Sentenza 22 maggio 2008
Massime • 1
La convivenza "more uxorio" con una cittadina italiana non è ostativa all'applicazione dell'espulsione dello straniero a titolo di misura alternativa alla detenzione (ved. Corte cost., ord. n. 313 del 2000; Cass., sez. I civ., 24 febbraio 2004 n. 3622).
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- 1. Contratto di convivenza e divieto di espulsioneAvv. Antonella Pedone · https://www.antonellapedone.com/articoli · 18 novembre 2016
La convivenza dello straniero con una cittadina italiana, con la quale abbia stipulato un contratto di convivenza ai sensi della Legge 76/2016, preclude l'adozione di un provvedimento di espulsione a titolo di misura alternativa alla detenzione. Tale causa ostativa deve comunque essere verificata nel momento in cui l'espulsione viene messa in esecuzione. Occorre precisare che, prima della Legge n. 76/2016 che ha introdotto la possibilità di formalizzare le convivenze di fatto attraverso la stipulata di apposti contratti ("contratto di convivenza), vigeva in giurisprudenza l'orientamento maggioritario secondo cui la convivenza more uxorio con un cittadino italiano non impedisce …
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- 3. Immigrazione irregolare, convivente more uxorio con italiano, espulsione, legittimitàAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 23 luglio 2008
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/05/2008, n. 24710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24710 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 22/05/2008
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 1542
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 035032/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) SE RABIE, N. IL 20/03/1980;
avverso ORDINANZA del 24/07/2007 TRIB. SORVEGLIANZA di LECCE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVESTRI GIOVANNI;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. CONSOLO Santi, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
che, con ordinanza del 24.7.2007, il Tribunale di Sorveglianza di Lecce ha respinto il reclamo proposto da EN Rabie avverso il provvedimento di espulsione adottato il 2.5.2007 dal Magistrato di Sorveglianza della stessa città;
che il EN ha proposto ricorso per cassazione chiedendo l'annullamento dell'ordinanza per violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 16 e 19;
che il ricorso è infondato e non merita accoglimento;
che, in primo luogo, la convivenza more uxorio con una cittadina italiana non può costituire legittimo motivo ostativo all'espulsione, in quanto nella giurisprudenza è stato ripetutamente stabilito che il divieto di espulsione di cittadino extracomunitario coniugato con cittadino italiano o convivente con parenti entro il quarto grado di cittadinanza italiana, di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 19, comma 2, lett. c), risponde all'esigenza di tutelare da un lato l'unità della famiglia e dall'altro il vincolo parentale che riguarda persone che si trovano in una situazione di certezza di rapporti giuridici ed è invece assente nella convivenza more uxorio, non risultando possibile estendere l'equiparazione tra famiglia legittima e famiglia di fatto alla materia dell'immigrazione clandestina, disciplinata da norme di ordine pubblico e nella quale l'obbligo dell'espulsione incontra solo i limiti strettamente previsti dalla legge al fine di escludere facili elusioni alla normativa dettata per il controllo dei flussi migratori (Cass. civ.24 febbraio 2004, n. 3622): con la precisazione che l'omessa equiparazione non rende la norma contraria al dettato costituzionale (Corte cost., 20 luglio 2000, n. 313);
che non è conferente neppure l'altro argomento relativo alla presenza di congiunti in Italia, essendo questi privi della cittadinanza italiana;
che al rigetto del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 22 maggio 2008.
Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2008