle condizioni e con le modalita' che verranno stabilite con apposita convenzione da approvarsi con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.
4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a corrispondere, per il periodo 1° gennaio 1992-31 agosto 1992, mensilmente, un dodicesimo dell'importo complessivo di cui al comma 2, anche nelle more del perfezionamento della convenzione di cui al comma 3.
5. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie Amministrazioni statali i fondi iscritti, per competenza e cassa, ai capitoli 6682, 6683, 6684, 6741, 6771, 6772, 6773, 6857, 6862, 6864, 6868, 6869, 6875, 6877, 8908, 9006, 9007, 9008 e 9010 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992. Il Ministro del tesoro e', altresi', autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle aziende autonome le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al presente comma.
6. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro degli affari esteri, e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento, ad appositi capitoli, anche di nuova istituzione, degli stati di previsione dei Ministeri interessati, per l'anno finanziario 1992, degli stanziamenti iscritti, per competenza e cassa, al capitale 9005 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.
7. Il Ministro del tesoro, sentiti i Ministri dei trasporti e della difesa, e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento ad appositi capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 1992, dello stanziamento iscritto, per competenza e cassa, al capitolo 4641 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, in relazione all'effettivo fabbisogno dipendente dal trasferimento dal predetto Ministero della difesa all'azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale delle funzioni previste dagli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145 .
(( 8. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare, e' stabilito in lire 150.000 miliardi )) 9. Il limite degli impegni assumibili dalla Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE) per la garanzia di durata sino a ventiquattro mesi, di cui all' articolo 17, lettera a), della legge 24 maggio 1977, n. 227 , e' fissato per l'anno finanziario 1992, in lire 18.000 miliardi.
10. Il limite degli impegni assumibili dalla predetta SACE per la garanzia di durata superiore ai ventiquattro mesi di cui all'articolo 17, lettera b), della citata legge 24 maggio 1977, n. 227 , e succes- sive modificazioni, e' fissato, per l'anno finanziario 1992, in lire 12.000 miliardi.
11. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e per l'attuazione dei referendum, dai fondi iscritti, per competenza e cassa, al capitolo 6853 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992 a capitoli, anche di nuova istituzione, degli stati di previsione del medesimo Ministero del tesoro e dei Ministeri delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri e dell'interno per lo stesso anno finanziario, concernenti competenze ai componenti i seggi elettorali, nomine e notifiche dei presidenti di seggio, compensi per lavoro straordinario, compensi agli estranei all'Amministrazione, missioni, premi, indennita' e competenze varie alle Forze di polizia, trasferte e trasporto delle Forze di polizia, rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, spese di ufficio, spese telegrafiche e telefoniche, fornitura di carta e stampa di schede, manutenzione ed acquisto di materiale elettorale, servizio automobilistico ed altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.
12. Il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri interessati, e' autorizzato a provvedere:
a) alla ripartizione del fondo di lire 17.219.482.000 iscritto al capitolo 5728 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro per l'anno finanziario 1992 in applicazione dell' articolo 56 della legge 27 dicembre 1953, n. 968 sulla concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra, modificata dalla legge 31 luglio 1954, n. 607 fra le diverse categorie di interventi, distintamente per indennizzi e contributi, in relazione anche alle forme di pagamento stabilite dall'art. 31 della legge medesima;
b) alla determinazione dell'importo eventualmente da trasferire ad altri Dicasteri, per l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 73 della citata legge 27 dicembre 1953, n. 968 .
13. In corrispondenza dei provvedimenti di cui al comma 12 e' data facolta' al Ministero del tesoro di introdurre in bilancio, con propri decreti, le occorrenti variazioni alle dotazioni di competenza e cassa dei capitoli interessati.
14. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento, agli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, dei fondi iscritti, per competenza e cassa, ai capitoli 6805 e 9540 del medesimo stato di previsione per gli oneri relativi alle operazioni di ricorso al mercato.
15. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a trasferire, con propri decreti, i fondi iscritti al predetto capitolo 6805 ai capitoli concernenti interessi sui certificati speciali di credito del tesoro, in relazione al maggior onere derivante della determinazione del tasso di interesse dei predetti certificati speciali di credito del tesoro, nonche' ai pertinenti capitoli di bilancio in relazione al maggior onere risultante dalla determinazione degli interessi da pagare sui certificati di credito del tesoro denominati in ECU.
16. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a prelevare, con propri decreti, dal conto corrente di tesoreria di cui al primo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 1974, n. 386 , le eventuali eccedenze rispetto agli oneri finanziari relativi alle operazioni di finanziamento di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, e all'articolo 1 della legge 31 marzo 1976, n. 72 , per farle affluire all'entrata del bilancio statale con imputazione al capitolo 3342: "Somme da introitare per il finanziamento dell'assistenza sanitaria".
17. Il Ministro del tesoro e' autorizato a ripartire, con propri decreti, le somme conservate nel conto dei residui sui capitoli 5926, 5952, 6771, 6872 e 8908 dello stato di previsione del Ministero del tesoro. (( 18. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7 , 8 e 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni, sono stabiliti, rispettivamente, in lire 1.950 miliardi, lire 447 miliardi e lire 70 miliardi )) 19. Per gli effetti di cui all' articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468 , sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero del tesoro.
20. I capitoli riguardanti spese di riscossione delle entrate per le quali, ai termini dell' articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , e successive modificazioni, possono essere autorizzate aperture di credito a favore dei funzionari delegati, sono quelli indicati nell'elenco n. 2, annesso allo stato di previsione del Ministero del tesoro.
21. I capitoli della parte passiva del bilancio a favore dei quali e' data facolta' al Governo di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell' articolo 12, primo e secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468 , sono quelli descritti, rispettivamente, negli elenchi nn. 3 e 4, annessi allo stato di previsione del Ministero del tesoro.
22. Le spese per le quali puo' esercitarsi la facolta' prevista dall' articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468 , sono indicate nell'elenco n. 5, annesso allo stato di previsione del Ministero del tesoro.
23. Gli importi di compensazione monetaria riscossi negli scambi fra gli Stati membri ed accertati sul capitolo di entrata 1472 sono correlativamente versati, con imputazione a carico del capitolo 5924 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, sul conto di tesoreria denominato: "Ministero del tesoro - FEOGA, Sezione garanzia".
24. Gli importi di compensazione monetaria accertati nei mesi di novembre e dicembre 1991 sono riferiti alla competenza dell'anno 1992 ai fini della correlativa spesa, da imputare al citato capitolo 5924.
25. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni contenute nella legge 1 marzo 1986, n. 64 , concernente disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, Il Ministro del tesoro e' autorizzato, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni compensative di bilancio, nonche' a riassegnare agli stati di previsione interessati i versamenti dell'entrata del bilancio effettuati mediante prelevamenti dal conto corrente presso la tesoreria centrale dello Stato di cui al comma 2 dell'articolo 18 della citata legge 1 marzo 1986, n. 64.
26. Il Ministro del tesoro e' altresi' autorizzato a riassegnare, con propri decreti, allo stato di previsione del Ministero del tesoro, le somme versate all'entrata del bilancio statale dalla Cassa depositi e prestiti a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44 , per il finanziamento delle spese per l'acquisizione, tramite il Provveditorato generale dello Stato, di mobili, attrezzature e forniture occorrenti agli uffici preposti all'attuazione delle misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialita' giovanile nel Mezzogiorno previste dalle citate disposizioni legislative.
27. In relazione all'accentramento gestionale del personale operaio dell'Amministrazione centrale del tesoro, il Ministro del tesoro e' autorizzato, con propri decreti, al trasferimento ai pertinenti capitoli della rubrica n. 25 dello stato di previsione del Ministero del tesoro delle spese concernenti il predetto personale iscritte nei capitoli relativi agli oneri per il personale delle rubriche n. 26 e n. 32 del medesimo stato di previsione.
(( 28. Le somme iscritte ai capitoli 5926, 5952, 6771, 6868, 6869, 6872, 6878 e 8908 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, non utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo, mediante variazioni compensative nel conto dei residui passivi da adottarsi con decreti del Ministro de tesoro )) 29. Ai fini dell'attuazione dell' articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222 , l'utilizzazione dello stanziamento del capitolo 6878 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992 e' stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla richiesta di parere alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, su proposta formulata dal Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, sulla base delle esigenze segnalate dalle Amministrazioni interessate. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
30. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, le variazioni compensative di bilancio per trasferire dal capitolo 4351 dello stato di previsione del Ministero del tesoro ai bilanci delle aziende autonome le somme occorrenti per la riliquidazione delle pensioni al personale interessato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 1991.
((30-bis.Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alla riassegnazione ad apposito capitolato dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, delle somme affluite all'entrata per essere destinate ad alimentare il fondo di cui all'articolo 24 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
Il Ministro del tesoro e' altresi' autorizzato a provvedere , con propri decreti, alla ripartizione del predetto fondo in attuazione dell'articolo 24 della medesima legge 11 febbraio 1992, n. 157)) .